Oggetto: Decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114
Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio
elettronico.
La presente circolare
intende fornire alcune indicazioni sulla disciplina applicabile
all’attività di vendita tramite mezzo elettronico, denominata
"commercio elettronico", nei limiti e per gli effetti di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
In via preliminare, va
sottolineato che i termini della nozione di "commercio
elettronico" sono assai più articolati, come risulta dalla
definizione data nella Comunicazione della Commissione UE
"Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico",
in base alla quale per tale deve intendersi "lo svolgimento di
attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende
attività diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via
elettronica; la distribuzione on-line di contenuti digitali;
l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di
borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo
transattivo delle Pubbliche Amministrazioni".
Ciò premesso e
restringendo il campo della presente circolare alla parte di
"commercio elettronico" inteso come attività di vendita di
beni, si fa presente quanto segue.
Il predetto decreto n.
114 contiene un esplicito riferimento al commercio elettronico solo
nell’art 21.
Il predetto articolo non
detta la disciplina in materia, ma affida al Ministero dell’Industria un
ruolo di promozione e diffusione del commercio elettronico nella sua ampia
accezione.
A tal fine la norma
prevede, infatti, che l’Amministrazione sviluppi azioni volte a
sostenerne una crescita equilibrata, favorisca campagne d’informazione
ed apprendimento per gli operatori del settore; incentivi l’uso di
strumenti e tecniche di gestione di qualità atte a garantire
l’affidabilità degli operatori al fine di migliorare la competitività
complessiva delle imprese, soprattutto piccole e medie.
Quanto sopra, ferme
restando le garanzie della tutela del consumatore e la garanzia della
partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea
ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.
Per il raggiungimento
degli obiettivi previsti, il Ministero può stipulare, ai sensi del comma
2 del medesimo articolo, convenzioni ed accordi di programma con soggetti
pubblici e privati e con associazioni rappresentative delle imprese e dei
consumatori.
L’articolo su citato
contiene una serie di principi correlati alle esigenze di regolare un
equilibrato sviluppo delle vendite effettuate per via telematica, anche
alla luce delle recenti posizioni assunte dall’Unione Europea che
prevedono di facilitare l’accesso degli operatori (soprattutto se
piccole e medie imprese) alle potenzialità offerte dal commercio
elettronico.
Stante quanto sopra,
considerata la diffusione che sta caratterizzando il commercio elettronico
e la necessità di fornire precisazioni al fine di garantire un’uniforme
applicazione sul territorio, si forniscono gli elementi interpretativi
relativi alle disposizioni del citato decreto n. 114, applicabili alla
forma di esercizio dell’attività commerciale in discorso.
Ai sensi dell’art. 5,
comma 1, del citato decreto "l’attività commerciale può essere
esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e
non alimentare"
L’art. 4, comma 1,
denomina quale commercio all’ingrosso "l’attività svolta da
chiunque professionalmente acquista merci per nome e per conto proprio e
le rivende ad altri commercianti all’ingrosso e al dettaglio o ad
utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande (..) e dispone che
detta attività "può assumere la forma di commercio interno, di
importazione e di esportazione" (cfr. lett. a).
Il medesimo articolo
denomina, altresì, quale commercio al dettaglio "l’attività
svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto
proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme
di distribuzione direttamente al consumatore finale" (cfr. lett. b).
Ai fini dell’attività
commerciale, pertanto, la disciplina individua due tipologie di attività,
all’ingrosso e al dettaglio, quali definite dal predetto art. 4,comma 1,
lettere a) e b).
L’attività di
commercio al dettaglio rivolta al consumatore finale può essere
esercitata su aree private in sede fissa, su area pubblica o mediante le
forme speciali di vendita indicate all’art. 4, comma 1, lett. h).
Per forme speciali di
vendita s’intendono, a norma del predetto art. 4, comma 1, le
"vendite a favore di dipendenti da parte di enti, imprese, pubblici o
privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati,
nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi" (cfr.
punto 1); la "vendita per mezzo di apparecchi automatici" (cfr.
punto 2); la "vendita per corrispondenza o tramite televisione o
altri sistemi di comunicazione" e le "vendite presso il
domicilio di consumatori" (cfr. punto 4).
Il punto 3 della lettera
h), del predetto art. 4, comma 1, indica, pertanto, tra le forme speciali
di vendita quella effettuata "tramite (..) altri sistemi di
comunicazione".
Il predetto articolo non
detta la disciplina in materia, ma affida al Ministero dell’Industria un
ruolo di promozione e diffusione del commercio elettronico nella sua ampia
accezione.
A tal fine la norma
prevede, infatti, che l’Amministrazione sviluppi azioni volte a
sostenerne una crescita equilibrata, favorisca campagne d’informazione
ed apprendimento per gli operatori del settore; incentivi l’uso di
strumenti e tecniche di gestione di qualità atte a garantire
l’affidabilità degli operatori al fine di migliorare la competitività
complessiva delle imprese, soprattutto piccole e medie.
