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| Nota ARAN del 3
Ottobre 2000 Prot. 10581 |
Oggetto: Elezioni delle RSU nel comparto scuola del 13 – 16 dicembre 2000. Nota di chiarimenti. Con
riferimento alle prime problematiche emerse per lo svolgimento delle
elezioni in oggetto, le cui operazioni - come da comunicazione in data 22
settembre 2000 del Ministero della Pubblica Istruzione - inizieranno
il 25 ottobre 2000 pare opportuno fornire alcune ulteriori
indicazioni rispetto alle note, tutte del 1998, riguardanti le elezioni
delle RSU avvenute nei comparti del pubblico impiego, già trasmesse a
cura del predetto Ministero con nota
dell'11 settembre 2000. N.P. 2750. Le organizzazioni di categoria rappresentative e non, aderenti alle confederazioni sottoscrittrici dell'Accordo nazionale quadro sulle elezioni delle RSU del 7 agosto 1998, non devono presentare alcuna formale adesione all'accordo stesso. Per le organizzazioni non rappresentative l'adesione alle confederazioni dovrà risultare da attestazione della confederazione stessa da allegare alla lista. Le organizzazioni sindacali di categoria riconosciute rappresentative – a livello nazionale - nel comparto (cfr. CCNQ del 9 agosto 2000 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U n. 222 del 22 settembre 2000 disponibile anche sul sito ARAN: www.aranagenzia.it ) non aderenti ad alcuna delle confederazioni sindacali sottoscrittrici del succitato accordo quadro, qualora abbiano formalmente aderito all'accordo stesso con certificazione rilasciata dall'ARAN nell'anno 1998, non devono richiedere una nuova attestazione da questa Agenzia. Rimane,
invece, in capo alle organizzazioni di categoria non rappresentative e non
aderenti alle confederazioni sottoscrittrici dell'accordo - che
parteciperanno alle elezioni del 13 – 16 dicembre p.v. l'obbligo di
presentare l'adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 sul regolamento
di costituzione delle RSU, unitamente alla presentazione nei vari istituti
scolastici delle liste, dal momento che quelle eventualmente presentate
prima della sospensione delle elezioni del 1998 non possono più essere
utilizzate. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. b) dell'accordo quadro del 7 agosto 1998, le associazioni sindacali non rappresentative (e non rientranti in quelle indicate nel punto precedente) sono tenute a dimostrare di essere formalmente costituite mediante la presentazione dello statuto e dell'atto costitutivo da allegare alla lista dei candidati. Ai
fini della semplificazione delle procedure per le elezioni, si ritiene che
- ove le predette associazioni presentino, in originale, copia dei citati
documenti a questa Agenzia (ovvero al Ministero della pubblica istruzione
o ai Provveditorati o, infine per le istituzioni scolastiche italiane
all'estero al Ministero degli Affari Esteri, Direzione generale per la
promozione e cooperazione culturale ) - debba essere rilasciato un
attestato in carta semplice dell'avvenuto deposito (cfr. allegato fac –
simile) che, in copia autenticata nei modi di legge per attestarne la
corretta provenienza, può essere allegato ai documenti richiesti alle
associazioni sindacali non rappresentative per la presentazione delle
liste, in sostituzione del deposito materiale, in ciascuna sede
elettorale, dello statuto e dell'atto costitutivo. Ai
sensi dell'art. 2 del CCNQ del 7 agosto 1998, sulle modalità di utilizzo
dei distacchi, permessi, aspettative nonché delle altre prerogative
sindacali, il diritto di assemblea in materia di elezioni delle RSU nel
comparto scuola può essere esercitato solo da due dei soggetti indicati
nell'art. 10 del CCNQ citato e , precisamente, dai dirigenti delle
rappresentanze aziendali delle associazioni sindacali rappresentative o
componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed
organizzazioni di categoria rappresentative non collocati in distacco od
aspettativa, in quanto gli altri soggetti indicati dalla disposizione
entreranno in attività solo dopo l'elezione delle RSU. Con riferimento alla presentazione delle liste si forniscono le seguenti indicazioni: 1) Gli elenchi delle sedi per la presentazione delle liste sono stati resi disponibili dal Ministero della pubblica istruzione alle OO.SS. rappresentative in data 28 settembre 2000 su supporto informatico e dal Ministero affari esteri, in pari data, con documento cartaceo. Detta documentazione sarà disponibile per tutte le associazioni sindacali anche non rappresentative che ne facciano richiesta ai citati Ministeri. La
presente comunicazione è riportata anche nella G.U. del 27 settembre
2000, n. 226, serie generale, nella parte sunti e comunicati. Le liste (come già indicato nella nota di chiarimenti del 25 settembre 1998 al punto 2) sotto la voce "commissione elettorale") dovranno essere presentate dalle OO.SS. interessate nella sede principale di ciascun istituto scolastico, presso gli uffici amministrativi sino all'insediamento della Commissione elettorale e successivamente a questa entro il termine ultimo stabilito per la loro presentazione (14 novembre 2000). 2) L'art. 2, comma 1 dell'accordo quadro del 7 agosto sull'elezione delle RSU, prevede che la costituzione delle RSU possa essere promossa dalle associazioni sindacali rappresentative "nelle amministrazioni che occupino più di quindici dipendenti". L'art. 2, comma 5, lett. a) del citato accordo quadro demanda ad un apposito accordo di comparto la possibilità di "costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di una unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino a quindici dipendenti". La
lettura coordinata delle due clausole soprariportate porta ad escludere lo
svolgimento delle elezioni, in particolare in alcune istituzioni
scolastiche italiane all'estero, tenuto conto che la mancanza di un
accordo integrativo nel comparto scuola non ha consentito di disciplinare
le particolari situazioni di istituti diversi che, pur situati nella
