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CCDN Mobilità 2000/2001
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ANNO XV

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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2012

CCDN del 5 Gennaio 2000
Mobilità 2000/2001

27 Gennaio 2000 - Sottoscrizione del CCDN, con le seguenti modifiche:
  • * Art. 8: nel comma primo il termine del "31 gennaio 2000" è sostituito con il termine del "10 febbraio 2000";

  • * Art. 35, il comma 2 è così modificato: "In analogia a quanto previsto dai precedenti artt. 33 e 34 per gli insegnanti di scuola materna ed elementare, gli insegnanti di scuola secondaria di 1° grado titolari su posti di sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari di cattedre curricolari, in possesso del titolo valido per l’accesso ai posti di sostegno, potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia sui posti di sostegno sia su classi di concorso.
    Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo domanda l’ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le apposite caselle numerate. Nell’ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) del modulo domanda".

  • * Art. 51: Al termine del comma 1 si aggiungono le parole "ove possibile".

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 SPECIALE MobilitàPagine collegate
Area ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

 

 

 

 

 


FONTEUIL Scuola

I contenuti dell'accordo


Il giorno 5 gennaio u.s., dopo l’incontro con il Ministro Berlinguer, è proseguito l’incontro per la verifica tecnica sul testo del CCDN sulla mobilità che si è concluso con la sottoscrizione dell’accordo.
L’accordo inserisce in un capitolo di "norme comuni" tutte le procedure applicabili a tutti i destinatari del contratto, e sono le seguenti: campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto; mobilità territoriale a domanda e d’ufficio - destinatari; mobilità professionale - destinatari; fasi dei trasferimenti e dei passaggi; rientri e restituzione al ruolo di provenienza; sedi disponibili per le operazioni di mobilità; trasferimenti annuali; effetti sulla mobilità dei piani di dimensionamento della rete scolastica; sistema delle precedenze; documentazione e certificazioni; personale dirigente scolastico e docente delle province autonome di Bolzano e Trento; personale trasferito d’ufficio per incompatibilità.

Segnaliamo di seguito le novità di maggior rilievo introdotte dalla contrattazione e alleghiamo al presente testo la dichiarazione a verbale presentata dalla UIL al momento della firma:

* Mobilità professionale: resta invariata l’aliquota del 40% da destinare ai contratti a tempo indeterminato, mentre il restante 60% destinato alla mobilità viene a sua volta suddiviso e destinato per il 50% alla mobilità professionale e per il 50% alla mobilità territoriale interprovinciale, dando così attuazione a quanto previsto dalla lettera C dell’art. 54 del Contratto Integrativo;

* Tabelle di valutazione: il presente accordo prevede due sole tabelle di valutazione dei titoli per tutto il personale docente, una per la mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e una per la mobilità professionale.

* Stabilità del servizio: prevede una maggiorazione del punteggio (punti 10) al personale che, per un triennio, non presenta domanda di trasferimento o passaggio;
in attuazione del comma 1, lettera "b", dell’art. 54 del Contratto Integrativo:

  • a) è preclusa la possibilità di movimento per un biennio ai docenti trasferiti, a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001, sulla prima preferenza espressa nel modulo domanda;

  • b) il docente individuato quale soprannumerario può richiedere, per un anno, il mantenimento della sede di titolarità ma dovrà rinunciare a presentare la domanda di mobilità territoriale;

* Sostegno: per gli insegnanti di scuola materna ed elementare il passaggio da sostegno a posto comune viene collocato nella fase intercomunale, come già avviene per la scuola media;

* Insegnanti elementari di lingua straniera: coloro che ottengono il trasferimento da posto comune a lingua straniera devono garantire per un triennio tale insegnamento, pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo didattico da posto di lingua a posto comune;

* Blocco trasferimenti Legge 124/99: i docenti assunti dall’anno scolastico 1999/2000, con l’esclusione del personale di cui all’art.21 della legge 104/92, non possono partecipare ai trasferimenti interprovinciali per un triennio. Non possono partecipare neanche al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio. Al fine di ottenere la sede definitiva di titolarità in ambito provinciale possono partecipare alla seconda fase del movimento contestualmente agli altri docenti della provincia.
E’ stata prevista la possibilità di partecipare alla mobilità di tipo annuale ma la materia verrà definita in sede di contrattazione nazionale sulle Utilizzazioni.

* Aree a rischio:

  • a) I docenti impegnati in attività di progetto devono dichiararsi disponibili a permanere in servizio nella scuola per la durata del progetto stesso pertanto non possono produrre domanda per i prossimi due anni scolastici. Gli stessi docenti non vengono individuati come soprannumerari, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il loro coinvolgimento.

