| I contenuti dell'accordo
Il giorno 5 gennaio u.s., dopo l’incontro con il Ministro Berlinguer, è
proseguito l’incontro per la verifica tecnica sul testo del CCDN sulla
mobilità che si è concluso con la sottoscrizione dell’accordo.
L’accordo inserisce in un capitolo di "norme comuni" tutte le
procedure applicabili a tutti i destinatari del contratto, e sono le
seguenti: campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto;
mobilità territoriale a domanda e d’ufficio - destinatari; mobilità
professionale - destinatari; fasi dei trasferimenti e dei passaggi;
rientri e restituzione al ruolo di provenienza; sedi disponibili per le
operazioni di mobilità; trasferimenti annuali; effetti sulla mobilità
dei piani di dimensionamento della rete scolastica; sistema delle
precedenze; documentazione e certificazioni; personale dirigente
scolastico e docente delle province autonome di Bolzano e Trento;
personale trasferito d’ufficio per incompatibilità.
Segnaliamo di seguito le novità di
maggior rilievo introdotte dalla contrattazione e alleghiamo al presente
testo la dichiarazione a verbale presentata dalla UIL
al momento della firma:
* Mobilità professionale:
resta invariata l’aliquota del 40% da destinare ai contratti a tempo
indeterminato, mentre il restante 60% destinato alla mobilità viene a sua
volta suddiviso e destinato per il 50% alla mobilità professionale e per
il 50% alla mobilità territoriale interprovinciale, dando così
attuazione a quanto previsto dalla lettera C dell’art.
54 del Contratto Integrativo;
* Tabelle di valutazione:
il presente accordo prevede due sole tabelle di valutazione dei titoli
per tutto il personale docente, una per la mobilità territoriale a
domanda e d’ufficio e una per la mobilità professionale.
* Stabilità del servizio:
prevede una maggiorazione del punteggio (punti 10) al personale
che, per un triennio, non presenta domanda di trasferimento o passaggio;
in attuazione del comma 1, lettera "b", dell’art. 54 del
Contratto Integrativo:
-
a) è preclusa la possibilità
di movimento per un biennio ai docenti trasferiti, a decorrere
dall’anno scolastico 2000/2001, sulla prima preferenza espressa nel
modulo domanda;
-
b) il docente individuato
quale soprannumerario può richiedere, per un anno, il mantenimento
della sede di titolarità ma dovrà rinunciare a presentare la domanda
di mobilità territoriale;
* Sostegno:
per gli insegnanti di scuola materna ed elementare il passaggio da
sostegno a posto comune viene collocato nella fase intercomunale, come già
avviene per la scuola media;
* Insegnanti elementari di lingua
straniera: coloro che ottengono il
trasferimento da posto comune a lingua straniera devono garantire per un
triennio tale insegnamento, pertanto non potranno essere trasferiti nello
stesso circolo didattico da posto di lingua a posto comune;
* Blocco trasferimenti Legge
124/99: i docenti assunti dall’anno
scolastico 1999/2000, con l’esclusione del personale di cui all’art.21
della legge 104/92, non possono partecipare ai trasferimenti
interprovinciali per un triennio. Non possono partecipare neanche
al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un
biennio. Al fine di ottenere la sede definitiva di titolarità in ambito
provinciale possono partecipare alla seconda fase del movimento
contestualmente agli altri docenti della provincia.
E’ stata prevista la possibilità di partecipare alla mobilità di
tipo annuale ma la materia verrà definita in sede di contrattazione
nazionale sulle Utilizzazioni.
* Aree a rischio:
-
a) I docenti impegnati in
attività di progetto devono dichiararsi disponibili a permanere in
servizio nella scuola per la durata del progetto stesso pertanto non
possono produrre domanda per i prossimi due anni scolastici. Gli
stessi docenti non vengono individuati come soprannumerari, a
meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario
il loro coinvolgimento.
