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Circolare MAE n. 268 del 22 Maggio 2000 |
In attesa dell'emanazione, da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, del Regolamento attuativo dell'art. 4 della legge n. 124/1999, tenuto conto della necessità di disporre di graduatorie sicuramente utilizzabili e al fine di dare piena e regolare attuazione agli artt. 16 e 18 della sequenza contrattuale 24/2/2000, sono riaperte, limitatamente al prossimo anno scolastico 2000/2001, le graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale docente non di ruolo nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero. Le disposizioni della presente circolare devono essere pubblicate all'albo delle circoscrizioni consolari. La pubblicazione deve avvenire il 26 maggio 2000 per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale (1 settembre - 31 agosto), ed il 25 agosto 2000 per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario australe (1 marzo - 28 febbraio). Unitamente alla pubblicazione della circolare, l'Autorità consolare dispone la pubblicazione dell'elenco delle scuole (statali e non statali), nonché dei corsi di lingua e cultura italiana di cui all'art. 636 del D.L.vo n. 297/1994, ove siano posti di contingente statale, funzionanti nella propria circoscrizione. Provvede, inoltre, a dare comunicazione al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Ufficio IV dell'avvenuta pubblicazione della circolare. ADEMPIMENTI DEGLI INTERESSATI - REQUISITI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1. Gli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee, nelle scuole e nei corsi previsti dall'art. 636 del D.L.vo n. 297/1994, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; b) godimento dei diritti politici; c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 65; d) idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di insegnante; e) titolo di studio prescritto per impartire gli insegnamenti compresi nella graduatoria richiesta. Il titolo di studio deve essere determinato conformemente a quanto previsto nel territorio metropolitano in materia di classi di concorso, secondo l'ordinamento definito con D.M. del M.P.I. n. 334 del 24/11/1994, integrato con D.M. del M.P.I. n. 62 del 24/2/1995. 2. Non possono presentare domanda coloro che compiano il 65° anno di età all'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il conferimento di supplenza, nonché i pubblici dipendenti collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge n. 336/1970 e successive modifiche ed integrazioni ovvero con i benefici previsti dal D.P.R. n. 748/1972. 3. Per essere inseriti nelle graduatorie valide per l'anno scolastico 2000/2001, gli aspiranti supplenti devono presentare domanda, secondo il modello allegato (All. n. 1) direttamente ai capi d'istituto di non più di due circoscrizioni consolari all'estero (vedi nota n. 2) per essere inclusi in una o più graduatorie di scuole o corsi funzionanti nelle circoscrizioni consolari prescelte, in relazione al titolo di studio posseduto. 4. Nel caso in cui il capo d'istituto non sia di nomina ministeriale (vedi elenco delle scuole italiane all'estero pubblicato dal M.A.E. - D.G.P.C.C. - Ufficio IV - e consultabile anche sul sito internet www.esteri.it), le domande saranno rivolte direttamente al Capo dell'Ufficio Consolare di competenza. 5. Le domande di inclusione in graduatoria devono essere inviate direttamente al competente Organo all'estero a partire dal 26 maggio ed entro il 25 giugno 2000 per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale, e dal 25 agosto entro il 24 settembre 2000 per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario australe. (Fa fede la data del timbro postale). Nell'ipotesi in cui la circolare venga affissa nella sede consolare in data successiva a quella prevista, dovrà essere comunque garantito il periodo di 30 giorni per la presentazione delle domande. Gli interessati sono tenuti, comunque, a verificare la data della pubblicazione direttamente presso la circoscrizione consolare prescelta. 6. La domanda di inclusione in graduatoria, da produrre in carta semplice secondo il modulo allegato (All. n. 1), datata e sottoscritta dall'interessato, dovrà essere indirizzata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Autorità cui è stata rivolta la domanda. