Art.1 - Oggetto
1. Nel quadro del sistema nazionale pubblico di
istruzione la presente legge disciplina le forme di rappresentanza, di partecipazione e di
responsabilità delle componenti che concorrono all'autogoverno delle istituzioni
scolastiche ed educative, alle quali è stata attribuita personalità giuridica e
autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le diverse componenti cooperano, nel rispetto delle differenziate esigenze formative e
degli obiettivi generali dei diversi indirizzi di studio stabiliti in sede nazionale, alla
progettazione e alla realizzazione dei percorsi educativi, che trovano compiuta
espressione nel piano dell'offerta formativa, comprensivo delle diverse opzioni
eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà di
insegnamento.
3. Gli organi collegiali delle istituzioni educative sono disciplinati dal regolamento
adottato ai sensi dell'arti.21, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n.59, secondo i
principi di cui alla presente legge e tenendo conto delle finalità delle predette
istituzioni.
Art.2 - Organi delle istituzioni
scolastiche
1. Sono organi delle istituzioni scolastiche il dirigente
scolastico e i seguenti organi collegiali:
- il Consiglio dell'istituzione;
- il Collegio del docenti e le sue articolazioni funzionali
di cui agli articoli 6 e 7;
- gli organismi di partecipazione dei genitori e degli
studenti;
- la commissione per la verifica di valutazione
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico;
2. Il dirigente scolastico svolge le proprie funzioni ai
sensi del Decreto legislativo 6 marzo 1998, n.59.
3. La composizione, il funzionamento e le articolazioni degli organi collegiali sono
ispirati ai principi di distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di
gestione, di distinzione nei ruoli e nelle responsabilità e di tutela della libertà di
insegnamento, tenuto conto delle necessità di integrazione dipendenti dalle specificità
ordinamentali e delle finalità educative, didattiche e formative proprie delle
istituzioni scolastiche.
Art.3 - Competenze del Consiglio
dell'istituzione
1. Il Consiglio dell'istituzione è organo
dell'istituzione scolastica cui spettano competenze generali in materia di indirizzi
gestionali ed educativi e di programmazione economico-finanziaria. Spettano al Consiglio
dell'istituzione:
- definire gli indirizzi generali per l'attività della
scuola anche in relazione ai rapporti con il contesto territoriale;
- adottare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione
scolastica, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli
indirizzi generali e alle abilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;
- approvare l'adesione della scuola agli accordi con altre
istituzioni scolastiche e con enti e agenzie del territorio;
- determinare i criteri per l'utilizzazione delle risorse
finanziarie, comprese quelle acquisite per l'attuazione di progetti promossi e finanziati
con risorse a destinazione specifica;
- approvare i documenti contabili fondamentali;
- adottare il regolamento dell'istituzione.
2. Il Consiglio dell'Istituzione è eletto da tutte le
componenti della comunità scolastica chiamate a farne parte, ciascuna per la propria
rappresentanza, con le modalità e per la durata previste dal regolamento.
Art.4 - Composizione del Consiglio
dell'istituzione
1. Nel Consiglio dell'istituzione scolastica, del quale
fanno parte di diritto il dirigente scolastico preposto all'istituzione e il responsabile
dei servizi di segreteria, sono rappresentati i docenti, il personale ATA, i genitori e,
limitatamente alla scuola secondaria superiore, gli studenti.
2. Il numero dei componenti è di norma pari a undici. Il regolamento dell'istituzione
scolastica può prevedere l'aumento fino a un massimo dì quattro unità, in relazione
alle dimensioni e alla complessità dell'istituzione stessa.
3. La rappresentanza del genitori nella scuola materna, elementare e media è paritetica
rispetto a quella dei docenti. La rappresentanza degli studenti nella scuola secondaria
superiore è paritetica rispetto a quella dei docenti.
4. Il Consiglio dell'istituzione scolastica elegge il presidente all'interno della
componente dei genitori nella prima riunione. Il regolamento può prevedere l'elezione,
nella medesima riunione, di un vice presidente.
Art.5 - Competenze del Collegio dei
Docenti
1. Il Collegio del Docenti, con le sue articolazioni, è
l'organo tecnico e professionale delle istituzioni scolastiche con competenze generali in
materia didattica e di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1. Il
Collegio dei docenti definisce ed approva:
- il piano dell'offerta formativa dell'istituzione
scolastica elaborato ai fini della sua adozione da parte del consiglio dell'istituzione;
il piano è comprensivo dei curricoli, ed è elaborato sulla base degli indirizzi generali
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e tenendo conto delle proposte espresse dagli
organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;
- i profili didattici delle iniziative, del progetti e degli
accordi al quali l'istituzione intende aderire o che intenda promuovere;
- la proposta di regolamento per le parti relative ai
profili didattici, al funzionamento del collegio dei docenti, delle sue articolazioni e
degli organi cui compete la programmazione didattico-educativa;
- ogni altro adempimento connesso con l'esercizio
dell'autonomia didattica.
Art.6 - Composizione e articolazione
del collegio del docenti
1. Il Collegio del docenti è costituito da tutti i
docenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituzione scolastica ed è
presieduto dal dirigente scolastico preposto all'istituzione.
2. Esso si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di
programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni di norma corrispondenti a
consigli dei docenti della classe. Il regolamento di istituto può prevedere differenti
articolazioni funzionali di gruppi di docenti. Ciascuna articolazione elegge un proprio
coordinatore. Il regolamento dell'istituzione scolastica stabilisce la costituzione, la
composizione, le competenze e le modalità di funzionamento di un organismo
rappresentativo dei coordinatori.
