Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, delegato il 2 giugno 2000 ad esercitare i poteri del
Presidente del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province Autonome,
convengono quanto segue:
PREMESSO
- - che il fenomeno degli infortuni sul
lavoro, con altissima frequenza di casi mortali e di gravissima
invalidità, costituisce una perdurante, grave emergenza sociale, di
carattere nazionale;
- - che tale fenomeno è accompagnato e
molto spesso alimentato dal permanere di forme di lavoro irregolare e
di lavoro sommerso che comportano oltre ad evasione fiscale e
contributiva, anche la mancata adozione delle misure prescritte a
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- - che occorre rilanciare con il
massimo vigore l’impegno congiunto delle istituzioni di governo, a
livello centrale e locale, che hanno responsabilità in materia, per
realizzare in modo organico una articolata azione che consenta di
attivare tutte le iniziative volte, da un lato ad accompagnare e
sostenere le imprese che intendono raggiungere il pieno adeguamento ai
più elevati livelli di sicurezza e a svolgere la loro funzione
economica nella piena legalità, dall’altro a contrastare e
reprimere con una più capillare vigilanza le situazioni
d’irregolarità;
RILEVATO
- - che con il documento "Carta
2000 Sicurezza sul lavoro" sono state definite le linee generali
degli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro condivise da
tutti livelli di governo e delle parti sociali e fondamentalmente
incentrate sulle seguenti iniziative:
- armonizzazione della normativa
vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro con quella più
recente di recepimento comunitario tenendo conto della specificità
del sistema produttivo italiano;
- completamento della decretazione prevista dai decreti
legislativi n. 277 del 1991, n. 626 del 1994, e n. 494 del 1996, e
successive modificazioni;
- adozione di specifici provvedimenti per i settori a maggior
rischio;
- modifica della normativa relativa agli appalti finalizzata ad
impedire la compressione dei costi della prevenzione;
- attuazione di tutti gli impegni programmatici contenuti nel
Piano sanitario nazionale con particolare riferimento al
rafforzamento, su tutto il territorio nazionale, dei Dipartimenti
della Prevenzione, al riordino degli istituti ed organismi
centrali con l’obiettivo di garantire supporto tecnico
scientifico al sistema della prevenzione, al coordinamento tra
tutti gli enti che hanno competenza in materia;
- semplificazione degli adempimenti formali della prevenzione;
- valorizzazione della formazione per la sicurezza del lavoro con
particolare riferimento alla scuola d’ogni ordine e grado,
all’apprendistato, alla formazione professionale, ai tirocini,
alla formazione continua, a quella per lavori interinali, per le
attività lavorative a maggior rischio, per i rappresentanti per
la sicurezza dei lavoratori (RSL);
- valorizzazione del ruolo dei RSL e dei Comitati paritetici di
cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7-octies del
decreto legislativo n. 229 del 1999;
- incremento quantitativo e qualitativo della vigilanza nei luoghi
di lavoro ribadendo il ruolo centrale del Servizio sanitario
nazionale e la necessità d’interventi integrati e coordinati
con quelli di altri enti che hanno competenza in materia;
- maggiore coinvolgimento delle parti sociali nelle scelte che la
pubblica amministrazione opera nel settore della prevenzione
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
RILEVATO
A)
che il Piano sanitario nazionale:
- -individua fra le priorità
programmatiche la riduzione dell’incidenza degli infortuni sul
lavoro per almeno il 10 per cento, con particolare riferimento ai
settori lavorativi a maggior rischio ed agli infortuni di maggior
gravità, e la riduzione del numero di malattie correlate al lavoro;
- -definisce quali strategie
d’intervento per il conseguimento di tali finalità il potenziamento
e coordinamento di tutte le attività di prevenzione e vigilanza, la
piena applicazione del decreto legislativo n.626 del 1994, la
promozione di iniziative che favoriscono l’aggiornamento,
informazione e formazione di tutti i soggetti della prevenzione, la
sistematica verifica della qualità degli interventi effettuati, la
costruzione di sistemi di sorveglianza epidemiologica finalizzati a
monitorare la patologia da lavoro;
B)
- - che il decreto legislativo n.229 del
1999 individua le strutture organizzative del Servizio sanitario
regionale cui compete la tutela dell’igiene e sicurezza del lavoro
all’interno dei Dipartimenti di prevenzione ribadendo la necessità
di attuare, per iniziativa delle Regioni uno stretto coordinamento
operativo tra tutti gli enti che hanno competenze, dirette o indirette
in tema di tutela della salute dei lavoratori;
CONSIDERATO
- - che nell’ambito della prevenzione
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia:
a) il Governo e il Parlamento:
- pianificano, definiscono gli
indirizzi e indicano gli obiettivi strategici;
- definiscono i livelli minimi di intervento;
- assegnano adeguate risorse agli enti ed organismi dipendenti dal
livello centrale, quali direzioni del lavoro, INAIL, INPS, Guardia di
Finanza, VV.FF.;
- emanano e aggiornano la normativa al fine di armonizzare compiutamente
il quadro legislativo degli anni cinquanta con quello di derivazione
comunitaria e ad evitare la sovrapposizione di competenze tra i vari
enti riconfermando quindi, in via prioritaria, il controllo e la
vigilanza sul rispetto della normativa di prevenzione alle Aziende
UU.SS.LL.;
- verificano il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione che
competono alle Regioni.
