TITOLO I - GESTIONE FINANZIARIA
Capo I - PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE
Art. 1 (Finalità e principi)
1. Il presente decreto detta le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui è stata attribuita
personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
2. Le risorse assegnate dallo Stato costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono
utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5 della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo
6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro
vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come
previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle
competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.
Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse
finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle
regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti
non siano vincolati a specifiche destinazioni.
3. La gestione finanziaria e amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche si esprime in termini di cassa ed è improntata a criteri
di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza,
annualità, universalità integrità, unità, veridicità e dell'equilibrio finanziario.
Sono vietate le gestioni fuori bilancio.
Art. 2 (Anno finanziario e programma annuale)
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ciascun anno.
2. L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge
sulla base di un programma annuale deliberato dal consiglio
dell'istituzione entro il 20 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, su
proposta del dirigente presentata, con apposita relazione, entro il 31 ottobre. Prima di
tale presentazione il dirigente scolastico, di seguito denominato "dirigente",
può sottoporre la proposta di programma al parere non vincolante del collegio dei
revisori. Il programma determina gli obiettivi da realizzare ed è elaborato in coerenza
con le previsioni del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) In esso sono indicate tutte le
entrate, aggregate secondo la loro provenienza, e le dotazioni finanziarie assegnate alle
attività ed ai progetti da svolgere o da realizzare.
3. Per ogni attività e progetto compreso nel programma è predisposta una scheda
illustrativa finanziaria, nella quale sono indicati l'arco temporale nel quale
l'iniziativa deve essere realizzata, le prestazioni lavorative e i relativi oneri, anche
riflessi, i beni e i servizi da acquistare e l'entità complessiva della spesa prevista.
4. Le disponibilità destinate alle spese per progetti o per investimenti restano
vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o, comunque, fino alla integrale
realizzazione dell'obiettivo per cui erano state previste, con il riporto delle residue
disponibilità nell'esercizio successivo, salva diversa determinazione del consiglio
dell'istituzione. Nel caso di progetti da realizzare in un arco temporale più lungo
dell'anno finanziario il singolo progetto deve indicare la fonte di finanziamento, la
spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a
ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in
relazione all'andamento attuativo del progetto.
5. L'approvazione del programma comporta autorizzazione al
pagamento delle spese.
6. Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica ed inviato per conoscenza
al collegio dei revisori entro il 31 dicembre.
Art. 3 (Modifiche al programma)
1. Il consiglio dell'istituzione, con deliberazione motivata e con la
procedura prevista dall'articolo 2, comma 2, può apportare modifiche al programma in
relazione alla concreta attuazione dei singoli progetti. Il consiglio comunque verifica,
entro e non oltre il mese di luglio, lo stato di attuazione del programma al fine delle
modifiche che si rendano necessarie.
2. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non
possono essere adottate modifiche al programma, salvo casi eccezionali, che
devono essere illustrati nella relativa deliberazione.
Capo II - REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
Art. 4 (Attività gestionale)
1. Spetta al dirigente la realizzazione
del programma nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di
cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come integrato dal
decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59.
2. Il dirigente imputa le spese alle attività ed ai progetti cui si
riferiscono, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma
annuale
3. Nel caso in cui emergano obiettive difficoltà di ordine economico per la realizzazione
di un progetto, il dirigente può ordinare spese in eccedenza, entro il limite
massimo del 10 per cento della dotazione finanziaria del progetto stesso,
attingendo alle dotazioni di altre attività o progetti, sempre che ciò non ne
comprometta lo svolgimento o la realizzazione e salvo comunque ratifica della modifica del
programma da parte del consiglio dell'istituzione nel termine di trenta giorni
dall'ordinazione del pagamento.
4. Della tenuta della contabilità, delle necessarie
registrazioni e degli adempimenti fiscali è responsabile il direttore dei servizi
generali ed amministrativi, di seguito denominato "direttore", che
opera nell'ambito delle direttive di massima impartite dal dirigente scolastico.
Art. 5 (Esercizio provvisorio)
1. Nei casi in cui il programma annuale non sia stato approvato dal
consiglio dell'istituzione prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il
dirigente provvede alla gestione provvisoria per un importo massimo non superiore, per
ogni mese, ad un dodicesimo della spesa complessiva sostenuta, per tutte le attività e
progetti nell'esercizio precedente, fatte salve le spese obbligatorie e le spese di cui
all'articolo 2, comma 4.
Art. 6 (Riscossione delle entrate)
1. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito o dall'Ente Poste
che gestisce il servizio di cassa a norma dell'articolo 12, previa emissione di reversali
d'incasso da parte dell'istituzione scolastica.
2. La riscossione delle rette delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi
natura da versarsi dagli alunni è effettuata mediante il servizio dei conti correnti
postali ovvero, in forma collettiva mediante versamento diretto all'istituto cassiere,
corredato della distinta. Per somme aventi la stessa causale il versamento può essere
fado a mezzo di bonifico bancario.
3. L'istituto cassiere non può rifiutare la riscossione di somme destinate
all'istituzione scolastica ancorché non siano state emesse le relative reversali, salvo a
richiedere, subito dopo la riscossione, la regolarizzazione contabile. Nel caso di
versamenti a mezzo di bonifico bancario di cui al comma 2 l'istituto cassiere trasmette,
in un termine concordato, l'elenco dei versamenti ai fini della emissione della relativa
reversale.
4. Le somme versate su conto corrente postale, ove l'istituto cassiere sia un istituto di
credito, sono trasferite, alla fine di ogni trimestre, sul conto corrente bancario. Sul
predetto conto corrente postale non possono essere ordinati pagamenti.
5. Le eventuali somme pervenute direttamente all'istituzione scolastica sono versate
tempestivamente all'istituto cassiere mediante emissione delle relative reversali
d'incasso, anche cumulative.
