IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni ed integrazioni ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Visti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e della Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane (CRUI), resi rispettivamente il 6 maggio 1999 e il 15 aprile
1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli atti
normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Visto il parere della VII Commissione della Camera dei Deputati, reso il 13 ottobre 1999;
Considerato che la VII Commissione del Senato non ha espresso parere;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo
17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2020/III/6.99 del 29 ottobre
1999) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 3
novembre 1999, prot. n. DAGL 1.1.1.4/31830.4.23.36);
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1 - Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
- a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti
emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
- c) per regolamenti didattici di Ateneo, i regolamenti di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i
regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea
specialistica e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
- f) per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica
e il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio,
come individuati nell'articolo 3;
- g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme
dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;
- h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di
discipline di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, e successive modifiche;
- i) per ambito disciplinare, un insieme di settori
scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti
ministeriali;
- l) per credito formativo universitario, la misura del volume
di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in
possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità
nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e
abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle
quali il corso di studio è finalizzato;
- n) per ordinamento didattico di un corso di studio,
l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato
nell'articolo 11;
- o) per attività formativa, ogni attività organizzata o
prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale
degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle
esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al
tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio
individuale e di autoapprendimento;
- p) per curriculum, l'insieme delle attività formative
universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di
studio al fine del conseguimento del relativo titolo.
Art. 2 - Finalità
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive
modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i
criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei
titoli di studio rilasciati dalle Università.
2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge
19 novembre 1990, n. 341, le Università, con le procedure previste dalla legge e dagli
statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità
con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.
Art. 3 - Titoli e corsi di studio
1. Le Università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello:
- a) laurea (L)
- b) laurea specialistica (LS).
2. Le Università rilasciano altresì il diploma di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di
ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle Università.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di
metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze
professionali.
5. Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione
di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti
specifici.
6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e
abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e
può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di
direttive dell'Unione Europea.
7. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono
disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.
8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n.
341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In
particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
le Università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo,
corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente,
successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione
dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
9. Sulla base di apposite convenzioni, le Università italiane possono rilasciare i titoli
di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.
Art. 4 - Classi di corsi di studio
1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli Atenei, aventi gli
stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative
indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di
appartenenza, nel seguito denominate classi.
2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Trascorso un triennio
dall'emanazione dei predetti decreti, modifiche o istituzioni di singole classi possono
essere proposte dalle Università e, sentito il CUN, determinate con decreto del Ministro
unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di
conseguenti attività formative.
3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti
alla stessa classe, hanno identico valore legale.
Art. 5 - Crediti formativi universitari
1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore
di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare
variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il
limite del 20 per cento.
2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente
impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60
crediti.
3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe di corsi di studio la
frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o
ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere
inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato
contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente
con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando
che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11,
comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della
prosecuzione degli studi in altro corso della stessa Università ovvero nello stesso o
altro corso di altra Università, compete alla struttura didattica che accoglie lo
studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di
Ateneo.
6. I regolamenti didattici di Ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei
crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e
il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati,
diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o
contestualmente impegnati in attività lavorative.
7. Le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri
predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività
formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università
abbia concorso.
Art. 6 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di Ateneo, ferme restando le attività di
orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g),
richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A
tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per
l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione
di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti
di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati
specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali
obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad
accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una
prefissata votazione minima.
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della
laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel
caso di corsi di laurea specialistica per i quali non sia previsto il numero programmato
dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, occorre, altresì, il
possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata
dagli Atenei.
3. In deroga al comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso
di laurea specialistica con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore,
esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non
prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica
dell'adeguata preparazione iniziale di cui al comma 1.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno
della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti
ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di
specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi
rispetto al titolo di studio già conseguito, purché nei limiti previsti dall'articolo 7,
comma 3.
5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della
laurea specialistica ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto
idoneo.
6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli
fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata
dall'Università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
Art. 7 - Conseguimento dei titoli di studio
1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di
quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre
l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La
conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici
di Ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.
2. Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi
compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso
di laurea specialistica.
3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver
acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Tale numero deve essere compreso
tra 300 e 360 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti
validi per il relativo corso di specializzazione. Sono fatte salve le diverse disposizioni
previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.
4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta
crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o laurea specialistica.
Art. 8 - Durata normale dei corsi di studio
1. Per ogni corso di studio è definita una durata normale in anni, proporzionale al
numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono
sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.
2. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di
laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea.
Art. 9 - Istituzione e attivazione dei corsi di studio
1. La procedura per l'istituzione dei corsi di studio è disciplinata dal decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
2. Con autonome deliberazioni le Università attivano o disattivano i corsi di studio
istituiti ai sensi del comma 1, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di
disattivazioni, le Università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già
iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà
per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
3. Una Università può istituire un corso di laurea specialistica a condizione di aver
attivato un corso di laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi
universitari siano integralmente riconosciuti per il corso di laurea specialistica, con
l'eccezione dei corsi di cui all'articolo 6, comma 3. Sulla base di una specifica
convenzione tra gli Atenei interessati, il corso di laurea può essere attivato presso
un'altra Università.
4. All'atto dell'istituzione di un corso di laurea, l'ordinamento didattico stabilisce
quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli
studi universitari in altri corsi di studio attivati presso la medesima Università,
nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre Università.
