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IL MINISTRO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO
l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi
1, 5 e 14;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato
del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con nota...
ADOTTA
il seguente regolamento
TITOLO I - GESTIONE FINANZIARIA
Capo I - PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE
Art. 1 - Finalità e principi
1.
Il presente decreto detta le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui è stata
attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
2. Le risorse assegnate dallo Stato costituenti la dotazione
finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5
della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di
destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione
interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa
(P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni
e agli enti locali dalla normativa vigente. Le istituzioni scolastiche
provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie
derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle
regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che
tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.
3. La gestione finanziaria e amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche si esprime in termini di cassa, è improntata a
criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi
della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità,
veridicità e dell'equilibrio finanziario. Sono vietate le gestioni fuori
bilancio.
4. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma di cui
all'articolo 2 l'ufficio scolastico competente provvede a comunicare alle
istituzioni scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per
i precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziare, fatte
salve le possibili integrazioni conseguenti all'approvazione della legge
di bilancio.
Art. 2 - Anno
finanziario e programma annuale
1.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ciascun anno.
2. L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge
sulla base di un programma annuale deliberato dal Consiglio di istituto
entro il 20 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, su
proposta del dirigente scolastico, di seguito denominato
"dirigente", presentata, con apposita relazione, entro il 31
ottobre. Nella relazione sono individuati gli obiettivi da realizzare e la
destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano
dell'offerta formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente illustrati i
risultati della gestione in corso alla data di presentazione del
programma, rilevati dalle schede di cui al comma 4, e quelli dei
precedente due esercizi finanziari.
3. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo
la loro provenienza, la dotazione finanziaria assegnata per le esigenze
del funzionamento amministrativo-didattico generale, per le spese di
investimento e per i singoli progetti da realizzare e l'entità del fondo
di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5 per cento della
dotazione ordinaria, e sono evidenziate le partite di giro riferite al
complesso dei progetti.
4. Per ogni progetto compreso nel programma è predisposta una
scheda illustrativa finanziaria, allegata al programma stesso, nella quale
sono indicati l'arco temporale nel quale l'iniziativa deve essere
realizzata, i beni e i servizi da acquistare e l'entità della spesa.
5. Nel caso di progetti da realizzare in un arco temporale più
lungo dell'anno finanziario il singolo progetto deve indicare la fonte di
finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le
quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la
possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento
attuativo del progetto.
6. L'approvazione del programma comporta autorizzazione al
pagamento delle spese ivi previste.
7. Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica ed
inviato per conoscenza al collegio dei revisori entro il 31 dicembre.
Art. 3 - Modifiche
al programma
1.
Il Consiglio di istituto, con deliberazione motivata e con la procedura
prevista dall'articolo 2, comma 2, può apportare modifiche al programma
in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo didattico
generale ed a quello attuativo dei singoli progetti. Il consiglio comunque
verifica, entro e non oltre il mese di luglio, lo stato di attuazione del
programma al fine delle modifiche che si rendano necessarie.
Capo II - REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA ANNUALE
Art. 4 - Attività gestionale
1.
Spetta al dirigente la realizzazione del programma nell'esercizio dei
compiti e della responsabilità di gestione di cui all'articolo 25-bis del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come integrato dal decreto
legislativo 6 marzo 1998, n. 59. 2. Il dirigente imputa le spese al
funzionamento amministrativo didattico generale e ai progetti cui si
riferiscono, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita
nel programma annuale e delle disponibilità riferite agli specifici
progetti, secondo le codifiche stabilite nella modulistica di cui
all'articolo 24. A tal fine e al fine di consentire l'esercizio delle
funzioni di controllo, le schede di cui all'articolo 2, comma 4 sono
costantemente aggiornate a cura del responsabile del progetto con
riferimento allo stato di attuazione e di andamento del progetto stesso e
dal direttore con riferimento alle spese sostenute. 3. Nel caso in
cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse
eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente può ordinare la
spesa eccedente nel limite massimo del 10% della dotazione originaria
attingendo al fondo di riserva, salvo comunque ratifica della modifica del
programma da parte del Consiglio di istituto nel termine di trenta giorni
dall'ordinazione della spesa. 4. Della tenuta della contabilità,
delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali è responsabile
il direttore dei servizi generali ed amministrativi, di seguito denominato
"direttore".
Art. 5 - Esercizio
provvisorio
1.
Nei casi in cui il programma annuale non sia stato approvato dal Consiglio
di istituto prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce,
il dirigente provvede alla gestione provvisoria nei limiti delle spese
necessarie per la prosecuzione dei progetti già avviati e, nel limite di
un dodicesimo, della spesa sostenuta nell'esercizio precedente per il
funzionamento didattico amministrativo generale. Qualora il programma non
sia stato approvato entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio il
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale nomina un commissario
ad acta che provvede al predetto adempimento entro un termine
prestabilito.
Art. 6 - Riscossione
delle entrate
1.
Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio
di cassa a norma dell'articolo 12, previa emissione di reversali d'incasso
da parte dell'istituzione scolastica.
2. La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei
depositi di qualsiasi natura da versarsi dagli alunni è effettuata
mediante il servizio dei conti correnti postali ovvero, in forma
collettiva, mediante versamento diretto all'istituto cassiere, corredato
della distinta. Per somme aventi la stessa causale il versamento può
essere fatto a mezzo di bonifico bancario.
3. Nella convenzione di cui all'articolo 12 è previsto che
l'istituto cassiere non può rifiutare la riscossione di somme destinate
all'istituzione scolastica ancorché non siano state emesse le relative
reversali, salvo a richiedere, subito dopo la riscossione, la
regolarizzazione contabile all'istituzione scolastica. Nel caso di
versamenti a mezzo di bonifico bancario di cui al comma 2 l'istituto
cassiere trasmette, nel termine stabilito nella convenzione di cui
all'articolo 12, l'elenco dei versamenti ai fini della emissione della
relativa reversale.
4. Le somme versate su conto corrente postale sono trasferite, alla
fine di ogni trimestre, sul conto corrente bancario presso l'istituto
cassiere. Sul predetto conto corrente postale non possono essere ordinati
pagamenti.
