Conferenza unificata
( ex art. 8 del D.lgs.28 agosto 1997,
n. 281)
Seduta del 2 MARZO 2000
Oggetto: Schema di accordo tra
Governo, Regioni, Province, comuni e comunità montane in materia di
obbligo di frequenza delle attività formative in attuazione dell’art.68
della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Accordo, ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, lett.c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
L’articolo 68, comma 3 della legge 17
maggio 1999, n. 144, dispone che i servizi per l’impiego, decentrati
organizzano, per le funzioni di propria competenza, l’anagrafe regionale
dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l’obbligo scolastico e
predispongono le relative iniziative di orientamento.
L’art. 9, comma 2, lett.c) del D.lgs.28
agosto 1997, n. 281, dispone che la Conferenza unificata promuove e
sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, comuni e comunità
montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e
svolgere in collaborazione attività di interesse comune.
La proposta di accordo, nasce dalla
necessità di stabilire un forte coordinamento tra le istituzioni statali
e organismi regionali e locali, coinvolti nelle attività finalizzate al
potenziamento della crescita culturale e professionale dei giovani, nonché
nella gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.
Il 24 febbraio 2000 si è tenuto un
incontro a livello tecnico Stato Regioni ed enti locali con la presenza
delle Regioni Lazio, Toscana, Lombardia, Calabria, Emilia Romagna, l’ANCI,
l’UPI, Ministero del lavoro edella previdenza sociale, Ministero della
P.I., era altresì presente il Consigliere del Presidente del Consiglio
dei Ministri per le politiche formative.
In quella sede è stato illustrato il
testo dell’accordo in oggetto, inviato per le vie brevi dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e trasmesso alle regioni e agli enti locali.
I rappresentanti delle Regioni e degli
enti locali hanno avanzato alcune proposte di modifica, che sono state
condivise dai rappresentanti delle amministrazioni centrali.
Il 25 febbraio il Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha trasmesso la stesura definitiva dell’accordo, in oggetto, con le
osservazioni concordate in sede tecnica.
Si sottopone all’esame della
Conferenza Unificata perché sancisca l’accordo ai sensi dell’articolo
9, comma 2, lett. C), del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281
Conferenza unificata
( ex art. 8 del D.lgs.28
agosto 1997, n. 281)
Seduta del 2 MARZO 2000
Oggetto: Schema di accordo tra
Governo, Regioni, Province, comuni e comunità montane in materia di
obbligo di frequenza delle attività formative in attuazione dell’art.68
della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Accordo, ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, lett.c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
LA CONFERENZA UNIFICATA
Visto l’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 28
agosto 1997, n. 281, che dispone che la Conferenza Stato Città ed
autonomie locali è unificata per le materie e compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con
la Conferenza Stato regioni;
Visto l’art. 9, comma 2,lett.c) del
D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che la Conferenza unificata
promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, province, comuni e
comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive
competenze ie svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
Vista la proposta di accordo in oggetto,
trasmessa il 25 febbraio 2000 dal dipartimento per gli Affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’art.68 della legge 17 maggio
1999, n. 144. recante disposizioni relative all’obbligo di frequenza
d’attività formative;
Vista la legge 24 giugno 1997 n. 196
recante norme in materia di promozione dell’occupazione;
Visto l’accordo per l’individuazione
degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per
l’impiego sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 16
dicembre 1999 ( Atto repertorio n. 200/C.U);
Visto lo schema di regolamento di
attuazione dell’art. 68 comma 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di
disciplina degli adempimenti statali in materia di obbligo formativo, sul
quale questa Conferenza in data odierna ha espresso parere;
Acquisito l’assenso del Governo, delle
Regioni delle Province, dei Comuni e delle comunità montane, espresso nel
corso di questa seduta, ai sensi dell’art.9, comma 2, del richiamato
decreto legislativo n. 281 del 1997;
Sancisce
Il seguente accordo, nei termini
sottoindicati:
il Governo, le regioni,
le province, i comuni e le comunità montane
Considerata la necessità di
stabilire un forte coordinamento fra istituzioni statali e organismi
regionali e locali coinvolti nell’esercizio delle attività finalizzate
al potenziamento della crescita culturale e professionale dei giovani,
nonché nella gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
Ritenuto che per la realizzazione
degli obiettivi fissati dalle leggi vigenti, relativi alla creazione di un
sistema integrato scuola-lavoro; per la formazione dei giovani, risulta
utile e necessario fissare criteri di riferimento univoci per tutto il
territorio nazionale, in particolare in materia di assolvimento
dell’obbligo di frequenza di attività formative;
Considerato che tale obbligo può
essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione
sia nel sistema di istruzione scolastica, che in quello della formazione
professionale di competenza regionale nonché nell’esercizio
dell’apprendistato;
Considerata la complessità e la
rilevanza dell’intervento per il quale si ritiene indispensabile una
programmazione concordata fra tutti i soggetti coinvolti ed una
concertazione interistituzionale volta ad ottimizzare l’utilizzazione
delle risorse a disposizione;
convengono sui seguenti
obiettivi relativi all’attuazione dell’obbligo di frequenza di attività
formative previsto dall’art.68 della legge 17 maggio 1999, n. 144:
- L’assolvimento dell’obbligo di
frequenza di attività formative, che può essere assolto anche nel
sistema di formazione professionale regionale, è da considerarsi un
obiettivo primario e condiviso da parte di tutti i soggetti titolari
di poteri decisionali in materia.
