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Sicurezza informatica
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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2012

Raccomandazione AIPA n. 1 del 13 Luglio 2000

Servizi redazionali di FNACA News Rete Unitaria PAPagine collegate


Oggetto:
Norme provvisorie in materia di sicurezza dei siti Internet delle Amministrazioni Centrali e degli Enti Pubblici

Capo I

PROCEDURA ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA

Articolo 1

1. I siti delle Amministrazioni Centrali e degli Enti Pubblici con connessione telematica TCP/IP (Internet), prevedendone la naturale evoluzione verso livelli di sempre maggiore interattività, sono funzionalmente classificati in due tipologie:

a) siti di informazione non connessi con sistemi informativi delle Amministrazioni Centrali e degli Enti Pubblici:

I) destinati al dialogo con i cittadini mediante dati, notizie, informazioni la cui conoscenza può avere interesse o utilità per chi vi accede;

II) caratterizzati da un flusso informativo monodirezionale dall’amministrazione verso l'utente;

  1. siti di servizio connessi con sistemi informativi delle Amministrazioni Centrali e degli Enti Pubblici che permettono al cittadino di:

I) intrattenere rapporti ufficiali con l'amministrazione, mediante l’inoltro telematico di denunce, dichiarazioni annuali ed altri atti previsti per legge;

II) ottemperare ad altri adempimenti normativi.

2. Per quanto concerne i siti indicati al punto b del comma 1, oltre a quanto previsto nella presente raccomandazione, considerata l’avvenuta attivazione della rete unitaria, saranno oggetto di specifico provvedimento atto a disciplinare il loro funzionamento e garantire le funzionalità di sicurezza e riservatezza.

Articolo 2

1. Le raccomandazioni descritte negli articoli seguenti devono essere rispettate dalle Amministrazioni Centrali ed Enti Pubblici, a prescindere dal fatto che la gestione e la manutenzione del sito Internet venga effettuata in proprio o venga affidata – anche solo in parte – a fornitore esterno; in questo ultimo caso specifiche caratteristiche di sicurezza, descritti negli articoli seguenti della presente raccomandazione, dovranno essere parte ineludibile degli accordi contrattuali tra committente e fornitore in ragione dell’architettura hardware e software del sito.

2. La mancata assicurazione di prescrizioni di sicurezza da parte del fornitore terzo:

a) dovrà dar luogo alla rivisitazione degli accordi in essere,

b) potrà determinare la revisione delle condizioni stabilite negli accordi vigenti in ordine alle prestazioni già pattuite o già in fase di somministrazione.

3. La mancata adesione alle indicazioni di cui al comma 2 del presente articolo può determinare la corresponsabilità dell’Amministrazione o Ente nelle conseguenze di un eventuale incidente.

Articolo 3

1. Le Amministrazioni Centrali e gli Enti interessati devono provvedere ad individuare i soggetti preposti al presidio del sito Internet, assicurandone la reperibilità per ogni eventuale esigenza di tempestivo intervento.

2. L’elenco delle utenze telefoniche, fisse e radiomobili, corrispondenti agli uffici o strutture preposte al presidio del sito, dovrà essere comunicato, completo delle modalità di rintraccio, all’Autorità per l’Informatica nella P.A., così da permettere eventuali comunicazioni in caso di emergenza.

Articolo 4

1. In attesa della diramazione del regolamento definitivo concernente gli aspetti di sicurezza, affidabilità, integrità e continuità di esercizio dei siti "web" pubblici e delle altre realtà di connessione telematica TCP-IP aperte al pubblico, le Amministrazioni Centrali dovranno provvedere

a) alla verifica delle misure di protezione adottate, in accordo con le indicazioni riportate nelle "Linee guida per la definizione di un piano per la sicurezza" pubblicate nel n°2 ottobre 1999 de "I Quaderni" A.I.P.A.;

b) alla compilazione del questionario (che costituisce l’allegato 1 alla presente raccomandazione) predisposto per:

I) agevolare la ricognizione dello stato di fatto,

II) costituire la base di lavoro per le necessarie iniziative di manutenzione e miglioramento della sicurezza.

  1. Il questionario sarà inoltrato a:

Al Responsabile del Progetto intersettoriale Sicurezza Informatica
Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
Via Isonzo 21b, 00198 Roma
Oppure inviato per e-mail all’indirizzo: sicurezza@aipa.it

Il Responsabile del Progetto intersettoriale Sicurezza Informatica:

a) provvederà a valutare le garanzie prospettate;

b) sottoporrà all’Adunanza dell’Autorità:

I) l’esito delle attività svolte,

II) le eventuali proposte di intervento,

III) ogni altra iniziativa che riterrà necessaria per la salvaguardia del sito considerato e delle relative informazioni.