5. Le eventuali somme pervenute direttamente all'istituzione
scolastica sono versate tempestivamente all'istituto cassiere mediante
emissione delle relative reversali d'incasso, anche cumulative.
Art. 7 - Emissione
delle reversali d'incasso
1.
Le reversali sono firmate dal dirigente o dal direttore da lui delegato.
Il loro contenuto è il seguente:
a)
l'ordine rivolto all'istituto cassiere di incassare una certa somma di
denaro;
b) il numero progressivo e la data di emissione; l'importo in
cifre e lettere della somma da riscuotere e la sua provenienza
contraddistinta da apposito codice; la causale della riscossione; il
nome ed il cognome o la denominazione del debitore.
Art. 8 - Liquidazione
della spesa ed ordinazione dei pagamenti
1.
La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto
importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal direttore
previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di
esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o
esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi
comprovanti il diritto dei creditori.
2. I pagamenti sono ordinati mediante mandati tratti sull'istituto
cassiere e firmati dal dirigente o dal direttore da lui delegato.
3. I pagamenti effettuati a mezzo della carta di credito sono
immediatamente contabilizzati. Il direttore provvede al relativo riscontro
entro 15 giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto.
4. Il contenuto dei mandati è il seguente:
a)
l'ordine rivolto all'istituto cassiere di pagare una determinata somma
di denaro ad una persona o ente;
b) il numero progressivo e data di emissione; l'importo in cifre
e in lettere della somma da pagare; la causale del pagamento; i dati
anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore o della
persona abilitata a rilasciare quietanza; il progetto al quale la spesa
si riferisce; la codifica della spesa come prevista nella modulistica di
cui all'articolo 24;
c) nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni
fondamentali e accessorie, l'indicazione delle ritenute che su di esse
gravano.
Art. 9 - Conservazione
e documentazione dei mandati
1.
Ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei documenti giustificativi
relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e servizi il mandato
è corredato altresì dai documenti comprovanti la regolare esecuzione
degli stessi e dalle relative fatture.
2. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad
inventario è annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine
sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse è inoltre allegato il
verbale di collaudo redatto a norma dell'articolo 30.
3. La documentazione della spesa è allegata al mandato
successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non
meno di cinque anni.
Art. 10 - Modalità
di estinzione dei mandati
1.
I mandati sono estinti di norma, con spese a carico del creditore,
mediante:
a)
accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore;
b) accreditamento o versamento su conto corrente postale
intestato al creditore;
c) vaglia postale; in tal caso deve essere allegata al titolo la
ricevuta di versamento rilasciata dall'agenzia postale;
d) su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da
parte dell'istituto cassiere, ovvero con assegno circolare.
2.
Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del
creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione
recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro e la firma
dell'istituto cassiere.
Art. 11 - Verifiche
1.
Il direttore verifica lo stato di riscossione delle entrate e di pagamento
delle spese. Egli ha l'obbligo di segnalare al dirigente le situazioni che
possono pregiudicare il mantenimento dell'equilibrio finanziario della
gestione.
2. Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei
documenti giustificativi, sono conservati e ordinati per progetti e per il
funzionamento amministrativo-didattico generale presso l'ufficio di
segreteria delle singole istituzioni.
CAPO III - SERVIZI
DI CASSA
Art. 12 - Affidamento del servizio
1.
Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di titoli
pubblici, anche esteri e privati, di proprietà dell'istituzione
scolastica, è affidato ad un unico istituto di credito mediante apposita
convenzione stipulata dal dirigente alle migliori condizioni del mercato
per quanto concerne i tassi attivi e passivi e le spese di tenuta conto,
sulla base di uno schema tipo predisposto dal Ministero della pubblica
istruzione.
2. Resta salva la possibilità di stipulare contratti di gestione
finalizzata delle risorse finanziarie a norma dell'articolo 43.
Art. 13 - Fondo
per le piccole spese
1.
Alle piccole spese si provvede col fondo che a tal fine viene anticipato,
al direttore dal dirigente nel limite stabilito dal Consiglio di istituto
in sede di approvazione del programma annuale, con apposito mandato in
partite di giro.
2. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il
direttore presenta al dirigente le note documentate delle spese sostenute,
che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al
funzionamento amministrativo-didattico generale e ai progetti. Il rimborso
deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura
dell'esercizio finanziario.
3. Il direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni
di cassa da lui eseguite con il registro delle piccole spese di cui
all'articolo 23, comma, 1, lettera d).
Capo IV - CONTO
CONSUNTIVO
Art. 14 - Conto consuntivo
1.
Il conto consuntivo si compone della situazione di cassa, della situazione
patrimoniale e del prospetto delle spese per il personale e per i
contratti d'opera, nonché di un prospetto sintetico dei risultati
economici della gestione.
2. La situazione di cassa espone i risultati della gestione
finanziaria, anche in relazione all'attuazione dei progetti previsti dal
programma annuale ed evidenzia la consistenza di cassa all'inizio
dell'esercizio gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno
ed il saldo alla chiusura dell'esercizio.
3. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi
patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e
le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei
debiti risultanti alla fine dell'esercizio ed il totale delle somme non
utilizzate nel corso dell'esercizio ma che restano comunque vincolate alla
realizzazione dei progetti in corso.
4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti
d'opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti,
evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera,
l'entità complessiva della spesa e la sua articolazione in relazione agli
istituti retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti.
5. Il conto consuntivo, è predisposto dal direttore entro il 15
marzo ed è sottoposto dal dirigente all'esame del collegio dei revisori
dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa che espone
l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i suoi risultati
in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione
del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile,
all'approvazione del Consiglio di istituto.
6. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in
difformità dal parere espresso dal collegio dei revisori dei conti è
trasmesso, entro il 15 maggio, all'ufficio scolastico regionale, corredato
di tutti gli allegati, e del programma annuale, con relative variazioni e
delibere, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto
consuntivo entro 60 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà
comunicazione al collegio dei revisori dei conti e al dirigente
dell'ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per
il relativo adempimento.
8. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera
di approvazione, è conservato agli atti dell'istituzione scolastica e
pubblicato all'albo della medesima istituzione.
Art. 15 - Aziende
agrarie e aziende speciali
1.
La gestione dell'azienda agraria o speciale annessa all'istituzione
scolastica costituisce uno specifico progetto del programma annuale, del
quale il programma stesso indica riassuntivamente le entrate, le spese,
comprensive dei costi di cui al comma, e le modalità di copertura
dell'eventuale disavanzo.
2. La predetta gestione, deve essere condotta secondo criteri di
rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità, pur
soddisfacendo alle esigenze pratiche e dimostrative con particolare
riferimento all'insegnamento di tecniche della gestione aziendale e della
contabilità agraria.
3. La relazione di cui all'articolo 2, comma 2 deve indicare, in
particolare: l'indirizzo economico produttivo; gli obiettivi che si
intendono perseguire; le attività didattiche che possono svolgersi con
l'utilizzazione delle superfici e delle risorse umane e strumentali
dell'azienda, con i relativi costi; le entrate e le spese complessive che
l'azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere e, qualora non
sia possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie tratte dagli
appositi accantonamenti dell'azienda o dalle disponibilità di cassa
dell'istituzione scolastica necessarie per conseguirlo. La dimostrazione
delle entrate e delle spese è resa nella scheda illustrativa finanziaria
da predisporre a norma dell'articolo 2, comma 4.
4. La direzione dell'azienda agraria spetta di norma al dirigente
scolastico. Qualora ricorrano speciali circostanze la direzione
dell'azienda può essere affidata, dal dirigente, ad un docente
particolarmente competente, che sottopone all'approvazione del dirigente
stesso le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e la gestione
economica.
5. Al fine di non compromettere il perseguimento dei criteri di
gestione di cui al comma 2 l'attività didattica, che può riferirsi a
tutte le attività produttive dell'azienda, si svolge, di norma, su una
superficie limitata dell'azienda stessa, predeterminata dal dirigente. Gli
eventuali utili rinvenienti dalla predetta attività sono destinati,
nell'ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento ed
incremento delle attrezzature didattiche. Qualora le stesse attività non
producano utili, i relativi costi sono coperti con le disponibilità di
cassa dell'istituzione scolastica.
6. Le scritture contabili dell'azienda sono distinte da quelle
dell'istituzione scolastica e sono tenute con il metodo della partita
doppia e con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari. In
relazione alle dimensioni ed alle capacità produttive dell'azienda può
essere aperto, presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di
cassa dell'istituzione scolastica a norma dell'articolo 12, un distinto
conto corrente per il servizio di cassa dell'azienda.
7. L'utile prodotto dall'azienda, accantonato in un apposito fondo
dello stato patrimoniale, è destinato, nell'ordine, alla copertura di
eventuali perdite di gestione, anche di successivi esercizi, a spese di
investimento, al finanziamento di progetti dell'istituzione scolastica.
8. Ove non sia possibile provvedere a norma del comma 7 la perdita
di gestione può essere coperta, previa delibera del consiglio di
istituto, mediante prelevamento dalle disponibilità di cassa
dell'istituzione scolastica, sempre che ciò non comprometta la
realizzazione dei progetti e delle altre attività previsti dal programma
annuale e salvo reintegro con i successivi utili dell'azienda. Qualora la
perdita di gestione sia dovuta a permanenti e non rimuovibili cause
strutturali dell'azienda il consiglio di istituto deve valutare
l'opportunità della chiusura dell'azienda stessa, con la destinazione
delle relative attrezzature alle attività didattiche.
9. Il rendiconto dell'azienda deve dare la dimostrazione della
gestione finanziaria, nonché dei risultati economici conseguiti
nell'anno. Il rendiconto si compone dello stato patrimoniale e del conto
economico. Al rendiconto dell'azienda agraria sono allegati: a) un
prospetto del movimento nella consistenza del bestiame; b) un prospetto
riassuntivo del movimento delle derrate e scorte di magazzino; c) una
relazione illustrativa del responsabile dell'azienda sui risultati
conseguiti. Al rendiconto dell'azienda speciale sono allegati la relazione
illustrativa di cui alla lettera c) del precedente periodo ed un prospetto
sulla consistenza dei prodotti finiti ed in corso di lavorazione.
10. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per
i produttori agricoli che svolgono le attività di cui all'articolo 2135
del Codice civile, salvo che non sia diversamente disposto.
Art. 16 -
Attività e servizi per conto terzi
1.
I laboratori delle istituzioni scolastiche, sulla base di motivazioni
didattiche, di studio e di ricerca, possono essere utilizzati ed
organizzati per lo svolgimento di attività e servizi per conto di terzi.
Le predette attività e servizi sono specificamente indicate nel programma
annuale come specifico progetto, la cui scheda finanziaria indica le voci
che compongono le entrate e le uscite e per il quale la relazione di cui
all'articolo 2, comma 2, deve indicare i criteri di amministrazione e le
modalità di gestione.
2. Le predette attività e servizi sono oggetto di gestione
economica separata da quella dell'istituzione scolastica. La gestione deve
riservare, a favore dell'istituzione scolastica, una quota di spese
generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature nonché le
eventuali eccedenze. I movimenti finanziari (entrate ed uscite) sono
rilevati in specifiche voci di entrata e di uscita della contabilità
dell'istituzione scolastica, che devono risultare a pareggio.
3. Le prestazioni d'opera intellettuale e le altre prestazioni
d'opera, fuori del normale orario di servizio, sono retribuite. Nel
programma sono indicate le modalità di scelta degli operatori ed i
compensi normalmente attribuibili in relazione al tipo di attività ed
all'impegno temporale richiesto. Per le prestazioni d'opera intellettuale
si possono prevedere compensi differenziati a seconda che si tratti di
attività operative o di studio e ricerca.
4. Per le attività previste dal presente articolo, sono dovuti i
tributi nella misura e con le modalità previste dall'ordinamento
tributario.
Art. 17 - Istituzioni
scolastiche con attività convittuale
1.