- I percorsi regionali di formazione,
che si articolano in cicli formativi devono assicurare anche misure di
accompagnamento volte a favorire l’inserimento professionale dei
giovani tenendo conto delle peculiarità occupazionali locali.
- assicurare la diffusione di standard
formativi omogenei in tutto il territorio nazionale ed adeguatamente
certificati secondo le modalità, i tempi e i criteri fissati nel
regolamento citato in premessa.
- individuare percorsi formativi
personalizzati che tengano conto delle specificità del soggetto nonché
delle specifiche esigenze dei soggetti portatori di handicap per i
quali devono essere previste anche misure adeguate di sostegno volte a
consentire la loro partecipazione alle iniziative di formazione.
- provvedere alla creazione di un
sistema di rete di comunicazione, operante a livello regionale e
interregionale, di notizie e informazioni utili per i giovani soggetti
ad obbligo formativo fra scuole, agenzie formative e i servizi per
l’impiego; quest’ultimi, nell’ambito delle loro competenze,
predispongono misure idonee ad individuare percorsi formativi
personalizzati.
- individuare le modalità di
assolvimento dell’obbligo formativo nell’apprendistato.
- promuovere intese fra regioni,
province delegate e amministrazioni scolastiche volte a favorire
l’integrazione fra percorsi scolastici e di formazione
professionale.
- provvedere alla creazione di un
sistema di monitoraggio effettuato dalle regioni, province e comuni
sulla realizzazione degli interventi, sul livello qualitativo dei
cicli formativi svolti nonché sull’incidenza dei medesimi sui
livelli occupazionali.
Gli obiettivi sopra individuati sono
realizzati con le modalità di cui al documento allegato al presente
accordo, che ne costituisce parte integrante.
Il Presidente
Il Segretario della
Conferenza Stato - Regioni ---------- Il Segretario della Conferenza
Stato-Città e autonomie locali
Allegato tecnico
Paragrafo 1: Assolvimento
dell’obbligo formativo nella formazione professionale.
1. L’obbligo di frequenza di attività
formative, di seguito denominato obbligo formativo, può essere assolto
nel sistema di formazione professionale regionale attraverso la frequenza
delle attività formative disciplinate dalla vigente legislazione.
2. I percorsi regionali di formazione
rivolti all’assolvimento dell’obbligo formativo si articolano
attraverso i cicli formativi previsti dalla legislazione vigente in
materia. A conclusione di ciascun ciclo devono essere certificate le
competenze acquisite, che costituiscono titolo per l’accesso ai cicli
successivi omogenei o credito per l’accesso a cicli diversi o per la
transizione nel sistema di istruzione o nell’esercizio
dell’apprendistato, fatta salva la possibilità di certificazione, ad
istanza degli interessati, di specifiche competenze acquisite con la
frequenza dei corsi per periodi più brevi.