Art. 7 (Emissione delle reversali d'incasso)
1. Le reversali sono firmate dal dirigente e dal direttore. Il loro
contenuto è il seguente:
- I' ordine rivolto all'istituto cassiere ci incassare una certa somma di denaro;
- il numero progressivo e la data di emissione;
- l'importo in cifre e lettere della somma da riscuotere e la sua provenienza
contraddistinta da apposita sigla;
- la causale della riscossione;
- il nome ed il cognome o la denominazione del debitore.
Art. 8 (Liquidazione della spesa ed ordinazione dei pagamenti)
1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione
dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, e effettuata dal direttore previo
accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della
regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti
giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
2. I pagamenti sono ordinati mediante mandati tratti sull'istituto cassiere e firmati dal
dirigente e dal direttore
3. Il contenuto dei mandati è il seguente:
- l'ordine rivolto all'istituto cassiere di pagare una determinata somma di denaro ad una
persona o ente;
- il numero progressivo e data di emissione;
- l'importo in cifre e in lettere della somma da pagare;
- la causale del pagamento;
- i dati anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore o della persona
abilitata a rilasciare quietanza;
- l'attività o il progetto al quale la spesa si riferisce;
- la modalità estintiva del pagamento indicata dal creditore;
- la codifica della spesa come prevista nella modulistica di cui all'articolo 24.
Art. 9 (Conservazione e documentazione dei mandati)
1. Ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei documenti
giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e servizi il mandato è
corredato altresì dai documenti comprovanti la regolare esecuzione e dalle relative
fatture.
2. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è annotata
l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine sotto il quale i beni sono registrati.
Ad esse è inoltre allegato il verbale di collaudo redatto a norma dell'articolo 30.
3. La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua
estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.
Art. 10 (Modalità di estinzione dei mandati)
1. I mandati sono estinti di norma, con spese a carico del creditore,
mediante:
- a) accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore;
- b) accreditamento o versamento su conto corrente postale intestato al creditore;
- c) vaglia postale; in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento
rilasciata dall'agenzia postale;
- d) su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da parte dell'istituto
cassiere, ovvero con assegno circolare.
2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza
del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli
estremi relativi alle operazioni ed il timbro e la firma dell'istituto cassiere.
Art. 11 (Verifiche)
1. Il direttore verifica lo stato di riscossione delle entrate e di
pagamento delle spese. Egli ha l'obbligo di segnalare al dirigente le situazioni che
possono pregiudicare il mantenimento dell'equilibrio finanziario della gestione.
2. Gli originali delle reversali o dei mandati, corredati dei documenti giustificativi,
sono conservati e ordinati per attività e progetti presso l'ufficio di segreteria delle
singole istituzioni.
Capo III - SERVIZI DI CASSA
Art. 12 (Affidamento del servizio)
1. Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di
titoli pubblici, anche esteri e privati, di proprietà dell'istituzione scolastica è
affidato ad un unico istituto di credito o all'Ente Poste mediante apposita convenzione
stipulata dal dirigente alle migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi
attivi e passivi e le spese di tenuta conto, sulla base di uno schema tipo predisposto dal
Ministero della pubblica istruzione.
2. Resta salva la possibilità di stipulare contratti di gestione finalizzata delle
risorse finanziarie a norma dell'articolo 43.
Art. 13 (Fondo per le piccole spese)
1. Alle piccole spese si provvede col fondo
che a tal fine viene anticipato, con apposito mandato, al direttore dal dirigente.
Tali spese sono imputate al funzionamento ordinario
2. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il direttore presenta le
note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo
favore. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura
dell'esercizio finanziario
3. II direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite
con il registro delle piccole spese di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d).
Capo IV - CONTO CONSUNTIVO
Art. 14 (Conto consuntivo)
1. Il conto consuntivo si compone della situazione di cassa della
situazione patrimoniale e del prospetto delle spese per il personale e per i contratti
d'opera.
2. La situazione di cassa espone i risultati della gestione finanziaria, in relazione
all'attuazione dei progetti previsti dal programma annuale ed evidenzia la consistenza di
cassa all'inizio dell'esercizio gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti
nell'anno ed il saldo alla chiusura dell'esercizio.
3. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e
passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il
totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio ed il
totale delle somme non utilizzate nel corso dell'esercizio ma che restano comunque
vincolate alla realizzazione dei progetti in corso.
4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera conseguenti allo
svolgimento delle attività ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza
numerica del personale e dei contratti d'opera l'entità complessiva della spesa e la sua
articolazione in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti.
5. Il conto consuntivo, è predisposto dal direttore entro
il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all'esame del collegio dei revisori dei conti,
unitamente ad una relazione illustrativa che espone l'andamento della gestione
dell'istituzione scolastica e i suoi risultati in relazione agli obiettivi programmati.
Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro
il 30 aprile, all'approvazione del consiglio dell'istituzione.
6. Il conto consuntivo approvato dal consiglio dell'istituzione in difformità dal parere
espresso dal collegio dei revisori dei conti è trasmesso, entro il 15 maggio, all'ufficio
scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, e del programma annuale, con
relative variazioni e delibere, ai fini della sua eventuale regolarizzazione.
7. Il dirigente regionale, valutate le indicazioni fornite dal consiglio dell'istituzione
e dal collegio dei revisori, può:
- a) dichiarare la regolarità del conto consuntivo;
- b) invitare il consiglio dell'istituzione a disporre il ripiano dell'eventuale
disavanzo, indicando le relative modalità e tempi;
- c) invitare il consiglio dell'istituzione a sanare eventuali altre irregolarità;
- d) dichiarare che il conto consuntivo non può essere regolarizzato e inviare gli atti
ai competenti organi per l'accertamento delle connesse responsabilità contabili,
amministrative e penali.