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione (legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 5). Il modulo di domanda deve essere compilato in tutte le sue parti o riprodotto integralmente. Nella domanda di inclusione in graduatoria gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione (vedi nota 4): · il cognome e il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita); · il codice fiscale; · la data e il luogo di nascita; · il luogo di residenza; · il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea; · il godimento dei diritti politici; · le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti; · di non essere stato destituito o dispensato da un pubblico impiego; · la posizione nei confronti degli obblighi di leva; · il titolo di studio posseduto e l'eventuale superamento degli esami riguardanti le discipline previste per l'accesso a particolari graduatorie; · di essere o non essere dipendente di ruolo dello Stato o ente pubblico; · di essere o non essere titolare di pensione; · le graduatorie nelle quali chiede di essere incluso, ove abbia titolo in base alle classi di concorso di cui al D.M. del M.P.I. n. 334 del 24/11/1994 e successive modificazioni; · la conoscenza della lingua parlata nella circoscrizione interessata, tra le quattro previste: inglese, francese, tedesco, spagnolo (vedi All. n. 2); · se cittadino non italiano, ma appartenente ad un Paese dell'Unione Europea, la conoscenza della lingua italiana, in base all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 712/1994, n. 174; · di essere o non essere in possesso del titolo di abilitazione; · l'eventuale seconda circoscrizione consolare nelle cui graduatorie abbia prodotto analoga domanda di inclusione; · l'eventuale possesso di titoli che, a norma delle vigenti disposizioni diano diritto alla riserva di posti ovvero alla preferenza nella graduatoria in caso di parità di punti (allegati nn. 3 e 4). 7. Alla domanda devono essere allegati il titolo di studio e tutti i titoli culturali e didattici valutabili ai sensi delle annesse tabelle di valutazione (allegati nn. 5, 6 e 7), nonché un certificato di residenza, rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Gli aspiranti residenti all'estero presenteranno una certificazione rilasciata dalle locali, competenti Autorità. I titoli allegati alla domanda non sono soggetti all'imposta di bollo e possono essere presentati in carta semplice o in copia firmata dall'interessato che attesti sotto la sua responsabilità che sono conformi all'originale. I titoli di studio presentati dagli aspiranti che chiedono l'inclusione in graduatoria per il cui accesso sono previste determinate discipline, devono contenere l'espressa menzione del superamento degli esami relativi a tali discipline. 8. Non è consentita la presentazione di titoli oltre il termine di scadenza della domanda di inclusione in graduatoria. 9. È ammesso il riferimento a titoli valutabili già presentati alla medesima istituzione scolastica nel triennio precedente. In tal caso, l'aspirante deve elencare esattamente nella domanda i titoli ai quali intende fare riferimento. 10. Con una sola domanda è consentito chiedere l'inclusione in graduatoria per insegnamenti relativi a più classi di concorso nel medesimo grado di scuola (vedi nota n. 3). 11. Per l'inclusione in graduatoria in diversi gradi di scuola della medesima circoscrizione consolare, deve essere prodotta domanda con allegata documentazione per ogni singolo grado di scuola. 12. Nei corsi previsti dall'art. 636 D.L.vo 16/4/1994 n. 297 i posti di contingente statale sono previsti unicamente per l'insegnamento di lingua e cultura italiana, a livello elementare o medio. Per essere inclusi nella graduatoria di lingua e cultura italiana nei corsi a livello medio, oltre che ai titoli di studio previsti dal D.M. del M.P.I. n. 334 del 24/1/1994 e successive modificazioni, per la classe di concorso relativa a Italiano, storia, educazione civica e geografia nella scuola media, costituisce titolo di accesso anche la laurea in Lingue e letterature straniere, qualora il piano di studi abbia compreso un corso biennale di Lingua e/o letteratura italiana (vedi All. n. 8). 13. La domanda priva di firma è nulla e non viene presa in considerazione. 14. Gli aspiranti che abbiano chiesto l'inclusione in graduatorie di più di due circoscrizioni consolari sono esclusi, per il periodo di validità, da tutte le graduatorie per le quali abbiano presentato domanda. 