Quanto sopra, ferme
restando le garanzie della tutela del consumatore e la garanzia della
partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea
ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.
Per il raggiungimento
degli obiettivi previsti, il Ministero può stipulare, ai sensi del comma
2 del medesimo articolo, convenzioni ed accordi di programma con soggetti
pubblici e privati e con associazioni rappresentative delle imprese e dei
consumatori.
L’articolo su citato
contiene una serie di principi correlati alle esigenze di regolare un
equilibrato sviluppo delle vendite effettuate per via telematica, anche
alla luce delle recenti posizioni assunte dall’Unione Europea che
prevedono di facilitare l’accesso degli operatori (soprattutto se
piccole e medie imprese) alle potenzialità offerte dal commercio
elettronico.
Stante quanto sopra,
considerata la diffusione che sta caratterizzando il commercio elettronico
e la necessità di fornire precisazioni al fine di garantire un’uniforme
applicazione sul territorio, si forniscono gli elementi interpretativi
relativi alle disposizioni del citato decreto n. 114, applicabili alla
forma di esercizio dell’attività commerciale in discorso.
Ai sensi dell’art. 5,
comma 1, del citato decreto "l’attività commerciale può essere
esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e
non alimentare".
L’art. 4, comma 1,
denomina quale commercio all’ingrosso "l’attività svolta da
chiunque professionalmente acquista merci per nome e per conto proprio e
le rivende ad altri commercianti all’ingrosso e al dettaglio o ad
utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande (..) e dispone che
detta attività "può assumere la forma di commercio interno, di
importazione e di esportazione" (cfr. lett. a).
Il medesimo articolo
denomina, altresì, quale commercio al dettaglio "l’attività
svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto
proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme
di distribuzione direttamente al consumatore finale" (cfr. lett. b).
Ai fini dell’attività
commerciale, pertanto, la disciplina individua due tipologie di attività,
all’ingrosso e al dettaglio, quali definite dal predetto art. 4,comma 1,
lettere a) e b).
L’attività di
commercio al dettaglio rivolta al consumatore finale può essere
esercitata su aree private in sede fissa, su area pubblica o mediante le
forme speciali di vendita indicate all’art. 4, comma 1, lett. h).
Per forme speciali di
vendita s’intendono, a norma del predetto art. 4, comma 1, le
"vendite a favore di dipendenti da parte di enti, imprese, pubblici o
privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati,
nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi" (cfr.
punto 1); la "vendita per mezzo di apparecchi automatici" (cfr.
punto 2); la "vendita per corrispondenza o tramite televisione o
altri sistemi di comunicazione" e le "vendite presso il
domicilio di consumatori" (cfr. punto 4).
Il punto 3 della lettera
h), del predetto art. 4, comma 1, indica, pertanto, tra le forme speciali
di vendita quella effettuata "tramite (..) altri sistemi di
comunicazione".
Al riguardo si osserva
che il commercio elettronico, ossia l’attività commerciale svolta nella
rete Internet mediante l’utilizzo di un sito Web (e-commerce), ove sia
svolta nei confronti del consumatore finale e assuma la forma di commercio
interno, è soggetta alla disciplina dell’art. 18 del predetto decreto
n. 114.
Di conseguenza, ai fini e
per gli effetti di cui al citato art. 18:
-
L’attività in
discorso è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale
l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o, nel caso di
società, la sede legale (cfr. comma 1).
-
L’attività può
essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione da parte del comune (cfr. comma 1).
-
Nella comunicazione
deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti per
l’esercizio dell’attività prescritti dall’art. 5 del decreto n.
114, nonché il settore merceologico di attività (cfr. comma 1).
-
Nel caso di attività
relativa al settore merceologico alimentare, il soggetto deve essere
in possesso di uno dei requisiti professionali indicati alle lettere
a), b) e c) del comma 5 dell’art. 5. Il possesso del requisito
professionale prescritto è necessario anche qualora lo stoccaggio dei
prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove è in uso il
mezzo elettronico.
-
In caso di società
si richiama l’attenzione sul comma 6 del predetto art. 5 il quale
dispone che il "possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5
è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra
persona specificamente preposta all’attività commerciale".
-
E’ vietato inviare
prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta (cfr.
comma 2).
-
E’ consentito
l’invio di campioni di prodotti o di omaggi al consumatore solo se
non vi siano spese o vincoli a carico del medesimo (cfr. comma 2).
-
Fino alla
predisposizione definitiva della modulistica, prevista dall’art. 10,
comma 5, del decreto, gli elementi e i dati richiesti dal citato art.
18 possono essere forniti con una comunicazione in forma libera.
Va evidenziato, altresì,
che le violazioni alle disposizioni di cui all’art. 18 sono punite con
la sanzione amministrativa prevista dall’art. 22, comma 1, del decreto
n. 114.