La gestione delle attività convittuali costituisce specifico progetto del
programma annuale da realizzare di norma con le entrate ad esso
finalizzate. Il programma annuale è corredato da una scheda finanziaria
illustrativa delle varie entrate e spese relative al funzionamento delle
attività.
2. La gestione delle attività convittuali è improntata al
principio della economicità e dell'utilizzo ottimale delle strutture, al
fine di ridurre i costi a carico dei convittori.
3. In caso di squilibri finanziari della gestione dell'attività
convittuale che persistano per più di tre esercizi finanziari,
l'istituzione scolastica, previa consultazione con l'ente locale di
riferimento, pone fine all'attività, destinando le strutture ad un
utilizzo economico produttivo.
4. Al fine della gestione ottimale delle strutture e di una
maggiore valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo il
normale funzionamento delle attività istituzionali, l'istituzione può
svolgere attività e servizi per conto terzi a norma dell'articolo 16,
commi 1 e 2, primo periodo. Gli utili di gestione sono destinati a ridurre
la retta dei convittori nonché a coprire la quota di spese generali
imputabile a dette attività e servizi, comprensiva della quota di
ammortamento delle attrezzature.
TITOLO II - GESTIONE
PATRIMONIALE
Capo V - BENI E INVENTARI
Art. 18 - Beni
1.
I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si
distinguono in immobili e mobili secondo le norme del Codice civile. I
beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni
contenute nei successivi articoli.
2. I beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti
locali, sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche e per essi si
osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.
Art. 19 - Inventari
1.
I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine cronologico
con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di tutti
gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si
trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione , il valore e
la eventuale rendita.
2. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale
è stato iscritto in inventario.
3. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di
valore storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico, i valori
mobiliari.
4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile
consumo, cioè tutti quei materiali che per l'uso continuo sono destinati
a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore.
5. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei
modi di uso o con le modalità previste dal regolamento dell'istituzione,
i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di
qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe.
6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni
soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell'inventario
di riferimento.
7. L'inventario è tenuto e curato dal direttore, che assume le
responsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 22.
8. Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di
consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in
contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del
dirigente e del presidente del Consiglio di istituto. L'operazione deve
risultare da apposito verbale.
9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni
ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione
dei beni.
Art. 20 - Valore
di beni inventariati
1.
Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che
corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi
quelli acquisiti dall'istituzione scolastica al termine di eventuali
operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo
di costo, per quelli prodotti nell'istituto; al prezzo di stima, per
quelli ricevuti in dono.
2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli
altri valori mobiliari pubblici e privati si iscrivono al prezzo di borsa
del giorno precedente quello della compilazione o revisione
dell'inventario se il prezzo è inferiore al valore nominale o al loro
valore nominale qualora il prezzo sia superiore, con l'indicazione della
rendita e della relativa scadenza.
Art. 21 - Eliminazione
dei beni dell'inventario
1.
Il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore o reso
inservibile all'uso è eliminato dall'inventario, previa autorizzazione
del dirigente scolastico, con provvedimento del direttore, nel quale deve
essere indicato l'eventuale obbligo di reintegro a carico dei
responsabili.
2. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia
presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi
di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla commissione di
cui all'articolo 47, comma 1, nel caso di materiale reso inservibile
all'uso.
Art. 22 - Custodia
del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle
officine
1.
La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti,
dei laboratori e delle officine è affidata, su indicazione vincolante del
dirigente, ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati in
doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente interessato che
risponde della conservazione del materiale affidatogli. L'operazione dovrà
risultare da apposito verbale.
2. Qualora più docenti debbano valersi delle stesse collezioni o
dei vari laboratori la direzione è attribuita ad un docente indicato dal
dirigente. Il predetto docente, quando cessa dall'incarico, provvede alla
riconsegna, al dirigente, del materiale didattico, tecnico e scientifico
avuto in custodia.
TITOLO III - SCRITTURE
CONTABILI E CONTABILITA'INFORMATIZZATA
Art. 23 - Scritture contabili
1.
I documenti contabili obbligatori sono:
a) il giornale
di cassa;
b) le schede finanziarie dei progetti;
c) il registro del conto corrente postale;
d) gli inventari;
e) il registro delle piccole spese;
f) il registro dei contratti stipulati a norma dell'articolo 25,
comma 3;
g) il prospetto sintetico dei risultati economici della gestione.
2. Nel giornale di
cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione,
nel giorno in cui sono emessi i relativi mandati e reversali.
3. I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi
automatizzati od a fogli mobili, devono essere composti da pagine
numerate, munite del timbro dell'istituzione e siglate dal dirigente. A
chiusura dell'esercizio il dirigente attesta il numero delle pagine di cui
i documenti sono composti.
Art. 24 - Modulistica
e contabilità informatizzata
1.
Il Ministero della pubblica istruzione stabilisce i modelli necessari per
assicurare l'omogeneità dei sistemi di gestione amministrativo-contabile,
finanziaria e patrimoniale, di rendicontazione e di riscontro, di
monitoraggio dei dati relativi alla gestione e all'andamento dei flussi
finanziari e di rilevazione dei costi. 2. Il Ministero della
pubblica istruzione predispone, nell'ambito del proprio sistema
informativo, un pacchetto applicativo, coerente con la modulistica di cui
al comma 1, per la tenuta con tecnologie informatiche, della contabilità
delle istituzioni scolastiche, in collegamento con l'amministrazione
scolastica (e con i revisori). Con l'uso del predetto pacchetto le
istituzioni scolastiche, con registrazioni che sono ridotte
all'essenziale, possono produrre, in particolare:
a) il programma
annuale e le schede finanziarie relative ai progetti;
b) il giornale di cassa;
c) l'elenco analitico delle riscossioni e dei pagamenti;
d) la rilevazione dei costi;
e) il registro del conto corrente postale;
f) registro delle piccole spese;
g) registro dei contratti;
h) conto consuntivo e relativi allegati;
i) gli inventari.