15. Gli aspiranti a supplenze presso le scuole straniere, le scuole internazionali, le scuole private italiane all'estero (legalmente riconosciute o con presa d'atto) o nei corsi previsti dall'art. 636 D.L.vo n. 297/1994 sono tenuti a verificare l'esistenza di posti statali previsti dal contingente rispettivamente presso la scuola o la circoscrizione consolare di competenza. NOTE: (1) Per istituzione scolastica si intendono: - scuole statali; e ove vi siano posti di contingente statale: - scuole internazionali; - scuole straniere con sezioni italiane; - scuole private (legalmente riconosciute o con presa d'atto). Per iniziative scolastiche all'estero si intendono: - corsi di lingua e cultura italiana a livello elementare e medio previsti dal D.L.vo n. 297/1994 ove siano posti di contingente statale. (2) Per circoscrizione consolare si intende l'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio consolare. (3) Per grado di scuola si intende: - scuola materna; - scuola elementare e relativi corsi di Lingua e cultura italiana; - scuola secondaria di I grado e relativi corsi di Lingua e cultura italiana; - scuola secondaria di II grado. (4) Non è disposta l'esclusione nei confronti dei candidati che nelle domande di inclusione in graduatoria abbiano omesso una o più delle dichiarazioni prescritte a pena di esclusione, qualora dal contesto delle domande stesse o dalla documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione del possesso dei requisiti o degli elementi o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarati sotto la propria responsabilità dai candidati stessi nelle domande suddette. È ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali le dichiarazioni prescritte dal punto 6 siano state eventualmente rese in maniera parziale o omesse; in tali casi la competente Autorità concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto, si procederà all'esclusione dalla graduatoria del candidato. ADEMPIMENTI DEI CAPI D'ISTITUTO E DELL'AUTORITA' CONSOLARE 16. Il capo d'istituto di nomina ministeriale, esaminate le domande presentate dagli aspiranti e la documentazione allegata, attribuisce i punteggi sulla base delle annesse tabelle di valutazione dei titoli e procede alla compilazione delle graduatorie, distintamente per la scuola materna, per la scuola elementare e per ciascuna delle classi di concorso di scuola secondaria prevista dal citato decreto ministeriale n. 334 del 24/1/1994, relativa ad insegnamenti impartiti nell'istituzione. Le graduatorie cui si riferisce la presente circolare hanno validità per l'anno scolastico 2000/2001. 17. Per l'inclusione nella graduatoria degli aspiranti all'insegnamento nella scuola materna occorre il possesso del diploma rilasciato da una scuola magistrale o da un istituto magistrale. Per l'inclusione nella graduatoria della scuola elementare o dei corsi di Lingua e cultura italiana a livello elementare occorre il possesso del diploma rilasciato da un istituto magistrale. Per l'inclusione in graduatoria di scuola secondaria di I e II grado, nonché dei corsi di Lingua e cultura italiana a livello medio occorre il possesso di un titolo di studio previsto per l'accesso alla relativa classe di concorso. Per i cittadini stranieri dell'Unione Europea si applica il decreto legislativo 27/1/1992 n. 115, relativo all'attuazione della direttiva CEE 89/48 del 21/12/1988, sul riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, nonché le norme vigenti in materia di riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero. 18. Il possesso dell'abilitazione specifica per l'insegnamento richiesto nonché, in subordine, il possesso della residenza nel Paese in cui ha sede l'istituzione scolastica, costituiscono titolo di precedenza ai fini dell'inclusione in graduatoria. Pertanto, gli aspiranti devono essere inclusi in graduatoria nel seguente ordine: abilitati residenti, abilitati non residenti, non abilitati residenti, non abilitati non residenti. Nella scuola elementare, gli aspiranti sono inclusi in graduatoria in base al punteggio nel seguente ordine: aspiranti residenti e aspiranti non residenti. 19. Il servizio di insegnamento che ha dato luogo a trattamento di pensione non è valutabile. 20. I servizi sono valutati soltanto se prestati con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione dei servizi medesimi. 21. Qualora nel corso dello stesso anno scolastico l'interessato abbia prestato servizio in scuole di diverso ordine e grado e per diversi insegnamenti, il servizio verrà valutato distintamente per ogni tipo di insegnamento prestato. La somma dei punteggi così attribuiti non può, peraltro, superare il punteggio previsto per un intero anno scolastico e per il servizio relativo all'insegnamento valutato nella misura più favorevole. Il servizio è valutato a prescindere dal numero di ore settimanali di insegnamento prestato. Il servizio prestato nell'anno scolastico in corso all'atto della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria non è valutabile. 