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Indice
Titolo I - Rapporto di lavoro
Capo I - Disposizioni Generali
Art. 1 - Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente
contratto
Art. 2 - Interpretazione autentica dei contratti
Capo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5 - Partecipazione
Art. 6 - Relazioni sa livello di istituzione scolastica
Art. 7 - Esame dello stato delle relazioni sindacali a livello decentrato
Art. 8 - Clausole di raffreddamento
Art. 9 - Composizione delle delegazioni
Capo III - Norme comuni
Art.10 - Doveri dell'Amministrazione scolastica
Art.11 - Misure incentivanti per progetti nelle scuole situate in zone a
rischio
Art.12 - Formazione in servizio
Art.13 - Fruizione del diritto alla formazione
Art.14 - Formazione iniziale e rapporti con l'università
Art.15 - Mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale
Art.16 - Progressione professionale
Art.17 - Snellimento burocratico
Art.18 - Pari opportunità
Capo IV - Norme di area
Sezione I - Capi di istituto
Art.19 - Compiti del capo di istituto
Art.20 - La valutazione del capo di istituto
Art.21 - L'indennità di direzione
Art.22 - La mobilità dei capi di istituto
Sezione II - Personale docente
Art.23 - Area e funzione docente
Art.24 - Modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente
Art.25 - Attività aggiuntive
Art.26 - Ampliamento dell'offerta formativa e prestazioni professionali
Art.27 - Collaborazioni plurime
Art.28 - Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa
Art.29 - Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione
docente
Sezione III - Personale ATA
Art.30 - Area e funzioni
Art.31 - Sistema di classificazione professionale del personale ATA
Art.32 - Compiti e mansioni del personale ATA
Art.33 - Orario di lavoro
Art.34 - Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Art.35 - Indennità di amministrazione
Art.36 - Valorizzazione della professionalità del personale ATA
Art.37 - Norme di prima applicazione
Art.38 - Collaborazioni plurime per il personale ATA
Capo V - Particolari tipologie di
corsi
Art.39 - Personale impegnato nell'educazione degli adulti ed in
altre tipologie di corsi
Capo VI - Aspetti economico-retributivi generali
Art.40 - Aumenti della retribuzione base ed effetti dei nuovi
stipendi
Art.41 - Disponibilità finanziarie per la contrattazione integrativa
Art.42 - Finalizzazione delle risorse da destinare alla contrattazione
integrativa
Art.43 - Contrattualizzazione delle risorse aggiuntive
Capo VII - Disposizioni finali ed
integrative
Art.44 - Sequenze contrattuali
Art.45 - Previdenza complementare
Art.46 - Individuazione del personale docente avente diritto di mensa
gratuita
Art.47 - Aree a forte processo immigratorio
Art.48 - Norme di salvaguardia
Art.49 - Assenze per ferie, malattie, permessi ed aspettative
Art.50 - Personale in particolari posizioni di stato

Tabella A - Profili professionali
Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali
del personale ATA
Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili professionali
personale ATA
Tabella D1
Tabella D2
Tabella E
Dichiarazioni
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Dichiarazione congiunta n. 4
Dichiarazione a verbale SNALS-CONFSAL
Dichiarazione congiunta MPI-OOSS
APPENDICE: Attuazione della Legge
146/90
Art. 1 - Servizi pubblici essenziali
Art. 2 - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale
Art. 3 - Norme da rispettare in caso di sciopero
Art. 4 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione |

NOTA REDAZIONALE
In grassetto, nel testo, sono evidenziate le parti
modificate rispetto alla precedente ipotesi di accordo del
3-3-1999; tutti gli articoli che hanno
trovato applicazione in Circolari Ministeriali o Accordi sindacali prevedono il link al
testo della disposizione; gli articoli che determinano DISAPPLICAZIONI di articoli del CCNL 4-8-95 riportano in calce il link alla norma
disapplicata; le parti in colore
evidenziato indicano le parole chiave dell'articolo.
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Titolo I - Rapporto di lavoro
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE,
DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica
a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato
appartenente al comparto di cui all'art. 8 del contratto collettivo nazionale quadro
sottoscritto il 2 giugno 1998. Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
- a) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi;
- b) area della funzione docente;
- c) area della specifica dirigenza scolastica.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio
1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica e fino al 31-12-2001 per la parte
normativa.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione
del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento
delle procedure di cui all art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale
pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai
dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze
previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.
Per l' erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2,
del D.Lgs. n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla comparazione tra linflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel presente biennio, secondo quanto previsto dallaccordo tra
Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
7. Ai sensi dei decreti legislativi 24-7-1996, nn. 433 e 434 il presente contratto di
lavoro si applica anche al personale scolastico delle province autonome di Bolzano e
Trento, salvo quanto disposto eventualmente in sede di contrattazione collettiva
provinciale entro i limiti di compatibilità fissati dai richiamati provvedimenti.
DISAPPLICAZIONI:
Sono disapplicati gli artt. 1 e 2
del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995.
ART. 2 - INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DEI CONTRATTI
1. In attuazione dell'art. 53, del D.Lgs n.
29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione
del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2,
per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve
concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia allaltra apposita richiesta
scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza
del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato.
DISAPPLICAZIONI:
E' disapplicato l'art. 17
del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995. |
Capo II - Relazioni sindacali 
ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni
sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive
responsabilità dellamministrazione scolastica e dei sindacati, persegue
lobiettivo di contemperare linteresse dei dipendenti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e alla crescita professionale con lesigenza di incrementare
lefficacia e lefficienza dei servizi prestati alla collettività.
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei
comportamenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
- a) contrattazione collettiva:
si svolge a livello integrativo nazionale e, ad autonomia realizzata, a livello di
istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6; a livello provinciale è collocata la contrattazione
decentrata di cui allarticolo 4, comma 2.
- b) partecipazione: si
articola negli istituti dellinformazione, della concertazione e delle intese. Essa
può prevedere altresì listituzione di commissioni paritetiche con finalità
propositive, secondo le modalità indicate nellarticolo 5.
- c) interpretazione autentica
dei contratti collettivi di cui all'art.2.
DISAPPLICAZIONI:
E' disapplicato l'art. 3
del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995.
Art. 4 - CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La contrattazione
collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio
scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione
delle professionalità coinvolte.
I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione
al personale delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei
risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati.
In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le seguenti
materie:
con cadenza annuale:
- a) i criteri generali di utilizzazione delle risorse
complessivamente disponibili per il miglioramento dellattività formativa e per le
prestazioni aggiuntive, nonchè le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
- b) la mobilità interna al comparto ed
intercompartimentale;
- c) procedure e criteri di utilizzazione del personale;
- con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle
parti:
- a) i criteri per la ripartizione delle risorse per
l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione
dell'autonomia;
- b) i criteri per la assegnazione dellindennità di
direzione per i capi di istituto;
- c) i criteri per la assegnazione dellindennità di
amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi;
- d) le linee di indirizzo per l'attività di formazione in
servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale in
relazione alle situazioni di esubero, nonchè i criteri relativi alla ripartizione delle
risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguiti;
- e) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della
salute nell'ambiente di lavoro;
- f) l'ammontare delle risorse destinate ai progetti per le
scuole situate nelle zone a rischio ed i criteri di allocazione e utilizzo delle
medesime risorse a livello d'istituto, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi
destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi specifici per il
personale e i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici
obiettivi programmati;
- g) articolazione e modalità di composizione
dell'Osservatorio di orientamento e monitoraggio;
- h) i criteri generali per la valutazione dei titoli
culturali e professionali nonchè la quota di risorse, da riservare al trattamento
economico connesso allo sviluppo della professionalità dei docenti e del personale
ATA;
- i) indennità di turno notturno, notturno festivo e
festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative;
- l) quanto altro specificamente previsto nel presente
contratto.
2. Presso ciascun ufficio
scolastico provinciale, la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
- a) l'utilizzazione del personale in altre attività di
insegnamento, del personale soprannumerario nonché di quello collocato fuori ruolo;
- b) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto
allo studio;
- c) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle
assemblee territoriali e le relazioni sindacali a livello provinciale;
- d) le opportunità formative per il personale docente,
educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle
graduatorie permanenti;
- e) l'esercizio dei permessi sindacali.
3. La contrattazione integrativa si svolge
con i limiti dellart. 45 del D.Lgs. 29/1/93.
Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali, nè
procedono ad azioni dirette.
Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla con il
completamento dellautonomia scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli
accordi decentrati esistenti.
Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio dellanno scolastico
la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.
Art. 5 -
PARTECIPAZIONE
1. LAmministrazione scolastica, nazionale, regionale
e provinciale, nellambito della propria autonomia e delle proprie distinte
responsabilità, fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione
cartacea e/o informatica ai soggetti identificati allarticolo 9 sulle seguenti
materie:
- a) criteri per la definizione e la distribuzione degli
organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale
ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
- b) modalità organizzative per l'assunzione del personale
a tempo determinato e indeterminato;
- c) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese
per il personale;
- d) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica
dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto
dellattività scolastica;
- e) dati generali sullo stato dell'occupazione degli
organici e di utilizzazione del personale;
- f) andamento generale della mobilità del personale;
- g) strumenti e metodologie per la valutazione della
produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle
sperimentazioni in atto;
- h) informazioni di cui al comma 6
dell'art.19.
2. Gli incontri per linformazione si svolgono con
cadenza almeno annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo degli atti di gestione
adottati e i relativi risultati, nonché i progetti riguardanti le materie elencate. La
documentazione relativa viene fornita ai sindacati con congruo anticipo. Gli organismi di
cui allarticolo 9 possono richiedere nelle materie sopraelencate
informazioni riguardanti singole istituzioni scolastiche.
3. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee
essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, può
essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche, per un esame più
approfondito di singoli problemi al fine di avanzare proposte non vincolanti per
lAmministrazione e di formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione
decentrata.
4. Ricevuta linformazione i soggetti sindacali di cui allarticolo 9 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di
concertazione sulle seguenti materie:
- a) criteri per la definizione e la distribuzione degli
organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale
ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
- b) le modalità organizzative per l'assunzione del
personale a tempo determinato e indeterminato.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dal ricevimento
della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo
mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione.
Dellesito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni
delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono
iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Entro il 30-6-2000 la materia del presente
articolo verrà rivista per adeguarla al completamento dellautonomia scolastica, in
coerenza con quanto previsto dal decreto legge n. 5 del 22 gennaio 1999, convertito in
legge n.69/1/99.
Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio dellanno scolastico
la concertazione deve concludersi entro il 30 giugno.
DISAPPLICAZIONI:
Sono disapplicati gli artt. 7, 8
e 12 del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995.
Art. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI
ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza
con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo
di istituto e degli organi collegiali le relazioni sindacali si svolgono con le modalità
previste dal presente articolo.
2. Contestualmente con la piena attuazione dellautonomia scolastica e con
lattribuzione della dirigenza ai capi distituto ciascuna istituzione
scolastica è sede di contrattazione integrativa.
3. Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'articolo 9
un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti
materie:
- a) proposte di formazione delle classi e di determinazione
degli organici della scuola;
- b) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al
piano dellofferta formativa;
- c) utilizzazione dei servizi sociali;
- d) modalità e criteri di applicazione dei diritti
sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dallarticolo 2 dell'allegato
accordo sull'attuazione della legge 146/1990;
- e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro;
- f) attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto
o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
- g) criteri di retribuzione e utilizzazione del
personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
- h) criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni
staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dellunità
didattica; ritorni pomeridiani.
