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Organi Collegiali


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Ultimo aggiornamento
01 luglio 2010

Disegno di legge OOCC
Disposizioni in materia di organi collegiali della scuola dell'autonomia
(Testo approvato dalla VII Commissione Camera dei Deputati)

Regolamento AutonomiaPagine collegate
Area AUTONOMIA

Art. 11 - Profili dell'attività amministrativa


Art.1 - Oggetto

1. Nel quadro del sistema nazionale pubblico di istruzione la presente legge disciplina le forme di rappresentanza, di partecipazione e di responsabilità delle componenti che concorrono all'autogoverno delle istituzioni scolastiche ed educative, alle quali è stata attribuita personalità giuridica e autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le diverse componenti cooperano, nel rispetto delle differenziate esigenze formative e degli obiettivi generali dei diversi indirizzi di studio stabiliti in sede nazionale, alla progettazione e alla realizzazione dei percorsi educativi, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa, comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà di insegnamento.
3. Gli organi collegiali delle istituzioni educative sono disciplinati dal regolamento adottato ai sensi dell'arti.21, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n.59, secondo i principi di cui alla presente legge e tenendo conto delle finalità delle predette istituzioni.

Art.2 - Organi delle istituzioni scolastiche

1. Sono organi delle istituzioni scolastiche il dirigente scolastico e i seguenti organi collegiali:

  1. il Consiglio dell'istituzione;
  2. il Collegio del docenti e le sue articolazioni funzionali di cui agli articoli 6 e 7;
  3. gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;
  4. la commissione per la verifica di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico;

2. Il dirigente scolastico svolge le proprie funzioni ai sensi del Decreto legislativo 6 marzo 1998, n.59.
3. La composizione, il funzionamento e le articolazioni degli organi collegiali sono ispirati ai principi di distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione, di distinzione nei ruoli e nelle responsabilità e di tutela della libertà di insegnamento, tenuto conto delle necessità di integrazione dipendenti dalle specificità ordinamentali e delle finalità educative, didattiche e formative proprie delle istituzioni scolastiche.

Art.3 - Competenze del Consiglio dell'istituzione

1. Il Consiglio dell'istituzione è organo dell'istituzione scolastica cui spettano competenze generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi e di programmazione economico-finanziaria. Spettano al Consiglio dell'istituzione:

  1. definire gli indirizzi generali per l'attività della scuola anche in relazione ai rapporti con il contesto territoriale;
  2. adottare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle abilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;
  3. approvare l'adesione della scuola agli accordi con altre istituzioni scolastiche e con enti e agenzie del territorio;
  4. determinare i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, comprese quelle acquisite per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica;
  5. approvare i documenti contabili fondamentali;
  6. adottare il regolamento dell'istituzione.

2. Il Consiglio dell'Istituzione è eletto da tutte le componenti della comunità scolastica chiamate a farne parte, ciascuna per la propria rappresentanza, con le modalità e per la durata previste dal regolamento.

Art.4 - Composizione del Consiglio dell'istituzione

1. Nel Consiglio dell'istituzione scolastica, del quale fanno parte di diritto il dirigente scolastico preposto all'istituzione e il responsabile dei servizi di segreteria, sono rappresentati i docenti, il personale ATA, i genitori e, limitatamente alla scuola secondaria superiore, gli studenti.
2. Il numero dei componenti è di norma pari a undici. Il regolamento dell'istituzione scolastica può prevedere l'aumento fino a un massimo dì quattro unità, in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'istituzione stessa.
3. La rappresentanza del genitori nella scuola materna, elementare e media è paritetica rispetto a quella dei docenti. La rappresentanza degli studenti nella scuola secondaria superiore è paritetica rispetto a quella dei docenti.
4. Il Consiglio dell'istituzione scolastica elegge il presidente all'interno della componente dei genitori nella prima riunione. Il regolamento può prevedere l'elezione, nella medesima riunione, di un vice presidente.

Art.5 - Competenze del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio del Docenti, con le sue articolazioni, è l'organo tecnico e professionale delle istituzioni scolastiche con competenze generali in materia didattica e di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1. Il Collegio dei docenti definisce ed approva:

  1. il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica elaborato ai fini della sua adozione da parte del consiglio dell'istituzione; il piano è comprensivo dei curricoli, ed è elaborato sulla base degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e tenendo conto delle proposte espresse dagli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;
  2. i profili didattici delle iniziative, del progetti e degli accordi al quali l'istituzione intende aderire o che intenda promuovere;
  3. la proposta di regolamento per le parti relative ai profili didattici, al funzionamento del collegio dei docenti, delle sue articolazioni e degli organi cui compete la programmazione didattico-educativa;
  4. ogni altro adempimento connesso con l'esercizio dell'autonomia didattica.

Art.6 - Composizione e articolazione del collegio del docenti

1. Il Collegio del docenti è costituito da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituzione scolastica ed è presieduto dal dirigente scolastico preposto all'istituzione.
2. Esso si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni di norma corrispondenti a consigli dei docenti della classe. Il regolamento di istituto può prevedere differenti articolazioni funzionali di gruppi di docenti. Ciascuna articolazione elegge un proprio coordinatore. Il regolamento dell'istituzione scolastica stabilisce la costituzione, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento di un organismo rappresentativo dei coordinatori.

