Adeguamento delle norme contrattuali in materia di
trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici dei
comparti e delle aree di contrattazione autonome definite a norma dall'art. 45, comma 3
del D.L.vo 3 Febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.L.vo n. 396/1997.
Premessa
L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni e le sottoscritte Confederazioni sindacali concordemente individuano come
momento qualificante dei rinnovi contrattuali 1998-2001 l'introduzione del trattamento di
fine rapporto regolato dall'art.2120 del codice civile (d'ora in avanti TFR), nonché
l'istituzione di forme di previdenza complementare alle quali possano aderire tutti i
dipendenti pubblici interessati.
In tale ottica la disciplina contrattuale, da realizzarsi, sulla base del presente accordo
quadro e del conseguente DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995,
attraverso successivi accordi di comparto, dovrà dare piena attuazione alle disposizioni
emanate in materia con il d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e
integrazioni, dalla richiamata legge n. 335/1995 e da ultimo, con le leggi n. 449/1997 e
n. 448/1998.
Preso atto dell'indirizzo del legislatore teso ad avvicinare sempre di più la cultura del
pubblico a quella del privato e concordando, in particolare, sulla possibilità che le
istituende forme di previdenza complementare contribuiscano a un migliore assetto del
sistema pensionistico, le parti hanno definito il seguente
Accordo
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente Accordo si applica a tutti i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
Capo I - Il Trattamento di Fine
Rapporto
Art. 2 Modalità applicative e
decorrenze della disciplina del TFR
1. Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di
entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 e
richiamato dalla legge n. 448/1998, si applica quanto previsto dall'art. 2120 del codice
civile in materia di trattamento di fine rapporto.
2. Ai dipendenti assunti a far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla
data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma I si applica la disciplina prevista per
i dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995.
3. I dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e quelli di cui al comma 2
possono esercitare l'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997
richiedendo la trasformazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata in TFR,
con gli effetti di cui all'art. 3. Il termine per l'opzione è fissato in coincidenza con
la scadenza del quadriennio contrattuale 1998/2001, salvo ulteriore proroga del termine
stesso, che le parti potranno concordare. Per i dipendenti che non eserciteranno l'opzione
resterà fermo, con le regole attuali, il vigente trattamento di fine servizio.
Art. 3 Effetti sul TFR
1. In ottemperanza a quanto stabilito dallart.59,
comma 56 della legge n.449/1997, lesercizio dellopzione per liscrizione
ai Fondi pensione di cui al successivo Capo II presuppone necessariamente in quanto
condizione imprescindibile per favorire nellottica della legge richiamata il
finanziamento della previdenza complementare lapplicazione della disciplina
dellart.2120 del codice civile in materia di TFR.
2. Dalla data di esercizio dell'opzione le quote del TFR saranno calcolate applicando le
regole previste dall'art. 2120 del codice civile. Il computo dell'idennità di fine
servizio già maturata dal dipendente fino alla data di esercizio dellopzione
mediante sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo pensione sarà effettuato secondo
le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota così
calcolata unitamente alle quote di TFR successivamente maturate, saranno effettuate
secondo le regole dellart.2120 del codice civile. Alla predetta indennità di fine
servizio maturata fino alla data dellopzione e alla sua rivalutazione dovranno
applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa
fiscale in materia di indennità di fine servizio. Agli adempimenti predetti provvede lINPDAP
per i dipendenti iscritti alle relative gestioni ai fini dei trattamenti di fine servizio.
Per i dipendenti non iscritti ai predetti fini alle gestioni INPDAP provvedono i singoli
enti di appartenenza.
Art. 4 Calcolo del TFR
1. Il TFR si calcola applicando i criteri previsti
dall'art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci della retribuzione:
- a) l' intero stipendio tabellare,
- b) l'intera indennità integrativa speciale,
- c) la retribuzione individuale di anzianità;
- d) la tredicesima mensilità;
- e) gli altri emolumenti considerati utili ai fini
del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della
preesistente normativa.
2. Ulteriori voci retributive potranno essere considerate
nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai
settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia
delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali.
3. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota stabilita
per i dipendenti dei settori privati iscritti all'INPS, pari al 6,91% della retribuzione
base di riferimento.
Art. 5 Soggetti pubblici competenti
1 . Per i dipendenti iscritti alle gestioni lNPDAP per i
trattamenti di fine servizio la liquidazione del TFR sarà effettuata dal medesimo
Istituto che vi provvederà al momento della cessazione dal servizio secondo le modalità
previste dall'art. 2120 del codice civile. Per il personale non iscritto all'lNPDAP per i
trattamenti di fine servizio -come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di
ricerca e sperimentazione e delle Camere di Commercio - il predetto adempimento è
effettuato dall'ente datore di lavoro.
