Direttivo unitario Dirigenti
Scolatici CGIL –CISL
–UIL Scuola
Contratto della dirigenza scolastica
Premessa
L’autonomia scolastica trova il suo
fondamento nella legge 59; il ministero abbandona la stragrande
maggioranza dei compiti di gestione e mantiene prevalentemente compiti di
indirizzo politico, garantendo l’uniformità del sistema attraverso la
definizione di obiettivi e la valutazione degli esiti e dei processi.
L’amministrazione si decentra
direttamente alle scuole, cui spetta la responsabilità di realizzare,
nell’autonomia e nell’autorganizzazione, quegli obiettivi.
L’amministrazione periferica, nelle sue
articolazioni, conserva alcune competenze di gestione burocratica, ma in
prevalenza, svolge funzioni di consulenza e supporto alle scuole
dell’autonomia.
E’ una rivoluzione copernicana che
richiederà non poco tempo per essere attuata pienamente, che richiederà
una nuova mentalità da parte degli operatori scolastici tutti, che dovrà
sostituire la cultura dell’uniformità delle procedure con la cultura
dell’uniformità degli obiettivi, nella diversità delle strategie e dei
processi.
E’ in questo contesto, di autonomia e
responsabilità, che si legittima e si radica la dirigenza scolastica. Il
dirigente diviene garante dell’attività della scuola e della sua qualità:
è necessario quindi che nella definizione del suo profilo professionale e
nella regolazione del suo rapporto di lavoro siano definite, e quindi
garantite, le prerogative che rendono credibile e praticabile questa
responsabilità.
Non è una questione di maggiori poteri
gerarchici, ma appunto di responsabilità da esercitare in un ambiente per
sua natura cooperativistico, in cui sono presenti soggetti portatori di
diritti, di doveri, di autonomia professionale che vanno composti
costruendo sinergie ed eliminando conflitti e definendo in modo preciso il
quadro delle responsabilità.
Per queste ragioni è necessario che al
primo settembre 2000 siano presenti tutte le condizioni per realizzare la
dirigenza scolastica, in modo da garantire l’avvio concreto
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche che si presenta, per ovvie
ragioni, come un processo da costruire e consolidare nel tempo.
E’ quindi imprescindibile che, prima di
quella data, sia concluso il negoziato contrattuale della dirigenza, senza
il quale sembrano impraticabili gli ampi spazi di autonomia e
autorganizzazione che la legge ha affidato alla scuola.
Per un decollo definitivo
dell’autonomia è tuttavia necessario ed urgente che si completi anche
l’itinerario legislativo della riforma degli organi collegiali interni,
per costruire un modello efficace di governo e di autogoverno della scuola
che gli attuali assetti non sembrano poter garantire appieno.
Le linee guida per la piattaforma
contrattuale che vengono presentate alla consultazione non sono una
dettagliata proposta di articolato contrattuale, quanto piuttosto un
insieme di aree tematiche su cui aprire un confronto, che metta a fuoco le
questioni e proponga soluzioni.
Le problematiche contrattuali sono molte,
perché si tratta di scrivere ex novo la disciplina complessa e specifica
di un rapporto di lavoro non riconducibile all’attuale profilo del capo
di istituto. Questo primo contratto avrà una vigenza limitata al 2001,
consentendo nel rinnovo successivo le necessarie armonizzazioni rispetto
all’auspicabile rinnovo degli organi collegiali.
Tra le tante, emergono in particolare due
questioni nodali.
La prima riguarda la parte economica,
rispetto alla quale può esistere un solo obiettivo: la piena
equiparazione, nell’inquadramento e nella retribuzione accessoria, alla
dirigenza pubblica, per la quale rivendichiamo le adeguate risorse.
La seconda riguarda la rivendicazione di
alcune specificità nel conferimento degli incarichi dirigenziali, che
attengono soprattutto alla durata e alla mobilità territoriale.
In una prima definizione contrattuale,
data la presenza di ulteriori processi di dimensionamento, sembra
necessario prevedere una durata contenuta degli incarichi.