b) Il personale scolastico
disponibile ad operare nelle scuole collocate nelle aree a rischio ha
diritto ad una precedenza nella mobilità territoriale ai fini
dell’ingresso in dette scuole;
* Trasferimenti d’ufficio
docenti scuola secondaria: nella
valutazione dei titoli per i trasferimenti d’ufficio del personale
docente della scuola secondaria è prevista l’attribuzione del punteggio
(punti 6) per il ricongiungimento al coniuge o al familiare anche
per sedi in cui non esistono istituzioni scolastiche richiedibili;
* Sistema delle precedenze:
il sistema delle precedenze è stato completamente ridisegnato e
prevede la seguente articolazione:
- handicap e gravi motivi di salute
Nel contesto delle procedure dei
trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dalla fase in cui si
colloca lo specifico movimento viene riconosciuta una precedenza
assoluta al personale scolastico non vedente e al personale emodializzato;
- personale trasferito d’ufficio
nell’ultimo quinquennio che chiede il rientro nella scuola di
precedente titolarità;
- personale portatore di handicap:
nell’ambito di ciascuna delle tre fasi viene riconosciuta la
precedenza ai portatori di handicap di cui all’art. 21 e dell’art.
33, comma 6, della Legge 104/92;
- personale trasferito d’ufficio
nell’ultimo quinquennio che chiede il rientro nel comune di
precedente titolarità;
- assistenza al coniuge , al figlio o al
genitore (solo in caso di figlio unico) in situazione di handicap (art.33,
commi 5 e 7 della Legge 104/92);
- personale disponibile ad operare nelle
scuole situate in zone a rischio;
- personale coniuge di militare o di categoria
equiparata;
- personale che riprende servizio al termine
dell’aspettativa sindacale.
* Legge 104/92, art. 33,
commi 5 e 7: a decorrere dall’anno
scolastico 2000/2001 il personale scolastico che intende assistere il
familiare (parente o affine) non beneficia più di precedenza
nell’ambito delle operazioni di mobilità ma, al fine di realizzare
l’assistenza, tale personale partecipa alle operazioni di utilizzazione
o di assegnazione provvisoria usufruendo della precedenza prevista dal
CDN sulla mobilità annuale.
* Personale ATA: Il
blocco dei trasferimenti, previsto dalla legge 124 per il personale
assunto dall’a.s. 99/00, non si applica al personale ata.
* Termini di presentazione delle
domande:
nei prossimi giorni l’amministrazione
emanerà l’ordinanza applicativa del contratto nella quale saranno
indicate le date di scadenza per la presentazione delle domande. Riteniamo
che presumibilmente tale scadenze cadranno tra la fine di febbraio e la
prima metà di marzo. Daremo tempestiva comunicazione delle scadenze
ufficiali.

DICHIARAZIONE
A VERBALE
La UIL Scuola sottoscrive il
presente contratto solo perché è comunque garantito il diritto alla
mobilità nel comparto, e vanno rispettati i tempi, in modo da non
ostacolare il regolare inizio dell’anno scolastico.
Nel merito conferma la propria contrarietà ad un testo che risulta più
attento al dettaglio e di difficile comprensione, piuttosto che strumento
di definizione concordata di principi che attengono alla mobilità
professionale e territoriale.
Anche in vista dell’autonomia, occorre, a parere della UIL Scuola,
intervenire modernizzando il sistema della mobilità, del riconoscimento
dei titoli, delle precedenze, e per il raggiungimento di tali obiettivi la
UIL Scuola assumerà ulteriori iniziative necessarie.
NOVITA'
- Educazione Adulti
FONTE  I
corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri
territoriali, i posti attivati presso strutture
ospedaliere (scuola elementare e media), i posti attivati presso le strutture
carcerarie ( con esclusione di quelli della scuola elementare, per i
quali esiste il ruolo speciale) costituiscono posti di insegnamento compresi
nella pianta organica relativa all’organico di diritto stabilito e valido per
l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti del personale.
A decorrere dall’anno scolastico 2000/01 i docenti titolari di posti per
l’istruzione e la formazione dell’età adulta nella scuola elementare e
media transitano sui corrispondenti posti presso i centri territoriali, che
saranno dotati di un codice proprio. Il personale titolare di distretto sarà
assegnato ai centri dai provveditorati agli studi prima dell’effettuazione
delle operazioni di mobilità.
E’ possibile presentare domanda per altra scuola o circolo o per altro centro
territoriale con i movimenti a domanda.
I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età
adulta sono effettuati solo in presenza di una richiesta specifica.
I docenti che hanno maturato almeno tre anni di esperienza nei corsi
presso ospedali e istituzioni penitenziarie e nei corsi per adulti hanno priorità
per la mobilità territoriale nella prima e seconda fase (trasferimenti comunali
e provinciali). |