Art.7 - Organi di programmazione
didattico-educativa e di valutazione
1. La valutazione periodica e finale degli alunni è
impegno collegiale ed esclusivo dei docenti della classe e, comunque, dei docenti
corresponsabili dell'attività didattica. Le funzioni di programmazione
didattico-educativa sono svolte dagli organi individuati a norma dell'art.6, tenendo conto
dell'organizzazione dell'attività didattica, dell'età degli alunni e dell'esigenza di
garantire la rappresentanza dei genitori e degli alunni.
2. Gli organi di cui al comma 1 sono presieduti dal dirigente scolastico o, in sua
assenza, dal docente coordinatore eletto al sensi dell'articolo 6, comma 2.
3. Il regolamento dell'istituzione scolastica garantisce le forme e le modalità del
raccordo tra gli organi e le funzioni di cui al comma 1, l'assemblea di classe del
genitori e l'assemblea di classe degli studenti al fine dì assicurare la regolarità dei
rapporti, degli scambi di informazioni e delle attività di periodico aggiornamento della
programmazione. Il regolamento prevede altresì gli organismi e le modalità per la
realizzazione. del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e individua,
in armonia con i principi della presente legge, le unità organizzative cui si fa
riferimento nei casi nei quali l'esercizio dell'autonomia organizzativa comporti la
flessibilità del gruppi classe.
Art.8 - Organismi di partecipazione e
diritto di riunione e di assemblea
1. In ciascuna istituzione scolastica deve essere
garantita la costituzione di organismi di partecipazione del genitori e degli studenti, la
cui composizione ed il cui funzionamento sono stabiliti dal regolamento di istituto.
2. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti nell'art.2, commi 9 e 10
del decreto del Presidente della repubblica 24 giugno 1998, n.249.
3. Gli studenti delle scuola secondaria superiore hanno diritto di riunione e di assemblea
ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 24 giugno 1998, n.249. L'assemblea è
costituita da tutti gli studenti dell'istituzione; organizza e gestisce, in collaborazione
con l'organismo rappresentativo dei coordinatori, una Conferenza annuale di istituto per
elaborare proposte per la programmazione delle attività didattiche di istituto e, a fine
anno scolastico, un'assemblea di bilancio e verifica delle attività svolte.
Art.9 - Attività di verifica e di
valutazione
1. Il Collegio dei Docenti, in relazione alle proprie
competenze, procede al monitoraggio e alla valutazione del risultati dell'attività
didattica sulla base di criteri predeterrninati.
2. In ogni istituzione scolastica opera una commissione che ha il compito di procedere
alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, anche tenendo
conto degli standard stabiliti dall'organismo nazionale competente. Essa è composta da
cinque membri, nominati dal consiglio dell'istituzione fra soggetti qualificati di cui due
esterni all'istituzione stessa.
3. Il comitato di valutazione del servizio del collegio dei docenti è definito ai sensi
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
Art.10 - Profili dell'attività
docente
1. In coerenza con il piano dell'offerta formativa
ciascuna istituzione scolastica si avvale, nel rispetto dell'unitarietà della funzione,
delle articolazioni e degli ampliamenti qualitativi e quantitativi dell'impegno
professionale dei docenti, disciplinati dai contratti collettivi di lavoro in termini di
orario di servizio, di trattamento economico e di sviluppo di carriera.
Art. 11
Profili dell'attività amministrativa
1. Alle funzioni amministrative e contabili attribuite
alle istituzioni scolastiche è preposto il responsabile amministrativo, con compiti di
direzione dei servizi generali e di segreteria, nell'ambito dei quali ha autonomia
amministrativa e responsabilità diretta. Il responsabile amministrativo risponde al
dirigente scolastico, il quale impartisce al riguardo le necessarie direttive generali e
di coordinamento. I profili professionali del personale di segreteria e del responsabile
amministrativo sono definiti in sede di contrattazione collettiva di comparto anche con
riferimento al titolo di studio richiesto per l'accesso ai diversi profili e alle
disposizioni transitorie per il passaggio al nuovo regime.
Art.12 - Organi collegiali di rete
1. Ove due o più istituzioni scolastiche decidano di
collegarsi tra loro in un accordo di rete, possono costituire un organo di gestione
collegiale.
2. L'accordo di rete è approvato dagli organi collegiali delle singole istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) e dell'articolo 5, comma 1,
lettera b).
Art.13 - Regolamento delle istituzioni
1. In prima attuazione della presente legge i consigli di
istituto uscenti adottano, a maggioranza dei componenti, i regolamenti delle istituzioni
scolastiche autonome, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera
c).
2. Le modifiche ai regolamenti sono approvate a maggioranza dei componenti del Consiglio
dell'istituzione scolastica, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 1,
lettera c), tenuto conto del parere degli organismi di partecipazione dei genitori e degli
studenti.
Art.14 - Disposizione finale e
abrogazione
1. La disciplina degli organi delle istituzioni
scolastiche, per quanto non è espressamente disciplinato dalla presente legge, resta
affidato all'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, che possono
esercitarla attraverso il regolamento di cui all'articolo 13, ovvero con le modalità
prescelte di volta in volta dagli organi collegiali di governo dell'istituzione.
2. Alle istituzioni scolastiche dotare della personalità giuridica e dell'autonomia di
cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, cessano di applicarsi le seguenti
disposizioni di legge, che sono abrogate dalla data di piena attuazione dell'autonomia:
articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34 (limitatamente alle parole
da "il consiglio di intersezione" fino alle seguenti: "di classe"),
44, 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n.297. |