Le regole sopra
richiamate, per via del fatto che l’art. 18 concerne le forme speciali
di vendita al dettaglio, si applicano unicamente agli operatori che
svolgono l’attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali.
Per quel che concerne la
vendita all’ingrosso, infatti, il grossista è tenuto unicamente a
dichiarare, al momento dell’iscrizione al Registro delle imprese, il
possesso dei requisiti morali, nonché quelli professionali, di cui
all’art. 5 del decreto, qualora venda prodotti appartenenti al settore
merceologico alimentare.
Va rilevato, altresì,
che le disposizioni del decreto n. 114 applicabili riguardano unicamente i
soggetti menzionati dal medesimo che svolgono attività economica
concernente l’acquisto di prodotti ai fini della successiva rivendita.
Ne consegue, pertanto,
che tale disciplina non si applica alla figura degli intermediari come gli
agenti di commercio, ovvero gli agenti di affari in mediazione, i quali
sono tenuti al rispetto delle regole civilistiche, amministrative e
fiscali che concernono lo svolgimento di dette attività, a cominciare
dall’obbligatoria iscrizione ai relativi ruoli tenuti dalla Camera di
commercio e all’apertura della partita IVA.
Va rilevato, altresì,
che l’art. 4, nel definire le figure del dettagliante e del grossista,
evidenzia il carattere di professionalità nell’organizzazione e
conduzione dell’attività: restano, pertanto, escluse
dall’applicazione del decreto le attività esercitate in maniera
meramente occasionale, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella
legislazione fiscale.
Tutto ciò premesso, in
caso di esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio per
via elettronica, la scrivente, relativamente al divieto di cui all’art,
26, comma 2, precisa quanto segue.
L’operatore che intenda
vendere sia all’ingrosso sia al dettaglio ha facoltà di utilizzare un
solo sito, ma è tenuto a destinare aree del sito distinte per l’attività
all’ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, il potenziale
acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del
sito destinate alle due tipologie di attività.
Si conclude richiamando
l’attenzione sugli aspetti riguardanti il contenuto del rapporto di
vendita nella tipologia di attività in discorso e, nello specifico, sul
rispetto degli obblighi di tutela del consumatore connessi al rapporto
contrattuale a distanza.
Ai fini della tutela del
consumatore si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo
15 gennaio 1992, n. 50 in materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali (cfr. art. 15, comma 7). Si applicano altresì le intervenute
disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185,
recante l’attuazione della direttiva 97/7CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza.
Detti decreti, infatti,
contengono specifiche disposizioni relative ai termini per l’esercizio
del diritto di recesso e alle modalità dell’esercizio, ivi comprese
spese e rimborsi; all’esecuzione del contratto; al pagamento mediante
carta; agli aspetti sanzionatori; alle informazioni per il consumatore ed
al foro competente per le controversie civili inderogabilmente stabilito
nel luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
Contengono, altresì,
disposizioni atte a disciplinare il rapporto tra impresa e consumatori,
nella fase sia precontrattuale che contrattuale, i cui aspetti salienti
concernono:
Informazioni per il
consumatore
Nella presentazione dell’offerta devono essere fornite al
consumatore informazioni chiare e comprensibili, in particolare con
riferimento all’identità del fornitore e alle caratteristiche
essenziali del bene, del suo prezzo, delle spese di consegna, delle
modalità di pagamento, del diritto di recesso:
Conferma scritta delle
informazioni
Prima o al momento dell’esecuzione del contratto, le informazioni
sopra elencate vanno confermate per iscritto o, su richiesta del
consumatore, su altro supporto duraturo .In questa fase il consumatore ha
diritto di ottenere informazioni sulle condizioni e sulle modalità del
diritto di recesso, nonché sulle garanzie commerciali esistenti e i
connessi servizi di assistenza.
Modalità di esercizio
del diritto di recesso, spese e rimborsi
Il diritto di recesso si esercita (entro il termine indicato dal
decreto legislativo n. 185 del 1999) con una comunicazione scritta e il
consumatore deve conservare l’avviso di ricevimento della lettera
raccomandata con cui comunica o conferma l’esercizio del proprio diritto
di recesso. Le sole spese dovute per l’esercizio di tale diritto sono
quelle di restituzione del bene. Il fornitore è tenuto, dal canto suo, a
rimborsare le somme versate dal consumatore a titolo di corrispettivo per
la vendita del bene.
Esecuzione del
contratto
Il contratto concluso va eseguito entro 30 giorni dal giorno
successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione
Gli Uffici provinciali
dell’industria, del commercio e dell’artigianato sono pregati di
trasmettere la presente circolare a tutti i comuni della loro
circoscrizione
Il testo della presente
circolare è disponibile al seguente indirizzo INTERNET: WWW.MININDUSTRIA.IT/DGCAS/COMMERCIO/INDICE.HTM
Il MINISTRO
(Enrico Letta)
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