  • b) Il personale scolastico disponibile ad operare nelle scuole collocate nelle aree a rischio ha diritto ad una precedenza nella mobilità territoriale ai fini dell’ingresso in dette scuole;

* Trasferimenti d’ufficio docenti scuola secondaria: nella valutazione dei titoli per i trasferimenti d’ufficio del personale docente della scuola secondaria è prevista l’attribuzione del punteggio (punti 6) per il ricongiungimento al coniuge o al familiare anche per sedi in cui non esistono istituzioni scolastiche richiedibili;

* Sistema delle precedenze: il sistema delle precedenze è stato completamente ridisegnato e prevede la seguente articolazione:

  1. handicap e gravi motivi di salute
    Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dalla fase in cui si colloca lo specifico movimento viene riconosciuta una precedenza assoluta al personale scolastico non vedente e al personale emodializzato;
  2. personale trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità;
  3. personale portatore di handicap: nell’ambito di ciascuna delle tre fasi viene riconosciuta la precedenza ai portatori di handicap di cui all’art. 21 e dell’art. 33, comma 6, della Legge 104/92;
  4. personale trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio che chiede il rientro nel comune di precedente titolarità;
  5. assistenza al coniuge , al figlio o al genitore (solo in caso di figlio unico) in situazione di handicap (art.33, commi 5 e 7 della Legge 104/92);
  6. personale disponibile ad operare nelle scuole situate in zone a rischio;
  7. personale coniuge di militare o di categoria equiparata;
  8. personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale.

* Legge 104/92, art. 33, commi 5 e 7: a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001 il personale scolastico che intende assistere il familiare (parente o affine) non beneficia più di precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità ma, al fine di realizzare l’assistenza, tale personale partecipa alle operazioni di utilizzazione o di assegnazione provvisoria usufruendo della precedenza prevista dal CDN sulla mobilità annuale.

* Personale ATA: Il blocco dei trasferimenti, previsto dalla legge 124 per il personale assunto dall’a.s. 99/00, non si applica al personale ata.

* Termini di presentazione delle domande: nei prossimi giorni l’amministrazione emanerà l’ordinanza applicativa del contratto nella quale saranno indicate le date di scadenza per la presentazione delle domande. Riteniamo che presumibilmente tale scadenze cadranno tra la fine di febbraio e la prima metà di marzo. Daremo tempestiva comunicazione delle scadenze ufficiali.

DICHIARAZIONE A VERBALE UIL Scuola

La UIL Scuola sottoscrive il presente contratto solo perché è comunque garantito il diritto alla mobilità nel comparto, e vanno rispettati i tempi, in modo da non ostacolare il regolare inizio dell’anno scolastico.
Nel merito conferma la propria contrarietà ad un testo che risulta più attento al dettaglio e di difficile comprensione, piuttosto che strumento di definizione concordata di principi che attengono alla mobilità professionale e territoriale.
Anche in vista dell’autonomia, occorre, a parere della UIL Scuola, intervenire modernizzando il sistema della mobilità, del riconoscimento dei titoli, delle precedenze, e per il raggiungimento di tali obiettivi la UIL Scuola assumerà ulteriori iniziative necessarie.

NOVITA' - Educazione Adulti                                   FONTE

I corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali, i posti attivati presso strutture ospedaliere (scuola elementare e media), i posti attivati presso le strutture carcerarie ( con esclusione di quelli della scuola elementare, per i quali esiste il ruolo speciale) costituiscono posti di insegnamento compresi nella pianta organica relativa all’organico di diritto stabilito e valido per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti del personale.
A decorrere dall’anno scolastico 2000/01 i docenti titolari di posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta nella scuola elementare e media transitano sui corrispondenti posti presso i centri territoriali, che saranno dotati di un codice proprio. Il personale titolare di distretto sarà assegnato ai centri dai provveditorati agli studi prima dell’effettuazione delle operazioni di mobilità.
E’ possibile presentare domanda per altra scuola o circolo o per altro centro territoriale con i movimenti a domanda.
I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta sono effettuati solo in presenza di una richiesta specifica.
I docenti che hanno maturato almeno tre anni di esperienza nei corsi presso ospedali e istituzioni penitenziarie e nei corsi per adulti hanno priorità per la mobilità territoriale nella prima e seconda fase (trasferimenti comunali e provinciali).

 
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