22. Tra i servizi di insegnamento valutabili è compreso l'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative. 23. Per l'insegnamento di educazione fisica nella scuola secondaria superiore, a seguito dell'unificazione delle graduatorie di educazione fisica maschile e educazione fisica femminile, viene compilata un'unica graduatoria. 24. Nell'ordine di scuola primaria, il servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio nonché, il servizio civile prestato in sostituzione del servizio di leva sono valutati con punti 12 per ogni anno di servizio. Tale servizio deve essere valutato con esatto riferimento ai corrispondenti periodi di servizio scolastico e cioè previa ascrizione del servizio militare o quello assimilato ai periodi intercorrenti tra la data di inizio e quella di conclusione di ciascun anno scolastico. Nell'ordine di scuola secondaria il servizio militare e quello assimilato sono valutati con 12 punti l'anno in una graduatoria a scelta dell'aspirante, mentre nelle altre graduatorie sono valutati con 6 punti l'anno. A tal fine, nella domanda l'aspirante deve indicare la graduatoria in cui desidera che il servizio militare venga valutato con 12 punti. 25. In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive integrazioni e modificazioni (All. n. 3). 26. Le graduatorie devono essere compilate entro 20 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Entro 5 giorni, avverso le graduatorie compilate dai capi d'istituto è ammessa la possibilità di reclami da parte degli aspiranti interessati per far rilevare errori nell'attribuzione dei punteggi. Le graduatorie eventualmente rettificate a seguito dei reclami sono trasmesse all'Autorità consolare per l'approvazione. 27. L'Autorità consolare, verificata la regolarità dei punteggi attribuiti ai singoli aspiranti, procede all'approvazione delle graduatorie, rettificando, ove necessario, le posizioni degli aspiranti inclusi. Copia delle graduatorie approvate viene restituita al capo d'istituto interessato. 28. Le graduatorie approvate devono essere affisse presso l'albo della sede consolare e presso l'istituzione scolastica interessata, rispettivamente, entro il 28 luglio 2000 per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale e entro il 31 ottobre 2000 per quelle che seguono il calendario australe. 29. Entro 30 giorni dall'affissione delle graduatorie all'albo della sede consolare è ammesso ricorso gerarchico alla competente Autorità consolare. Il ricorso deve essere notificato ad almeno uno dei controinteressati, direttamente a cura del ricorrente ovvero, nel caso in cui costui non vi abbia provveduto, a cura dell'Autorità consolare. È ammessa la notifica anche mediante avviso da pubblicare all'albo della sede consolare. 30. Dopo la decisione dei ricorsi le graduatorie sono eventualmente rettificate a cura dei capi d'istituto interessati. Le graduatorie rettificate costituiscono atti definitivi e devono essere nuovamente pubblicate all'albo della sede consolare e dell'istituzione scolastica prima dell'inizio dell'anno scolastico 2000/2001. 31. L'Autorità consolare provvede ad inviare copia delle graduatorie definitive al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Ufficio IV - e, per conoscenza, alla D.G.I.E.P.M. - Ufficio II - entro il 30 settembre 2000 per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale ed entro il 1° marzo 2001 per quelle che seguono il calendario australe. CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE - POSTI CONFERIBILI 32. Per la copertura dei posti di insegnamento del contingente statale operanti all'estero temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e per la sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato. In nessun caso la durata del contratto potrà andare oltre il termine delle attività didattiche (nelle quali sono compresi lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali). 33. Nelle scuole statali le ore eccedenti l'orario di insegnamento non costituenti cattedra verranno attribuite a docenti di ruolo disponibili o a supplenti assunti con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del presente telespresso, e secondo le modalità previste dall'art. 17 della sequenza contrattuale 24/2/2000. Qualora intervenga successivamente la disponibilità di un docente di ruolo, il contratto del supplente deve essere contestualmente revocato. I capi d'istituto delle scuole statali, con congruo anticipo rispetto al giorno d'inizio dell'attività didattica, dovranno comunicare all'Ufficio IV della D.G.P.C.C. il numero di ore non costituenti cattedra che occorra coprire assumendo docenti con contratto a tempo determinato. 