8. Nel caso in cui il consiglio dell'istituzione non deliberi sul conto
consuntivo entro 60 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al
collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, che
nomina un commissario ad acta.
9. Nel caso in cui il consiglio dell'istituzione rifiuti motivatamente di approvare il
conto consuntivo, si applica il comma 7. Ove il conto sia dichiarato regolare il Consiglio
dell'istituzione lo approva nei successivi 30 giorni.
10. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di approvazione, è
conservato agli atti dell'istituzione scolastica.
Art. 15 (Aziende agrarie e aziende speciali)
1. La gestione dell'azienda agraria o speciale annessa all'istituzione
scolastica costituisce una specifica attività del programma annuale, per il quale la
relazione di cui all'articolo 2, comma 2 deve indicare l'indirizzo economico produttivo e
gli obiettivi che si intendono perseguire. La predetta gestione, pur soddisfacendo alle
esigenze pratiche e dimostrative degli insegnamenti, deve essere condotta secondo criteri
di rendimento ` economico, di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Le spese occorrenti per le attività didattiche e dimostrative, anche relative al
personale impegnato nelle stesse, ove non coperte dal valore dei prodotti, possono essere
poste a carico dell'istituzione scolastica. I movimenti finanziari (entrate ed uscite)
sono rilevati specifiche voci di entrata e di uscita della contabilità dell'istituzione
scolastica, che devono risultare a pareggio.
3. Le scritture contabili dell'azienda sono distinte da quelle dell'istituzione scolastica
e sono tenute con il metodo appropriato al tipo di azienda interessata e con i registri e
libri ausiliari che si rendono necessari.
4. Il rendiconto dell'azienda deve dare la dimostrazione della gestione finanziaria,
nonché dei risultati economici conseguiti nell'anno. Il rendiconto si compone dello stato
patrimoniale e del conto economico. Al rendiconto dell'azienda agraria sono allegati:
- a) un prospetto del movimento nella consistenza del bestiame;
- b) un prospetto riassuntivo del movimento delle derrate e scorte di magazzino;
- c) una relazione illustrativa del responsabile dell'azienda sui risultati conseguiti
Al rendiconto dell'azienda speciale sono allegati la relazione
illustrativa di cui alla lettera c) del precedente periodo ed un prospetto sulla
consistenza dei prodotti finiti ed in corso di lavorazione.
5. L'utile prodotto dall'azienda, accantonato in apposito fondo dello stato patrimoniale,
è destinato a spese di investimenti, al finanziamento di progetti dell'istituzione
scolastica o a copertura delle eventuali perdite di gestione dell'azienda stessa. Queste
ultime ove non possano essere coperte con il predetto fondo possono essere coperte
mediante prelevamento dal fondo cassa di disponibilità eccedenti o residue o di altre
risorse dell'istituzione scolastica, previa delibera del consiglio dell'istituzione, fermo
restando che ove non sia possibile provvedere alla copertura parziale o tale delle
perdite, a tale finalità restano vincolati i successivi utili dell'azienda.
Art. 16 (Attività e servizi per conto terzi)
1. I laboratori delle istituzioni scolastiche, sulla base di
motivazioni didattiche di studio e di ricerca, possono essere utilizzati ed organizzati
per lo svolgimento di attività e servizi per conto di terzi. Le predette attività e
servizi sono specificamente indicate nel programma annuale, la cui scheda finanziaria
indica le voci che compongono le entrate e le uscite e per il quale la relazione di cui
all'articolo 2, comma 2, deve indicare i criteri di amministrazione e le modalità di
gestione.
2. Le predette attività e servizi sono oggetto di gestione economica separata da quella
dell'istituzione scolastica. La gestione deve riservare, a favore dell'istituzione
scolastica, una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature
nonché le eventuali eccedenze. I movimenti finanziari (entrate ed uscite) sono rilevati
in specifiche voci di entrata e di uscita della contabilità dell'istituzione scolastica,
che devono risultare a pareggio.
3. Le prestazioni d'opera intellettuale e le altre prestazioni d'opera, fuori del normale
orario di servizio, sono retribuite. Nel programma sono indicate le modalità di scelta
degli operatori ed i compensi normalmente attribuibili in relazione al tipo di attività
ed all'impegno temporale richiesto. Per le prestazioni d'opera intellettuale si possono
prevedere compensi differenziati a seconda che si tratti di attività operative o di
studio e ricerca.
4. Per le attività previste dal presente articolo, sono dovuti i tributi nella misura e
con le modalità previste dall'ordinamento tributano.
Art. 17 (Istituzioni scolastiche con attività convittuale)
1. La gestione delle attività convittuali costituisce specifico
progetto del programma annuale da realizzare di norma con le entrate ad esso finalizzate.
Il programma annuale è corredato da una scheda finanziaria illustrativa delle varie
entrate e spese relative al funzionamento delle attività.
2. La gestione delle attività convittuali è improntata al principio della economicità e
dell'utilizzo ottimale delle strutture, alfine di ridurre i costi a carico dei convittori.
3. In caso di squilibri finanziari della gestione dell'attività convittuale che
persistano per più di tre esercizi finanziari, listituzione scolastica, previa
consultazione con l'ente locale di riferimento, pone fine all'attività, destinando le
strutture ad un utilizzo economico produttivo.
TITOLO II - GESTIONE PATRIMONIALE
Capo V - BENI E INVENTARI
Art. 18 (Beni)
1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche
si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del Codice civile. I beni sono
descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi
articoli.
2. I beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti locali, sono concessi in uso
alle istituzioni scolastiche e per essi si osservano le disposizioni impartite dagli enti
medesimi.
Art. 19 (Inventari)
1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine
cronologico con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli
elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità
o il numero, lo stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita.
2. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in
inventario.
3. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di valore
storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico, i valori mobiliari.
4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti
quei materiali che per l'uso continuo sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni
di modico valore.
5. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le
modalità previste dal regolamento dell'istituzione, i bollettini ufficiali, le riviste ed
altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di
classe.
6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è
annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento.
7. L'inventario è tenuto e curato dal direttore, che
assume le responsabilità del consegnatario, fado salvo quanto previsto
dall'articolo 22.
8. Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante
ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante in
presenza del dirigente e del presidente del consiglio dell'istituzione. L'operazione deve
risultare da apposito verbale.
9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed almeno ogni dieci
anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.
Art. 20 (Valore di beni inventariati)
1. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che
corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti
dall'istituzione scolastica al termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o
di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti nell'istituto; al prezzo
di stima, per quelli ricevuti in dono.
2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari
pubblici e privati si iscrivono al prezzo di borsa del giorno precedente quello della
compilazione o revisione dell'inventario se il prezzo è inferiore al valore nominale o al
loro valore nominale qualora il prezzo sia superiore, con l'indicazione della rendita e
della relativa scadenza.
Art. 21 (Eliminazione dei beni dell'inventario)
1. Il materiale mancante per furto o per causa di
forza maggiore o reso inservibile all'uso è eliminato dall'inventario con
provvedimento del direttore nel quale deve essere indicato l'eventuale obbligo di
reintegro a carico dei responsabili.
2. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia presentata alla locale
autorità di pubblica sicurezza qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il
verbale redatto dalla commissione di cui all'articolo 47, comma 1, nel caso di materiale
reso inservibile all'uso.
Art. 22 (Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico,
dei laboratori e delle officine)
1. La custodia del materiale didattico, tecnico e
scientifico dei gabinetti dei laboratori e delle officine è affidata su indicazione
vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati in
doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente interessato che
risponde della conservazione del materiale affidatogli. L'operazione dovrà
risultare da apposito verbale.
2. Qualora più docenti debbano valersi delle stesse collezioni o dei vari laboratori la
direzione è attribuita ad un docente indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando
cessa dall'incarico, provvede alla riconsegna, al dirigente, del materiale didattico
tecnico e scientifico avuto in custodia.
TITOLO III - SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA' INFORMATIZZATA
Art. 23 (Scritture contabili)
1. I registri contabili obbligatori sono:
- a) il giornale di cassa;
- b) il registro del conto corrente postale;
- c) gli inventari;
- d) il registro delle piccole spese
- e) il registro dei contratti stipulati a norma dell'articolo 25, comma 3.
2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di
pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi mandati e reversali.
3. I registri contabili di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi automatizzati od a
fogli mobili, devono essere composti da pagine numerate, munite del timbro
dell'istituzione e siglate dal dirigente. A chiusura dell'esercizio il dirigente attesta
il numero delle pagine di cui i registri sono composti.
Art. 24 (Modulistica e contabilità informatizzata)
1. Con decreto del ministro della pubblica istruzione sentito il
ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i
modelli necessari per assicurare l'omogeneità dei sistemi di gestione
arnministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale, di rendicontazione e di riscontro,
di monitoraggio dei dati relativi alla gestione e all'andamento dei flussi finanziari.
2. Il Ministero della pubblica istruzione predispone, nell'ambito del proprio sistema
informativo, un pacchetto applicativo, coerente con la modulistica di cui al comma 1, per
la tenuta con tecnologie informatiche, della contabilità delle istituzioni scolastiche,
in collegamento con l'amministrazione scolastica e con i revisori. Con l'uso del predetto
pacchetto le istituzioni scolastiche, con registrazioni che sono ridotte all'essenziale,
possono produrre, in particolare:
- a) il programma annuale e le schede finanziarie relative alle attività e ai progetti;
- b) il giornale di cassa;
- c) l'elenco analitico delle riscossioni e dei pagamenti;
- d) il registro del conto corrente postale;
- e) registro delle piccole spese;
- f) registro dei contratti;
- g) conto consuntivo e relativi allegati.
- h) gli inventari.
3. Il pacchetto può essere utilizzato anche per ottenere l'elenco dei
fornitori di ben servizi, con l'indicazione dei relativi crediti e debiti; i flussi di
cassa distinti per tipologia di entrata e di spesa. Esso contiene meccanismi di
segnalazione automatica di anomalie e disfunzioni che consentono anche interrogazioni
mirate dall'esterno da parte dei revisori.
4. Il pacchetto che è costantemente aggiornato, è accompagnato da un manuale per la sua
utilizzazione guidata, eventualmente compreso nel pacchetto stesso, con illustrazione di
tutte le procedure e dei prodotti che possono essere ottenuti.
TITOLO IV - ATTIVITA' NEGOZIALE
Capo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 25 (Capacità negoziale)
1. Le istituzioni scolastiche, per il raggiungimento e nell'ambito dei
propri fini istituzionali hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni
specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle presenti disposizioni.
2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche
possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in
genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società
di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a
consorzi anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata.
3. I contratti, con esclusione degli acquisti e dei lavori pagati con il fondo di cui
all'articolo 13, sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge
e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del
commercio.
Art. 26 (Funzioni e poteri del dirigente nella attività
negoziale)
1. Il dirigente ha la rappresentanza
legale dell'istituto ed esercita i poteri di gestione, nell'ambito dell'autonomia
riconosciuta dalla legge, nel rispetto del programma annuale e dei compiti educativi e
formativi dell'istituto, nonché della sua immagine.
2. Il dirigente può delegare lo svolgimento di parte o di tutte le attività
negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma
dell'articolo 25 bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni'
3. Il dirigente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale della attività
istruttoria del direttore.