- i) modalità relative alla organizzazione del lavoro e
allarticolazione dellorario del personale ATA e del personale educativo, nel
rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri
per lindividuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività
retribuite con il fondo di istituto;
- l) criteri per la fruizione dei permessi per
laggiornamento.
4. Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:
- a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e
progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione
del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da
convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica
o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.
L'informazione viene fornita in appositi incontri da
concordare tra le parti.
5. Fino al 31 agosto del 2000, ricevute le informazioni relative ai punti b), c) , d), e),
h) ed i) del comma 3, ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'articolo 9 può chiedere
un esame dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto informa della
richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre giorni
dalla richiesta, a convocare un apposito incontro che può concludersi con
unintesa entro 15 giorni. Contestualmente con la piena attuazione
dellautonomia scolastica e con lattribuzione della dirigenza ai capi di
istituto le materie indicate nei predetti punti b), c), d), e), h) ed i) sono oggetto di
contrattazione integrativa.
6. Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio dellanno
scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei
termini stabiliti dal provveditore agli studi per le questioni che incidono
sullassetto organizzativo provinciale e, per le altre, nei tempi congrui per
assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, nonché la necessaria
informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
DISAPPLICAZIONI:
E' disapplicato l'art. 9
del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995.
ART. 7 ESAME DELLO STATO
DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO
Entro il 30 giugno 2000, lARAN e le
OO.SS.
firmatarie del presente CCNL si incontreranno per esaminare lo stato delle relazioni
sindacali a livello decentrato, anche sulla base di un monitoraggio a campione i cui
risultati saranno messi a disposizione delle stesse OO.SS. e del Ministero della P.I.
ART. 8 - CLAUSOLE DI
RAFFREDDAMENTO
Entro il primo mese del negoziato relativo alla
contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni
dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono
iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
DISAPPLICAZIONI:
E' disapplicato l'art. 16
del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995.
ART. 9 - Composizione delle
delegazioni
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come
segue:
I - A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
- a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla
trattativa.
- b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del presente C.C.N.L.
II - A LIVELLO DI UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E
PROVINCIALE
- a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza
dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato, da due funzionari
dell'ufficio medesimo, di area C. L'amministrazione può avvalersi, in qualità di
consulenti, di capi d'istituto e altro personale scolastico esperto nella materia.
- b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del presente C.C.N.L.
III -A LIVELLO D ISTITUZIONE SCOLASTICA
- a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente scolastico;
- b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalle R.S.A. (fino alla elezione delle R.S.U.) affiliate
alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli articoli 47, comma 2, e 47
bis del D.Lgs. 29/1/93 e successive modificazioni;
- dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del presente
CCNL come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione delle RSU.
2. Lamministrazione scolastica può avvalersi,
nella contrattazione collettiva integrativa, dellassistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
DISAPPLICAZIONI:
E' disapplicato l'art. 6
del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995. |
CAPO III - NORME COMUNI 
ART. 10 - DOVERI
DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
1. Allo scopo di realizzare un sistema che coniughi
efficienza ed efficacia del servizio e la trasparenza amministrativa in tutte le strutture
scolastiche i responsabili delle medesime sono tenuti ad adottare i comportamenti di cui
ai commi seguenti. I responsabili delle strutture scolastiche sono tenuti a compiere gli
atti formali necessari per eliminare le fiscalità burocratiche che aggravano
l'adempimento degli obblighi dei dipendenti.
Al medesimo scopo deve essere privilegiata la comunicazione verbale nell'ambito degli
organi collegiali, contenendone la verbalizzazione entro il limite strettamente
indispensabile e deve essere data integrale attuazione alla normativa in materia di
semplificazione e trasparenza amministrativa.
2. La formazione continua, iniziale ed in servizio, costituisce una
risorsa che l'amministrazione scolastica è tenuta a fornire al personale scolastico per
migliorarne la qualità professionale e l'attitudine a realizzare le esigenze connesse al
regime di autonomia della scuola prefigurato dalla normativa vigente.
Spetta al datore di lavoro garantire l'equa fruizione delle opportunità formative da
parte dei capi distituto, del personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti
assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento. In ogni caso,
saranno assicurate le concrete condizioni di fruibilità legate a specificità
territoriali.
3. La normativa sulla semplificazione
amministrativa deve trovare applicazione anche relativamente agli atti di
certificazione posti in essere con il concorso dei docenti.
4. In relazione alla semplificazione amministrativa, per quanto riguarda la disposizioni
non contrattualizzate, viene costituito, entro il 30 giugno 1999, un apposito
gruppo di lavoro presso il Ministero Pubblica Istruzione.
ART. 11 - MISURE INCENTIVANTI
PER PROGETTI NELLE SCUOLE SITUATE IN ZONE A RISCHIO
C.M.
224/99
1. Il Ministero della P.I. entro 30 giorni
dallentrata in vigore del presente contratto, dintesa con le organizzazioni
sindacati firmatarie e le altre Amministrazioni Pubbliche per il necessario coinvolgimento
ai fini dellattuazione di interventi integrati, individua, tenuto conto delle
risorse disponibili, le scuole situate nelle zone a rischio di devianza sociale
e criminalità minorile e caratterizzate da abbandoni scolastici sensibilmente superiori
alla media nazionale.
2. Le scuole situate nelle predette zone possono elaborare progetti finalizzati al
recupero dellinsuccesso scolastico. Saranno finanziati i progetti scelti dal
Ministero della P.I. in base alle disponibilità delle risorse complessive previste nella
contrattazione integrativa di cui al successivo comma 5 ed ai criteri selettivi ivi
individuati.
3. Al personale coinvolto nel progetto di cui al precedente comma sarà corrisposta
unindennità mensile accessoria commisurata alle prestazioni esigibili per la durata
prevista dalla realizzazione del progetto stesso;
4. La dichiarazione di disponibilità ad assicurare la permanenza per la durata prevista
dalla realizzazione del progetto, e comunque non inferiore a tre anni, dà titolo alla
precedenza ai fini del trasferimento alle scuole di cui sopra.
5. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati:
- - i criteri generali per la selezione dei progetti da
finanziare;
- - i criteri generali di verifica dei risultati in
relazione agli specifici obiettivi programmati;
- - i criteri di utilizzo a livello distituto delle
risorse destinate al personale coinvolto nei progetti, inclusa l'assegnazione di una quota
al finanziamento di moduli formativi specifici per il personale nellambito delle
risorse disponibili per la formazione del personale scolastico.
6. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della Pubblica
Istruzione promuoverà le opportune iniziative per assicurare lintegrazione
interistituzionale degli interventi e delle risorse.
ART. 12 - FORMAZIONE IN SERVIZIO
Direttiva MPI 210/99
1. Nellambito dei processi di riforma e di
innovazione nella scuola, la formazione costituisce una leva
strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario
sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle
risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione ed in servizio, di
mobilità, riqualificazione e riconversione professionale, nonché di interventi formativi
finalizzati a specifiche esigenze.
La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono laccesso a
percorsi universitari, per favorire larricchimento e la mobilità professionale
mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti
con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme
vigenti.
In sede di contrattazione integrativa nazionale, sulla base della quale entro il 31
ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento il Ministero della P.I.
emana apposita direttiva, sono definiti gli obiettivi formativi assunti come prioritari
con particolare riguardo:
- - ai processi di autonomia e di innovazione in atto;
- - al potenziamento e al miglioramento della qualità
professionale;
- - al potenziamento dellofferta formativa nel
territorio con particolare riguardo alla prevenzione dellinsuccesso scolastico e al
recupero degli abbandoni e allesigenza di formazione continua degli adulti.
- - ai processi di informatizzazione, con particolare
riguardo alla valorizzazione della professionalità ATA in connessione con
lattuazione dellautonomia organizzativa e amministrativo contabile.
2. Per garantire le attività formative di cui al
presente articolo lAmministrazione utilizza tutte le risorse disponibili nonché le
risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.
Le somme destinate alla formazione e non spese nellesercizio finanziario di
riferimento sono vincolate al riutilizzo nellesercizio successivo con la stessa
destinazione. In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti i tempi, i
livelli e le materie della contrattazione decentrata. Sono altresì definiti i criteri di
ripartizione delle risorse. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni
scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad
iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti, necessarie per una
qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dellofferta formativa.
3. Anche allo scopo di potenziare gli strumenti di controllo
qualitativo della spesa è istituito a livello nazionale un Osservatorio di orientamento e
monitoraggio, con la partecipazione di esperti.
Non oltre il 30 giugno 2001 le parti contraenti valuteranno lopportunità di una
revisione dellorganismo ai fini del prossimo rinnovo contrattuale. Nel frattempo,
allo scopo di attivare la costruzione di una rete di servizi formativi a livello
territoriale, sarà avviato il decentramento funzionale dellOsservatorio a livello
regionale. Articolazione e modalità di composizione dellOsservatorio saranno
stabilite in sede di contrattazione integrativa nazionale, in modo da assicurare la
massima funzionalità e snellezza operativa.
4. L'Osservatorio non ha compiti di gestione diretta.
In raccordo coi processi di riforma in atto, l'Osservatorio individua:
- - i fabbisogni formativi;
- - le metodologie generali dei moduli formativi
corrispondenti al fabbisogno quali-quantitativo di risorse umane e alla loro riconversione
professionale;
- - i criteri generali per il riconoscimento dei crediti
formativi corrispondenti alle professionalità necessarie per l'espletamento delle
funzioni obiettivo di cui all'articolo 28. Con riferimento alle
medesime funzioni, contribuisce altresì alla progettazione dei relativi corsi di
formazione finalizzata, individuandone gli elementi formativi caratterizzanti e le
modalità di certificazione degli stessi;
- - le linee generali per la formazione del personale
coinvolto nella realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11.
LOsservatorio attua, inoltre, relativamente alla
tipologia delle funzioni individuate dalle singole istituzioni scolastiche, il
monitoraggio dei relativi incarichi di cui allarticolo 28 assicurando
la massima pubblicizzazione agli esiti del monitoraggio stesso.
5. In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti gli standard
organizzativi e di costo e i criteri per determinare i requisiti richiesti ai soggetti
privati che intendano svolgere attività formative riconosciute dallAmministrazione.
ART. 13 - FRUIZIONE DEL DIRITTO
ALLA FORMAZIONE
1. La partecipazione ad attività di formazione e di
aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena
realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dellorario di
insegnamento.
3. Il personale docente può usufruire, con lesonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della
normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici, di cinque giorni
nel corso dellanno scolastico per la partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute
dallAmministrazione.
4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
dallAmministrazione a livello centrale o periferico o dalla istituzione scolastica
di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si
svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di
missione e il rimborso delle spese di viaggio.
5. E abrogato larticolo 28 CCNL
del 4 agosto 1995, ad eccezione dei commi 12 e 13.
ART. 14 - FORMAZIONE INIZIALE E
RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
Sequenza contrattuale (Artt. 26-28)
1. Lavvio dellapplicazione della legge 341/90
(formazione universitaria per i docenti) rappresenta unoccasione per:
- - un impiego di competenze professionali della scuola
presso le sedi universitarie, in attività di formazione non esclusivamente rivolte al
tutoraggio, per le quali andranno definiti nel rispetto dellautonomia universitaria
appositi istituti contrattuali nellambito dei finanziamenti previsti dalla legge
3-8-1998, n. 315.
- - valorizzare la scuola quale sede che contribuisce alla
formazione dei futuri docenti.
In apposita sequenza contrattuale saranno disciplinati:
- a) le procedure di mobilità dei docenti con funzioni di
tutoraggio presso le sedi universitarie;
- b) le procedure di mobilità dei docenti con altre
funzioni nelle università;
- c) le modalità di svolgimento delle attività di
tirocinio presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dellattività
scolastica da parte dei docenti in formazione.