b) Le Regioni e le Province autonome,
nell’ambito del quadro di riferimento sopra disegnato:
-individuano le priorità, definiscono
gli obiettivi specifici e la conseguente programmazione degli
interventi;
-integrano le politiche di settore finalizzate alla miglior tutela delle
condizioni di lavoro attraverso iniziative tese a facilitare
l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari, stimolare con politiche
incentivanti la ristrutturazione dei luoghi e degli ambienti di lavoro;
-concertano le iniziative di cui sopra con gli enti locali, in
particolare Province e Comuni, che in tali ambiti hanno poteri di
iniziativa e di intervento;
-coordinano tutti gli enti ed istituti che a vario tipo hanno competenze
dirette o indirette in tema di tutela della salute dei lavoratori quali,
in particolare, Aziende unità sanitarie locali, direzioni regionali e
provinciali del lavoro, sedi periferiche di INPS e INAIL, comandi
provinciali dei VV.FF. e Guardia di Finanza, nel rispetto della
legislazione vigente e delle competenze di ciascun organo. Tale
coordinamento in capo al Presidente della Giunta regionale e della
Provincia Autonoma si attua attraverso i Comitati regionali di
coordinamento previsti all’articolo 27 del decreto legislativo n. 626
del 1994, che nella predisposizione delle proposte di politica
preventiva di livello regionale tengono conto degli indirizzi e degli
obiettivi strategici individuati dal Governo e dal Parlamento sulla base
delle indicazioni della Commissione centrale di vigilanza di cui
all’articolo 79 della legge n. 448 del 1998, della Commissione
consultiva permanente di cui all’articolo 26 del decreto legislativo
n.626 del 1994 e del comitato e delle Commissioni di cui all’articolo
78 della legge n. 448 del 1998;
-individuano risorse adeguate ed armoniche con le indicazioni del PSN da
destinare alle Aziende UU.SS.LL. per gli interventi di prevenzione e di
tutela della salute dei lavoratori in particolare.
RILEVATO
- che alle Aziende UU.SS.LL. compete di
rendere operativi gli indirizzi regionali provvedendo alla
destinazione finale delle risorse assegnate dalle Regioni in modo
finalizzato per la prevenzione nei luoghi di lavoro potenziando tutti
gli interventi rivolti alla informazione, formazione, assistenza,
vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di prevenzione poste a
tutela della salute dei lavoratori;
- che agli altri enti o istituti che
hanno competenze collegate, anche indirettamente, con la tutela della
salute dei lavoratori compete l’espletamento del proprio mandato
curando il collegamento, al momento della programmazione e della
realizzazione degli interventi, con le Aziende UU.SS.LL. che hanno la
titolarità primaria nell’ambito della salute dei lavoratori.