34. I docenti di ruolo in servizio sui posti di contingente statale, temporaneamente assenti per un numero di giorni inferiore a 6 nella scuola primaria e a 11 nella scuola secondaria sono sostituiti mediante ripartizione delle ore di insegnamento fra i docenti già in servizio da retribuire come ore soprannumerarie se svolte in eccedenza all'orario d'obbligo. I docenti di ruolo nella scuola materna e nelle istituzioni di cui all'art. 636 del D.L.vo n. 297/1994 possono essere sostituiti fin dal primo giorno di assenza. Qualora i docenti di ruolo in servizio si assentino per un numero di giorni pari o superiore a 6 nella scuola primaria e 11 nella scuola secondaria, i capi d'istituto o, in loro mancanza, l'Autorità consolare competente, possono provvedere alla sostituzione con personale incluso nelle graduatorie compilate ai sensi della presente circolare e assunto con contratto a tempo determinato. Tale provvedimento sarà adottato in base a effettive, inderogabili esigenze che ne determinino la necessità. Ai fini dell'individuazione delle effettive, inderogabili esigenze, i capi d'istituto, o, in mancanza, l'Autorità consolare, dovranno tener conto della durata complessiva dell'assenza del docente, dei giorni effettivi di lezione in essa compresi, anche in relazione ad eventuale sospensione dell'attività didattica per festività o interruzioni previste dal calendario scolastico locale, o altro motivo e della possibilità di far ricorso a docenti, possibilmente della stessa materia ovvero in possesso del titolo di abilitazione o di studio richiesto, in servizio nella scuola con ore a disposizione per lo svolgimento di supplenze o disposti a prestare ore di insegnamento aggiuntive. Conseguentemente la supplenza può avere durata inferiore all'assenza del titolare. 35. Nei periodi di sospensione delle lezioni predeterminati secondo le indicazioni dell'annuale calendario scolastico, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni dall'inizio del predetto periodo sospensivo e fino ad una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro nei riguardi del supplente è costituito per l'intera durata dell'assenza del titolare mediante un contratto di lavoro a tempo determinato che includa il periodo di sospensione delle lezioni. La domenica, le festività infrasettimanali e il giorno libero dall'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio (art. 47, comma 4, del C.C.N.L. del 4/8/1995). 36. Nei casi in cui l'assenza in unica soluzione del titolare, pur comprendendo un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni, non sia idonea a determinare, ai sensi del capoverso precedente, la computabilità contrattuale del periodo di sospensione medesimo i due periodi di assenza che precedono e seguono la sospensione delle lezioni, previa valutazione del capo d'istituto in ordine alla necessità di sostituzione del titolare e sentito anche il docente destinatario del rapporto di lavoro a tempo determinato, possono essere attribuiti contestualmente con unico contratto di lavoro. Considerato che il vincolo contrattuale e i rispettivi diritti e doveri dei contraenti nel periodo stabilito devono essere preventivamente conosciuti, l'eventuale prosecuzione dell'assenza del titolare, con diritto a un nuovo contratto di proroga del supplente, non può dar luogo alla rettifica del precedente contratto, a meno che il contratto di proroga non intervenga prima della data di inizio del periodo sospensivo delle lezioni. 37. Il contratto così stipulato produce effetti giuridici ed economici per l'intero periodo compreso nella durata della nomina. 38. I contratti a tempo determinato sono preceduti da proposta di nomina da effettuarsi con telegramma o, nell'impossibilità di avvalersi di tale mezzo, con mezzo analogo che assicuri la ricezione. Tuttavia, qualora la durata della nomina da conferire non superi i 30 giorni, la proposta di nomina, in luogo del telegramma, può essere effettuata con fonogramma, da registrarsi agli atti della scuola. In caso di risposta alla convocazione telefonica, l'aspirante deve dare la propria accettazione verbalmente, mentre in caso di mancata risposta, il capo d'istituto procede alla convocazione telefonica dell'aspirante che segue in graduatoria. 39. L'aspirante che abbia accettato la proposta di supplenza viene individuato come destinatario di contratto a tempo determinato tramite apposito provvedimento di individuazione redatto secondo il modello allegato (All. n. 9). Tale provvedimento viene pubblicato all'albo della scuola immediatamente dopo l'accettazione e vi rimane affisso per trenta giorni. 