2. Per il personale in servizio, iscritto ai corsi di
laurea o alle scuole di specializzazione, dovranno essere previste specifiche modalità di
articolazione dellorario di lavoro e lutilizzo dei permessi di studio
retribuiti per consentirne la frequenza. La formazione del personale di nuova assunzione,
si realizza, in particolare mediante corsi di formazione gestiti in sede di reti di scuola
anche sulla base di programmi definiti dallAmministrazione.
ART. 15 - MOBILITA
TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE
1. Sarà favorita la mobilità
professionale del personale della scuola non solo per superare o prevenire il
soprannumero, ma anche per valorizzare le esperienze acquisite dal personale e per
sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e nel lavoro pubblico. I
criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e
intercompartimentale del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede
di contrattazione integrativa nazionale.
2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche
periodiche annuali sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al
fine di apportare, con contrattazione nazionale decentrata annuale i conseguenti
adattamenti degli stessi istituti.
3. Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del
personale.
4. A sostegno dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le
esigenze del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità professionale
è finalizzata a:
- a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle
professionalità esistenti;
- b) favorire la mobilità professionale ai fini del
riassorbimento delle eccedenze di personale.
Ciò si può realizzare anche attraverso:
- - specifici percorsi formativi di riqualificazione e
riconversione professionale mirati allassegnazione di posti di lavoro vacanti;
- - rimborso spese, da erogare anche in misura forfettaria,
per leffettiva frequenza dei corsi;
- - indennità forfettaria di prima sistemazione;
- - incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed
alla integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del reimpiego.
5. La mobilità professionale a domanda nellambito
del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno di risorse professionali,
mediante la programmazione delle iniziative di formazione, riqualificazione e
riconversione in ambito provinciale o regionale, rivolta, con priorità, al personale
appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali
in situazione di esubero. E assicurata la necessaria informazione al personale per
il pieno esercizio del diritto alla formazione.
6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il
titolo richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o dufficio,
nella procedura di mobilità relativamente al tipo di posto o cattedra per il quale ha
frequentato il corso.
7. La formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra
è altresì orientata verso le esigenze emergenti dallattuazione dellautonomia
scolastica, con lindividuazione di specifiche competenze e profili professionali
innovativi connessi allo sviluppo delleducazione permanente e degli adulti, al
potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo,
alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi,
allespansione dellistruzione e formazione integrata post-secondaria, nonché
al rafforzamento dellefficienza organizzativa e amministrativa delle istituzioni
scolastiche.
8. Ai fini indicati al comma 7, la rideterminazione degli organici del personale sarà
effettuata dal Ministero della Pubblica Istruzione, prevedendo, senza oneri aggiuntivi
nella spesa complessiva, a livello di singole istituzioni scolastiche, di reti di scuole o
di ambiti territoriali sub provinciali, dotazioni organiche funzionali al sostegno
e allo sviluppo dellautonomia scolastica, fermo restando quanto previsto per il
personale ATA dallarticolo 36, comma 5.
9. Sulla base di accordi promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione con altre
Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilità intercompartimentale a domanda,
previa definizione, nella contrattazione integrativa nazionale, di criteri e modalità per
l'individuazione del personale da trasferire; la contrattazione integrativa prevederà
anche le modalità di informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi
aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di
trasferimento sostenute.
10. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale
anche a seguito di procedure concorsuali è applicabile listituto della restituzione
al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di
verificato esito negativo della prestazione lavorativa, dufficio. Sono, comunque,
fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché la competenza degli
organi individuali o collegiali cui è demandata la formulazione di pareri obbligatori e
ladozione dei conseguenti provvedimenti.
11. Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.29/1/93 come novellato dall'art. 25 del D.Lgs.
80/1998, il personale docente utilizzato, a domanda o d'ufficio, in altro tipo di cattedra
o posto, ha diritto all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di
titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è
corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui
l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto
di utilizzazione.
In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale
con l'orario settimanale d'obbligo.
ART. 16 - PROGRESSIONE
PROFESSIONALE
Al personale scolastico viene attribuito un trattamento
economico differenziato per posizioni stipendiali.
Il passaggio tra una posizione stipendiale e laltra potrà essere acquisito al
termine dei periodi previsti dallallegata tabella E,
sulla base dellaccertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla
funzione.
Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione
della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive
implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario trova applicazione larticolo 27, comma 3, lettere a) e b) del CCNL sottoscritto
il 4/8/95.
DISAPPLICAZIONI:
E' disapplicato l'art. 27
- commi 1-2 e 4 - del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995.
ART. 17 - SNELLIMENTO
BUROCRATICO
1. In sede di contrattazione integrativa nazionale
saranno determinati i criteri per l'attivazione di progetti nazionali volti:
- - al monitoraggio ed al recupero degli arretrati relativi
ai provvedimenti di stato giuridico ed economico;
- - alla istituzione di un libretto
personale informatizzato aggiornabile, contenente tutti i dati concernenti la
carriera, i titoli professionali ed il trattamento economico dell'interessato anche ai
fini pensionistici.
ART. 18 - PARI OPPORTUNITÀ
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne,
è istituito, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, il Comitato
pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive
condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991,
n. 125, con particolare riferimento all'art. 1.
Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni
sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti
dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro della P.I. e
designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente
supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
- a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria
competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
- b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi
anche ai fini della contrattazione integrativa;
- c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive
comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a
realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali
devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per
ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano
effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle
lavoratrici:
- - percorsi di formazione mirata del personale sulla
cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai
progetti per lorientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti
dinsegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di
riforma;
- - azioni positive, con particolare riferimento alle
condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione
d'incarichi o funzioni più qualificate;
- - iniziative volte a prevenire o reprimere molestie
sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;
- - flessibilità degli orari di lavoro;
- - fruizione del part-time;
- - processi di mobilità.
4. Lamministrazione assicura l'operatività del
Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo
funzionamento in applicazione dellart. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998,
n° 387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i
risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione
annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la
massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e
comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere
rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni
sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti
appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con
composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il
funzionamento da parte dei Provveditori agli Studi. Il Presidente è nominato dal
Provveditore agli studi.
DISAPPLICAZIONI:
E' disapplicato l'art. 10
del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995. |
Capo IV - Norme di area
Sezione I Capi di istituto 
ART. 19 - COMPITI DEL CAPO DI
ISTITUTO
1. Il capo di istituto
partecipa e concorre al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica che andrà a
regime l'1-9-2000.
In sede di attualizzazione delle norme contrattuali saranno unificate e comprese in una
distinta disciplina di area tutte le norme relative ai Capi d'Istituto. Questa specifica
sequenza contrattuale sarà realizzata entro il 30-3-2000.
Nella attuale fase transitoria, i capi di istituto eserciteranno le proprie funzioni nella
prospettiva dellingresso delle istituzioni scolastiche nel regime di autonomia
previsto dalla normativa vigente valorizzando le competenze acquisite nei corsi
obbligatori di cui al D.Lgs. 59/1998.
In previsione dell'entrata a regime dell'autonomia scolastica di cui all'art. 21 della
legge 59/97 sarà avviata entro il 30-3-2000 un'apposita sessione negoziale concernente la
piena attuazione della dirigenza scolastica.
2. Il capo di istituto assicura la gestione unitaria
dellistituzione scolastica e la finalizza allobiettivo della qualità dei
processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del piano dellofferta
formativa.
3. Il capo distituto, in relazione all'assetto organizzativo
conseguente al piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica organizza la
propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro secondo i criteri della
flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse allesercizio delle funzioni di
competenza. Il capo distituto assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore
settimanali, anche su base plurisettimanale.
4. Il capo distituto può avvalersi, nello svolgimento delle
proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti da lui
individuati sulla base della normativa vigente. La scelta è effettuata, ferma
restando la natura fiduciaria dellincarico correlata alla responsabilità sugli
esiti dellincarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio
scolastico.
5. In relazione agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti al
piano attuativo dellofferta formativa, il capo distituto, prima dell'inizio
dell'anno scolastico consulta il responsabile amministrativo e, previa convocazione di una
apposita riunione, informa il personale ATA.
6. In riferimento al comma 2 dell'art. 33
del CCNL 4/8/95 le modalità le procedure e i compensi relativi al conferimento degli
incarichi sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale. Gli stessi incarichi
conferiti saranno oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del CCNL da
parte dei livelli di Amministrazione che li conferiscono.
DISAPPLICAZIONI:
Sono disapplicati gli artt.
32 - comma 4.I - e 34 del CCNL-Scuola del 4 agosto
1995.
ART. 20 - LA VALUTAZIONE DEL
CAPO DI ISTITUTO
1. Lattività del capo distituto è oggetto
di valutazione periodica. In attesa della piena attuazione di
quanto previsto dallart. 25 bis, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, la valutazione sarà
formulata da un nucleo di valutazione da istituire entro tre mesi dalla sottoscrizione del
presente contratto e da rendere funzionale entro il 1/9/1999. Tale nucleo sarà istituito
in via sperimentale presso l'Amministrazione scolastica regionale con le modalità
indicate nel citato art. 25 bis comma 1. In sede di contrattazione integrativa
saranno definite le modalità, i contenuti e le procedure di garanzia in caso di esito
negativo della valutazione.
2. In relazione all'attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono aboliti, nei
confronti dei capi di istituto, i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali
previsti dalla normativa vigente.
ART. 21 - LINDENNITÀ DI
DIREZIONE
1. Ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati,
spetta una indennità accessoria mensile. Il relativo importo
sarà determinato in sede di contrattazione integrativa nazionale, che potrà definire
maggiorazioni in relazione alla tipologia e alla dimensione degli istituti.
2. Lindennità compete anche ai vicedirettori ed alle vicedirettrici degli
istituti di educazione, nonché ai direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie
e al personale incaricato della direzione. Nel caso in cui il capo di istituto si
trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva,
lindennità di direzione per lo stesso periodo è corrisposta anche al dipendente che
lo abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente.
Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza lindennità di direzione è
corrisposta nella misura del 50% sia al capo distituto sia al docente vicario della
stessa istituzione scolastica.
3. La contrattazione integrativa nazionale determinerà criteri, consistenza numerica del
personale destinatario e decorrenza per lattribuzione di una indennità aggiuntiva
di direzione ai capi distituto che abbiano superato le verifiche di cui al
precedente articolo 20.
ART. 22 - LA MOBILITÀ
DEI CAPI
DI ISTITUTO
Al fine di agevolare la mobilità dei capi distituto sono definite le seguenti
modalità:
- a) la mobilità dei capi distituto, rispettivamente
titolari nelle scuole elementari, medie, negli istituti comprensivi nonché nella
scuola secondaria di secondo grado, è territoriale; in sede di contrattazione
integrativa nazionale possono essere previste precedenze per il personale appartenente
alle specifiche tipologie dell'istituto;
- b) in relazione al nuovo profilo professionale dei capi
distituto, conseguente anche ai percorsi di formazione e all'attuazione del
dimensionamento della rete scolastica, la mobilità professionale dei dirigenti scolastici
titolari della scuola elementare e secondaria di primo grado verso la scuola secondaria
superiore e viceversa, si effettua sulla base di requisiti minimi da definire in sede di
contrattazione integrativa nazionale.