Successivamente, a fronte della raggiunta stabilità della rete
scolastica, sembra invece utile garantire, ove sussistano le condizioni
soggettive ed oggettive, la continuità in luogo del principio di
rotazione previsto dal D.L.vo 29 che, se può essere un principio di equità
nelle altre amministrazioni, non sembra auspicabile nel contesto
scolastico.
In secondo luogo, data l’ampiezza del
territorio di riferimento, deve essere disciplinata la mobilità dei
dirigenti scolastici, a partire dall’acquisizione delle preferenze
individuali.
A conclusione della consultazione sarà
definita compiutamente la piattaforma.
Data la ristrettezza dei tempi rispetto
alla scadenza del 1° settembre abbiamo sollecitato l’Aran a concludere
ogni atto preliminare all’apertura formale del tavolo negoziale: in
particolare vanno concluse le procedure di collocazione dell’area della
dirigenza scolastica nell’accordo intercompartimentale sulla dirigenza
pubblica.
Le scelte politiche a questo proposito
sono già fatte: il pieno riconoscimento della dirigenza e il
riconoscimento di una specificità (che non deve significare diminuzione
ma valorizzazione), non omologabile ai contesti delle altre pubbliche
amministrazioni.
Del resto, sono scelte già operate dal
legislatore che, all’art. 21 della L. 59/97, individua nel comparto
scuola una specifica area della dirigenza scolastica, con un contratto
autonomo, riconoscendo contemporaneamente un profilo dirigenziale e un
contesto peculiare rispetto al quale va regolato il rapporto di lavoro.
Sulla dirigenza scolastica molto si è
detto, soprattutto rispetto ad un ruolo decisivo per la realizzazione
dell’autonomia.
Il contratto deve definire questo ruolo,
tralasciando improprie suggestioni manageriali, ma valorizzando una
professionalità specifica alla quale, mentre si affida questa grande
responsabilità, vanno garantite le condizioni per esercitarla.
CGIL CISL UIL SCUOLA
LINEE GUIDA PER IL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA DIRIGENZA
SCOLASTICA
Il sistema di regole
Rappresentano punto di riferimento
per la stipula del CCNL dell’area della dirigenza scolastica, definita
dal D.L.vo 59/98, come recepito dagli artt.25 bis, 25 ter e 28 bis del
D.L.vo 29/93 integrato e aggiornato, il protocollo sul lavoro pubblico, il
patto per il lavoro e lo sviluppo.
La specificità della
dirigenza scolastica
Il dirigente scolastico occupa un
ruolo strategico all’interno del processo di riforma in atto, in quanto,
anche dalla sua capacità di promozione, di interazione con il contesto
territoriale e di guida con le dinamiche relazionali all’interno
dell’istituzione scolastica, discende la realizzazione concreta
dell’autonomia e di tutte le sue potenzialità.
La definizione di una specifica area della dirigenza scolastica e il suo
incardinamento nel comparto scuola assumono un valore culturale e
professionale forte in quanto la professionalità del dirigente scaturisce
anche da una dimensione didattico-pedagogica acquisita e affinata negli
anni.
Tali tratti peculiari della dirigenza di scuola vanno dunque valorizzati
in quanto più funzionali all’elevamento della qualità del servizio.
Poiché i compiti della nuova dirigenza scolastica sono tesi a promuovere
gli interventi che assicurano il diritto all’apprendimento degli alunni,
la libertà di scelta educativa delle famiglie e la libertà di
insegnamento dei docenti, il dirigente scolastico dovrà disporre dei
necessari ed adeguati strumenti di direzione per assicurare una gestione
unitaria delle istituzioni scolastiche.
La nuova disciplina
contrattuale dell’area dirigenziale scolastica
Essa va costruita anche attraverso un
lavoro di ricognizione delle norme contenute nei CCNL del 4.8.95 e del
6.5.99 e del CCNI del 31.8.99.
La costruzione del Contratto di area rispetterà la consueta ripartizione
degli istituti contrattuali in norme di garanzia, campo di applicazione,
relazioni e libertà sindacali, trattamento economico.