40. Entro il termine di trenta giorni dall'affissione possono essere prodotti, da chi vi abbia interesse, ricorsi all'Autorità consolare avverso i provvedimenti suddetti adottati dai capi d'istituto. L'Autorità consolare decide i ricorsi entro un mese dal loro ricevimento. 41. Il conferimento delle supplenze deve avvenire con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge 2/4/1968, n. 482 e successive integrazioni e modificazioni, concernente la riserva di posti, nella misura del 15%, a favore di particolari categorie di aspiranti (All. n. 4). In mancanza di diretti beneficiari di una categoria di aventi diritto alla riserva, subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate come unità. 42. Il contratto deve essere letto, confermato e sottoscritto per accettazione dalle due parti e ha effetto immediato. 43. Gli aspiranti che abbiano accettato la proposta di contratto debbono assumere servizio, salvo gravi e comprovati motivi, alla data stabilita e, comunque, entro il tempo necessario per raggiungere l'istituzione scolastica all'estero in relazione alla località di residenza degli aspiranti medesimi. 44. Il contratto a tempo determinato ha in ogni caso decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. 45. La mancata accettazione della supplenza comporta, salvo gravi motivi adeguatamente documentati, lo spostamento in coda alla relativa graduatoria, limitatamente all'anno in cui si riferisce la supplenza. 46. Il docente che non accetti la supplenza su posto di contingente in quanto risulti già in servizio allo stesso o altro titolo in diversa istituzione scolastica conserva la posizione occupata nella graduatoria. 47. L'eventuale rinuncia alla supplenza dopo l'accettazione ovvero la mancata assunzione del servizio senza giustificato e comprovato motivo alla data stabilita, comporta la decadenza dalla supplenza nonché il depennamento dell'aspirante dalle graduatorie dell'intera circoscrizione per l'anno scolastico cui si riferisce la supplenza. 48. Non è consentito lasciare una supplenza per accettarne un'altra, anche in ordine e grado diverso di scuola, a meno che quest'ultima non duri presumibilmente fino al termine delle lezioni. 49. Non è consentito lasciare una supplenza annuale in territorio metropolitano per accettare una supplenza temporanea all'estero. 50. Nella scuola secondaria statale, il supplente temporaneo nominato per orario inferiore a quello di cattedra, ha titolo al completamento d'orario fino al limite massimo di 24 ore settimanali con altra supplenza, presso la stessa ovvero altra istituzione scolastica funzionante nella stessa circoscrizione consolare, in relazione al posto occupato nella medesima graduatoria d'istituto. Tale completamento da disporre per ore di insegnamento appartenenti alla stessa o altra classe di concorso, potrà comportare il frazionamento della cattedra, a condizione che venga evitata la scissione degli insegnamenti costituenti la cattedra stessa. Le ore eccedenti l'orario di cattedra saranno retribuite come ore soprannumerarie, in conformità a quanto previsto in territorio metropolitano. 51. Il docente che, dopo aver assunto servizio, abbandoni la supplenza senza giustificato motivo, non può essere assunto in altra scuola dell'intera circoscrizione consolare, per il periodo di validità delle graduatorie. Il capo d'istituto che abbia decretato tale esclusione deve darne comunicazione all'Autorità consolare, che, a sua volta, provvederà ad informarne il Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Ufficio IV. Avverso il provvedimento del capo d'istituto è ammesso ricorso entro 30 giorni all'Autorità consolare. 52. Il capo d'istituto che abbia rilevato false dichiarazioni nella domanda di inserimento in graduatoria, ovvero alterazioni dolose nella documentazione allegata, è tenuto a darne notizia immediatamente all'Autorità consolare, ai fini dell'esclusione dell'aspirante dalle graduatorie della relativa circoscrizione e dell'eventuale altra circoscrizione consolare per la quale abbia presentato domanda, per l'intero periodo di validità. Analoga comunicazione dovrà essere fatta dall'Autorità consolare al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Ufficio IV. 53. I provvedimenti di individuazione del personale supplente, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, come nel caso di docente in servizio militare di leva ovvero di docente in astensione obbligatoria ex lege n. 1204/1971, hanno effetto ai soli fini giuridici e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa, fino a che