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REGOLAMENTO
RECANTE
NORME SULLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO AI
SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N.124.
VISTA
la
legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico
e, in particolare, l'articolo 4;
VISTO
l'articolo
17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;
VISTO
il
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, concernente il testo unico
delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;
VISTA
la
legge 23 dicembre 1996, n.662 e, in particolare, l'articolo 1, commi 72 e
78;
VISTO
il
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 e, in
particolare, gli articoli
14 e 15;
UDITO
il
parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza
del______________
VISTA
la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n.400 (nota n . ………..)
ADOTTA
il
seguente regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze
al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai sensi dell'articolo
4 della legge 3 maggio 1999, n.124.
ARTICOLO 1 - (Disponibilità di posti e
tipologia di supplenze)
1.1
Ai
sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11 - della legge 3 maggio 1999,
n.124 - di
seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia stato
possibile assegnare sulle disponibilità
di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario
in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato,
si dispone con:
-
a)
supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro
la data del 31 dicembre,
e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico.
-
b)
supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la
copertura di posti non
vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al
termine dell'anno scolastico.
-
c)
supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai
casi precedenti, secondo
quanto specificato all'articolo 6.
1.2 Non si dà luogo al conferimento delle supplenze per
i direttori dei servizi generali e amministrativi che, in caso di assenza,
sono sostituiti, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle
norme contrattuali vigenti. Pertanto, il presente regolamento non si
applica al personale appartenente
a detto profilo professionale.
1.3
Per
l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino
al termine delle attività
didattiche, si utilizzano le graduatorie di cui all'articolo 2; per
l'attribuzione delle supplenze
temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui
all’articolo 5.
1.4
In
caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2 di tutti i
profili professionali, ad esclusione
dei collaboratori scolastici, o, comunque, in carenza di aspiranti
interessati, le relative
supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche
vengono conferite
utilizzando appositi elenchi provinciali, compilati con l'inserimento di
aspiranti che
erano inseriti nelle previgenti graduatorie provinciali per il
conferimento delle supplenze e
che abbiano prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali;
negli stessi elenchi provinciali
sono inclusi gli aspiranti non inseriti nelle suddette graduatorie purché
abbiano prestato
servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche anche con
rapporto di lavoro
alle dipendenze degli enti locali per almeno 30 giorni. Per il
conferimento di supplenze
nel profilo professionale di collaboratore scolastico, in caso di
esaurimento delle graduatorie
di cui all'articolo 2, ivi comprese le graduatorie provinciali ad
esaurimento di cui
all'articolo 587 del Decreto Lgs. n.297/1994, i dirigenti delle scuole ove
si verifica la disponibilità
procedono all' assunzione, ai sensi del comma 1, dello stesso articolo
587.
1.5
L'individuazione
del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'Amministrazione
Scolastica competente per territorio, nel caso di utilizzazione delle graduatorie
di cui all'articolo 2, comma 1; dal dirigente scolastico nel caso di
utilizzazione delle
graduatorie di cui all'articolo 5.
1.6
Il
conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato,
sottoscritti dal dirigente scolastico e dall'interessato, che hanno
effetti esclusivi dal
giorno dell'assunzione in servizio e termine:
-
a)
per le supplenze annuali il 31 agosto.
-
b)
per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche il
giorno annualmente
indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività
didattiche.
-
c)
per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle
esigenze di servizio.
1.7
Le
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono
essere prorogate oltre
tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento
delle relative attività,
nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole
di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento
di dette attività
mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale
in servizio
presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti
situazioni che
possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
ARTICOLO 2 - (Graduatorie da utilizzare
per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine
delle attività didattiche)
2.1
Per
il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino
al termine
delle attività didattiche, degli assistenti amministrativi, degli
assistenti tecnici, dei guardarobieri, dei cuochi e degli infermieri, si
utilizzano, ai sensi dell’articolo 4, comma 11, della legge, le
graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554
del decreto legislativo
16 aprile 1994, n.297, e in caso di esaurimento, si utilizzano gli elenchi
provinciali
di cui all'articolo 1, comma 4; per i collaboratori scolastici, si
utilizzano le graduatorie
permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento,
si utilizzano
le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il
conferimento delle supplenze,
aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale che negli ultimi
tre anni scolastici
ha prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali, anche con
rapporto di lavoro
alle dipendenze degli enti locali.
2.2
Il
personale incluso nelle graduatorie di cui al comma 1, può rinunciare in
via definitiva o limitatamente
a singoli anni scolastici, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato,
manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo indeterminato.
2.3
Nei
confronti del personale che sia già titolare di contratto a tempo
indeterminato, per altra area o profilo professionale, la supplenza è
conferita solo se ha dichiarato esplicitamente che l'inserimento nella
graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze.
L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente
impiego.
2.4
Nello
scorrimento delle graduatorie di cui al comma 1, ai fini dell'attribuzione
delle supplenze,
non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni
non siano utili
a norma dei commi 2 e 3.