stessa sede, non occupino più di quindici unità . Nell'evenienza che l'associazione sindacale presenti la propria lista ad un istituto dell'accorpamento scolastico di pertinenza che non sia la sede di elezione della RSU (sia per proprio errore materiale sia perché l'indirizzo della sede principale non risulti corretto), l'istituto ricevente è tenuto ad apporre il timbro di ricezione attestante la data di presentazione della lista, la quale – in ogni caso - dovrà essere consegnata alla sede dell'istituto o alla commissione elettorale – ove insediata - entro la stessa giornata o, al massimo, il giorno successivo in ragione della dislocazione degli istituti sul territorio), a cura dell'OO.SS. interessata. Nel caso in cui si tratti dell'ultimo giorno utile per la presentazione della lista, l'istituto ricevente, apporrà il timbro e la data e l'orario di ricezione su ciascun foglio di cui è costituita la lista e provvederà ad avvertire dell'avvenuta consegna, via fax o a mezzo fono, la commissione elettorale competente presso la sede principale dell'istituto. Rimane fermo l'obbligo in capo all'organizzazione sindacale interessata di recapitare la lista alla Commissione entro il termine massimo del giorno successivo. Nel caso che l'errore di consegna attenga il proprio indirizzario conosciuto a sistema informatico, l'istituto ricevente, è tenuto a darne immediata comunicazione al Provveditorato agli Studi. Nel caso in cui l'organizzazione sindacale abbia inviato le liste per posta, la presentazione nei termini sarà attestata solo dal protocollo dell'istituto o della commissione elettorale. Qualora
presso l'istituto scolastico sede di elezione della RSU non venga
presentata alcuna lista elettorale, per una corretta tenuta dell' anagrafe
delle sedi da parte dell'ARAN unicamente ai fini della rilevazione dei
voti, l' istituto stesso avrà cura di comunicare la notizia a questa
Agenzia, all'indirizzo segnalato al punto 10 della presente nota. La
correttezza di tale adempimento faciliterà le verifiche successive non
dovendo l'ARAN attendere da tali sedi alcun verbale di elezione. Hanno diritto a votare tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'istituto alla data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando o fuori ruolo. Hanno, altresì, diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico o supplenza annuale o con supplenza sino al termine delle attività didattiche. Fermo
rimanendo quanto previsto dall'art. 3 della parte II dell'Accordo quadro
del 7 agosto 1998 sulla elezione delle RSU con riferimento all'elettorato
passivo, per gli istituti sottoindicati, ove alla data del 25 ottobre
risulti in servizio solo personale comandato, questa Agenzia ritiene
applicabile anche l'elettorato passivo per le ragioni esplicate al punto 5
della nota del 25 settembre 1998, n. 5831:
Le
elezioni sono fissate nei giorni dal 13 al 16 dicembre 2000 cioè per
quattro giorni, che nei comparti dove le elezioni si sono svolte nel 1998
sono stati - di norma - così utilizzati anche a seguito degli accordi di
comparto: il primo per gli aspetti strettamente organizzativi dei seggi ,
ma anche come inizio delle votazioni che si sono protratte il secondo e
terzo giorno. Il quarto giorno è, invece, stato destinato unicamente allo
scrutinio. Tale organizzazione, nel comparto scuola, è demandata alla
Commissione elettorale che deve individuare i seggi e definire anche gli
orari di apertura e chiusura degli stessi in occasione delle votazioni,
previo accordo con il dirigente scolastico dell'istituzione scolastica. L'art.
10 della Parte II dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, relativo alle
preferenze, non ha previsto una specifica clausola diretta a chiarire come
vadano attribuiti i seggi nel caso in cui le liste abbiano raggiunto la
parità di voti ed i candidati la parità di preferenze. A tale proposito,
per evitare che alcuni seggi non risultino assegnabili, questa Agenzia
ritiene che la Commissione elettorale, facendo ricorso a principi generali
, risolva la parità a favore della lista il cui candidato risulti più
anziano in base all'età anagrafica e, qualora anche l'età coincida
perfettamente, verificando l'ordine dei candidati all' interno di ciascuna
lista. La trasmissione del verbale con i risultati elettorali avverrà unicamente a cura dell'istituto scolastico in due tempi, secondo modalità che saranno appositamente comunicate entro la fine del corrente mese di ottobre. La prima trasmissione sarà effettuata utilizzando i vari strumenti informatici disponibili; la seconda, invece, sarà costituita dall'invio della copia originale del verbale elettorale, in quanto, ai sensi dell'art. 20, comma 1, parte seconda, dell'accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998, il documento cartaceo è necessario per la convalida definitiva della rilevazione informatica, collegata – come noto – anche con l'accertamento della rappresentatività delle OO.SS.. Proprio
a tal fine, si raccomanda alle Commissioni elettorali – all'atto della
compilazione del verbale elettorale contenente i risultati finali di riportare
in modo assolutamente conforme alla lista, la denominazione della
organizzazione sindacale presentatrice. Tutti
gli indirizzi ARAN indicati al punto 6 della nota del 25 settembre 1998,
n. 5831 sono sostituiti dai seguenti: Le
indicazioni contenute nella presente nota completano quelle già trasmesse
per il tramite del Ministero della Pubblica istruzione ed utilizzate in
occasione delle elezioni delle RSU del 1998 per tutti gli altri comparti
del pubblico impiego. Tutti i documenti sono disponibili anche sul sito : www.arangenzia.it
ed, a richiesta debbono essere forniti dall'istituto scolastico anche alle
Commissioni elettorali per agevolare le decisioni di loro competenza. DA RILASCIARE SU CARTA INTESTATA DELL'AMMINISTRAZIONE ATTESTANTE
ATTESTATO |
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