Capo II

PROCEDURA DI MONITORAGGIO

Articolo 5

1. Il responsabile del sistema informativo dell’Amministrazione o Ente deve concordare con il gestore del sito Internet (o "webmaster"):

a) la predisposizione di un "log server", ovvero di un apparato destinato

I) a registrare tutti gli eventi telematici che hanno impatto sul sito,

II) a permettere la ricostruzione di eventuali comportamenti insidiosi e l’individuazione di possibili responsabilità penali e civili conseguenti condotte illecite in danno al sito;

b) le modalità di monitoraggio delle pagine multimediali con particolare riguardo:

I) alla corretta funzionalità e aggiornamento continuo dell’hardware e del software del server,

II) alla efficienza dei servizi erogati "On line",

    1. alla integrità dell’architettura del sito WEB,

    2. alla integrità dei contenuti.

Articolo 6

  1. In caso di incidenti il gestore del sito redige un rapporto scritto in cui analizza e riepiloga gli eventi che hanno causato l’interruzione di servizio.

2. Il rapporto, che può essere costituito da un prospetto riepilogativo realizzato con sistemi informatici, deve riportare:

a) il numero di accessi indebiti o tentativi di accesso indebito

b) con evidenza:

b.1 del numero IP dell’apparato con cui sono stati effettuati gli accessi o i tentativi,

b.2 del numero della porta su cui è stata eseguita l’attività non ammessa,

b.3 della tipologia di azione perpetrata,

b.4 delle conseguenze tecniche dell’accaduto,

b.5 dei tempi di rilevazione dell’incidente,

b.6 dei tempi di ripristino,

b.7 del numero delle precedenti connessioni effettuate o tentate dal numero IP in questione,

b.8 del numero di tentativi analoghi per metodologia,

b.9 di altre anomalie riscontrate.

3. Il rapporto deve essere recapitato al Responsabile del Sistema informativo – o alla struttura da questo delegata alla sicurezza – dell’Amministrazione Centrale e dell’Ente Pubblico oggetto dell’incidente o attacco, entro e non oltre le 24 ore successive all'anomalia o incidente.

Copia del rapporto deve essere inviata immediatamente a:

Al Responsabile del Progetto intersettoriale Sicurezza Informatica
A.I.P.A. Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
Via Isonzo 21b, 00195 Roma

Oppure inviato per e-mail all’indirizzo: sicurezza@aipa.it

  1. Il Responsabile del Progetto Intersettoriale Sicurezza Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione offrirà supporto tecnico per la disamina dell’accaduto.

Articolo 7

1. Le Amministrazioni Centrali e gli Enti Pubblici devono concordare con il gestore del sito le modalità di

a) intervento immediato,

b) ripristino delle funzionalità.

2. Le indicazioni di massima in ordine alle relative procedure di emergenza sono descritte nei successivi Capi delle presenti norme.

Capo III

PROCEDURA DI INTERVENTO E RIPRISTINO

Articolo 8

1. In caso di incidente il gestore deve provvedere

a) all’immediata sospensione del collegamento del sito web coinvolto nell’incidente.

b) alla comunicazione telefonica al responsabile del sistema informativo dell’Amministrazione o Ente, facendo riserva di tempestivo invio del rapporto di cui all’articolo 6,

  1. alla attivazione delle iniziative per il ripristino delle ordinarie funzionalità.

  2. ad informare l’Autorità Giudiziaria se si ravvisa condotta dolosa

Articolo 9

1. Le attività innescate in conseguenza dell’incidente devono essere verbalizzate, con la descrizione di

a) azioni cui si è dato corso,

b) figure professionali coinvolte, con indicazione dei rispettivi compiti svolti nella specifica occasione,

c) fasi operative e relativo sviluppo,

d) sintesi di ricostruzione della dinamica offensiva con indicazione dei tempi impiegati da chi ha operato l’attacco,

e) indicazione degli oneri sostenuti per il ripristino,

f) stima degli eventuali danni subiti.

g) dandone comunicazione a:

Al Responsabile del Progetto intersettoriale Sicurezza Informatica
Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
Via Isonzo 21b, 00198 Roma

Oppure inviato per e-mail all’indirizzo: sicurezza@aipa.it

Capo IV

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

Articolo 10

1. Il gestore del sito deve offrire garanzia scritta dell’impegno espletato a tutela delle relative informazioni, così da autocertificare la rispondenza del sito ai requisiti di sicurezza e delle procedure in osservanza della tempestività e della professionalità.

2. Nel caso il gestore sia esterno all’Amministrazione, tale garanzia dovrà essere prevista contrattualmente.

 
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