ARTICOLO 3 - (Conferimento delle
supplenze a livello provinciale)
3.1
Al
fine di garantire il regolare inizio delle lezioni, le operazioni di
conferimento delle supplenze
sono annualmente disposte mediante un piano di individuazione dei
destinatari delle
proposte di assunzione che, nel rispetto delle posizioni di graduatoria,
tenga conto dell'ordine
di priorità indicato dagli aspiranti complessivamente per tutte le
graduatorie in cui
figurino utilmente inclusi relativamente ai seguenti elementi:
3.2
Gli
aspiranti hanno facoltà, ogni triennio scolastico, di variare l'ordine di
priorità di cui al comma
1. Nel primo triennio di applicazione del presente regolamento tale facoltà
può
essere
esercitata annualmente. I candidati utilmente inclusi nelle graduatorie di
cui all'articolo
2 , in relazione al numero dei posti disponibili sono destinatari di una
proposta di assunzione
con contratto a tempo determinato coerente con la posizione in graduatoria
e con l'ordine
di priorità indicato.
3.3
L'accettazione
in forma scritta e priva di riserve da parte degli aspiranti a supplenze,
della rispettiva
proposta di assunzione formulata in base al predetto piano, rende le
operazioni medesime
non soggette a revisione. Le disponibilità successive che si vengono a determinare,
anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di
attribuzione di supplenze
nei riguardi degli aspiranti non originariamente interessati dalle
precedenti proposte di assunzione.
ARTICOLO 4 - (Completamento di orario e
cumulabilità di diversi rapporti di lavoro
nello stesso anno scolastico)
4.1
L'aspirante
cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della
costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di
ruolo, conserva titolo,
in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di
supplenza, a conseguire
il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di
lavoro previsto
per il corrispondente personale di ruolo.
4.2
Nel
predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti
di lavoro a tempo
determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento
dell'orario può
realizzarsi
nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della
facile raggiungibilità.
Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette,
anche in scuole
non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.
4.3
Nello
stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei
diversi gradi di
scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo,
tecnico e ausiliario anche
in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.
ARTICOLO 5 - (Graduatorie di circolo e
di istituto)
5.1
Il
dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui
all'art.6, costituisce, sulla
base delle domande prodotte ai sensi del comma 7, apposite graduatorie in
relazione ad ogni
profilo professionale presente nella scuola, secondo i criteri di cui al
comma 3.
5.2
I
titoli di studio per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di
istituto sono quelli stabiliti dal
vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, salvo
quanto stabilito dal
contratto collettivo nazionale di lavoro in ordine alla validità dei
titoli previsti nel precedente
ordinamento.
5.3
Per
ciascun profilo professionale presente nella scuola viene costituita una
graduatoria, distinta
in tre fasce da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
I
Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui
all'articolo 2, per il medesimo
profilo professionale cui è riferita la graduatoria di circolo e di
istituto;
II
Fascia: comprende:
-
a)
per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento,
con precedenza per coloro che abbiano prestato servizio per almeno 30 giorni
nelle scuole statali;
-
b)
gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie di cui
all'art.2 che, negli ultimi
tre anni scolastici, abbiano prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni
scolastiche anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti
locali, per
almeno 30 giorni.
-
c)
gli aspiranti ( eccettuati i collaboratori scolastici di cui alla lett. a)
che erano inseriti nelle
corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze
e che abbiano prestato servizio per almeno 30 giorni;
III
Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per
l'accesso al posto richiesto,
esclusi i collaboratori scolastici.
5.4
Gli
aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduatoria derivante
dall'automatica trasposizione
dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie
di cui
all'articolo 2.
5.5
Gli
aspiranti inclusi nella II e III fascia sono graduati secondo la tabella
di valutazione dei titoli
annessa al presente regolamento.
5.6
Le
graduatorie della prima fascia hanno validità temporale commisurata alle
cadenze di integrazione
delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e
vengono riformulate
a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Le graduatorie
della Il fascia sono ad esaurimento; le graduatorie della III fascia hanno
validità
triennale.
5.7
L'aspirante
a supplenze può, per tutte le graduatorie di circolo e di istituto in cui
ha titolo ad essere incluso, fare domanda in una sola provincia fino a un
massimo di trenta istituzioni scolastiche.
La presentazione di domande in più province o a più di trenta istituti
comporta l'esclusione
da tutte le graduatorie per il conferimento di supplenze, per il periodo
di validità
delle
stesse.
5.8
Per
coloro che figurano nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 2,
la provincia di inclusione
in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella di inclusione
nelle suddette
graduatorie provinciali.
5.9
Durante
il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto, per
ogni anno scolastico
successivo al primo, ciascuna scuola può acquisire ulteriori domande di
supplenza da
parte di aspiranti che abbiano titolo a essere inseriti in una delle fasce
di cui al comma 3, salvo
il disposto dei commi 9,10 e 11.