4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto particolari
competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività negoziali,
il dirigente, nei limiti di compatibilità di spesa, può avvalersi dell'opera di esperti
esterni.
Art. 27 (Poteri del consiglio dell'istituzione)
1. Al consiglio dell'istituzione
spettano le deliberazioni relative:
- a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione di fondazioni;
- c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti
reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso
di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni,
della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione
del bene;
- e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di
agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati.
2. Al consiglio dell'istituzione spettano le deliberazioni relative
alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente
delle seguenti attività negoziali:
- a) contratti di sponsorizzazione;
- b) contratti di locazione di immobili appartenenti alla istituzione scolastica
- c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla istituzione
scolastica da parte di soggetti terzi;
- d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per
conto terzi;
- e) alienazione di beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate;
- f) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti;
- g) destinazione dei fondi trasferiti dagli Enti locali per assicurare il diritto allo
studio;
- h) partecipazione a progetti internazionali.
3. Nei casi specificamente individuati dal comma I l'esercizio dei
poteri di gestione è subordinato alla previa deliberazione del consiglio
dell'istituzione. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o
transigere se non previamente autorizzato dal consiglio di istituto. In tutti gli altri
casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda
l'interesse dell'istituzione scolastica.
Art. 28 (Procedura ordinaria di contrattazione)
1. Per la attività di contrattazione
riguardanti acquisti e forniture eccedenti il limite di spesa di EURO (lire 4.000.000),
quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente
titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente previa comparazione delle
offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate.
2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere l'esatta indicazione delle prestazioni
contrattuali nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.
3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa
quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di
riferimento dell'Istituto.
4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali
di contabilità dello Stato.
5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione Europea.
6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma
pubblica, sono esercitate dal funzionario appositamente designato dal competente ufficio
scolastico.
Art. 29 (Pubblicità, attività informative e trasparenza
dell'attività contrattuale)
1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con le procedure di
cui all'articolo 28 è messa a disposizione del consiglio dell'istituzione nella prima
riunione utile ed affissa all'albo della scuola.
2. Una relazione sull'attività negoziale svolta dal dirigente dell'istituzione scolastica
è presentata alla prima riunione successiva del consiglio dell'istituzione. Il dirigente
riferisce, nella stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione
inerente l'attività contrattuale svolta o programmata.
4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione
5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del consiglio
dell'istituzione e degli altri organi dell'istituto è gratuito
Art. 30 (Collaudo)
1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo finale
da eseguirsi dal personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica. A tal fine
il dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni interne.
2. Per le forniture di valore inferiore a EURO .... (L. 4.000.000) l'atto formale di
collaudo è sostituito da un certificato che attesta la regolarità della fornitura,
rilasciato dal dirigente o, su sua delega, dal direttore, o da un verificatore dal
dirigente all'uopo nominato.
3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici è redatto dal direttore
apposito certificato di regolare prestazione.
4. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del
certificato di collaudo o dei certificato di cui al comma 2. Alla stessa data il dirigente
può procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate.
5.Per il collaudo di opere pubbliche si procede secondo quanto previsto al riguardo dalla
normativa sui lavori pubblici.
Art. 31 (Le opere dell'ingegno)
1. Spetta all'istituto scolastico il diritto d'autore sulle opere
dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle
finalità formative istituzionali.
2. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera nei
limiti della sezione seconda del Capo terzo del titolo pruno della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni.
3. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari
è deliberato dal consiglio di istituto, riconosciuto il compenso di cui al comma 5.
4. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività non
curriculari è egualmente deliberato dal consiglio di istituto. Tuttavia, i coautori
possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico,
qualora il consiglio di istituto non abbia intrapreso le iniziative in tal senso nel
termine di novanta giorni dall'invito rivolto dagli autori dell'opera.
5. E' riconosciuto ai coautori e alle istituzioni scolastiche la partecipazione paritaria
ai proventi dello sfruttamento economico dell'opera.
6. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla
legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonché per il suo esercizio,
osservate, quando occorre, le norme di cui al precedente articolo 27.
7. Nel caso della redazione di programmi per elaboratore che si distinguano per
originalità il dirigente dell'istituzione scolastica sottopone all'esame del consiglio di
istituto proposte per l'eventuale utilizzazione economica della creazione anche attraverso
la distribuzione in rete del programma.
Capo II - DI SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI
Art. 32 (Disposizione generale)
1. Le istituzioni scolastiche applicano le norme del presente capo nei
casi espressamente contemplati, nonché in quelli che, pur non rientrando nelle singole
previsioni, sono assimilabili al caso regolato.
Art. 33 (Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti
dall'istituzione scolastica)
1. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei compiti di formazione
ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di
alienare i beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o di attività
programmate.
2. La vendita avviene con le modalità stabilite dal consiglio dell'istituzione, che
provvede a determinare le condizioni contrattuali di fornitura e le garanzia richieste ai
terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso l'istituto.
Art. 34 (Concessione di beni in uso gratuito)
1. La istituzione scolastica, per assicurare il diritto allo studio, su
richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e degli alunni maggiorenni può
concedere in uso gratuito beni mobili e libri, nonché programmi software di cui sia
licenziataria con autorizzazione alla cessione d'uso.
2. La istituzione scolastica provvede a pubblicizzare mediante affissione all'albo,
l'elenco dei beni che possono essere concessi in uso gratuito ed i criteri di assegnazione
e preferenza deliberati dal consiglio dell'istituzione.
3. La concessione in uso non può determinare la assunzione di oneri, a qualsiasi titolo,
per l'istituzione scolastica, ed è subordinata alla assunzione di responsabilità per la
utilizzazione del bene da parte del beneficiario ovvero, se minore o interdetto, degli
esercenti la rappresentanza legale.
