ART. 1
Finalità
1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del
lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse
umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza, così
come previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo le
modalità organizzative disciplinate nel presente decreto.
2. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti e adottano le misure
organizzative coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto.
ART. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per lavoro a distanza l'attività di telelavoro svolta
in conformità alle disposizioni del presente decreto;
b) per telelavoro la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede
di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con
l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce;
c) per sede di lavoro quella dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
ART. 3
Progetti di telelavoro
1. Nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente,
l'organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei
responsabili degli uffici dirigenziali generali o equiparati, individua gli obiettivi
raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse per
il suo svolgimento.
2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui sono
indicati: gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate e i sistemi di
supporto, le modalità di effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le
tipologie professionali e il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i
tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le
modificazione organizzative ove necessarie, nonché i costi e i benefici, diretti e
indiretti.
3. Nell'ambito del progetto di cui al comma precedente, le amministrazioni definiscono le
modalità per razionalizzare e semplificare attività, procedimenti amministrativi e
procedure informatiche, con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione del lavoro,
l'economicità e la qualità del servizio, considerando congiuntamente norme,
organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.
4. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse
finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare
competenze atte ad assicurare capacità di evoluzione e di adattamento alle mutate
condizioni organizzative, tecnologiche e di processo.
5. Il progetto è approvato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio o servizio nel
cui ambito, si intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il responsabile dei
sistemi informativi, ove presente. Quando siano interessate più strutture, il progetto è
approvato dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale o equiparato.
6. Il progetto può prevedere che il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo parte
della propria attività in telelavoro.
7. Le amministrazioni pubbliche, mediante appositi accordi di programma, concordano forme
di collaborazione volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e risorse.
8. Le forme di telelavoro di cui al presente decreto possono essere programmate,
organizzate e gestite anche con soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali di
uniformità, garanzia e trasparenza.
9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni.
ART. 4
Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella sede originaria
1. L'amministrazione assegna il dipendente al telelavoro
sulla base di criteri previsti dalla contrattazione collettiva, che, fra l'altro,
consentano di valorizzare i benefici sociali e personali del telelavoro.
2. La prestazione di telelavoro può effettuarsi nel domicilio del dipendente a condizione
che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro di cui l'amministrazione abbia
preventivamente verificato la conformità alle norme generali di prevenzione e sicurezza
delle utenze domestiche.
3. Il dipendente addetto al teIelavoro può richiedere per iscritto all'amministrazione di
appartenenza di essere reintegrato nella sede di lavoro originaria non prima che sia
trascorso un congruo periodo di tempo fissato dal progetto di cui all'articolo 3 del
presente decreto.
ART. 5
Postazione di telelavoro
1. La postazione di telelavoro è il sistema tecnologico
costituito da un insieme di apparecchiature e di software, che consente lo svolgimento di
attività di telelavoro.
2. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a
cura e a spese dell'amministrazione interessata, sulla quale gravano altresì la
manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per il dipendente e i relativi costi.
3. I collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione di telelavoro
debbono essere attivati a cura e a spesa dell'amministrazione interessata, sulla quale
gravano altresì tutte le spese di gestione e di manutenzione.
4. Sulla base di una specifica analisi dei rischi, l'amministrazione garantisce adeguati
livelli di sicurezza delle comunicazioni tra postazione di telelavoro e il proprio sistema
informativo.
5. La postazione di telelavoro può essere utilizzata esclusivamente per attività
inerenti al rapporto di lavoro.
6. Nell'ambito del progetto di cui all'articolo 3 del presente decreto, le amministrazioni
definiscono le modalità per assicurare adeguate comunicazioni con il contesto
organizzativo nel quale il dipendente opera.
ART. 6
Regole tecniche
1. L'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione fissa le eventuali regole tecniche per il telelavoro, anche con
riferimento alla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, alle tecnologie per
l'identificazione, alle esigenze di adeguamento all'evoluzione scientifica e tecnologica e
alla tutela della riservatezza dei dati.
ART. 7
Verifica dell'adempimento della prestazione
1. il progetto di cui all'articolo 3 del presente decreto
determina i criteri, orientati ai risultati, per l'individuazione di standard qualitativi
e quantitativi delle prestazioni da svolgere mediante ricorso al telelavoro.
2. La verifica dell'adempimento della prestazione è effettuata dal dirigente, alla
stregua dei predetti standard.
ART. 8
Trattamento economico e normativo
1.La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse
forme di telelavoro, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina
economica e normativa del rapporto di lavoro, garantendo in ogni caso un trattamento
equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro e, in particolare, una
adeguata tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalità per l'accesso al domicilio del
dipendente addetto al telelavoro dei soggetti aventi competenza in materia di salute,
sicurezza e manutenzione.
ART. 9
Norma finale
1. Le norme legislative, regolamentari e contrattuali
applicabili alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, debbono essere interpretate in modo tale da favorire
la progettazione, l'introduzione, l'organizzazione e la gestione di forme di telelavoro
come regolate dal presente decreto. |