In tale sede vanno confermate le
disposizioni relative alla mobilità d'ufficio assunte nel CCDN del
20/1/1999. |
Sezione
II Personale Docente 
ART. 23 - AREA E FUNZIONE
DOCENTE
1. I commi 4, 5 e 6 dellarticolo
38 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 sono così sostituiti:
"4. La funzione
docente si fonda sullautonomia culturale e professionale dei docenti; essa si
esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di
aggiornamento e formazione in servizio"
"5. In attuazione dellautonomia scolastica i docenti, nelle
attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico
didattici, il piano dellofferta formativa, adattandone larticolazione alle
differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di
riferimento.
"6. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze
disciplinari, pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo- relazionali e di
ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza
didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I
contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro
degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto
degli indirizzi delineati nel piano dellofferta formativa della scuola.
2. I commi 7 e 8 dello stesso articolo
38 del CCNL 4.8.1995 sono soppressi.
ART. 24 - MODALITA
ORGANIZZATIVE PER LESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia
progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e
indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il
miglioramento dellofferta formativa.
2. Nel rispetto della libertà dinsegnamento, i competenti organi delle istituzioni
scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al
tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le
forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa
delle istituzioni scolastiche di cui allarticolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo
1997 e, in particolare, dellarticolo 4 dello stesso Regolamento -, tenendo
conto della disciplina contrattuale.
3. Nella fase attuale, prima della concreta attuazione dellautonomia, a partire
dall1/9/2000, e dellentrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso
articolo 21, resta ferma la disciplina del CCNL del 4 agosto 1995, ivi
comprese le norme di interpretazione autentica ad esso riferite. Dal 1/9/2000 e comunque
ad autonomia attuata, gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e
funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. Al riguardo entro il 30-6-2000 le
parti adegueranno le norme del presente articolo in relazione alla piena attuazione
dell'autonomia scolastica e ad eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute.
Le istituzioni scolastiche che nellanno scolastico 1998/1999 e nellanno
scolastico 1999/2000 abbiano in corso sperimentazioni dellautonomia adotteranno la
disciplina degli obblighi di lavoro funzionali al progetto avviato secondo quanto indicato
al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio
stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di
insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi. A
tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di
insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dellinizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle
eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle
attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere
attività aggiuntive. Il piano è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della
programmazione dellazione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel
corso dellanno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.
5. Il comma 1 dellarticolo 42 del
CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995 è così sostituito:
"Lattività funzionale
allinsegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente
previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a
carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione,
documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli
organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e lattuazione delle delibere
adottate dai predetti organi."
DISAPPLICAZIONI:
E' disapplicato l'art. 40
del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995.
ART. 25 - ATTIVITA
AGGIUNTIVE
1. Le attività aggiuntive
consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali
allinsegnamento.
2. Le attività aggiuntive, a qualunque titolo prestate, sono deliberate dal collegio dei
docenti nellambito delle risorse finanziarie disponibili in coerenza con il piano
dellofferta formativa.
3. Il compenso orario e le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi
comprese quelle di pratica sportiva, sono determinati in sede di contrattazione
integrativa nazionale; il compenso è incrementato in misura non inferiore al 10%. Ove non
sia possibile una quantificazione oraria dellimpegno, si possono prevedere compensi in misura forfettizzata.
4. Il compenso per le attività aggiuntive dinsegnamento è erogato per le ore
effettivamente prestate fino ad un massimo di sei ore settimanali.
5. Tra le attività funzionali all'insegnamento sono da considerare retribuibili in
quanto aggiuntive solo quelle eventualmente eccedenti il limite previsto dall'art.42, comma 3, lettera a) del CCNL 4-8-1995.
6. I compensi per le collaborazioni di cui all'art.19, comma 4 saranno
disciplinati in sede di contrattazione nazionale integrativa.
DISAPPLICAZIONI:
E' disapplicato l'art. 43
del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995.
ART. 26 - AMPLIAMENTO
DELLOFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Le istituzioni scolastiche, in coerenza con gli
obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa, potranno
prevedere la possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche
di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con
esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel
curriculum scolastico. Le relative deliberazioni dovranno puntualmente regolamentare lo
svolgimento di tali attività precisando anche il regime delle responsabilità.
ART. 27 - COLLABORAZIONI PLURIME
I docenti possono prestare la propria collaborazione ad
altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti
organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non
presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta
esoneri anche parziali dallinsegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed
è autorizzata dal competente capo distituto.
ART. 28 - FUNZIONI STRUMENTALI
AL PIANO DELLOFFERTA FORMATIVA
C.M. 263/99
1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali
della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio
professionale dei docenti, da valorizzare per lespletamento di specifiche funzioniobiettivo riferite alle seguenti aree: la gestione
del piano dellofferta formativa, il sostegno al lavoro dei docenti, interventi e
servizi per gli studenti, realizzazione di progetti formativi dintesa con enti ed
istituzioni esterni alla scuola.
Tali funzioni sono identificate ed attribuite dal collegio dei docenti, in coerenza con
specifici piani dellofferta formativa.
Il collegio dei docenti determina contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni -
obiettivo, le competenze professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i
parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun
incarico. Lincarico è rinnovabile.
Lo stesso collegio dei docenti designa, altresì, il responsabile di ciascuna funzione,
sulla base della valutazione comparativa sia di comprovate esperienze professionali e
culturali comunque acquisite sia di specifici corsi di formazione organizzati
dallAmministrazione della P.I. o sottoposti, per quanto concerne la qualità della
formazione, alla vigilanza da parte dellAmministrazione stessa. Costituisce
requisito preferenziale la dichiarata disponibilità a permanere nella scuola per tutta la
durata dellincarico.
2.Gli incarichi aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo menzionate nel comma 1
sostituiscono precedenti incarichi di natura analoga e non possono comportare esoneri
totali dallinsegnamento.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al competente Provveditore agli studi - che le
trasmetterà subito all'Osservatorio di cui all'art.5 - schede
informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti
e ciò allo scopo di effettuare il monitoraggio previsto da detto articolo, utile anche ad
apportare eventuali modifiche o integrazioni ai criteri operativi adottati in sede di
contrattazione integrativa.
4. La contrattazione integrativa nazionale determina, nellambito delle risorse di
cui allarticolo 42, comma 4, con decorrenza 1/9/1999 le
retribuzioni accessorie dovute per l'espletamento degli incarichi, i criteri generali e
operativi, nonché le procedure di conferimento. In ogni caso la retribuzione non può
essere inferiore al 50% della maggiorazione retributiva prevista per il personale docente
dal successivo articolo 29. Il personale incaricato non può superare il numero di
50.000 unità, salva la possibilità di elevare tale numero in sede di contrattazione
integrativa nazionale qualora siano acquisite ulteriori risorse espressamente destinate
allistituto contrattuale.
5.Lespletamento delle funzioni di cui al presente articolo è valutabile ai fini
dellaccesso agli incarichi in altre scuole e, più in generale,
nellAmministrazione scolastica, nonché ai fini dellaccesso alla dirigenza
scolastica.
6. Lincarico di collaboratore vicario del capo
distituto è equiparato ai fini del trattamento economico agli incarichi di cui al
presente articolo e rientra nei limiti numerici previsti dal precedente comma 4.
7. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti i criteri e le
procedure per la ripartizione delle risorse finalizzate alle funzioniobiettivo di
cui al presente articolo che saranno assegnate in un apposito capitolo del fondo
distituto. La ripartizione terrà conto della dimensione e della tipologia delle
istituzioni scolastiche, destinando a ciascuna di esse risorse per non meno di tre e per
non più di sei incarichi. Le istituzioni scolastiche possono nel caso in cui non attivino
le funzioniobiettivo utilizzare nellanno scolastico successivo, con la stessa
finalità, le risorse assegnate.
Art. 29 - TRATTAMENTO ECONOMICO
CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE
1. E offerta lopportunità di riconoscimento della crescita professionale nellesercizio
della funzione docente per favorire una dinamica retributiva e professionale in grado di
valorizzare le professionalità acquisite con particolare riferimento allattività
di insegnamento. Essa consiste nella possibilità per ciascun docente, con 10 anni di
servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, di acquisire un trattamento economico
accessorio consistente in una maggiorazione pari a £ 6.000.000 annue. Il diritto a tale
maggiorazione matura a seguito del superamento di una procedura concorsuale selettiva per
prove e titoli attivata ordinariamente nellambito della provincia in cui è situata
la scuola di titolarità. La maggiorazione ha effetto in tutte le posizioni stipendiali
successive, salvo esito negativo delle valutazioni periodiche di cui al comma 3.
2. Alla maggiorazione di cui al comma 1 potrà accedere almeno il 20% del personale di
ruolo al 31 dicembre 1999 e comunque un numero di destinatari del beneficio economico da
determinare in sede di contrattazione integrativa nazionale sulla base delle
disponibilità di cui allarticolo 42, comma 3. Subordinatamente
allacquisizione di ulteriori risorse rispetto a quelle indicate allarticolo 42, comma 3, la percentuale dei percettori della maggiorazione
retributiva di cui al presente articolo potrà essere aumentata fino al 30% del personale
di ruolo alla stessa data del 31 dicembre 1999. La decorrenza della maggiorazione è
fissata al 1° gennaio 2001.
Con le stesse procedure si provvederà, a cadenza biennale, alla reintegrazione delle
predette quote percentuali. A tal fine, le procedure saranno avviate, in ciascuna
provincia e per posti o per raggruppamenti di cattedra individuati per aree disciplinari
omogenee, secondo i seguenti criteri:
- a) la procedura si articola nella valutazione del
curricolo professionale e culturale, debitamente certificato, e in prove riguardanti la
metodologia pedagogico - didattica e le conoscenze disciplinari, da svolgersi anche
mediante verifiche in situazione;
- b) i contenuti delle prove ed i criteri per la
costituzione delle commissioni giudicanti sono definiti dal Ministro della Pubblica
Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della P.I.;
- c) la procedura può prevedere momenti formativi da
realizzare eventualmente in collaborazione con lUniversità e con limpegno
dellAmministrazione ad offrire opportunità distribuite sul territorio.
3. La contrattazione integrativa nazionale fisserà le
procedure concorsuali, gli ulteriori criteri operativi della selezione di cui al presente
articolo, e disciplinerà le modalità delle valutazioni periodiche necessarie per
conservare il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive.
4. Entro il 30 giugno 2001, le parti si incontreranno per esaminare, anche ai fini del
successivo rinnovo contrattuale, lesperienza applicativa della presente normativa
sulla base dei dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione su richiesta
dellARAN. |
Sezione
III - Personale ATA 
ART. 30 - AREA E FUNZIONI
1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti
d'arte, dei licei artistici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti,
dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle
istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni
amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse
all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo di
istituto e con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi
dellautonomia scolastica di cui allarticolo 21 della
legge 59/97 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali
riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale
dellunità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e
organizzazione dei servizi tecnici.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area contrattuale del
personale A.T.A.
DISAPPLICAZIONI:
E' disapplicato l'art. 49
del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995.
ART. 31 - SISTEMA DI
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
1. I profili professionali
del personale ATA sono individuati dalla tabella A.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne
che per i requisiti culturali che sono individuati dall'allegata tabella B.
2. Il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di
flessibilità correlati alle innovazioni organizzative è articolato in quattro aree
comprendenti ciascuna una o più categorie e profili professionali; ogni dipendente è
inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza,
nellarea e nella posizione economica ove questa è confluita, secondo la tabella C, senza incremento di spesa.
DISAPPLICAZIONI:
E' disapplicato l'art. 51
del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995.
ART. 32 - COMPITI E MANSIONI DEL
PERSONALE ATA
1. I compiti del personale A.T.A.
sono costituiti:
- a) dalle attività e mansioni espressamente previste dal
profilo professionale di appartenenza;
- b) da funzioni aggiuntive che nellambito dei profili
professionali comportano lassunzione di responsabilità ulteriori, per le quali si
applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 36.