3. Il pacchetto può
essere utilizzato anche per ottenere l'elenco dei fornitori di beni e
servizi, con l'indicazione dei relativi crediti e debiti; i flussi di
cassa distinti per tipologia di entrata e di spesa; l'analisi delle spese
distinte per tipologia Esso contiene meccanismi di segnalazione automatica
di anomalie e disfunzioni che consentono anche interrogazioni mirate
dall'esterno da parte dei revisori.
4. Il pacchetto, che è costantemente aggiornato, è accompagnato
da un manuale per la sua utilizzazione guidata, eventualmente compreso nel
pacchetto stesso, con illustrazione di tutte le procedure e dei prodotti
che possono essere ottenuti.
5. La contabilità in partita doppia utilizzata dalle aziende
agrarie e dalle aziende speciali può essere tenuta con programmi
liberamente acquistati sul mercato.
TITOLO IV - ATTIVITA'
NEGOZIALE
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 25 - Capacità negoziale
1.
Le istituzioni scolastiche, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri
fini istituzionali hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le
limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle
presenti disposizioni.
2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le
istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con
esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni
finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di
persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la
partecipazione a consorzi anche costituiti nella forma di società a
responsabilità limitata.
3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative
disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante
scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Il presente comma
non si applica alle spese di cui all'articolo 13.
4. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare
servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie
funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 35.
Art.26 - Funzioni
e poteri del dirigente nella attività negoziale
1.
Il dirigente ha la rappresentanza legale dell'istituto ed esercita i
poteri di gestione, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge,
nel rispetto del programma annuale e dei compiti educativi e formativi
dell'istituto, nonché della sua immagine.
2. Il dirigente può delegare lo svolgimento di parte o di tutte le
attività negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a
norma dell'articolo 25 bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il dirigente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si
avvale della attività istruttoria del direttore.
4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale
dell'istituto particolari competenze professionali indispensabili al
concreto svolgimento delle attività negoziali, il dirigente, nei limiti
di compatibilità di spesa, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.
Art.27 - Poteri
del Consiglio di istituto
1.
Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative:
a) alla
accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione di fondazioni;
c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata
pluriennale;
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione,
modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla
istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni
pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della
mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla
dismissione del bene;
e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino
il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o
privati.
2. Al Consiglio di
istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente delle
seguenti attività negoziali:
a) contratti di
sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili appartenenti alla
istituzione scolastica;
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti
alla istituzione scolastica da parte di soggetti terzi;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola
e degli alunni per conto terzi;
e) alienazione di beni prodotti nell'esercizio di attività
didattiche o programmate;
f) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti;
g) destinazione dei fondi trasferiti dagli Enti locali per
assicurare il diritto allo studio;
h) partecipazione a progetti internazionali.
3. Nei casi
specificamente individuati dal comma 1 l'esercizio dei poteri di gestione
è subordinato alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In
tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere
se non previamente autorizzato dal consiglio di istituto. In tutti gli
altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e
transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.
Art.28 - Procedura
ordinaria di contrattazione
1.
Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti e forniture
eccedenti il limite di spesa di EURO 2000 (circa lire 4.000.000 ), quando
non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del
presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente previa
comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate.
2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere l'esatta
indicazione delle prestazioni contrattuali nonché i termini e le modalità
di esecuzione e di pagamento.
3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa
quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul
mercato di riferimento dell'Istituto.
4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara
disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.
5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme
dell'Unione Europea.
6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che
richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal funzionario
appositamente designato dal competente ufficio scolastico.
Art. 29 - Pubblicità,
attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale
1.
Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con le procedure di cui
all'articolo 28 è messa a disposizione del Consiglio di istituto nella
prima riunione utile ed affissa all'albo della scuola.
2. Una relazione sull'attività negoziale svolta dal dirigente
dell'istituzione scolastica è presentata alla prima riunione successiva
del Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede,
sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli
interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o
programmata.
4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione.
5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei
membri del Consiglio di istituto e degli altri organi dell'istituto è
gratuito.
Art.30 - Collaudo
1.
I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo finale da
eseguirsi dal personale della scuola munito di adeguata competenza
tecnica. A tal fine il dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite
commissioni interne.
2. Per le forniture di valore inferiore a EURO 2000 (circa L.
4.000.000) l'atto formale di collaudo è sostituito da un certificato che
attesta la regolarità della fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua
delega, dal direttore, o da un verificatore dal dirigente all'uopo
nominato.
3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici è
redatto dal direttore apposito certificato di regolare prestazione.
4. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo
l'emissione del certificato di collaudo o dei certificato di cui al comma
2. Alla stessa data il dirigente può procedere allo svincolo delle
garanzie eventualmente prestate.
5. Per il collaudo di opere pubbliche si procede secondo quanto
previsto al riguardo dalla normativa sui lavori pubblici.
Art.31 - Le
opere dell'ingegno
1. Spetta
all'istituto scolastico il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno
prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle
finalità formative istituzionali.
2. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla
paternità dell'opera nei limiti della sezione seconda del Capo terzo del
titolo primo della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni.
3. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso
delle attività curriculari è deliberato dal consiglio di istituto,
riconosciuto il compenso di cui al comma 5.
4. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso
delle attività non curriculari è egualmente deliberato dal consiglio di
istituto. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere le
iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il consiglio di
istituto non abbia intrapreso le iniziative in tal senso nel termine di
novanta giorni dall'invito rivolto dagli autori dell'opera.
5. E' riconosciuto ai coautori e alle istituzioni scolastiche la
partecipazione paritaria ai proventi dello sfruttamento economico
dell'opera.
6. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli
adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto
dell'istituto, nonché per il suo esercizio, osservate, quando occorre, le
norme di cui al precedente articolo 27.
7. Nel caso della redazione di programmi per elaboratore che si
distinguano per originalità, il dirigente dell'istituzione scolastica
sottopone all'esame del consiglio di istituto proposte per l'eventuale
utilizzazione economica della creazione anche attraverso la distribuzione
in rete del programma.
CAPO II - DI
SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI
Art.32 - Disposizione generale
1.
Le istituzioni scolastiche applicano le norme del presente capo nei casi
espressamente contemplati, nonché in quelli che, pur non rientrando nelle
singole previsioni, sono assimilabili al caso regolato.