l'interessato non possa assumere servizio. CONFERIMENTO DI SUPPLENZE IN CASO DI ESAURIMENTO DELLE GRADUATORIE 54. Dopo l'esaurimento delle graduatorie ovvero in mancanza di aspiranti in possesso del titolo di studio prescritto per l'inclusione in graduatoria, il capo d'istituto utilizza le graduatorie delle altre istituzioni scolastiche della circoscrizione consolare e successivamente, ove necessario, quelle delle circoscrizioni viciniori. Nel caso in cui non risulti in tal modo possibile individuare aspiranti disponibili, il capo d'istituto conferisce le supplenze a docenti forniti del titolo di studio prescritto che abbiano presentato nel corso dell'anno scolastico apposita istanza documentata ovvero, in subordine, a docenti che pur forniti di titolo, abbiano superato il 65° anno di età, purché non abbiano compiuto il 70° anno all'atto del conferimento della nomina. In caso di più aspiranti, la graduazione deve avvenire attraverso la comparazione dei titoli posseduti da effettuarsi sulla base della tabella di valutazione (allegati nn. 5, 6 e 7). 55. Qualora non sia stato possibile disporre supplenze nei modi suindicati e si debba di conseguenza conferire la supplenza a persone munite di titoli di studio diversi ma affini ancorché di livello inferiore a quelli richiesti per l'accesso al relativo insegnamento, i capi d'istituto possono assumere coloro che in base ai requisiti posseduti diano il maggiore affidamento per l'insegnamento da svolgere. Il contratto a tempo determinato così stipulato deve essere tuttavia revocato non appena si presenti un aspirante fornito del titolo di studio prescritto. Nel caso di assunzione di docente sprovvisto di titolo, il relativo contratto deve contenere espressa menzione della possibilità di revoca in qualunque momento, a seguito della disponibilità di aspiranti in possesso di titolo. 56. I provvedimenti di individuazione adottati ai sensi dei precedenti punti sono pubblicati all'albo della scuola e dell'Ufficio consolare, unitamente all'elenco delle domande pervenute fino all'atto del conferimento della supplenza. STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI 57. Il contratto a tempo determinato per il conferimento delle supplenze temporanee deve essere redatto secondo i modelli allegati per differente tipologia (All. nn. 10, 11, 12, 13, 14, 15). Il contratto deve essere redatto e sottoscritto dal capo d'istituto e dal docente supplente in quattro esemplari (cinque nel caso dei corsi di Lingua e cultura italiana), dei quali uno viene consegnato all'interessato e uno deve essere conservato agli atti della scuola. Le rimanenti due copie (tre nel caso dei corsi di Lingua e cultura italiana) sono trasmesse contestualmente all'Autorità consolare, la quale ne trattiene una ai propri atti e invia le altre due, con la massima tempestività, una al Ministero Affari Esteri D.G.P.C.C. - Ufficio IV e una alla D.G.I.E.P.M. - Ufficio II (solo nel caso dei corsi di Lingua e cultura italiana). 58. All'atto della sottoscrizione del contratto e comunque non oltre trenta giorni dall'assunzione del servizio, a pena di decadenza, l'insegnante deve presentare al capo d'istituto i seguenti documenti in carta semplice: · certificato medico, di data non anteriore a tre mesi, di idoneità fisica all'assolvimento della specifica funzione di insegnante; · i titoli che danno diritto alla riserva dei posti e quelli che danno diritto alla preferenza. 59. Per gli insegnanti che assumono servizio in un'istituzione scolastica della stessa circoscrizione in cui abbiano insegnato nel precedente anno scolastico, è ammesso il riferimento a tutti i documenti già presentati, indicando la scuola presso cui si trovano depositati. 60. Al rientro in sede del docente di ruolo l'Autorità consolare invierà agli Uffici di cui al punto 60 copia del verbale di riassunzione del docente di ruolo, comunicando contestualmente la data della cessazione dal servizio del supplente. 61. Qualora il capo d'istituto accertasse la mancata conoscenza della lingua straniera richiesta, segnala tale circostanza all'Autorità consolare, che provvede alla relativa verifica, al fine dell'eventuale revoca del contratto ed esclusione dell'aspirante dalle graduatorie per l'intero periodo di validità. Il provvedimento di esclusione viene comunicato a tutti i capi d'istituto della circoscrizione consolare, nonché al M.A.E. - D.G.P.C.C. - Ufficio IV. Analoga procedura si adotta nei riguardi degli insegnanti stranieri dei Paesi dell'Unione Europea, per i quali venga accertata la non adeguata conoscenza della lingua italiana. 