2. I passaggi
interni al sistema di classificazione possono avvenire:
- A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
- a) I passaggi del personale A.T.A. da unarea
inferiore allarea immediatamente superiore avviene mediante procedure selettive
previa frequenza di apposito corso organizzato dallamministrazione, le cui modalità
verranno definite con la contrattazione integrativa nazionale. Nella stessa sede
contrattuale il passaggio da assistente amministrativo a direttore dei servizi generali ed
amministrativi sarà oggetto di specifica disciplina in modo da tener conto del nuovo
assetto organizzativo conseguente all'attuazione dell'autonomia, secondo quanto previsto
dagli artt. 30, comma 2, e 34.
- b) Alle predette procedure selettive è consentita la
partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo
professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di
legge - purchè in possesso del titolo di studio stabilito dallallegata tabella B per laccesso al profilo di appartenenza o comunque del
titolo che ha dato accesso al medesimo profilo.
- B) ALLINTERNO DELLAREA con le seguenti
procedure:
- Il passaggio dei dipendenti da una posizione
allaltra allinterno dellarea avverrà mediante percorsi di
qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti
culturali e/o professionali richiesti per laccesso al profilo professionale cui si
chiede il passaggio.
3. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili
nei limiti della dotazione organica e nella aliquota di posti prevista a tal fine.
ART. 33 - ORARIO DI LAVORO
1. Lorario ordinario di
lavoro è di 36 ore settimanali di norma suddivise in sei ore continuative
antimeridiane.
2. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno disciplinate le modalità di
articolazione dei diversi istituti di flessibilità dellorario di lavoro, ivi
inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti
criteri:
- - lorario di lavoro è funzionale allorario di
servizio e di apertura allutenza;
- - ottimizzazione dellimpiego delle risorse umane;
- - miglioramento della qualità delle prestazioni;
- - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte
dellutenza;
- - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici
ed altre amministrazioni.
- - programmazione su base plurisettimanale
dellorario.
3. Lorario di lavoro massimo giornaliero è di
nove ore. La pausa non può essere inferiore a 30 minuti.
4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le
prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità e nella misura
definite in sede di contrattazione integrativa nazionale.
5. Al personale adibito a regimi dorario articolati su più turni o coinvolto in
sistemi dorario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali
finalizzati allampliamento dei servizi allutenza e/o comprendenti particolari
gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto
integrativo, una riduzione dorario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà
realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei
servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro
straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano
allautofinanziamento.
DISAPPLICAZIONI:
E' disapplicato l'art. 50
del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995.
ART. 34 - IL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
1. Contestualmente con la piena attuazione
dellautonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti
scolastici, dal 1-9-2000 è definito, nel quadro dellunità di conduzione affidata
al dirigente scolastico, il profilo professionale di direttore dei
servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado,
di cui alla tabella A.
2. A tale profilo si accede con i titoli di cui alla tabella B.
In prima applicazione, vi accede il personale con contratto a tempo indeterminato del
profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'a.s.1999-2000
nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e nei Conservatori ed
Accademie, previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con
valutazione finale. E ammesso, altresì, al corso il personale di cui allart.
21 della legge 463/1978, purchè contestualmente allammissione opti per il passaggio
nel profilo professionale di cui al presente articolo.
Per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale negli istituti
secondari superiori e nelle istituzioni educative, già dotati di autonomia
amministrativo-contabile, in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore
amministrativo o segretario ragioniere economo, possono essere previsti percorsi formativi
abbreviati ferma restando la valutazione finale.
Si applica, in proposito, la disciplina di cui allarticolo 25 ter, comma 5, del D.Lgs. 29/1993, come integrato dal D.Lgs. 59/1998, per i lavoratori che si trovano nella
situazione indicata nello stesso articolo.
3. Contenuti, modalità operative e crediti culturali dei corsi di formazione sono
definiti attraverso contrattazione integrativa nazionale. Sono del pari definiti con
contrattazione integrativa nazionale i criteri e le modalità di sostituzione del
direttore dei servizi generali ed amministrativi, che sarà affidata o per incarico a
personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso dei necessari titoli
professionali o, in subordine, per reggenza.
ART. 35 - INDENNITA DI
AMMINISTRAZIONE
Nel primo biennio contrattuale ai direttori
amministrativi delle Accademie e dei Conservatori ed ai responsabili Amministrativi delle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado è corrisposta una indennità
di amministrazione, determinata in sede di contrattazione integrativa nazionale,
avuto riguardo anche della tipologia e della dimensione dellistituzione scolastica.
La predetta indennità di amministrazione sarà corrisposta al direttore dei servizi
generali ed amministrativi in luogo del responsabile amministrativo delle scuole di ogni
ordine e grado, allorché avrà piena attuazione lautonomia scolastica e la
operatività di tale profilo professionale, nonché al personale che, in base alla
normativa vigente, sostituisce le suddette figure professionali o ne svolge le funzioni.
Gli oneri derivanti dal presente articolo incidono sulle risorse di cui allarticolo 42, comma 4.
ART. 36 - VALORIZZAZIONE DELLA
PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE ATA
D.M. 223/99
1. La complessità della scuola dell'autonomia richiede
un particolare impegno e specifiche competenze professionali relativamente alla gestione
amministrativa, contabile e dei servizi tecnici e ausiliari.
2. Al fine di corrispondere alle esigenze indicate al comma 1 si rende necessario
l'esercizio delle funzioni previste dallarticolo 32, comma 1
lettera b che saranno assegnate a tempo determinato.
Possono, pertanto, prevedersi, a titolo esemplificativo:
- a) per gli assistenti amministrativi, sostituzione del
direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o del responsabile amministrativo,
funzioni di coordinamento di più addetti a settori operativi omogenei, con riguardo anche
all'impiego di nuove tecnologie di tipo informatico;
- b) per gli assistenti tecnici, compiti di partecipazione
agli organismi preposti all'acquisto e collaudo di attrezzature tecniche e scientifiche,
nonché di coordinamento di più addetti operanti in aree professionali della medesima
specializzazione;
- c) per i cuochi, mansioni complesse di organizzazione dei
servizi di cucina, con rilievo anche esterno, e di coordinamento del "team" di
operatori;
- d) per i collaboratori scolastici, mansioni che richiedono
particolare professionalità, come l'assistenza agli alunni portatori di handicap, il
supporto all'attività amministrativa e didattica, la manutenzione di beni mobili e
immobili, l'attività di pronto soccorso e primo intervento in caso di necessità;
- e) per i restanti profili professionali, mansioni
complesse necessarie per la riorganizzazione dei servizi nella scuola dell'autonomia.
3. Per il personale sopra indicato, al quale è richiesta
specifica esperienza e competenza professionale, vanno previsti adeguati percorsi
formativi. Le conseguenti attività danno titolo a compensi accessori e alla costituzione
di crediti professionali valutabili ai fini della mobilità.
4. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti
criteri e modalità per la individuazione delle professionalità funzionali e del
personale cui assegnare tali funzioni, per la verifica di efficienza ed efficacia
dell'attività svolta, oltre che la misura della retribuzione accessoria e gli ambiti
di fruizione dei crediti professionali acquisiti. Ai fini previsti dal presente comma sono
destinate le risorse indicate nel successivo articolo 42, comma 4.
5. Per corrispondere adeguatamente alle esigenze indicate al comma 1,
gli organici del personale ATA di cui al presente articolo possono essere rideterminati
funzionalmente dal Ministero della Pubblica istruzione, nei modi del vigente articolo 31,
comma 1, lettera c del decreto legislativo n. 29/1993, in base a modelli organizzativi
anche di carattere innovativo, a livello di singola scuola o provinciale, purchè senza
oneri aggiuntivi della spesa complessiva. Rientrano in tali ipotesi, a titolo
esemplificativo:
- - la ridistribuzione del personale fra le scuole di ogni
ordine e grado, nonché da e verso i conservatori e le accademie;
- - la possibilità di destinare unità di personale ATA a
consorzi o reti di scuole;
- - la modifica dei contingenti e/o delle tipologie di
posto.
La contrattazione integrativa nazionale determinerà i
criteri generali per la definizione delle procedure di assegnazione del personale previsto
dal presente comma.
Al fine di verificare gli elementi di corrispondenza tra gli attuali profili
professionali, il loro arricchimento interno ed il modello organizzativo dei servizi
amministrativi tecnici ausiliari derivante dallautonomia, le parti concordano di
individuare una specifica sequenza contrattuale da aprire entro il 30 gennaio 2000.
ART. 37 - NORME DI PRIMA
APPLICAZIONE
ACCORDO 13 Ottobre 1999
D.M. 200/99
1. I contingenti del personale ATA sono attribuiti, senza
incrementi di spesa, con i medesimi criteri di cui al precedente art. 36,
comma 5 e alle nuove aree in base all'allegata tabella C.
2. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o
concorsuali interne alle singole amministrazioni indette per la copertura di posti
vacanti, in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni, alla data di
entrata in vigore del presente CCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo
sistema di classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce
la procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto
individuale.
3. Il profilo di aiutante cuoco è soppresso. Il personale ATA già appartenente alla
soppressa qualifica è inquadrato nel profilo di cuoco ed i relativi posti in organico
sono portati in aggiunta a quelli del profilo di cuoco.
4. I posti in organico da assegnarsi ai nuovi profili di direttore dei servizi generali ed
amministrativi e di assistente di biblioteca sono determinati nei modi previsti dallart. 36, comma 5 del presente contratto.
5. Allassistente di biblioteca spetta la stessa retribuzione del responsabile
amministrativo.
ART. 38 - COLLABORAZIONI PLURIME PER
IL PERSONALE ATA
Il personale ATA, con esclusione del responsabile
amministrativo, del direttore dei servizi generali ed amministrativi e del direttore
amministrativo, può prestare la propria collaborazione ad altra
scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze
professionali non presenti nella scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali nella scuola di servizio ed è
autorizzata dal capo di istituto sentito il responsabile amministrativo o il direttore dei
servizi generali ed amministrativi o il direttore amministrativo. |
Capo V - Particolari tipologie di
corsi 
ART. 39 - PERSONALE IMPEGNATO
NELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI CORSI
Sono destinatari del presente articolo i docenti che
operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti
penitenziari.