Art.33 - Alienazione
di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione scolastica
1.
Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei compiti di formazione ed
educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi per conto
terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell'esercizio di attività
didattiche o di attività programmate.
2. La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio di
istituto, che provvede a determinare le condizioni contrattuali di
fornitura e le garanzia richieste ai terzi per l'adempimento delle
obbligazioni assunte verso l'istituto.
Art.34 - Concessione
di beni in uso gratuito
1.
La istituzione scolastica, per assicurare il diritto allo studio, su
richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e degli alunni
maggiorenni, può concedere in uso gratuito beni mobili e libri, nonché
programmi software di cui sia licenziataria con autorizzazione alla
cessione d'uso.
2. La istituzione scolastica provvede a pubblicizzare, mediante
affissione all'albo, l'elenco dei beni che possono essere concessi in uso
gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal
Consiglio di istituto.
3. La concessione in uso non può determinare la assunzione di
oneri, a qualsiasi titolo, per l'istituzione scolastica, ed è subordinata
alla assunzione di responsabilità per la utilizzazione del bene da parte
del beneficiario ovvero, se minore o interdetto, degli esercenti la
rappresentanza legale.
4. La concessione è sempre revocabile e non può mai estendersi
oltre i periodi di tempo predeterminati.
Art.35 - Contratti
di insegnamento
1. La
istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti,
disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta
del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché
il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di
attività e all'impegno professionale richiesto.
Art. 36 - Contratti
di sponsorizzazione
1.
Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione
con soggetti pubblici o privati.
2. E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità
statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano
in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti
dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.
3. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con
soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto,
con la funzione educativa e culturale della scuola.
Art. 37 - Contratti
di fornitura di siti informatici
1.
Nella stipulazione di accordi diretti a garantire la fruizione, da parte
dell'istituzione scolastica, di un proprio sito raggiungibile attraverso
l'accesso a reti informatiche, deve essere garantita la identificazione
del fruitore responsabile di ogni accesso. All'uopo è fornita a cura
dell'istituzione scolastica, una chiave di accesso individuale ai
responsabili nei singoli casi dell'accesso alla rete.
2. La stipulazione dei contratti di fornitura dei siti deve tenere
conto, ai fini della valutazione di convenienza, anche del costo della
fornitura del servizio di utenza telefonica.
3. Possono essere stipulate convenzioni con operatori che
assicurino la fruizione di accessi individuali agli studenti. In tal caso,
la valutazione di convenienza è operata tenendo conto di tale possibilità.
Art.38 - Contratti
di concessione in uso dei siti informatici
1.
E' in facoltà della istituzione scolastica ospitare sul proprio sito
informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti,
collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse
culturale.
2. E' sempre assicurata la parità di accesso e la libertà di
espressione.
3. Nella domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto
responsabile della attività e dei contenuti immessi sul sito gestito
dalla istituzione scolastica.
4. Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del sito,
subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 36.
5. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e dei patti
di cui al presente articolo, deve essere sempre riservata al dirigente la
facoltà di disattivare il collegamento quando le attività siano in
contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della
scuola.
Art.39 - Contratti
di comodato
1.
La istituzione scolastica può ricevere in comodato da enti ed
istituzioni, soggetti pubblici o privati beni da utilizzare nello
svolgimento della attività educativa e formativa.
2. Qualora il bene non sia immediatamente fruibile per gli scopi di
cui al comma 1, e necessiti di lavori di adeguamento o di particolari
condizioni od impieghi di personale, la durata del comodato deve essere
tale da rendere economicamente conveniente l'impiego delle risorse
dell'istituzione scolastica.
Art.40 - Contratti
di mutuo
1.
L'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere,
sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il
quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo
triennio.
2. La durata massima dei mutui è quinquennale.
3. In relazione a finanziamenti di progetti comunitari e di
formazione integrata superiore assegnati e dei quali sia pervenuta formale
comunicazione, le istituzioni scolastiche possono chiedere, in attesa
della materiale erogazione dei fondi, anticipazioni bancarie alle
condizioni stabilite da apposita convenzione stipulata dal Ministero della
pubblica istruzione con le associazioni bancarie o a condizioni migliori.
Art.41 - Manutenzione
degli edifici scolastici
1.
Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle
loro pertinenze è delegata alle istituzioni scolastiche dall'ente locale
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per
l'affidamento dei relativi lavori si applicano le norme del presente
regolamento. L'istituzione scolastica fornisce all'ente locale competente
la conseguente rendicontazione.
2. L'istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari
all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili, dandone immediata
comunicazione all'ente locale competente.
Art.42 - Contratti
di locazione finanziaria
1.
Le istituzioni scolastiche, previa valutazione di convenienza da operarsi
a cura del dirigente hanno facoltà di stipulare, contratti di locazione
finanziaria per la realizzazione di finalità istituzionali e con
esclusione dell'acquisizione della disponibilità di beni immobili.
2. E' sempre vietata la stipulazione di contratti di locazione
finanziaria su beni precedentemente alienati al concedente dall'istituto
scolastico o da terzi.
3. Quando l'istituzione scolastica non abbia interesse ad
esercitare il potere di riscatto del bene, può determinarsi ad
esercitarlo allorché, a seguito di richieste provenienti da personale
dell'istituzione stessa o da studenti, vi sia la possibilità di
trasferirlo ai predetti soggetti, previa applicazione delle procedure di
cui all'articolo 47 ad un prezzo non inferiore a quello di riscatto. In
tal caso le procedure di cui al predetto articolo sono essere espletate
prima dell'esercizio del potere di riscatto.
Art.43 - Contratti
di gestione finalizzata delle risorse finanziarie
1.
La istituzione scolastica, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili, e con esclusione di quelle trasferite dallo Stato, dagli enti
locali e dall'Unione europea compatibilmente con la continuità
dell'erogazione del servizio educativo e formativo, può stipulare
contratti di gestione finanziaria, sia individuale che collettiva.