3. L’accesso ai cicli della formazione
è garantito a coloro che hanno assolto l’obbligo di istruzione ed è
consentito sulla base delle conoscenze, competenze e capacità possedute
dai singoli e sulla base del riconoscimento di crediti formativi acquisiti
attraverso percorsi scolastici e formativi precedenti e/o esperienze di
apprendistato e di lavoro. A tal fine le agenzie formative predispongono
moduli di accoglienza comprensivi di un servizio per l’accertamento di
conoscenze, capacità, competenze acquisite e per il riconoscimento di
eventuali crediti formativi. I percorsi formativi saranno programmati
tenendo conto anche delle indicazioni degli Enti locali, al fine di
garantire una maggiore corrispondenza con le politiche di sviluppo locale
e con le esigenze del mercato del lavoro.
4. Per conseguire una qualifica
professionale valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo
i percorsi di formazione professionale da frequentare non possono avere
durata complessiva inferiore a due anni, salvo il riconoscimento di
eventuali crediti. Il conseguimento della qualifica può dare accesso ad
un successivo ciclo di specializzazione.
5. Al fine di diffondere standard
formativi omogenei a livello nazionale, nella strutturazione dei percorsi
formativi si persegue l’obiettivo dello sviluppo di competenze di base,
di competenze tecnico-professionali e di competenze trasversali anche
mediante attività di tirocinio, al fine di realizzare un percorso
educativo unitario.
6. I percorsi formativi devono inoltre
assicurare misure di accompagnamento finalizzate a favorire
l’inserimento professionale in relazione al contesto lavorativo locale.
I percorsi formativi saranno programmati tenendo conto anche delle
indicazioni provenienti dagli Enti locali.
7. Le agenzie di formazione svolgono
verifiche in itinere e finali per accertare il conseguimento delle
competenze di cui al punto 5.
8. Nei percorsi per l’assolvimento
dell’obbligo formativo devono essere create condizioni didattiche e
logistiche tali da consentire a soggetti svantaggiati e portatori di
handicap di fruire a pieno titolo delle opportunità formative. A tale
scopo devono essere adottate modalità di personalizzazione dei percorsi
ed offerti moduli e servizi di sostegno.
9. Le agenzie formative, sulla base degli
indirizzi espressi dalle regioni o dalle province delegate adottano
sistemi di valutazione della qualità dell’offerta formativa erogata e
percepita nei suoi esiti.
10. Le regioni o le province delegate
regolamentano i tempi e le modalità di comunicazione tra le scuole, le
agenzie formative e i servizi per l’impiego competenti per territorio,
di seguito denominati servizi per l’impiego, delle informazioni relative
ai giovani soggetti a obbligo formativo che abbandonano il percorso
scolastico o formativo.
11. Per i giovani soggetti ad obbligo
formativo che si trovano in condizione lavorativa con contratto diverso
dall’apprendistato le regioni o le province delegate programmano
specifiche attività formative finalizzate all’assolvimento
dell’obbligo anche sulla base di intese con le istituzioni scolastiche.
Nell’ambito del modulo di accoglienza di cui al punto 3 verranno
definite le modalità di frequenza del percorso formativo.
Paragrafo 2:
Assolvimento dell’obbligo nell’apprendistato
1. L’obbligo formativo può essere
assolto all’interno del percorso di apprendistato come disciplinato
dall’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n.196 e successive
modifiche e dai provvedimenti attuativi.
2. Nei percorsi di apprendistato rivolti
ai giovani soggetti ad obbligo formativo vengono organizzati, per la
durata di almeno 120 ore annue, moduli aggiuntivi di sostegno finalizzati
al consolidamento ed all’eventuale recupero delle conoscenze e delle
competenze di base e trasversali sulla base dell’accertamento delle
competenze possedute dagli apprendisti e dell’individuazione dei
fabbisogni formativi. I contratti collettivi nazionali di lavoro
disciplinano la ripartizione di tale monte ore tra formazione esterna e
formazione sul luogo di lavoro, assicurando comunque alla prima un congruo
numero di ore..
3. Per i soggetti portatori di handicap
devono essere create condizioni didattiche, educative, organizzative e
logistiche tali da assicurare la frequenza a pieno titolo delle opportunità
formative in funzione del successo formativo. A tale scopo devono essere
adottate modalità di personalizzazione dei percorsi, e devono essere
offerti moduli e servizi di sostegno.
4. Allo scopo di facilitare a livello
locale l’incontro tra domanda e offerta, i servizi per l’impiego
decentrati organizzano apposite banche-dati contenenti i curricoli dei
giovani che desiderano assolvere l’obbligo formativo in apprendistato e
le relative richieste di assunzione delle imprese.