Considerata la specificità professionale che contraddistingue il settore
delleducazione degli adulti, si stabilisce che:
- a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni
di mobilità a domanda o dufficio per analoga tipologia per chi abbia maturato
esperienza nel settore o abbia frequantato specifici percorsi di formazione in ingresso;
- b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno
annualmente definiti le risorse e interventi formativi mirati agli obiettivi
delleducazione degli adulti;
- c) nellambito dei compiti dellOsservatorio
saranno definite le tipologie formative valide ai fini dellinsegnamento nel settore;
- d) secondo cadenze determinate in sede locale può essere
prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei
docenti del settore quale sede di proposta per la definizione del piano di formazione in
servizio,nonchè di specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a
questo settore;
- e) larticolazione dellorario di rapporto con
lutenza dei docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti è definita
in base alla programmazione annuale dellattività e allarticolazione
flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti allinterno
dellorario di rapporto con lutenza si debbono considerare le attività di
accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le
attività funzionali alla prestazione dellinsegnamento si fa riferimento a quanto
stabilito dallart. 25;
- f) la contrattazione integrativa nazionale
sullutilizzazione del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi
ospedalieri sia in classi ordinarie anche al fine di individuare scuole polo che
assicurino lattività educativa in un certo numero di ospedali. Al personale è
garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla
base di intese con lautorità sanitaria promosse dallautorità scolastica;
- g) nelle scuole carcerarie è garantita la tutela
sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo, ivi compresa la
possibilità per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base di intese con le
autorità competenti promosse dallautorità scolastica;
- h) la contrattazione integrativa nazionale riguarderà
anche il personale di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla specificità
delle tematiche relative al settore, anche in riferimento ai processi di innovazione in
corso e in considerazione dellespansione quantitativa e qualitativa del settore. In
sede di contrattazione integrativa sarà prevista una specifica ed autonoma destinazione
di risorse per il personale impegnato nel settore;
- i) quanto sopra definito si applica anche al personale
operante nei corsi di alfabetizzazione e nei corsi sperimentali per lavoratori (150 ore),
fino al completo riassorbimento nei centri territoriali permanenti.
|
Capo VI - Aspetti
economico-retributivi generali 
Art. 40 - AUMENTI DELLA
RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli stipendi tabellari
derivanti dallart. 1 del CCNL stipulato in data 17.4.96 sono incrementati degli
importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle tabelle D1
e D2, alle scadenze ivi indicate.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori dei degli stipendi annui
sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella tabella
E
3. Le misure degli stipendi risultanti dallapplicazione del presente articolo hanno
effetto sulla tredicesima mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle
ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sullindennità di buonuscita, sullindennità di cui allart. 62, comma 6, del CCNL del 4/8/1995, sullequo
indennizzo e sull'assegno alimentare.
4. I benefici economici risultanti dallapplicazione del presente articolo sono
corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal comma 1 al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
contrattuale. Agli effetti dellindennità di buonuscita e di licenziamento si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Art. 41 - DISPONIBILITÀ
FINANZIARIE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Alla contrattazione integrativa sono destinate quote
parti delle risorse finanziarie di cui allarticolo 2,
comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.° 450, e dellarticolo 2, commi 8 e 9,
della legge 23 dicembre 1998, n. 449, nonché le risorse finanziarie individuate
specificatamente per il personale del comparto scuola rinvenienti da altre fonti
normative. Vanno, inoltre, aggiunte a tali risorse quelle derivanti dal passaggio dalla
struttura retributiva tabellare prevista dal D.P.R. n. 399/1998 a quella stabilita dal CCNL
sottoscritto in data 4 agosto 1995, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27, comma 4, e 77
del citato contratto.
2. Più particolarmente e per una maggiore specificazione, si elencano, qui di seguito, le
risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa:
- a. limporto di lire 198 miliardi
corrispondenti al recupero dellinflazione programmata sullaccessorio
disponibile con decorrenza 31.12.1999, ed a valere sulle disponibilità dellanno
2000, quale quota parte delle risorse destinate alla contrattazione collettiva
dallart. 2, comma 9, della legge 450/97;
- b. le risorse indicate dallart. 2, comma 9, della
legge n. 449/98 (0,8% della massa salariale) per la quota parte da destinare al personale
del comparto scuola ammontante a lire 97 miliardi per lanno 1999 ed a lire
508 miliardi per lanno 2000;
- c. gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, per lanno 1999 e successivi, relativi al fondo
per il miglioramento dellofferta formativa e per le prestazioni aggiuntive di cui
alle pertinenti Unità Previsionali di Base (U.P.B. 3.1.1.2 Cap. 1051; U.P.B.
4.1.1.2 Cap. 5963; U.P.B. 5.1.1.2 Cap. 5964; U.P.B. 6.1.1.2 Cap.
5965; U.P.B. 7.1.1.2 Cap. 5966; U.P.B. 10.1.1.2 Cap. 5967; U.P.B. 11.1. 1.2
Cap 5968). Per lanno 1999 sono utilizzabili le somme residue sui predetti
capitoli di bilancio;
- d. le somme iscritte nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, per lanno 1999 e successivi, al capitolo 1294
(U.P.B. 2.1.3.3.) ai sensi dellarticolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
Dette somme sono quantificate in lire 185 miliardi per lanno 1999 ed in lire 630
miliardi a decorrere dallanno 2000;
- e. ulteriori economie rispetto a quelle previste dall'art.
40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fatte salve le quote che disposizioni
di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo, nonché ogni altra risorsa
finanziaria diretta a remunerare le prestazioni lavorative del personale;
f. le somme di lire 800 miliardi, di lire 900 miliardi e di lire 1000 miliardi,
rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001 da imputare allo stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999 2001, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
lanno 1999, mediante parziale utilizzazione dellaccantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione;
- g. le risorse derivanti dal passaggio dalla struttura
retributiva tabellare prevista dal D.P.R. 399/1998 a quella vigente, in coerenza con
quanto previsto dagli articoli 27, comma 4, e 77 del CCNL sottoscritto il 4 agosto del 1995, quantificate
in lire 130 miliardi, in lire 260 miliardi ed in lire 425 miliardi, rispettivamente, per
gli anni 1999, 2000 e 2001, fermo restando che le risorse eventualmente non utilizzate in
ciascuno degli anni 1999 e 2000 possono essere utilizzate, nel limite massimo di lire 260
miliardi, nellanno successivo, giusta nota Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
del 23 dicembre 1998, prot. n. 218904.
Art. 42 - FINALIZZAZIONE DELLE
RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Le risorse destinate alla contrattazione integrativa
sono finalizzate a riconoscere lo specifico impegno del personale scolastico per la
efficace attuazione dellautonomia e degli altri processi innovatori in atto nella
scuola, che richiedono una professionalità arricchita in relazione alla maggiore
complessità della nuova organizzazione del lavoro. Tuttavia, considerato che talune delle
risorse di cui al precedente articolo 41, ancorché già determinate
nelle singole entità, potranno essere rese spendibili solo dopo il perfezionamento dei
provvedimenti che ne presuppongono lutilizzazione, è indispensabile destinare le
stesse al finanziamento degli istituti contrattuali, puntualmente definiti nei commi
seguenti, al fine di dare indirizzi certi alla contrattazione integrativa.
2. Compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la
completa realizzazione del processo dellautonomia scolastica. A tale fine sarà
corrisposto un compenso individuale accessorio, indifferenziato per il personale docente
e, relativamente al personale ATA (ad esclusione del direttore amministrativo e del
responsabile amministrativo), in base ai profili professionali, con decorrenza luglio
1999. Alla predetta finalità sono destinate, oltre alle somme di lire 100 miliardi, di
lire 500 miliardi e di lire 400 miliardi, rispettivamente per gli anni 1999, 2000 e 2001,
da portare in diminuzione delle disponibilità iscritte nello stato di previsione del
Ministero della Pubblica Istruzione di cui allarticolo 41, comma
2, lettera c), le risorse finanziarie di cui allarticolo 41, comma
2, lettera f), previa avvenuta approvazione del provvedimento legislativo che ne autorizza
lutilizzazione. Queste ultime risorse, riferite allanno 1999, sono
utilizzabili per la finalità di cui al presente comma per lire 700 miliardi.
3. Erogare una maggiorazione retributiva connessa allo sviluppo della
professionalità docente nelle misure e con le modalità stabilite dallarticolo
29. Allattivazione di tale istituto contrattuale si provvede per lanno
2000, mediante lutilizzazione di quota parte delle risorse indicate allarticolo 41, comma 2, lettera g). A decorrere dallanno 2001, le
predette risorse sono integrate con quelle indicate allart. 41, comma 2, lettera d),
nonché di quota parte delle risorse indicate alla lettera c) del citato articolo
41, comma 2. In sede di contrattazione integrativa, al fine di dare attuazione
allistituto, sarà determinato il numero dei beneficiari, entro il limite stabilito
al citato articolo 29 (in relazione alla effettiva disponibilità delle
risorse indicate allart. 41, comma 2, lettera d).
4. Nellambito delle disponibilità finanziarie complessive
indicate allarticolo 41 sono, poi, destinate, agli istituti di
seguito riportati, le somme indicate per ciascuno degli istituti medesimi:
- - lire 234 miliardi, in ragione danno, a decorrere
dal 1 settembre 1999, per corrispondere compensi accessori per lespletamento di
funzioni connesse allo svolgimento di funzioni strumentali al piano dellofferta
formativa di cui allart. 28;
- - lire 160 miliardi, a decorrere dallanno 1999, per
la copertura degli oneri derivanti da tutte le modifiche degli istituti contrattuali
preesistenti, ivi compresi quelli relativi al personale delle scuole italiane
allestero. La eventuale somma non utilizzata per le predette finalità costituisce
ulteriore dotazione del fondo per il miglioramento dellofferta formativa;
- - lire 80 miliardi, in ragione danno, a decorrere
dal 1 settembre 1999, per rivalutare lindennità di direzione ai capi
distituto e le indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai
responsabili amministrativi;
- - lire 100 miliardi, in ragione danno a decorrere
dall1/9/1999, per corrispondere compensi accessori per la valorizzazione
professionale al personale ATA secondo quanto previsto dallarticolo 36;
- - lire 93 miliardi, in ragione danno, a decorrere
dal 1 settembre 1999, per corrispondere particolare compensi per il personale impiegato in
scuole di aree a rischio sociale;
- - lire 322 miliardi, in ragione danno, a decorrere
dal 1 settembre 1999, da destinare ai compensi per il personale impegnato negli interventi
didattici educativi.
5. A decorrere dallanno 1999,
tutte le risorse di cui allarticolo 41 non utilizzate per
compensare gli istituti indicati ai commi 2, 3 e 4 costituiscono la dotazione finanziaria
del fondo di scuola per il miglioramento dellofferta formativa e per la retribuzione
delle prestazioni aggiuntive. La contrattazione integrativa ne definirà la
finalizzazione, nonché le modalità di ripartizione e di attribuzione alle singole
istituzioni scolastiche, prevedendo, altresì, che le somme eventualmente non utilizzate
alla fine di ciascun anno siano utilizzate per le stesse finalità nellesercizio
successivo.
Art. 43 - CONTRATTUALIZZAZIONE
DELLE RISORSE AGGIUNTIVE
E garantita la piena contrattualizzazione dei
criteri di erogazione di qualsiasi ulteriore somma destinata dallo Stato, da enti pubblici
o privati a compensare attività del personale della scuola, da realizzare in sede di
contrattazione integrativa nazionale. |
Capo VII - Disposizioni finali ed
integrative 
ART. 44 - SEQUENZE CONTRATTUALI
Sequenza contrattuale
1. Con apposite, successive sequenze
contrattuali le parti firmatarie del presente CCNL definiranno gli istituti
specifici e le modalità applicativa relativi a:
- a) entro il 30 giugno 1999:
- - personale delle Accademie e conservatori;
- - personale delle scuole italiane allestero;
- - personale delle istituzioni educative;
- - personale comandato degli IRRSAE, CEDE, BDP.
- - procedure di conciliazione e arbitrato;
- - procedure di cui allarticolo 14.
- b) entro il 31 dicembre 1999:
- completamento della contrattualizzazione degli istituti
del rapporto di lavoro ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare, ai
sensi dellart. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni e
integrazioni. Nelle more le norme di legge e contrattuali non espressamente abrogate
rimangono in vigore.
2.Le parti firmatarie si impegnano ad adeguare le norme
del presente CCNL, in relazione alla piena attuazione dellautonomia scolastica entro
il 30. 6. 2000 e ad eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute.
ART. 45 - PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di
un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori
del comparto ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993, della Legge n. 335/1995, della Legge n.
449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare
lincidenza delle spese di gestione, le parti potranno definire listituzione di
un Fondo pensione unico anche con i lavoratori appartenenti ad altri comparti.
3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di
quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle
quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dellAccordo
quadro Governo-Confederazioni e dellemanazione dellapposito DPCM.