2. Tali contratti possono essere stipulati unicamente con
istituzioni professionali di settore, abilitate all'esercizio delle
attività bancarie e finanziarie.
3. La attività contrattuale di cui al comma 1 deve essere
finalizzata alla conservazione e all'incremento di risorse finanziarie da
destinarsi ad una specifica opera di interesse dell'istituzione
scolastica, la cui spesa non possa essere riferita ad un solo esercizio
finanziario.
4. I contratti di gestione devono sempre assicurare la
conservazione del capitale impegnato ed un rendimento non inferiore a
quello dei titoli di Stato con scadenza semestrale al netto delle
commissioni medie praticate dagli istituti bancari.
5. I contratti di gestione possono prevedere forme di riscatto
anticipato, a condizione che sia sempre garantita la conservazione del
capitale al netto delle commissioni.
Art.44 - Compravendita
di beni immobili
1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 27, l'alienazione di beni immobili di
proprietà dell'istituto è sempre disposta con le procedure di gara
disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.
2. L'aggiudicazione definitiva è subordinata al mancato esercizio
del diritto di prelazione da parte di coloro che ne hanno diritto.
3. Le istituzioni scolastiche possono acquistare beni immobili
esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie, da legati, eredità
e donazioni.
Art.45 - Uso
temporaneo e precario dell'edificio scolastico
1.
La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente
locale competente può essere concessa, con l'osservanza dell'articolo 27,
a condizione sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai
compiti educativi e formativi.
2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia
del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle
destinazioni del bene stesso.
3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per
utilizzazioni precarie e previa stipulazione con un istituto assicurativo
di una polizza per la responsabilità civile.
Art.46 - Appalti
per lo smaltimento di rifiuti speciali
1.
Qualora nell'esplicazione delle attività scolastiche vengano prodotti
rifiuti che per legge devono essere assoggettati a trattamento speciale,
il dirigente provvede a concludere gli opportuni accordi con enti, aziende
pubbliche e concessionari idonei al trattamento di rifiuti.
2. E' consentito il ricorso a ditte operanti sul libero mercato
solo ove non sia possibile fruire del servizio di smaltimento pubblico.
Art. 47 - Vendita
di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili
1.
I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più
utilizzati sono ceduti dall'istituzione previa determinazione del loro
valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli
ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili,
individuato da apposita commissione interna.
2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell'albo della
scuola e comunicato agli alunni, sulla base delle offerte pervenute entro
il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente.
3. Nel caso in cui almeno due gare siano andate deserte i materiali
fuori uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito
e, in mancanza, essere distrutti.
4. I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti
direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o ad
altri enti pubblici.
CAPO III - ALTRE
ATTIVITA' NEGOZIALI
Art. 48 - Fondazioni
1.
Possono essere istituite fondazioni mediante conferimento di beni di
valore storico non più utilizzati per finalità di insegnamento, ivi
compresi i beni librari, le opere prodotte nel corso delle attività
didattiche, i beni provenienti da successioni, donazioni, legati.
2. Le finalità delle fondazioni sono di conservazione e
valorizzazione dei beni conferiti, nonché di promozione della conoscenza
del patrimonio artistico e culturale, anche mediante la creazione e
gestione di spazi espositivi e biblioteche, nonché mediante lo
sfruttamento dei diritti di riproduzione.
3. Nell'atto di fondazione devono essere previste norme che
assicurino l'unità di indirizzo gestionale tra l'istituzione scolastica e
la fondazione.
Art. 49 - Borse
di studio
1. Le
istituzioni scolastiche, ferma la competenza degli enti locali in materia
di diritto allo studio, possono integrare con proprie risorse, anche
mediante i contratti di cui all'articolo 43, i trasferimenti degli enti
locali, ovvero assegnare borse di studio annuali o infrannuali agli
studenti, sulla base di apposite disposizioni regolamentari approvate dal
Consiglio di istituto, su proposta, per i profili didattici, del collegio
dei docenti.
Art. 50 - Donazioni,
eredità, legati
1.
Le istituzioni scolastiche possono accettare donazioni, legati ed eredità
anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità
indicate dal donante, dal legatario o dal de cujus non contrastino con le
finalità istituzionali.
2. Nel caso di donazioni, legati ed eredità finalizzati alla
ristrutturazione di edifici di proprietà dell'ente locale l'istituzione
concorda con l'ente stesso le modalità di utilizzazione delle risorse.
3. Nel caso di legati, eredità e donazioni finalizzate alla
concessione di borse di studio le istituzioni scolastiche ricorrono ove
possibile ai contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie
di cui all'articolo 43 al fine di mantenere il valore del capitale,
provvedendo, nel caso di sopravvenuta insufficienza del capitale stesso, a
ricostituirlo nel tempo.
4. L'istituzione scolastica può motivatamente rinunciare
all'accettazione di legati.
5. La durata della locazione dei beni immobili pervenuti
all'istituzione scolastica per effetto di successioni a causa di morte e
donazioni non può mai eccedere i nove anni.
6. Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale
che assicuri la disponibilità del bene per le mutate esigenze
dell'istituzione scolastica riconosciute nel programma annuale, garantendo
un periodo di permanenza minimo del conduttore.
Art. 51 - Formazione
degli adulti e formazione tecnico-professionale integrata
1.
Per attuare progetti particolari di sviluppo dell'offerta formativa che
richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e
private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari,
le istituzioni scolastiche possono:
a) stipulare
convenzioni con università, regioni ed enti pubblici;
b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e
private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di
particolari progetti di formazione.
2. Le intese di
collaborazione con soggetti pubblici, per la gestione di percorsi
formativi integrati sono regolate con convenzioni. Queste devono
stabilire, tra loro, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie. Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie
per assicurare la gestione unitaria delle attività, la rendicontazione
delle spese avviene all'interno del sistema contabile del soggetto
gerente, il quale, entro 15 giorni dal termine di detta rendicontazione,
invia agli altri soggetti finanziatori copia della medesima.
3. Le intese di collaborazione con agenzie formative private,
devono risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della più ampia
integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti
organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze di
ciascun soggetto, nonché le attività amministrate da ciascuno e
l'ammontare delle risorse da impiegare allo scopo.