Art.7 - Organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione

1. La valutazione periodica e finale degli alunni è impegno collegiale ed esclusivo dei docenti della classe e, comunque, dei docenti corresponsabili dell'attività didattica. Le funzioni di programmazione didattico-educativa sono svolte dagli organi individuati a norma dell'art.6, tenendo conto dell'organizzazione dell'attività didattica, dell'età degli alunni e dell'esigenza di garantire la rappresentanza dei genitori e degli alunni.
2. Gli organi di cui al comma 1 sono presieduti dal dirigente scolastico o, in sua assenza, dal docente coordinatore eletto al sensi dell'articolo 6, comma 2.
3. Il regolamento dell'istituzione scolastica garantisce le forme e le modalità del raccordo tra gli organi e le funzioni di cui al comma 1, l'assemblea di classe del genitori e l'assemblea di classe degli studenti al fine dì assicurare la regolarità dei rapporti, degli scambi di informazioni e delle attività di periodico aggiornamento della programmazione. Il regolamento prevede altresì gli organismi e le modalità per la realizzazione. del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e individua, in armonia con i principi della presente legge, le unità organizzative cui si fa riferimento nei casi nei quali l'esercizio dell'autonomia organizzativa comporti la flessibilità del gruppi classe.

Art.8 - Organismi di partecipazione e diritto di riunione e di assemblea

1. In ciascuna istituzione scolastica deve essere garantita la costituzione di organismi di partecipazione del genitori e degli studenti, la cui composizione ed il cui funzionamento sono stabiliti dal regolamento di istituto.
2. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti nell'art.2, commi 9 e 10 del decreto del Presidente della repubblica 24 giugno 1998, n.249.
3. Gli studenti delle scuola secondaria superiore hanno diritto di riunione e di assemblea ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 24 giugno 1998, n.249. L'assemblea è costituita da tutti gli studenti dell'istituzione; organizza e gestisce, in collaborazione con l'organismo rappresentativo dei coordinatori, una Conferenza annuale di istituto per elaborare proposte per la programmazione delle attività didattiche di istituto e, a fine anno scolastico, un'assemblea di bilancio e verifica delle attività svolte.

Art.9 - Attività di verifica e di valutazione

1. Il Collegio dei Docenti, in relazione alle proprie competenze, procede al monitoraggio e alla valutazione del risultati dell'attività didattica sulla base di criteri predeterrninati.
2. In ogni istituzione scolastica opera una commissione che ha il compito di procedere alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, anche tenendo conto degli standard stabiliti dall'organismo nazionale competente. Essa è composta da cinque membri, nominati dal consiglio dell'istituzione fra soggetti qualificati di cui due esterni all'istituzione stessa.
3. Il comitato di valutazione del servizio del collegio dei docenti è definito ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.

Art.10 - Profili dell'attività docente

1. In coerenza con il piano dell'offerta formativa ciascuna istituzione scolastica si avvale, nel rispetto dell'unitarietà della funzione, delle articolazioni e degli ampliamenti qualitativi e quantitativi dell'impegno professionale dei docenti, disciplinati dai contratti collettivi di lavoro in termini di orario di servizio, di trattamento economico e di sviluppo di carriera.

Art. 11 Profili dell'attività amministrativa

1. Alle funzioni amministrative e contabili attribuite alle istituzioni scolastiche è preposto il responsabile amministrativo, con compiti di direzione dei servizi generali e di segreteria, nell'ambito dei quali ha autonomia amministrativa e responsabilità diretta. Il responsabile amministrativo risponde al dirigente scolastico, il quale impartisce al riguardo le necessarie direttive generali e di coordinamento. I profili professionali del personale di segreteria e del responsabile amministrativo sono definiti in sede di contrattazione collettiva di comparto anche con riferimento al titolo di studio richiesto per l'accesso ai diversi profili e alle disposizioni transitorie per il passaggio al nuovo regime.

Art.12 - Organi collegiali di rete

1. Ove due o più istituzioni scolastiche decidano di collegarsi tra loro in un accordo di rete, possono costituire un organo di gestione collegiale.
2. L'accordo di rete è approvato dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) e dell'articolo 5, comma 1, lettera b).

Art.13 - Regolamento delle istituzioni

1. In prima attuazione della presente legge i consigli di istituto uscenti adottano, a maggioranza dei componenti, i regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c).
2. Le modifiche ai regolamenti sono approvate a maggioranza dei componenti del Consiglio dell'istituzione scolastica, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), tenuto conto del parere degli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti.

Art.14 - Disposizione finale e abrogazione

1. La disciplina degli organi delle istituzioni scolastiche, per quanto non è espressamente disciplinato dalla presente legge, resta affidato all'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, che possono esercitarla attraverso il regolamento di cui all'articolo 13, ovvero con le modalità prescelte di volta in volta dagli organi collegiali di governo dell'istituzione.
2. Alle istituzioni scolastiche dotare della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni di legge, che sono abrogate dalla data di piena attuazione dell'autonomia: articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34 (limitatamente alle parole da "il consiglio di intersezione" fino alle seguenti: "di classe"), 44, 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.

 
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