5. La cessazione dal rapporto di lavoro
in apprendistato va quanto prima comunicata ai Servizi per l’impiego,
che contattano i giovani a fini di orientamento.
Paragrafo 3:
Organizzazione dei servizi per l’impiego
1. I servizi per l’impiego
predispongono, relativamente alle funzioni di loro competenza, una
anagrafe regionale contenente i dati dei soggetti che hanno adempiuto o
assolto l’obbligo scolastico.
2. Le regioni, le province delegate ed i
comuni disciplinano, relativamente alle funzioni di loro competenza, la
costituzione delle banche dati e le modalità di scambio di informazioni
tra i servizi per l’impiego decentrati, gli assessorati alla formazione,
le agenzie formative e le scuole per favorire l’orientamento dei giovani
e la predisposizione di una adeguata offerta formativa.
3. I servizi per l’impiego convocano,
per un colloquio di informazione e di orientamento, i giovani soggetti ad
obbligo formativo e che hanno comunicato l’intenzione di abbandonare il
percorso scolastico o formativo, ovvero hanno cessato di frequentare la
scuola o le attività formative.
4. I colloqui di informazione ed
orientamento sono finalizzati:
- ad individuare le competenze, le
capacità, le attitudini e gli interessi dei giovani;
- ad informare i giovani sulle
opportunità formative e di lavoro in apprendistato esistenti sul
territorio, nonché sugli interventi per il sostegno finanziario alla
frequenza formativa;
- ad assicurarne l’iscrizione ad un
percorso di formazione professionale qualora il giovane non risulti già
assunto come apprendista.
5. Al fine di assicurare la
personalizzazione dell’intervento orientativo i servizi per l’impiego
decentrati nominano un tutor per i giovani di cui al punto 3. Il tutor
esegue il monitoraggio del percorso formativo dei giovani provvedendo
anche a contattare le famiglie o ad attivare altri servizi di intervento
sociale ove ritenuto necessario.
Paragrafo 4 :
Interazione fra istruzione e formazione professionale
1. Le Regioni e le province delegate,
promuovono con l’amministrazione scolastica apposite intese per
promuovere l’integrazione tra i percorsi scolastici e di formazione
professionale. Attraverso tale intese vengono:
- progettate iniziative di formazione
integrata tra scuole e agenzie di formazione professionale;
- stabiliti il valore dei crediti
formativi maturati presso la formazione professionale a tempo pieno
oppure all’interno dell’Apprendistato per il rientro nei diversi
indirizzi di scuola secondaria superiore ed il valore dei crediti
formativi maturati presso la scuola secondaria ai fini del passaggio
al sistema di formazione professionale o all’apprendistato.
Paragrafo 5:
Certificazioni finali
1. L’assolvimento dell’obbligo di
frequenza di attività formative mediante conseguimento della qualifica
professionale è attestato con apposita nota inserita nelle certificazioni
rilasciate. In tutti gli altri casi di assolvimento dell’obbligo
formativo all’interno del sistema della formazione professionale
regionale o nell’esercizio dell’apprendistato l’attestazione è
rilasciata secondo modelli approvati con decreto adottato d’intesa tra i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica
istruzione, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed
autonomie locali.
Paragrafo 6:
Monitoraggio della legge
1. Le Amministrazioni regionali
predispongono entro il 30 giugno di ogni anno una relazione
sull’attuazione dell’obbligo formativo sotto l’aspetto quantitativo
e sul suo impatto sull’utenza e sull’offerta formativa, ai fini
dell’elaborazione da parte del Governo, con l’assistenza tecnica
dell’Isfol, di una relazione generale sull’attuazione dell’art.68
della legge 17 maggio 1999, n.144.
Paragrafo 7: Esercizio
progressivo delle funzioni
1. Le funzioni amministrative oggetto del
presente atto di indirizzo e coordinamento si attuano progressivamente a
partire dall’anno 2000 per tutti i giovani residenti nel territorio
nazionale che:
- nell’anno 2000 compiono 15 anni ed
hanno assolto all’obbligo d’istruzione;
- nell’anno 2001 compiono 15 anni e 16
anni;
- a decorrere dal 2002 compiono 15 anni,
16 anni e 17 anni.
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