CONSIDERATO ALTRESI’
- - che, ferme restando le competenze in
materia di vigilanza attribuite dalla legge agli ispettori del lavoro,
con legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale
e con il decreto legislativo n. 626 del 1994 la vigilanza
sull’applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro è affidata alle regioni e province
autonome;
- - che la programmazione delle attività
delle ASL e degli altri enti ed organismi che hanno competenza in
materia di prevenzione del lavoro deve raccordarsi nell’ambito delle
attività del Comitato di coordinamento ai sensi dell’articolo 27
del decreto legislativo n. 626 del 1994 ;
- - che il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, prevede che le Regioni e le
Province autonome istituiscano comitati di coordinamento, al fine di
realizzare sul territorio l’uniformità degli interventi della
pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro e di necessario raccordo con la Commissione consultiva
permanente di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del
1994;
- - che il decreto legislativo n.112 del
1998 prevede l’attivazione dello sportello unico per le attività
produttive e che le Regioni devono provvedere, nella propria autonomia
organizzativa e finanziaria, al coordinamento ed al miglioramento dei
servizi e della assistenza alle imprese;
- - che con l’articolo 78 della legge
n. 448 del 1998 sono state assunte misure organizzative a favore dei
processi di emersione con la costituzione del comitato per
l’emersione del lavoro non regolare in capo al Presidente del
Consiglio dei Ministri e con l’indicazione di costituire a livello
regionale e provinciale apposite commissioni nominate dal competente
organo regionale;
- - che con l’articolo 79 della legge
n. 448 del 1998 sono state adottate misure organizzative intese alla
repressione del lavoro non regolare e sommerso ed è stata costituita
la Commissione centrale di vigilanza, in cui si coordinano le
amministrazioni centrali e gli organi regionali competenti nelle
materie della regolarità dei rapporti di lavoro, degli adempimenti
fiscali e contributivi della sicurezza e dell’igiene nei luoghi di
lavoro;
- - che con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale è stata istituita la task force per
la vigilanza speciale, la quale effettuerà interventi integrati e
raccordati con quelli degli altri enti che hanno competenza in
materia;
- - che occorre superare rapidamente i
punti critici emersi nella formazione dei predetti organismi,
nell’insediamento e nella regolarità del loro funzionamento, nel
coordinamento e nell’integrazione delle azioni.
PRESO ATTO
che il Consiglio dei Ministri nella
seduta del 12 maggio 2000 ha approvato il "Piano straordinario per la
sicurezza sul lavoro" con il quale si stabilisce di :
- affidare il coordinamento degli
interventi nel settore della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi
di lavoro ad un comitato interministeriale presieduto dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale che si interfaccia con le Regioni
ricercando criteri uniformi di intervento da ratificarsi in apposito
protocollo d’intesa;
- valorizzare il ruolo che tutta la pubblica amministrazione è chiamata
a svolgere nell’ambito dell’assistenza alle imprese, soprattutto di
quelle medio piccole;
- prevedere l’adozione di misure d’incentivazione per la
realizzazione d’interventi di miglioramento delle condizioni
d’igiene e sicurezza del lavoro.
CONVENGONO
Sui punti di seguito indicati:
- 1) il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e le Regioni si impegnano ad utilizzare le risorse
rispettivamente a loro disposizione, in una strategia di più forte
integrazione, cooperazione e coordinamento al fine di rendere
maggiormente efficace l’azione di prevenzione e vigilanza sui
fenomeni oggetto del presente protocollo;
- 2) i Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome, esercitano il coordinamento regionale delle
iniziative rivolte all’informazione, alla formazione,
all’assistenza e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e alla emersione del lavoro irregolare.
Tale coordinamento viene attuato attraverso il Comitato di
coordinamento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo n. 626
del 1994 che, nella predisposizione delle proposte di politica di
prevenzione di livello regionale, tiene conto degli indirizzi e degli
obiettivi strategici individuati dal Governo e dal Parlamento sulla
base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente di cui
all’articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e del
Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 78 e 79 della legge
n. 448 del 1998.