Art. 10 - Obiettivi e attività formative qualificanti
delle classi
1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di studio,
gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per
conseguirli, raggruppandole in sei tipologie:
- a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari
relativi alla formazione di base;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari
caratterizzanti la classe;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari
affini o integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di
contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente;
- e) attività formative relative alla preparazione della
prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea,
alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
- f) attività formative, non previste dalle lettere
precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonchè abilità
informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del
lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante
la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso,
tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del
Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.
2. I decreti ministeriali determinano altresì, per
ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad
ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando i
seguenti vincoli percentuali sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di
studio:
- a) la somma totale dei crediti riservati non potrà essere
superiore al 66 per cento;
- b) le somme dei crediti riservati, relativi alle attività
di cui alle lettere a), b), c) e alle lettere d), e), f) del comma 1 non potranno essere
superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento;
- c) i crediti riservati, relativi alle attività di ognuna
delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d), e), f) del comma 1 non potranno
essere inferiori, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.
Art. 11 - Regolamenti didattici di Ateneo
1. Le Università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei
regolamenti didattici di Ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio,
delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che
sono approvati dal Ministro ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre
1990, n. 341.
2. I regolamenti didattici di Ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto
rettorale e sono resi noti anche con le modalità di cui all'articolo 17, comma 95,
lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'entrata in vigore degli ordinamenti
didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.
3. Ogni ordinamento didattico determina:
- a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di
studio, indicando le relative classi di appartenenza;
- b) il quadro generale delle attività formative da inserire
nei curricula;
- c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa,
riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c) dell'articolo
10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- d) le caratteristiche della prova finale per il
conseguimento del titolo di studio.
4. Le determinazioni di cui al comma 3, lettere a) e b),
sono assunte dalle Università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative
a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.
5. Per il conseguimento della laurea specialistica deve comunque essere prevista la
presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un
relatore.
6. Il regolamento didattico di Ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti
alla medesima classe.
7. I regolamenti didattici di Ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì
gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con
particolare riferimento:
- a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti
strutturedidattiche provvedonocollegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla
verifica dei risultati delle attività formative;
- b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici
annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche
integrative, di orientamento e di tutorato;
- c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle
altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di
studio;
- d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del
profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una
votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale
lode;
- e) alla valutazione della preparazione iniziale degli
studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica;
- f) all'organizzazione di attività formative propedeutiche
alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di
laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 2
dell'articolo 6;
- g) all'introduzione di un servizio di Ateneo per il
coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli
istituti d'istruzione secondaria superiore, nonchè in ogni corso di studio, di un
servizio di tutorato per gli studenti;
- h) all'eventuale introduzione di apposite modalità
organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
- i) alle modalità di individuazione, per ogni attività,
della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
- l) alla valutazione della qualità delle attività svolte;
- m) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle
decisioni assunte;
- n) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di
cui all'articolo 3, comma 9.
8. I regolamenti didattici di Ateneo disciplinano le
modalità con cui le Università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di
studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi
europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente
per conseguire il titolo.
7. Le Università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure
amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del
presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di
Ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli
studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che
devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le
Università.
Art. 12 - Regolamenti didattici dei corsi di studio
1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento
didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in
conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento,
nonchè dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti
organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste
nello statuto dell'Ateneo.
2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:
- a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei
settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli,
nonché delle altre attività formative;
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le
eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c) i curricula offerti agli studenti e le regole di
presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza,
degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di
studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli
specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture
didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre
analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la
deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro 30 giorni dalla
richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi
dal parere.
4. Le Università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di
studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni
insegnamento o altra attività formativa.
Art. 13 - Norme transitorie e finali
1. Le Università adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alle
disposizioni del presente regolamento e del decreto ministeriale che individua le classi
relative ai predetti corsi entro 18 mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto sulla
Gazzetta Ufficiale.
2. Le Università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi
titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data
di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà
per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai
fini dell'opzione le Università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti
didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.
3. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti
ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle Università per il
conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli
studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite
presso le Università, qualunque ne sia la durata.
4. L'istituzione da parte di un'Università dei corsi di laurea e di laurea specialistica
di cui all'articolo 3, comma 1, aventi la stessa denominazione di corsi di diploma
universitario o di laurea già attivati nell'anno accademico 1996/97, ovvero istituiti
dalle Università ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, costituisce attuazione dell'obiettivo del sistema
universitario per il triennio 1998/2000 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del
decreto ministeriale 6 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile
1998, e non comporta il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, comma 1.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 14 gennaio 1999, n. 4, la
disposizione di cui al comma 4 si applica altresì ai corsi di diploma universitario o di
laurea attivati sperimentalmente dalle Università negli anni accademici 1997/98 e
1998/99, purché risulti acquisito il parere favorevole del comitato regionale di
coordinamento.
6. Fatte salve le scuole presso le quali sono attivati i corsi di specializzazione di cui
all'articolo 3, comma 6, le scuole di specializzazione attualmente istituite sono
disattivate entro il terzo anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del
presente regolamento. La relativa formazione specialistica è assicurata da corsi di
laurea specialistica o di dottorato di ricerca, nonchè dai corsi di formazione
finalizzata e integrativa di cui all'articolo 3, comma 8.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. |