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ANNO XV

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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2012

Ordinanza Ministeriale n. 74 del 23 Marzo 1999
Prot. n. 36909
Dirigenti ScolasticiPagine collegate
Area AUTONOMIA


Oggetto
: Modifica O.M. n. 123/98. Conferimento incarichi di presidenza


IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista l'O.M. 28 gennaio 1997, n. 65, così come modificata dall'O.M. 9 marzo 1998 n. 123, registrata alla Corte dei Conti il 27 marzo 1998, reg. 001, fg. 04, relativa alla disciplina sul conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti e nelle scuole d'istruzione secondaria di primo e secondo grado;
Considerata la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alle disposizioni recate alla predetta ordinanza;

ORDINA

Gli articoli appresso indicati dell'O.M. citata in premessa vengono modificati ed integrati come segue.

Art. 5
Dopo il comma 5, viene aggiunto il seguente comma 6:

"6. Nel caso di unificazione di due o più istituzioni scolastiche, realizzata nell'ambito del piano di dimensionamento della rete scolastica, la presidenza che venga richiesta per conferma da più aspiranti che abbiano svolto l'incarico di presidenza negli istituti di confluenza, viene conferita per incarico all'aspirante che abbia riportato maggior punteggio. Per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media nei quali risulti vacante la direzione o la presidenza il Provveditore agli Studi, in relazione alla contingente situazione e secondo criteri di economicità e convenienza, può conferire sia la reggenza dell'istituzione scolastica a un direttore didattico, sia l'incarico di presidenza ad un docente di scuola secondaria di primo grado con le modalità previste dal presente articolo".

La numerazione dei successivi commi è conseguentemente modificata.

Art. 6
Il comma 1 viene così modificato:

"1. Gli aspiranti ad un incarico di presidenza, compresi coloro che sono in assegnazione provvisoria in Provincia diversa da quella di titolarità, debbono presentare domanda, in carta semplice nel periodo dal 12 aprile al 14 maggio direttamente al Provveditore agli Studi della Provincia in cui hanno la sede di titolarità al momento della presentazione della domanda".

Dopo il comma 9 viene inserito il seguente comma 10:

"10. Si può fare riferimento ai documenti allegati alla domanda di incarico di presidenza presentata allo stesso Provveditore agli Studi dell'anno precedente, nonché ad altri documenti che risultino già in possesso dello stesso ufficio, specificando, in tale ultimo caso, la data e l'occasione di presentazione dei medesimi documenti".

E il seguente comma 11:

"11. I titoli valutabili possono essere attestati dall'interessato anche mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità; non è ammessa la dichiarazione sostitutiva per la documentazione medica".

Il comma 23 viene soppresso.

E' conseguentemente modificata la numerazione dei commi.
Il paragrafo B) della Tabella di valutazione dei titoli di servizio viene modificato come segue:

· al n. 1 (
Titoli di servizio):
- la lettera b) viene così sostituita: "per ogni anno di incarico di preside punti 20 (1)".

· al n. 2 (
Titoli di studio e di cultura):

- della lettera a) l'ultimo periodo viene così sostituito:
"per ogni altra laurea, diploma di Accademia di Belle Arti, di Conservatorio, di Vigilanza scolastica o diploma conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica, punti 3";

- la lettera b) è così sostituita:
"b) per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle Università statali o libere ovvero da Istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli Istituti di Educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle Scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente
- per ogni diploma punti 3 (7)
"

- la lettera c) è così sostituita:
"c) per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivato dalle Università statali o libere ovvero da Istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli Istituti di Educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle Scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente
- per ogni corso punti 1
(è valutabile un solo corso per ogni anno accademico) (7)"

Note
La nota 2) viene soppressa; conseguentemente la nota 7) viene contrassegnata col n. 6).
Tra la nota n. 6) e la nota n. 8) viene inserita la seguente nota:

"(7) Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle Università (art. 6 L. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettoriale presso le Scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma L. 341/90) anche i corsi previsti dalla L. 341/90 art. 8 e realizzati dalle Università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato: nonché i corsi attivati dalle Università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 L. 341/90).
Sono assimilati ai diplomi di specializzazione, gli attestati nonché i diplomi di perfezionamento post-universitari previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale)
".

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

 
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