- 3) Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e le Regioni si impegnano a:
- definire le linee generali delle
iniziative di sostegno alle imprese finalizzate al miglioramento delle
condizioni di lavoro;
- stabilire le modalità attraverso le quali le strutture periferiche di
enti centrali (direzioni regionali e provinciali del lavoro, INPS,
INAIL, Guardia di finanza e VV.FF.) si integrano nella programmazione
operativa;
- potenziare in modo consistente gli apparati destinati a svolgere le
azioni di informazione, sviluppando appositi sportelli integrati, anche
presso lo sportello unico per le imprese di cui al decreto legislativo
n. 112 del 1998 e quelle di vigilanza attraverso:
- l’aumento del controllo sugli aspetti attinenti la regolarità
contributiva e dei rapporti di lavoro da attuarsi anche con un
rafforzamento degli organici degli enti preposti;
- l’adeguata considerazione del livello delle risorse finanziarie
destinate al Servizio sanitario nazionale al fine di consentire il pieno
rispetto delle quote riservate alla prevenzione e alle azioni di
vigilanza conseguenti, secondo le indicazioni del Piano sanitario
nazionale;
- la reciproca messa a disposizione degli archivi dei vari enti che
hanno competenza su regolarità e sicurezza del lavoro in modo da poter
acquisire elementi conoscitivi nuovi finalizzati alla programmazione
delle attività;
- la sistematica informazione agli altri enti dell’attività svolta
nei confronti delle imprese da parte degli organi ispettivi in modo da
fornire elementi utili alla programmazione delle attività.
4 ) Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e le Regioni si impegnano, altresì, a:
- individuare i settori a rischio più
rilevante al fine di programmare interventi integrati fra i vari enti
che hanno competenza in materia, anche utilizzando gli archivi INPS ed
INAIL;
- definire, nell’ambito delle priorità che devono essere rese
operative a livello territoriale, iniziative di assistenza, formazione
ed informazione rivolte in primo luogo ai RSL e ai lavoratori stessi, ma
anche ad imprenditori e tecnici di prevenzione che operano nelle aziende
(responsabili dell’S.P.P., medici competenti, coordinatori per la
progettazione, coordinatori per l'esecuzione dei lavori, responsabili
dei lavori, etc.) nella convinzione che adeguati standards di
prevenzione nei luoghi di lavoro possono essere conseguiti solo con il
concomitante impegno di tutti i soggetti pubblici e privati che hanno
competenza in materia e tra i quali devono realizzarsi fruttuose
sinergie;
- definire interventi di formazione per la sicurezza sul lavoro rivolti
alla scuola dell’obbligo e secondaria, all’apprendistato e alla
formazione professionale.
- 5) Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale si impegna, altresì, a far sì che nel bilancio
dello Stato sia previsto un apposito fondo per le piccole e medie
imprese, da ripartire e gestire a livello regionale, volto a sostenere
piani di adeguamento ed il raggiungimento di più elevati livelli di
sicurezza nei luoghi di lavoro e le misure rivolte all’emersione del
lavoro irregolare. Il Fondo, che può essere integrato dalle Regioni
con risorse proprie, sarà ripartito sulla base di criteri essenziali
e tali da premiare il congiunto impegno regionale. La Regione
determinerà gli ulteriori criteri per la individuazione dei
beneficiari. Una quota del fondo sarà riservata alle iniziative
rivolte alla formazione e allo sviluppo di informazione e di cultura
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 6) Le Regioni ancora inadempienti, nei
sessanta giorni successivi alla sottoscrizione del presente
protocollo, nomineranno ed insedieranno gli organismi previsti dalla
vigente legislazione e assumeranno il ruolo di coordinamento che loro
compete.
- 7) Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e le Regioni realizzeranno rapidamente il
protocollo quadro, previsto da Carta 2000, da implementare a livello
regionale e locale, per definire le procedure di consultazione
preventiva e tempestiva delle parti sociali e degli organismi
paritetici di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del
1994;
- 8) Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale emanerà apposite direttive per favorire la stipula
di specifici protocolli d’intesa, tra le Regioni , l’INPS e
l’INAIL, al fine di una più forte integrazione e coordinamento di
tutti gli istituti preposti alla vigilanza sulle condizioni generali e
sulla regolarità dei rapporti di lavoro, nonché quelle necessarie a
stabilire che le strutture periferiche ministeriali e degli istituti
centrali attuino i programmi concordati a livello regionale.
- 9) Entro tre mesi dalla sottoscrizione
del presente protocollo, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale che esercita per delega le funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri nel coordinamento di tutte le amministrazioni
aventi competenze in materia, d’intesa con la Conferenza dei
Presidenti delle Regioni, definisce, con apposito atto le linee di
programmazione generale, gli indirizzi e gli obiettivi strategici,
unitamente ai livelli minimi di intervento e le modalità per la
verifica del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione che
consentano alle Regioni di predisporre le politiche preventive di
intervento sul proprio territorio.
- 10) Il presente accordo per le
province di Trento e Bolzano è attuato in conformità alle norme
statutarie.
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