Art. 6 Effetti sulla retribuzione del
passaggio a TFR
1. A decorrere dalla data di esercizio dellopzione
prevista dallart.59, comma 56 della legge n. 449/1997, ai dipendenti che
transiteranno per effetto della medesima opzione dal pregresso regime di trattamento di
fine servizio al regime del TFR, non si applica il contributo previdenziale obbligatorio
nella misura del 2,5% della base retributiva previsto dallart.11 della legge
n.152/1968 e dallart.37 del DPR 29 dicembre 1973, n.1032. La soppressione del
contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
2. Per assicurare linvarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile
ai fini previdenziali secondo quanto previsto dallart.26, comma 19 della legge
n.448/1998 nei confronti dei lavoratori cui si applica il disposto del comma 1, la
retribuzione lorda viene ridotta in misura pari allammontare del contributo
soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione
attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dellapplicazione
delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della
massa salariale per i contratti collettivi.
3. La medesima disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica nei confronti dei dipendenti
assunti successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui allart.2,
comma 1.
Art. 7 Rapporti di lavoro a tempo
determinato
1. Ai periodi di lavoro prestato a tempo determinato si
applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui allart. 2,
comma 1, la disciplina del TFR prevista per i settori privati, in conformità al disposto
legislativo. Resta ferma la possibilità, per i dipendenti interessati, di riscattare,
secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a
tempo determinato svolti precedentemente alla predetta data.
Art. 8 Norme finali
1. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle
gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non
opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall'art.11 della legge
n.152/1968 e dallart.37 del DPR 29 dicembre 1973, n.1032, non si applica quanto
previsto dallart.6.
2. Le prestazioni creditizie e sociali vigenti le cui finalità sono definite dal D.M. 28
luglio 1998, n.463 sono mantenute e continuano ad essere gestite dallINPDAP ai sensi
dellart.1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n.662. Restano ugualmente ferme
quelle previste dalle norme contrattuali vigenti per il personale destinatario.
3. Le condizioni per larmonizzazione pubblico-privato in materia di anticipazioni
saranno verificate in sede di contrattazione di comparto, nel rispetto degli equilibri di
bilancio della finanza pubblica.
Capo II - FONDI PENSIONE
Art. 9 Principi e modalità costitutive
1. Le parti concordano sulla costituzione di Fondi di
previdenza complementare basati sul principio della volontarietà delladesione e
funzionanti secondo il sistema della capitalizzazione individuale in regime di
contribuzione definita.
2. Al fine di limitare l'incidenza dei costi di gestione, le parti concordano sulla
necessità di dare vita a un numero ristretto di Fondi. La composizione e l'ambito di
estensione dei Fondi stessi a uno o più comparti - comunque circoscritta all'ambito di
applicazione del presente contratto - sono stabilite sulla base delle indicazioni che
scaturiranno in sede negoziale a livello di comparto e di area.
Art. 10 Destinatari
1. Saranno associati ai Fondi pensione i dipendenti già
occupati alla data del 31 dicembre 1995, quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al
giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui allart.2, comma 1,
che avranno esercitato lopzione di cui allart.59, comma 56 della legge
n.449/1997 e quelli assunti a far tempo dallentrata in vigore del predetto DPCM i
quali chiedano liscrizione ai Fondi stessi.
Art. 11 Norme sul finanziamento dei
Fondi pensione
1. Si conviene tra le parti che la quota di TFR
destinabile ai fondi pensione da parte dei dipendenti già in servizio alla data del 31
dicembre 1995 e di quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data
di entrata in vigore del DPCM di cui allart.2, comma 1, non sia superiore al 2%
della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR medesimo.
2. Per dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al
comma 1 i quali chiedano liscrizione ai Fondi pensione, gli accantonamenti annuali
di TFR successivi alla predetta iscrizione sono integralmente destinati ai Fondi medesimi.
3. Per il finanziamento delle quote di cui ai commi 1 e 2 sarà resa annualmente
disponibile la somma di lire 200 miliardi in conformità a quanto previsto dallart.26,
comma 18, della legge n.448/1998 e già iscritta in bilancio nello stato di previsione del
Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Le quote di TFR non coperte dallo stanziamento di cui al comma 3 saranno trattate alla
stregua di accreditamenti figurativi e saranno rivalutate applicando il tasso di
rendimento previsto allart.12.