5.10
Le
domande di cui al comma 11 possono essere presentate, per una sola
provincia e sempre nel limite massimo complessivo di cui al comma 6 da:
-
a)
coloro che già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che
intendano integrare
le precedenti domande fino al massimo di scuole previste;
-
b)
coloro che già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che
intendano sostituire,
fino ad un massimo di tre scuole per ciascun anno scolastico, alcune
opzioni precedentemente
espresse;
-
c)
coloro che già figurano in graduatorie di altra provincia con conseguente
cancellazione da tutte
le graduatorie della provincia di provenienza;
-
d)
coloro che non risultino inclusi in graduatorie di supplenza in alcuna
provincia, ad esclusione
degli aspiranti a supplenze di collaboratore scolastico
5.11
Il
personale di cui al comma 9 si inserisce, in ciascun anno scolastico,
nelle graduatorie di circolo
e di istituto in coda all'ultimo incluso della fascia cui ha titolo
secondo i requisiti posseduti,
ai sensi di quanto previsto al comma 3.
5.12
Gli
aspiranti di cui alle lettere a), b), c), del comma 9 sono graduati tra
loro secondo l'automatica
trasposizione degli elementi già determinanti la loro posizione nelle graduatorie
di precedente inclusione e precedono gli aspiranti di cui alla lettera d),
graduati tra
loro secondo il punteggio spettante in base alle tabelle di valutazione
dei titoli annessa al
presente regolamento (v. allegato A).
5.13
Ai
sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999,
n.275, avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo
entro il termine
di quindici giorni dalla loro pubblicazione all'albo della scuola,
all'organo che ha adottato la graduatoria, che deve pronunciarsi sul reclamo
stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene
definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione
su reclamo.
ARTICOLO 6 - (Supplenze conferite
utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto)
6.1
I
dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le
rispettive graduatorie
di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente
assente e
per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il
31 dicembre di ciascun
anno.
6.2
Per
la sostituzione del personale temporaneamente assente, il dirigente
scolastico provvede al
conferimento delle relative supplenze in via subordinata e per il tempo
strettamente necessario,
nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del
contratto.
6.3
Nel
caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il
dirigente scolastico provvede
al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri
istituti della provincia
secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i
competenti dirigenti
scolastici.
6.4
Qualora
l'assenza del personale appartenente ai profili professionali di
assistente amministrativo,
assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente
tra il termine
delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche (compresi gli
esami) dei termini nella
scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori
attività
indispensabili,
il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la
data di scadenza
delle supplenze, per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di
servizio e nel
numero strettamente necessario per evitare l'interruzione del pubblico
servizio.
6.5
In
caso di assenza del guardarobiere, cuoco e infermiere, o comunque, di
dipendente unico nel
proprio profilo professionale, il dirigente scolastico può provvedere
alla sostituzione, in caso
di necessità.
ARTICOLO 7 - (Effetti del mancato
perfezionamento del rapporto di lavoro)
7.1
L'esito
negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i
seguenti effetti:
A)
Per
supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2
comma 1,
-
a)
la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di
servizio comportano
la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro
sulla base
delle graduatorie di cui all'articolo 2, per l'anno scolastico successivo;
-
b)
l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al punto a) sia la
perdita della possibilità
di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie
permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico
in corso.
B)
Per
supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto,
-
a)
la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma
non comporta alcun
effetto;
-
b)
l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di
conseguire qualsiasi tipo
di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui
all'articolo 2, che delle graduatorie
di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.
7.2 Il personale che non sia già in servizio per
supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà
di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne
un altro di durata fino al suddetto termine.
7.3
Per
il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di
essere interessato
al conseguimento di supplenze, secondo quanto previsto al comma 3
dell'articolo 2,
la mancata accettazione, ripetuta in due anni scolastici, di una proposta
di assunzione per supplenza
conferita sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, comporta, in
via definitiva,
la perdita della possibilità di conseguire supplenze.
7.4
Il
personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie
di circolo e di istituto
ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra
attribuita sulla base
delle graduatorie di cui all'articolo 2.
7.5
Le
sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato
perfezionamento o risoluzione
anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che
risulti da documentata
richiesta dell'interessato.
ARTICOLO 8 - (Disposizioni finali e di
rinvio)
8.1
I
termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di
inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie
medesime e per l'individuazione
dei destinatari delle supplenze sono definiti con Decreto del Ministro
della Pubblica
Istruzione che detta disposizioni anche per l'attuazione progressiva delle
relative procedure
informatizzate.
8.2
Le
operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo all'onere
di documentazione
a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e
snellimento delle
procedure.
8.3
Ai
sensi dell'articolo 4, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n.l24, dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli
articoli 581,582,585,586 del Decreto Legislativo
16 aprile 1994, n.297.
8.4
Per
quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano,
le disposizioni
legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a
tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare.
IL MINISTRO
Tullio De Mauro
Testo
completo con tabelle di valutazione

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