4. La concessione è sempre revocabile e non può mai estendersi oltre i periodi di tempo
predeterminati.
Art. 35 (Contratti di insegnamento)
1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione
d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di
ricerca e di sperimentazione.
2. Il consiglio dell'istituzione sentito il collegio dei docenti, disciplina nel
regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di
garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi
attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.
Art. 36 (Contratti di sponsorizzazione)
1. Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di
sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
2. E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività
svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione
e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.
3. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui
finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e
culturale della scuola.
Art. 37 (Contratti di fornitura di siti informatici)
1. Nella stipulazione di accordi diretti a garantire la fruizione da
parte dell'istituzione scolastica, di un proprio sito raggiungibile attraverso l'accesso a
reti informatiche, deve essere garantita la identificazione del fruitore responsabile di
ogni accesso. All'uopo è fornita a cura dell'istituzione scolastica, una chiave di
accesso individuale ai responsabili nei singoli casi dell'accesso alla rete.
2. La stipulazione dei contratti di fornitura dei siti deve tenere conto, ai fini della
valutazione di convenienza anche del costo della fornitura del servizio di utenza
telefonica.
3. Possono essere stipulate convenzioni con operatori che assicurino la fruizione di
accessi individuali agli studenti. In tal caso la valutazione di convenienza è operata
tenendo conto di tale possibilità.
Art. 38 (Contratti di concessione in uso dei siti informatici)
1. E' in facoltà della istituzione scolastica ospitare sul proprio
sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti
verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale.
2. E' sempre assicurata la parità di accesso e la libertà di espressione.
3. Nella domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto responsabile della
attività e dei contenuti immessi sul sito gestito dalla istituzione scolastica.
4. Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del sito, subordinatamente al
rispetto delle condizioni di cui all'articolo 36.
5. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e dei patti di cui al presente
articolo, deve essere sempre riservata al dirigente la facoltà di disattivare il
collegamento quando le attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione
educativa e culturale della scuola.
Art. 39 (Contratti di comodato)
1. La istituzione scolastica può ricevere in comodato da enti ed
istituzioni, soggetti pubblici o privati beni da utilizzare nello svolgimento della
attività educativa e formativa.
2. Qualora il bene non sia immediatamente fruibile per gli scopi di cui al comma 1, e
necessiti di lavori di adeguamento o di particolari condizioni od impieghi di personale,
la durata del comodato deve essere tale da rendere economicamente conveniente l'impiego
delle risorse dell'istituzione scolastica.
Art. 40 (Contratti di mutuo)
1. L'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può
eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto
della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio.
2. La durata massima dei mutui è quinquennale.
3. In relazione a finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata superiore
assegnati e dei quali sia pervenuta formale comunicazione, le istituzioni scolastiche
possono chiedere, in attesa della materiale erogazione dei fondi, anticipazioni bancarie
alle condizioni stabilite da apposita convenzione stipulata dal Ministero della pubblica
istruzione con le associazioni bancarie o a condizioni migliori.
Art. 41 (Manutenzione degli edifici scolastici)
1. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria
degli edifici scolastici e delle loro pertinenze è delegata alle istituzioni scolastiche
dall'ente locale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23,
per l'affidamento dei relativi lavori si applicano le norme del presente regolamento.
L'istituzione scolastica fornisce all'ente locale competente la conseguente rendicontazione.
2. L'istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all'esecuzione di
lavori urgenti e indifferibili, dandone immediata comunicazione all'ente locale
competente.
Art. 42 (Contratti di locazione finanziaria)
1. Le istituzioni scolastiche, previa valutazione di convenienza da
operarsi a cura del dirigente hanno facoltà di stipulare, contratti di locazione
finanziaria per la realizzazione di finalità istituzionali. e con esclusione
dell'acquisizione della disponibilità di beni immobili.
2. E' sempre vietata la stipulazione di contratti di locazione finanziaria su beni
precedentemente alienati al concedente dall'istituto scolastico o da terzi 2
3. Quando l'istituzione scolastica non abbia interesse ad esercitare il potere di riscatto
del bene, può determinarsi ad esercitarlo allorché, a seguito di richieste provenienti
da personale dell'istituzione stessa o da studenti, vi sia la possibilità di trasferirlo
ai predetti soggetti, previa applicazione delle procedure di cui all'articolo 47 ad un
prezzo non inferiore a quello di riscatto In tal caso le procedure di cui al predetto
articolo sono essere espletate prima dell'esercizio del potere di riscatto
Art. 43 (Contratti di gestione finalizzata delle risorse
finanziarie)
1. La istituzione scolastica, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili, e con esclusione di quelle trasferite dallo Stato, dagli enti locali e
dall'Unione europea compatibilmente con la continuità dell'erogazione del servizio
educativo e formativo, può collettiva. stipulare contratti di gestione finanziaria, sia
individuale che collettiva
2. Tali contratti possono essere stipulati unicamente con istituzioni professionali di
settore, abilitate all'esercizio delle attività bancarie e finanziarie.
3. La attività contrattuale di cui al comma I deve essere finalizzata alla conservazione
e all'incremento di risorse finanziarie da destinarsi ad una specifica opera di interesse
dell'istituzione scolastica, la cui spesa non possa essere riferita ad un solo esercizio
finanziario.
4. I contratti di gestione devono sempre assicurare la conservazione del capitale
impegnato ed un rendimento non inferiore a quello dei titoli di Stato con scadenza
semestrale al netto delle commissioni medie praticate dagli istituti bancari.
5. I contratti di gestione possono prevedere forme di riscatto anticipato, a condizione
che sia sempre garantita la conservazione del capitale al netto delle commissioni
Art. 44 (Compravendita di beni immobili)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, l'alienazione di beni
immobili di proprietà dell'istituto è sempre disposta con le procedure di gara
disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.