62. I contratti stipulati dai capi d'istituto con personale docente assunto a tempo determinato ai sensi della presente circolare non sono soggetti ad alcuna preventiva autorizzazione ministeriale. DISPOSIZIONI PARTICOLARI - ASSENZA DI PERSONALE DIRETTIVO - RILASCIO DI CERTIFICATI DI SERVIZIO - INCOMPATIBILITA' 63. L'Autorità consolare provvede, sulla base delle domande direttamente pervenute, alla formazione delle graduatorie degli aspiranti a supplenze nonché al conferimento delle supplenze e alla sottoscrizione dei relativi contratti a tempo determinato nell'ipotesi in cui non esista un dirigente scolastico statale di ruolo ovvero personale docente statale di ruolo incaricato della funzione dirigenziale. Pertanto, le domande di inclusione in graduatoria pervenute alle istituzioni ove non operi il suddetto personale sono trasmesse, a cura del responsabile scolastico, all'Autorità consolare per gli adempimenti di competenza. 64. Avverso i provvedimenti adottati dall'Autorità consolare, in sede di formazione delle graduatorie ovvero in sede di conferimento di supplenze temporanee, è ammesso ricorso in opposizione (alla medesima Autorità consolare), entro il termine di 30 giorni dall'affissione all'albo dei provvedimenti oggetto dell'impugnativa. I ricorsi sono decisi entro 30 giorni dalla loro presentazione. 65. Le decisioni dei ricorsi di cui al punto 67 hanno carattere di definitività e contro di esse è ammesso, entro i prescritti termini, soltanto ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato. 66. Copia dei contratti di cui al punto 66 deve essere inviata al Ministero degli Affari Esteri con le stesse modalità di cui al punto 60. 67. I certificati di servizio devono essere rilasciati secondo il fac-simile allegato (All. n. 16). Essi devono contenere, distintamente per ciascun anno scolastico, l'indicazione dell'insegnamento prestato, l'indicazione del giorno iniziale e di quello finale risultante dai singoli contratti stipulati, nonché il numero dei giorni di effettivo servizio prestato in attività di insegnamento. Tale ultima precisazione si rivela necessaria per l'utilizzazione del servizio di insegnamento ai fini della partecipazione a concorsi per soli titoli (vedi sentenza della Corte dei Conti, All. n. 17). 68. I certificati di servizio rilasciati dai capi d'istituto devono essere convalidati dall'Autorità consolare. 69. La funzione del docente è incompatibile con ogni altro rapporto di impiego di ruolo e non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici, con l'esercizio del commercio o dell'industria, con impieghi alle dipendenze di privati, nonché con le funzioni di direttore, gestore o amministratore di scuole o convitti privati. 70. Gli aspiranti che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente punto, devono informarne il capo d'istituto in sede di conferimento della supplenza temporanea e l'eventuale contratto verrà sottoscritto con l'avvertenza che esso è subordinato alla contestuale opzione per la funzione di insegnante ed alla conseguente rinuncia al posto occupato o all'attività esercitata. 71. Il personale di ruolo che si trovi in posizione di congedo o aspettativa a qualunque titolo, incorre nelle procedure di decadenza previste dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 in caso di accettazione di supplenza temporanea conferita a norma del presente telespresso circolare. 72. Il docente non di ruolo che eserciti una libera professione è tenuto a chiedere l'autorizzazione al capo d'istituto che la concede qualora essa non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio. 73. Il capo d'istituto, qualora rilevi che l'esercizio della libera professione divenga di fatto incompatibile con il pieno adempimento dei doveri scolastici, invita l'insegnante non di ruolo ad abbandonare l'esercizio dell'attività non scolastica. 74. L'insegnante non di ruolo che non ottemperi all'invito del capo d'istituto è da questi dichiarato decaduto; il capo d'istituto provvede altresì a comunicare all'Autorità consolare il provvedimento di decadenza. Copia di tale provvedimento deve essere inviato al Ministero Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Ufficio IV. 75. Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso all'Autorità consolare che decide in via definitiva entro 30 giorni. 76. I supplenti temporanei nominati su posti di contingente statale possono prestare servizio, a seguito di autorizzazione dell'Autorità consolare competente, anche su posti che non siano di contingente statale, purché il numero complessivo di ore non superi le 24 settimanali. |
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