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili
per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza
complementare.
5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al
Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni:
pervenire alla sottoscrizione dellaccordo istitutivo del Fondo pensione
complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il
Fondo pensione; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al
raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.
7. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a
questi fini che una prima verifica circa lo stato dellattività normativa e il
contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 30 giugno 1999.
ART. 46 - INDIVIDUAZIONE DEL
PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA
C.M. 246/99
1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa
gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la
refezione.
2. Nelle sezioni di scuola materna funzionanti secondo lorario giornaliero previsto
dallart. 104, 1° comma del D.Lgs. n. 297/94, ha diritto linsegnante in
servizio in ciascuna sezione durante la refezione. Laddove, per effetto dellorario
di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino contemporaneamente
due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gratuita linsegnante assegnato al
turno pomeridiano.
3. Nella scuola elementare hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a
tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che
prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare lassistenza
educativa alla mensa nellambito dellorario di insegnamento.
4. Nella scuola media hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo
prolungato, che prevedono lorganizzazione della mensa, assegnati sulla base
dellorario scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei
compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la
sperimentazione ai sensi dellart. 278 del D.Lgs. n. 297/94.
5. Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di
contrattazione integrativa nazionale, ferme restando le competenze del Ministero della
Pubblica Istruzione per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai
comuni.
ART. 47 - AREE A FORTE PROCESSO
IMMIGRATORIO
C.M. 249/99
Nelle istituzioni scolastiche con
consistente presenza di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o
nomadi, sarà realizzato:
- - uno specifico piano di formazione del personale,
nellambito e con le risorse destinate alla formazione del personale della scuola;
- - attraverso adeguate forme contrattuali, la presenza di
mediatori linguistici da utilizzare nelle sedi scolastiche, attraverso convenzioni con gli
enti locali.
In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno
definiti la misura ed i criteri di erogazione delle risorse per sostenere il maggior
impegno del personale delle scuole interessate.
Art. 48 - NORMA DI SALVAGUARDIA
Le norme legislative, amministrative o contrattuali non
esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto
compatibili.
Art. 49 - ASSENZE PER FERIE,
MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE
A - Il comma 10
dell'art.19 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
"10. In caso di particolari esigenze di servizio
ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che
abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie
nel corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite dal
personale docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione
dell'attività didattica. I capi di istituto possono fruire delle ferie non godute
nellanno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del
periodo di avvio dellanno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e
finali ed agli esami.
In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute
nellanno successivo, non oltre il mese di aprile."
B - Il comma 1 dellart.
21 è così sostituito:
"1. Al dipendente della scuola con contratto di
lavoro a tempo indeterminato sono concessi sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:
- - partecipazione a concorsi od esami: giorni 8 complessivi
per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- - lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il
secondo grado e di affini di primo grado: giorni 3 per evento.
I permessi sono concessi a domanda da presentarsi al capo
distituto da parte del personale docente ed ATA ed al provveditore agli studi, da
parte dei capi dIstituto."
C - Il comma 2 dell'art. 21
del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
"2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi
nellanno scolastico tre giorni di permesso retribuito per
motivi personali o familiari documentati, anche al rientro, od
autocertificati in base alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi sono fruibili i sei
giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 19, comma 9, del CCNL 4-8-1995 indipendentemente dalle
condizioni previste in tale norma."
D - Il comma 8 dell'art. 23
del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
"8. Il trattamento economico spettante al
dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il
seguente:
- a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di
ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di
ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al
dipendente compete anche l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e
continuativo, come determinato ai sensi dellart. 61. comma 1, lett. e), f).
- b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i
successivi 3 mesi di assenza;
- b) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli
ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1."
E - Al comma 8 dell'art. 23
del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 8 bis:
"8 bis. In caso di gravi patologie che richiedano
terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni
di assenza per malattia, di cui ai commi 1 ed 8 del presente articolo, oltre ai giorni di
ricovero ospedaliero, di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie,
certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta
l'intera retribuzione."
F - Il comma 10 dell'art.
23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
"10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è
tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il
certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi
entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione
della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno lavorativo successivo."
G - Il comma 11 dell'art.
23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
"11. Listituzione scolastica o
l'amministrazione di appartenenza può disporre il controllo della malattia ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso la competente Unità Sanitaria
Locale. Tale disposizione può avvenire fin dal primo giorno.
Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o
convenzionati.
H - Al comma 1 dell'art. 24
del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
"1bis L'aspettativa spetta anche ai docenti di
religione cattolica di cui all'art.3, comma 6 e 7, del DPR 399/1988, ed al personale di
cui al comma 3 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 limitatamente alla durata
dell'incarico."
I - Il comma 5 dell'art. 25
del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
"1. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4, la
continuità del servizio si intende realizzata nel caso in cui, nellanno scolastico
immediatamente precedente, il personale interessato abbia prestato servizio per almeno 180
giorni, anche con contratti stipulati nelle scuole statali per diverse tipologie di
lavoro."
L - Il comma 18
dellart. 25 del CCNL 4/8/95 è così sostituito:
"Il personale di cui al comma 8 ha lo stesso
trattamento per le assenze del personale di cui al comma 6.
M - In sede di contrattazione integrativa nazionale, le parti si riservano di verificare
il costo delle modificazioni normative di cui al presente articolo, tenendo conto delle
risorse stanziate a tale proposito. Ciò al fine di valutare lintroduzione di
ulteriori miglioramenti agli istituti contrattuali di cui al presente articolo."
ART. 50 - PERSONALE IN PARTICOLARI
POSIZIONI DI STATO
Il periodo trascorso dal personale della scuola in
posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo
con retribuzione a carico dell'Amministrazione della P.I., è valido a tutti gli effetti
come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento
economico previsto dagli articoli 16, 21, 29, 35 e 42, comma 2.
In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri, modalità e
misure dei compensi accessori da destinare al personale di cui al presente articolo.
Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso
dal personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola. |
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Tabella A - Profili professionali

1.I profili professionali del personale ATA sono
individuati dalla presente tabella secondo quanto previsto dall'art. 32.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore,
tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.
D/1: Profilo: Direttore
amministrativo (per i Conservatori e le Accademie)
E responsabile dellosservanza delle leggi e regolamenti. Nellambito
delle direttive ricevute dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione sovrintende, con
autonomia operativa, ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi
impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. E'
funzionario delegato.
Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione, di cui è
segretario, e firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i
documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; è segretario del
Consiglio di Amministrazione e in tale ambito può formulare pareri.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti
specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi
nell'ambito degli Istituti di istruzione artistica.
D/2: Profilo: Direttore dei
servizi generali ed amministrativi
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna.
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi
impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e
responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere
amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti
rilevanza anche esterna.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
Lespletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare lunitarietà della
gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente
rispetto alle finalità ed obiettivi dellistituzione scolastica, in particolare del
piano dellofferta formativa.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti
specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi
nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
C/1: Profilo: Responsabile
amministrativo
Svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente
nonchè delle procedure amministrativo contabili. Organizza i servizi amministrativi
dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile del funzionamento degli stessi. Ha
autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli
atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei
casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali
dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo personale. Provvede
direttamente al rilascio di certificazioni, nonchè di estratti e copie di documenti, che
non comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle competenze degli
organi di gestione dell'istituzione scolastica ed educativa, all'esecuzione delle delibere
degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a
procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e
contabile del personale, elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento
organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di
procedure informatiche. Cura l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi,
contratti e convenzioni con soggetti esterni. Nelle Accademie e nei Conservatori svolge
attività di collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le funzioni di
coordinamento dei servizi amministrativi e generali; è consegnatario dei beni mobili;
sostituisce il direttore amministrativo, con esclusione dell'esercizio delle competenze di
funzionario delegato. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed
attività tutorie nei confronti di personale neo assunto.
(detto profilo rimane in vigore sino al 31-8-2000 nelle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, con eccezione di Accademie e Conservatori) .
C/2 Profilo: Assistente di
Biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di musica
E addetto ai servizi di biblioteca, allinventariazione, alla
classificazione ed allo studio dei fondi (raccolta di materiali e di documentazioni)
esistenti, cura la conservazione del materiale affidato. E responsabile
dellintegrità del materiale bibliotecario affidatogli.
B/1: Profilo: Assistente
amministrativo
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e
capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo
informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione,
istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed
educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di
diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle
attività e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta
dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni
connessi con il proprio lavoro.
Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con
responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e
delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.
In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa
alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze,
nonchè dello stato di conservazione del materiale librario. Può svolgere: attività di
coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee; attività di supporto
amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli
organi collegiali.
B/2 Profilo: Assistente tecnico
Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale,
conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli
stessi, nonchè di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di
supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle
connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del
lavoro con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. E'
addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione
garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di
utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli
autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività
connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede:
- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le
esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende
agrarie cui è assegnato, garantendo, l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle
stesse;
- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo
la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni
didattiche, in rapporto con il magazzino. Svolge attività di diretta e immediata
collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti
di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all'introduzione di
nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle
iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. Può svolgere attività di
coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree
omogenee.
B/3: Profilo: Cuoco
Esegue attività lavorativa richiedente specifica formazione professionale, conoscenza
di strumenti e procedure anche complesse, con autonomia, margini di valutazione e
capacità di utilizzazione degli stessi nonchè di esecuzione di procedure tecniche.
Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, procedimenti manuali e tecniche specifiche
a tutte le operazioni preliminari connesse e conseguenti alla preparazione, al
confezionamento dei pasti, alla conservazione delle vivande della istituzione scolastica a
cui è addetto, impiegando macchinari, strumentazioni e utensileria specifica di cui cura
l'ordinaria manutenzione. In particolare provvede:
- alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali sulla base delle
tabelle dietetiche;
- alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme igieniche del trattamento
alimenti;
- allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al funzionamento della
cucina.
Provvede, inoltre:
- al trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari per la preparazione dei
pasti;
-alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle attrezzature,
utilizzando apparecchi anche automatici;
- all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili;
- alle attività materiali, anche esterne, connesse ai servizi di cucina e mensa.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di
cucina.
B/4: Profilo: Infermiere
Nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e successive
modificazioni, dalla normativa vigente in materia sanitaria e dall'ordinamento
dell'attività paramedica, svolge, in relazione alla specificità delle istituzioni
convittuali del sistema scolastico pubblico, attività di carattere professionale di tipo
specialistico. E' addetto alla organizzazione ed al funzionamento dell'infermeria
garantendone l'efficienza e la funzionalità. In particolare:
- provvede con responsabilità diretta alla conservazione del materiale di pronto soccorso
e dei medicinali di uso comune;
- pratica le terapie prescritte e adotta le misure di prevenzione eventualmente
necessarie;
A/1: Profilo: Collaboratore scolastico tecnico
Esegue nell'ambito di specifiche istruzioni, attività e procedure operative a
carattere tecnico che richiedono preparazione professionale non specialistica, con
autonomia di esecuzione e margini valutativi nella applicazione delle procedure stabilite.
Articolazioni del profilo:
a) - guardarobiere:
esegue procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia, la conservazione e
la cura del corredo degli alunni e del convitto.
Provvede inoltre:
- alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba;
- alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione e al
mantenimento in efficienza del materiale;
- alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione dell'entrata e
dell'uscita del materiale che gli è affidato;
- allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni connessi al
funzionamento del guardaroba.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di
guardaroba.
b) - addetto alle aziende agrarie:
esegue attività di supporto alle professionalità specifiche dell'azienda agraria,
compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni semplici caratterizzate
da procedure ben definite.