2. L'aggiudicazione definitiva è subordinata al mancato esercizio del diritto di
prelazione da parte di coloro che ne hanno diritto
3. Le istituzioni scolastiche possono acquistare beni immobili esclusivamente con fondi
derivanti da attività proprie, da legati, eredità e donazioni.
Art. 45 (Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico)
1. La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti
dall'ente locale competente può essere concessa, con l'osservanza dell'articolo 27, a
condizione sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e
formativi.
2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzazione assume la custodia del bene e risponde, a
tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso.
3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa
stipulazione con un istituto assicurativo di una polizza per la responsabilità civile.
Art. 46 (Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali)
1. Qualora nell'esplicazione delle attività scolastiche vengano legge
devono essere assoggettati a trattamento speciale, il dirigente provvede a concludere gli
opportuni accordi con enti, aziende pubbliche e concessionari idonei al trattamento di
rifiuti.
2. E' consentito il ricorso a ditte operanti sul libero mercato solo ove non sia possibile
fruire del servizio di smaltimento pubblico.
Art. 47 (Vendita di materiali fuori uso e di beni non più
utilizzabili)
1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli
non più utilizzati sono ceduti dall'istituzione previa determinazione de! loro valore,
calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base
del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.
2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell'albo della scuola e comunicato
agli alunni, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato.
L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente
3. Nel caso in cui almeno due gare siano andate deserte i materiali fuori uso possono
essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti.
4. I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa privata
ad altre istituzioni scolastiche o ad altri enti pubblici.
Capo III - ALTRE ATTIVITA' NEGOZIALI
Art. 48 (Fondazioni)
1. Possono essere istituite fondazioni mediante conferimento di beni di
valore storico non più utilizzati per finalità di insegnamento, ivi compresi i beni
librari, le opere prodotte nel corso delle attività didattiche i beni provenienti da
successioni, donazioni, legati.
2. Le finalità delle fondazioni sono di conservazione e valorizzazione dei beni
conferiti, nonché di promozione della conoscenza del patrimonio artistico e culturale,
anche mediante la creazione e gestione di spazi espositivi e biblioteche, nonché mediante
lo sfruttamento dei diritti di riproduzione.
3. Nell'atto di fondazione devono essere previste norme che assicurino l'unità di
indirizzo gestionale tra l'istituzione scolastica e la fondazione.
Art. 49 (Borse di studio)
1. Le istituzioni scolastiche, ferma la competenza degli enti locali in
materia di diritto allo studio, possono integrare con proprie risorse, anche mediante i
contratti di cui all'articolo 43, i trasferimenti degli enti locali, ovvero assegnare
borse di studio annuali o infrannuali agli studenti, sulla base di apposite disposizioni
regolamentari approvate dal consiglio dell'istituzione, su proposta, per i profili
didattici del collegio dei docenti.
Art. 50 (Donazioni, eredità, legati)
1. Le istituzioni scolastiche possono accettare donazioni, legati ed
eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate
dal donante, dal legatario o dal de cuius non contrastino con le finalità istituzionali.
2. Nel caso di donazioni, legati ed eredità finalizzati alla ristrutturazione di edifici
di proprietà dell'ente locale l'istituzione concorda con l'ente stesso le modalità di
utilizzazione delle risorse.
3. Nel caso di legati, eredità e donazioni finalizzate alla concessione di borse di
studio le istituzioni scolastiche ricorrono ove possibile ai contratti di gestione
finalizzata delle risorse finanziarie di cui all'articolo 43 al fine di mantenere il
valore del capitale, provvedendo, nel caso di sopravvenuta insufficienza del capitale
stesso, a ricostituirlo nel tempo.
4. L'istituzione scolastica può motivatamente rinunciare all'accettazione di legati.
5. La durata della locazione dei beni immobili pervenuti all'istituzione scolastica per
effetto di successioni a causa di morte e donazioni non può mai eccedere i nove anni.
6. Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale che assicuri la
disponibilità del bene per le mutate esigenze dell'istituzione scolastica riconosciute
nel programma annuale, garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore
Art. 51 (Formazione degli adulti e formazione
tecnico-professionale integrata)
1. Per attuare progetti particolari di sviluppo dell'offerta formativa
che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche
partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, le istituzioni scolastiche
possono:
- a) stipulare convenzioni con università' regioni ed enti pubblici;
- b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
- c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino
collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di formazione.
2. Le intese di collaborazione con soggetti pubblici, per la gestione
di percorsi formativi integrati sono regolate con convenzioni. Queste devono stabilire,
tra loro, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Qualora siano
trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per assicurare la gestione unitaria delle
attività, la rendicontazione delle spese avviene all'interno del sistema contabile del
soggetto gerente, il quale, entro 15 giorni dal termine di detta rendicontazione, invia
agli altri soggetti finanziatori copia della medesima.
3. Le intese di collaborazione con agenzie formative private, devono risultare da ano
scritto nel quale, ai fini della più ampia integrazione dei soggetti e delle risorse,
sono delineati gli aspetti organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le
competenze di ciascun soggetto nonché le attività amministrate da ciascuno e l'ammontare
delle risorse da impiegare allo scopo.
4. Le intese di cui al precedente comma possono prevedere la gestione unitaria delle
risorse finanziarie, affidate ad uno dei soggetti partecipanti all'intesa, da attuarsi
mediante un organo paritetico responsabile, del quale deve far parte il dirigente od un
suo delegato. Entro 15 giorni dalla chiusura dell'anno e/o delle attività di cui trattasi
deve essere rimessa all'istituzione scolastica copia della rendicontazione circa
l'utilizzo delle risorse comuni, se queste sono state affidate ad altro soggetto da
allegare al conto consuntivo. Le intese dovranno stabilire anche a quale dei soggetti
partecipanti, al termine della collaborazione, passerà la proprietà degli eventuali beni
durevoli acquistati.
