Si ritiene di dover fornire, tenuto conto dei numerosi quesiti pervenuti per
le vie brevi, ulteriori chiarimenti in materia di compensi spettanti ai componenti le
commissioni degli esami di Stato. COMPENSO FORFETTARIO PER TRASFERTA DI L. 450.000
D. - La C.M. 104/99 prevede alla lettera bb) del paragrafo B.2) la corresponsione di un
compenso forfettario per trasferta pari a L. 450.000 al presidente esterno e membro
esterno nominati in commissione nell'ambito del proprio comune ma fuori del proprio
distretto. Si chiede di chiarire con esempi concreti il "passaggio" previsto
nella citata circolare.
R. - In relazione al quesito posto, questa "novità" ha causato alcune
incertezze interpretative. E' stato infatti rilevato, da una prima analisi dei
fabbisogni finanziari pervenuti agli uffici centrali, una pressochè generalizzata
attribuzione del compenso in parola, anche in quelle province dove non esistono centri
abitati suddivisi in più distretti. Si ritiene, pertanto, di precisare che detto
compenso è stato pensato solo per i componenti esterni delle commissioni d'esame
costituite nelle grandi città (es: Roma, Milano, ecc.), in quanto solo in queste città
si può verificare il caso di nomina ministeriale in una scuola dello stesso
comune, ma fuori del proprio distretto di servizio, come stabilito dalla legge n. 425/97.
La concreta configurazione delle commissioni nelle suddette città ha indotto poi ad
estendere il compenso in questione anche ai professori universitari ed ai docenti
pensionati nominati dal Ministero, in quanto è oltremodo difficoltoso stabilire il
distretto di servizio.
Si precisa inoltre che il predetto compenso
forfettario riferito alla trasferta di L. 450.000 non spetta:
- in presenza di nomina sostitutiva di docente di ruolo
componente esterno effettuata dal provveditore agli studi nel "comune di abituale
dimora" del docente;
- nel caso di nomina sostitutiva di docente di ruolo di
componente esterno nominato dal provveditore agli studi nel comune "sede di
servizio";
- in caso di nomina sostitutiva da parte del provveditore di
componente esterno estraneo all'amministrazione.
MEMBRI INTERNI NOMINATI NELLE CLASSI
BILINGUE, PER SQUADRE DI EDUCAZIONE FISICA E NELLE CLASSI ARTICOLATE SU PIU' INDIRIZZI DI
STUDI
D - La nota ministeriale 39376/BL del 14 giugno 1999 ha previsto che il compenso
riferito alla funzione e alla trasferta spettante al membro interno nominato in classi
bilingue sia ripartito tra i membri interni della stessa classe in proporzione ai
candidati assegnati a ciascuno di essi.
Stante che la medesima situazione si verifica anche per le classi con squadre maschili e
femminili di educazione fisica e per le classi articolate su più indirizzi di studi in
che misura vanno compensati i membri interni?
R. Al riguardo, si ritiene di far presente che, tenuto conto della pratica attuazione
della normativa degli esami di Stato e delle problematiche emerse nel corso di svolgimento
delle operazioni di esame, ha reso necessario una ulteriore precisazione per quel che
riguarda la corresponsione dei compensi in relazione ai casi oggetto del presente quesito.
A ciascun membro interno nominato nelle classi bilingue o trilingue, nelle classi composte
da squadre maschili e femminili di educazione fisica e nelle classi articolate su più
indirizzi di studi, deve essere corrisposto il compenso forfettario di lire 300.000 in
misura intera. Resta confermato che il compenso di lire 700.000 riferito alla funzione
deve essere ripartito in proporzione al numero dei candidati esaminati.
ESAME DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP.
D. - Nel caso in cui la commissione si avvale, per la predisposizione e lo svolgimento
delle prove d'esame, di personale esperto e degli stessi insegnanti che hanno seguito
l'alunno durante l'anno scolastico che tipo di compenso va riconosciuto al docente?
R. - L'art. 17 dell'O.M. 38/99 prevede tale ipotesi. Detti docenti però non fanno parte
delle commissioni in quanto la loro presenza quali membri di commissione, non riferibile
tra l'altro ad alcuna classe di concorso o disciplina di insegnamento, altererebbe la
composizione paritetica tra componente esterna e quella interna.
Ai fini del compenso, si precisa che agli esperti che non hanno rapporto di impiego alle
dipendenze dello Stato spetta esclusivamente, un compenso pari ad 1/30 dello
stipendio tabellare iniziale dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per
ogni giornata di effettiva partecipazione agli esami.
Il medesimo compenso di cui sopra spetta anche al docente supplente breve e saltuario con
rapporto di lavoro fino al termine delle lezioni utilizzato in compiti di assistenza
all'alunno in situazione di handicap.
d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
f.to Giovanni Trainito |