4. Le intese di cui al precedente comma possono prevedere la
gestione unitaria delle risorse finanziarie, affidate ad uno dei soggetti
partecipanti all'intesa, da attuarsi mediante un organo paritetico
responsabile, del quale deve far parte il dirigente od un suo delegato.
Entro 15 giorni dalla chiusura dell'anno e/o delle attività di cui
trattasi, deve essere rimessa all'istituzione scolastica copia della
rendicontazione circa l'utilizzo delle risorse comuni, se queste sono
state affidate ad altro soggetto, da allegare al conto consuntivo. Le
intese dovranno stabilire anche a quale dei soggetti partecipanti, al
termine della collaborazione, passerà la proprietà degli eventuali beni
durevoli acquistati.
TITOLO V - CONTROLLO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 52 - Esercizio della funzione
1.
Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 provvede un collegio dei
revisori dei conti, nominato dall'ufficio scolastico regionale. Il
collegio è composto da tre membri di cui uno designato dal Ministero
della pubblica istruzione, uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato ed uno designato d'intesa tra i competenti enti locali. Il
collegio è validamente costituito anche in mancanza della designazione di
un membro. I componenti del collegio eleggono nel loro ambito un
presidente coordinatore. Essi durano in carica 3 anni, salvo conferma, che
nello stesso ambito territoriale può avvenire per una sola volta.
2. Ad uno stesso collegio è affidato il riscontro di più
istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo
ambito territoriale. L'aggregazione è operata dall'ufficio scolastico
regionale tenuto conto:
a) della
dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati;
b) della vicinanza e/o del facile collegamento tra le diverse
sedi;
c) della situazione geografica e ambientale in cui gli istituti
operano.
3. Ai revisori dei
conti spetta un compenso determinato con decreto del Ministero della
pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e
della programmazione economica. Agli stessi sono corrisposti, in quanto
dovuti, l'indennità di missione ed il rimborso spese secondo le
disposizioni vigenti in materia.
4. Il compenso, l'indennità ed il rimborso spese ai membri del
collegio sono corrisposti da un istituto scolastico individuato
nell'ambito territoriale dell'ufficio scolastico regionale con il
provvedimento di nomina del collegio.
5. Il revisore dei conti decade dall'incarico a seguito della
mancata partecipazione consecutiva, non giustificata, a tre riunioni
collegiali.
6. Per le nomine di propria competenza il Ministero della pubblica
istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono
iscritti a domanda i dipendenti appartenenti a qualifica non inferiore a
quelle ricomprese nell'area funzionale C del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al comparto dei ministeri per il quadriennio
1998-2001 e i dipendenti comunque già iscritti nel registro dei revisori
contabili. Gli incarichi sono attribuiti dal dipartimento del territorio
sulla base di criteri che privilegiano la professionalità acquisita.
L'elenco comprende una apposita sezione nella quale possono chiedere di
essere iscritti revisori contabili esterni all'amministrazione per
l'attribuzione degli incarichi eccedenti.
Art. 53 - Compiti
dei revisori dei conti
1.
Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla legittimità, regolarità
e correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il collegio procede, con visite periodiche, anche individuali,
alla verifica della legittimità e regolarità delle scritture contabili e
della coerenza dell'impiego delle risorse con gli obiettivi individuati
nel programma e nelle successive variazioni di quest'ultimo.
3. Il collegio esamina il conto consuntivo della gestione annuale
in merito al quale:
a) riferisce
sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli
elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche
effettuate nel corso dell'esercizio;
b) rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione
finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto d'istituto;
c) evidenzia i risultati della gestione finanziaria e
patrimoniale;
d) esprime parere sul conto, con particolare riguardo alla
concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;
e) correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi
(personale, strumenti, servizi esterni, ecc.) inerenti alle attività e
ai progetti realizzati nell'istituto, finalizzate all'analisi
costi/benefici da parte dell'amministrazione scolastica, nonché con
altre notizie e dati richiesti dall'amministrazione vigilante.
5. Nel caso in cui
il conto consuntivo sia approvato in difformità del parere del collegio
dei revisori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.
Art. 54 - Funzionamento
del collegio dei revisori dei conti
1.
Le riunioni del collegio si svolgono su iniziativa del presidente, cui
compete la convocazione, quando ne facciano richiesta congiuntamente gli
altri due membri, anche in sede diversa da quella della istituzione cui si
riferisce l'attività di riscontro.
2. Per la validità delle riunioni del collegio è necessaria la
presenza di almeno due membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza
dei presenti. In caso di parità di voti prevale l'orientamento espresso
dal presidente, Il membro dissenziente deve indicare nel verbale i motivi
del proprio dissenso. Non è consentita l'astensione.
3. I singoli membri procedono anche individualmente ad operazioni
di verifica e di riscontro della gestione, ivi comprese le verifiche di
cassa, sulla base di una programmazione annuale concordata collegialmente.
4. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore può
prendere visione di tutti gli atti e i documenti attinenti al
funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Art. 55 - Verbali
1.
L'attività dei revisori dei conti deve essere verbalizzata. I verbali
sono raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che
è custodito dalla istituzione scolastica.
2. Copia del verbale relativo all'esame del conto consuntivo,
corredato dalla documentazione indicata all'articolo 14, deve essere
inviata all'ufficio scolastico regionale ed alla ragioneria provinciale
dello Stato del capoluogo della regione ove è ubicato l'istituto. Ai
predetti uffici devono essere inviati altresì copia dei verbali relativi
ad eventuali anomalie riscontrate nel corso della gestione per l'adozione
dei provvedimenti di competenza.
Art. 56 - Coordinamento
1.
L'attività dei revisori dei conti è coordinata dall'ufficio scolastico
regionale che promuove in caso di anomalie gli opportuni interventi,
fornisce consulenza alle istituzioni scolastiche, utilizza i dati del
riscontro contabile anche ai fini del controllo di gestione.
Art. 57 - Applicazione
delle nuove istruzioni contabili
1.
Le istruzioni generali contenute nel presente regolamento si applicano con
le modalità e nei termini di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. |