TITOLO V - RISCONTRO DELLA GESTIONE
Art. 52 (Funzioni di riscontro)
1. Il riscontro della gestione finanziaria,
amministrativa e patrimoniale è svolto da un collegio dei revisori dei conti, nominato
dall'ufficio scolastico regionale. Il collegio è composto da tre membri di cui uno
designato dal Ministero della pubblica istruzione, uno dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato ed uno designato d'intesa tra i competenti enti
locali. Il collegio è validamente costituito anche in mancanza della
designazione di un membro. I componenti del collegio eleggono nel loro ambito un
presidente coordinatore. Essi durano in carica 3 anni, salvo conferma, che nello stesso
ambito territoriale può avvenire per una sola volta.
2. Ad uno stesso collegio è affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso
ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale L'aggregazione è operata
dall'ufficio scolastico regionale tenuto conto:
- a) della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati;
- b) della vicinanza e/o del facile collegamento tra le diverse sedi;
- c) della situazione geografica e ambientale in cui gli istituti operano.
3. Ai revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto del
Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e
della programmazione economica. Agli stessi sono corrisposti, in quanto dovuti,
l'indennità di missione ed il rimborso spese secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. Il compenso, l'indennità ed il rimborso spese ai membri del collegio sono corrisposti
da un istituto scolastico individuato nell'ambito territoriale dell'ufficio scolastico
regionale con il provvedimento di nomina del collegio.
5. Il revisore dei conti decade dall'incarico a seguito della mancata partecipazione
consecutiva, non giustificata, a tre riunioni collegiali.
6. Per le nomine di propria competenza il Ministero della pubblica istruzione provvede
alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti a domanda i dipendenti
appartenenti a qualifica non inferiore a quelle ricomprese nell'area funzionale C del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei ministeri per il
quadriennio 1998-2001 e i dipendenti comunque già iscritti nel registro dei revisori
contabili. Gli incarichi sono attribuiti dal dipartimento del territorio sulla base di
criteri che privilegiano la professionalità acquisita. L'elenco comprende una apposita
sezione nella quale possono chiedere di essere iscritti revisori contabili esterni
all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi eccedenti.
Art. 53 (Compiti dei revisori dei conti)
1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della
legge e della normativa contabile e amministrativa e sul rispetto dei principi di buona
amministrazione.
2. Il collegio esamina, su richiesta del dirigente il programma annuale elaborato dal
dirigente medesimo, da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione ed
esprime parere non vincolante in ordine alla attendibilità e congruità delle previsioni
e alla aderenza delle spese programmate alle leggi che disciplinano le relative attività,
agli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e alle direttive ministeriali, con
esclusione di apprezzamento circa le scelte discrezionali contenute e gli interessi
pubblici che si vogliono conseguire.
3: Il collegio procede, con visite periodiche, anche individuali, alla verifica della
legittimità e regolarità delle scritture contabili e della coerenza dell'impiego delle
risorse con gli obiettivi individuati nel programma e nelle successive variazioni di
quest'ultimo.
4. Il collegio esamina il conto consuntivo della gestione annuale in merito al quale:
- a) riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli
elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso
dell'esercizio;
- b) rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle
dotazioni annuali di ciascuna attività o progetto d'istituto;
- c) evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;
- d) esprime parere sul conto, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati
esposti con le scritture contabili;
- e) correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi (personale, strumenti
servizi esterni, ecc.) inerenti alle attività e ai progetti realizzati nell'istituto,
finalizzate all'analisi costi/benefici da parte dell'amministrazione scolastica, nonché
con altre notizie e dati richiesti dall'amministrazione vigilante.
5. Nel caso in cui il conto consuntivo sia approvato in difformità del
parere del collegio dei revisori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.
6. I revisori dei conti forniscono, altresì, agli organi delle istituzioni scolastiche
piena collaborazione per il buon andamento della gestione.
Art. 54 (Funzionamento del collegio dei revisori dei conti)
1. Le riunioni del collegio si svolgono su iniziativa del presidente,
cui compete la convocazione, quando ne facciano richiesta congiuntamente gli altri due
membri, anche in sede diversa da quella della istituzione cui si riferisce l'attività di
riscontro.
2. Per la validità delle riunioni del collegio è necessaria la presenza di almeno due
membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di
voti prevale l'orientamento espresso dal presidente, Il membro dissenziente deve indicare
nel verbale i motivi del proprio dissenso. Non è consentita l'astensione.
3. I singoli membri procedono anche individualmente ad operazioni di verifica e di
riscontro della gestione, ivi comprese le verifiche di cassa, sulla base di una
programmazione annuale concordata collegialmente.
4. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore può prendere visione di tutti
gli atti e i documenti attinenti al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Art. 55 (Verbali)
1. L'attività dei revisori dei conti deve essere verbalizzata: I
verbali sono consegnati al dirigente e sono raccolti in apposito registro a pagine
numerate progressivamente, che è custodito dalla istituzione scolastica.
2. Copia del verbale relativo all'esame del conto consuntivo, corredato dalla
documentazione indicata all'articolo 14, deve essere inviata all'ufficio scolastico
regionale ed alla ragioneria provinciale dello Stato del capoluogo della regione ove è
ubicato l'istituto. Ai predetti uffici devono essere inviati altresì copia dei verbali
relativi ad eventuali anomalie riscontrate nel corso della gestione.
Art. 56 (Coordinamento)
1. L'attività dei revisori dei conti è coordinata dall'ufficio scolastico regionale
che promuove in caso di anomalie gli opportuni interventi, fornisce consulenza alle
istituzioni scolastiche, utilizza i dati del riscontro contabile ai fini della valutazione
delle attività delle istituzioni.