5. Nellaccantonamento del TFR non saranno computate le quote di TFR destinate ai
Fondi pensione.
6. A favore del personale iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio
che esercita l'opzione per l'iscrizione ai Fondi pensione ai sensi dell'art. 2, comma 3,
con gli effetti di cui all'art. 3, viene destinata, come previsto dall'art. 59, comma 56
della legge n. 449/1997, una quota pari all'1,5% della base contributiva di riferimento ai
fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati . Detta quota, avente
natura di elemento figurativo, verrà rivalutata applicando il tasso di rendimento
previsto allart.12. La stessa quota verrà considerata neutra rispetto ai
conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni.
7. In aggiunta a quelle di cui ai commi precedenti potranno essere conferite ai fondi
pensione ulteriori risorse secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo in
sede di contrattazione collettiva.
8. Su concorde valutazione delle parti, la somma di lire 200 miliardi di cui allart.
26 comma 18 della legge n.448/1998 deve essere resa immediatamente disponibile in favore
dei fondi pensione istituiti, siano essi costituiti da un solo comparto/area di
contrattazione ovvero dallaggregazione di più comparti/aree. In via transitoria e
fino a quando non sarà attivata la raccolta delle adesioni, il riparto dellintera
somma di lire 200 miliardi avverrà tenendo conto della retribuzione media e della
consistenza del relativo personale in servizio presso ciascun comparto/area di
contrattazione alla data di istituzione dei fondi stessi, fino a totale concorrenza della
somma stanziata. Successivamente a tale fase il riparto della somma di 200 miliardi annui
verrà effettuato in misura proporzionale al numero dei dipendenti iscritti a ciascun
fondo allinizio di ogni anno.
9. Le somme eventualmente non utilizzate con riferimento alle finalità del corrispondente
anno finanziario sono portate in aumento delle risorse dellanno successivo per le
medesime finalità.
Art. 12 Conferimento ai fondi pensione
del montante maturato
1. Per i dipendenti iscritti allINPDAP per i
trattamenti di fine servizio, detto Istituto, allatto della cessazione del rapporto
di lavoro da parte del dipendente, conferirà al fondo pensione il montante maturato con
gli accantonamenti figurativi applicando un tasso di rendimento che, in via transitoria,
per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi dei dipendenti
pubblici, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di
previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggior
consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentite le Confederazioni sindacali firmatarie del presente
accordo. Per il personale non iscritto allINPDAP per i trattamenti di fine servizio
come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e
sperimentazione e delle Camere di Commercio gli adempimenti di cui sopra saranno
curati dallente datore di lavoro.
2. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della
struttura finanziaria dei fondi, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi
pensione dei dipendenti pubblici.
Art. 13 Procedure per la costituzione
dei fondi pensione
1. La costituzione dei Fondi dovrà avvenire secondo le
modalità previste dal d.lgs. n.124/1993 e successive modificazioni e integrazioni e dalla
legge n.335/1995 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare la
contrattazione collettiva, modificando e integrando le discipline contrattuali vigenti,
dovrà assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalle predette disposizioni in
materia di: formalizzazione dellaccordo istitutivo, definizione dello statuto, del
regolamento e della scheda di adesione, elezione dei rappresentanti dei soci del Fondo al
raggiungimento del numero delle adesioni previsto in sede di accordo istitutivo, requisiti
di partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo, individuazione dei
modelli gestionali, requisiti di accesso alle prestazioni.
Art. 14 Norme relative agli enti
pubblici non economici e agli enti di ricerca e sperimentazione
1. Per gli enti pubblici non economici e per gli enti di
ricerca e sperimentazione la contrattazione di comparto darà attuazione alle norme del
presente Accordo quadro tenendo conto di quanto previsto dallart. 64 della legge 17
maggio 1999, n.144.
Art. 15 Norma finale
1. La prima verifica sul consolidamento della struttura
finanziaria dei fondi pensione e sui contenuti del presente accordo quadro verrà
effettuata tra le parti firmatarie del presente accordo entro il 31 dicembre 2001.
2. Con separato atto da stipulare tra le parti verrà costituito un Osservatorio nazionale
bilaterale
Dichiarazione congiunta tra le parti
Le parti convengono sulla necessità di ottenere dalle
amministrazioni interessate la disponibilità di risorse strumentali con cui far fronte al
funzionamento dei fondi pensione, fermo restando limpegno ad attivarsi per ricercare
le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare i costi di costituzione e di avvio dei
fondi medesimi. |