In particolare, è addetto:
- alla preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto delle colture, alla
raccolta dei prodotti;
- al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di laboratorio e alla
movimentazione di apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione;
- alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di attrezzature, materiale e
prodotti, secondo le modalità prescritte;
- al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti dell'azienda,
anche con l'uso di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e pulizia del posto di lavoro
e dell'area di impiego, ovvero del laboratorio, serra, stalla o altra struttura
tecnico-scientifica;
- alla conduzione di macchinari agricoli, purchè provvisto di apposita patente, se
necessaria;
- ad ogni altra attività di carattere materiale inerente alla conduzione dell'azienda.
A/2: Profilo: Collaboratore
scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla
corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite
che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi
generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli
alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali,
degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e
sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi
comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali
della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i
viaggi di istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle
istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo
svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della
scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali
abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze,
anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle
suppellettili, nonchè, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari
e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni
comportino l'uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree
esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche
all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione
scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
Può, infine, svolgere:
- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e
simili;
- attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica nonchè ai
servizi di mensa;
- assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche,
nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purchè
provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e ascensori. |
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Tabella B - Requisiti culturali
per l'accesso ai profili professionali del pers. ATA. 
Direttore amministrativo
nelle Accademie e nei Conservatori di musica:
- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in
economia e commercio o in scienze coloniali e marittime, titoli equipollenti.
Direttore dei servizi generali
ed amministrativi:
- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative;
in economia e commercio o titoli equipollenti.
Responsabile amministrativo:
- a) diploma di ragioniere o perito commerciale (anche con sezione commercio con
l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli
istituti tecnici commerciali;
b) diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale; rilasciati dagli
istituti professionali per i servizi commerciali;
c) diploma di maturità di tecnico della gestione aziendale e diploma di maturità di
tecnico dell'impresa turistica rilasciati dagli istituti professionali per i servizi
commerciali e turistici.
I titoli elencati sono validi purché congiunti a uno dei corrispondenti titoli di
specializzazione:
- diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione
(post secondario);
- corsi di formazione professionale regionali di secondo livello (riservati ai diplomati)
rilasciato al termine di corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle
discipline amministrativo contabili.
- diploma universitario relativo a corsi specifici.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e' valida la laurea
specifica (giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle
scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie).
In caso di mancato possesso del diploma o attestato post-secondario, e' valida, in
aggiunta del diploma di cui alle lettere a) e b), la laurea anche in discipline non
specifiche.
Assistente di biblioteca
nelle Accademie e nei Conservatori di musica:
- diploma finale di istituto di istruzione secondaria di secondo grado congiunto ad
attestato professionale in archivistica o biblioteconomia e, limitatamente ai
Conservatori, diploma di Conservatorio.
Assistente amministrativo:
- a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria
d'azienda; addetto alla contabilita' di aziende; operatore della gestione aziendale;
operatore dell'impresa turistica);
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi
del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi
dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e' valido un diploma
di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari.
Assistente tecnico:
- a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
- b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
- c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al
termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti lettere a), b), c), e'
valido qualsiasi diploma di maturita', corrispondente alle specifiche aree professionali,
che consenta l'accesso agli studi universitari.
Cuoco:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al
termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
Infermiere:
- diploma di infermiere professionale.
Collaboratore scolastico:
- diploma di scuola media.
Guardarobiere:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al
termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. 845 del 1978.
Addetto alle aziende agrarie:
- a) diploma di scuola media.
- b) attestato di qualifica specifica.
Per il personale ATA che, in ragione dei titoli previsti
dal precedente ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata in vigore del presente
contratto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato o sia comunque iscritto nelle
graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi i titoli
medesimi. |
 |
Tabella C - Corrispondenza
tra aree e profili professionali del personale ATA 
Nuove
Aree |
Profili
professionali previsti dal
CCNL 4-8-1995 |
| D |
Direttore
amministrativo |
| Direttore dei servizi generali ed amministrativi (NdR - non previsto) |
| C |
Responsabile
amministrativo |
| Assistente
di biblioteca (NdR - non previsto) |
| B |
Assistente
amministrativo |
| Assistente
tecnico |
| Cuoco |
| Infermiere |
| A |
Guardarobiere |
| Addetto
alle aziende agrarie |
| Collaboratore
scolastico |
|
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Tabella D1  Tabella D2
... omissis ... |
 |
Tabella E  ... omissis ... |
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Dichiarazioni

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In conformità a quanto previsto dal
Protocollo dintesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, che destina alla
formazione una quota pari all1% della spesa per il personale, e dal Patto sociale per lo sviluppo e loccupazione del 22 dicembre
1998, allegato 5, le parti convengono sullopportunità
di favorire un significativo incremento dei finanziamenti da destinare alla formazione,
anche ai fini dellattivazione di periodi sabbatici.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Con riferimento allarticolo 29
(Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente), a partire dal
mese di giugno del 2000, a cadenza semestrale, il Ministero della Pubblica Istruzione
fornirà una esauriente informazione sullo stato di attuazione dellistituto nel
corso di un apposito incontro convocato dallARAN.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti impegnano il Ministero della Pubblica Istruzione
ad assumere le opportune, urgenti iniziative volte ad estendere al personale della scuola,
sulla base di apposite risorse, la normativa in materia di erogazione dei buoni pasto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti concordano sullopportunità che il MPI
ricerchi le soluzioni e la copertura finanziaria necessarie a dare attuazione agli impegni
assunti dal Governo per:
- · la defiscalizzazione delle spese sostenute per
l'acquisto di libri e riviste;
- · la gratuità dell'ingresso ai musei ed alle
pinacoteche.
DICHIARAZIONE A VERBALE
SNALS CONFSAL
Lo SNALS ribadisce tutte le censure svolte nel ricorso
pendente presso la Pretura del lavoro di Roma, avverso il nuovo sistema di rappresentanza
sindacale fondato sulla costituzione di R.S.U.
Alla sottoscrizione del presente contratto non può essere, pertanto, attribuito il valore
di accettazione, anche implicito, delle R.S.U. ovvero di rinunzia al ricorso
giurisdizionale proposto avverso il nuovo sistema di rappresentanza predetto.
Lo SNALS esprime riserva in merito alla normativa contrattuale di cui al titolo
1, capo 2 (relazioni sindacali) con particolare riferimento allarticolo
6 (relazioni a livello di istituzione scolastica) e allarticolo 9
(composizione delle delegazioni). |
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Allegato ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90  ART.1 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici
da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:
- a) listruzione scolastica, in particolare per gli
aspetti contemplati dallart.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera
d);
- b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela
dellintegrità fisica delle persone;
- c) attività relative alla produzione e alla distribuzione
di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi
impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti
connessi con il servizio scolastico;
- d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di
sostentamento.
I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono
considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla
lettera a).
ART. 2 - PRESTAZIONI
INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE
1. Nellambito dei servizi pubblici essenziali di cui all art. 1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi
successivi, leffettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli
aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dellart. 1 della legge 12 giugno 1990,
n.146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in
caso di sciopero, al fine di contemperare l esercizio del diritto di sciopero
con la garanzia del diritto allistruzione e degli altri valori e diritti
costituzionalmente tutelati:
- a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo
svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo
svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei
cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza
elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza
darte, esami di abilitazione allinsegnamento del grado preparatorio, esami di
stato);
- c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione,
ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
- d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature,
laddove linterruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle
apparecchiature stesse;
- e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle
aziende agricole per quanto attiene alla cura e allallevamento del bestiame;
- f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti
tossici, nocivi e radioattivi;
- g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli
stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione
decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla
organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;
- h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative,
come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed
alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.
2. In sede di contrattazione integrativa a livello
nazionale di Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
accordo, saranno individuati i criteri generali per la determinazione dei contingenti del
personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui
al precedente comma 1.
Laccordo integrativo di cui al presente comma ha validità quadriennale; nelle more
della sua definizione restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella
stessa materia.
3. In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il
personale a rendere comunicazione volontaria circa ladesione allo sciopero entro il
decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il
quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto
valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni
prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la
sospensione del servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi. Dalla
comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d'istituto aderirà
allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto.
L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione
dellastensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro
legittimamente rifiutabile dal capo distituto o dal provveditore agli studi.
4. I Capi distituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base
anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri
comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui
al precedente comma 2 , in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed
educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per
garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma.
I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque
giorni prima delleffettuazione dello sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla
ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la
conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
In caso di adesione allo sciopero del capo distituto, le relative funzioni aventi
carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nellordine, dal vicario, da
uno dei collaboratori o dal docente più anziano detà in servizio.
I capi distituto e gli organi dell Amministrazione scolastica, ai relativi
livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi alladesione
allo sciopero dopo la sua effettuazione.
ART. 3 - NORME DA
RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero
relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali,
deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere
lindicazione se lo sciopero sia indetto per lintera giornata oppure se sia
indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel
caso di azioni di sciopero che interessino più comparti.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze
sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire
la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di
comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro;
la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di
singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza.
In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi
sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore
diffusione nellarea interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le
modalità e leventuale revoca dellazione di sciopero. Le Amministrazioni
predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano allutenza una
informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla
frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili
indicati nellarticolo 2:
- a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
- b) atteso che leffettiva garanzia del diritto
allistruzione e allattività educativa delle relative prestazioni
indispensabili indicate nellarticolo 2 si ottiene solo se
non viene compromessa lefficacia dellanno scolastico, espressa in giorni, gli
scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le
attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola
nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8
giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue
individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di
istruzione;
- c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di
sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di
scuola i due giorni consecutivi; tra unazione e la successiva deve intercorrere un
intervallo di tempo non inferiore a sette giorni;
- d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli
scioperi indetti per lintera giornata - possono essere effettuati soltanto nella
prima oppure nellultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i
capi di istituto e per il personale ATA.
In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere
effettuati soltanto nella prima o nellultima ora di ciascun turno; se le attività
si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del
turno antimeridiano e nellultima del turno pomeridiano.
La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo
sciopero riguarda la prima oppure lultima ora di lezione, non essendo consentita la
formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei
tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una
giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali
allinsegnamento deve essere stabilita con riferimento allorario predeterminato
in sede di programmazione;
- e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le
iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque lefficace svolgimento e non
potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste
come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
- f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate
nelle quali è prevista leffettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali
non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle
operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal
calendario scolastico;
- g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate
nelle quali è prevista leffettuazione degli scrutini finali non devono differirne
la conclusione nei soli casi in cui il compimento dellattività valutativa sia
propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri
casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni
di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
- h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso
di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di
particolare gravità o di calamità naturale;
- i) le disposizioni del presente articolo in tema di
preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal
lavoro in difesa dellordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi
dellincolumità e della sicurezza dei lavoratori.
ART. 4 - PROCEDURE DI
RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto
Scuola, le parti di comune intesa convengono sulla necessità che la effettuazione di
azioni di sciopero ovvero lemanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto
di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di
conciliazione davanti ad appositi organismi di conciliazione. Tali organismi devono
essere istituiti entro 60 giorni dallentrata in vigore del presente contratto,
dintesa tra le parti stesse, presso il Ministero della Pubblica Istruzione per i
conflitti a livello nazionale e presso i Provveditorati agli studi per quelli a livello
locale.
2. Durante lesperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione
dello sciopero di cui allart. 3, le amministrazioni si
astengono dalladottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori
direttamente coinvolti nel conflitto.
DISAPPLICAZIONI:
E' disapplicato l'art. 16
del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995. |