RAPPORTO DI LAVORO
Relazioni sindacali
Debbono prevedere i livelli
(nazionale, integrativo, regionale) e i modelli (contrattazione,
partecipazione -informazione, concertazione intesa- interpretazione
autentica) della trattativa prevista per gli altri settori. Vanno pertanto
anche precisati compiti e prerogative del dirigente scolastico nelle
relazioni sindacali di scuola sulla base delle materie che il CCNL Scuola
ha demandato e demanderà al livello delle unità scolastiche. Il fine
della contrattazione è la definizione di accordi scritti vincolanti per
le parti.
Esercizio del diritto di
sciopero da parte del D.S.
Gli adempimenti conseguenti alla
proclamazione dello sciopero in termini di adattamenti del servizio e
comunicazione alle famiglie devono essere declinati in modo da offrire
piena garanzia e certezza di compiti al D.S.
Tempo di lavoro
Va introdotto il concerto di tempo di
lavoro con il conseguente superamento del vincolo delle 36 ore settimanali
di servizio, dal momento che il lavoro dirigenziale è finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi.
Attuazione D.L.vo 59/98
art.25 bis, comma 5
Va data applicazione integrale al
D.L.vo 59/98 sulla prerogativa degli affidamenti dei compiti ai docenti in
campo organizzativo e gestionale.
Affidamento di incarichi e
mobilità
L’affidamento degli incarichi e la
durata di essi, ferma restando la prerogativa del dirigente regionale,
devono essere adeguati alla specificità della scuola che richiede
continuità per lo sviluppo delle attività progettuali. Si deve inoltre
tener conto anche delle preferenze espresse dagli interessati.
In prima applicazione e in vista del definitivo assetto del
dimensionamento della rete scolastica, occorre prevedere che
l’affidamento degli incarichi possa essere anche di breve durata. Va
previsto che, in presenza di sedi vacanti, il dirigente regionale, prima
di procedere allo scorrimento della graduatoria, acquisisca le eventuali
disponibilità del D.S. in servizio.
Gli incarichi possono prevedere anche compiti di consulenza e supporto
alle scuole dell’autonomia.
Responsabilità del
Dirigente Scolastico e valutazione
In ordine alle responsabilità di risultato, la valutazione, data la
specificità del contesto scolastico, va riferita in particolar modo ai
processi attivati dal D.S..
Disciplina e tutela
Le materie relative alla disciplina e
ai conseguenti strumenti di tutela del D.S. fanno riferimento a quelli
della dirigenza pubblica in quanto compatibili con lo specifico contesto
scolastico.
Contenzioso
In caso di insorgenze di controversie
di lavoro, va prevista una sede di raffreddamento e contenimento
attraverso la definizione di modalità e procedure specifiche che
prevedano il tentativo di conciliazione e arbitrato, previa costituzione
di relativi collegi.
Copertura assicurativa
Per le responsabilità di carattere
civile e amministrativo, in cui il D.S. può incorrere senza dolo o colpa
grave nell’esercizio delle sue attività, o per l’assunzione delle
spese del personale convocato in giudizio, per fatti inerenti allo
svolgimento delle sue funzioni, si deve prevedere un onere a carico
dell’Amministrazione mediante la stipula di apposite polizze.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Al fine di dare seguito agli
impegni sottoscritti dall’ARAN con il CCNL del 26.5.99, si deve avviare
la contrattazione con risorse sufficienti a consentire un risultato di
piena equiparazione con le altre dirigenze pubbliche.
Trattamento fondamentale
Il trattamento fondamentale,
comprensivo dell’indennità integrativa speciale, deve essere perequato
a quello delle dirigenze pubbliche.
Retribuzione di posizione
Per la dirigenza scolastica sarà
sostitutiva dell’attuale indennità di direzione, dovrà raggiungere la
piena mensilizzazione, farà riferimento alle dirigenze pubbliche e dovrà
essere commisurata ai parametri di dimensione e complessità
dell’istituzione scolastica.
Indennità di risultato
Dovrà essere articolata in modo tale
da corrispondere alla duplice esigenza di retribuire il personale
dirigente positivamente valutato e di riconoscere la qualità della
prestazione individuale che si aggiunga alla precedente per una
percentuale di personale da definire.
In questo contesto devono essere recuperate le somme previste e non
utilizzate dall’art.33, comma 13 del CCNL.
Anzianità
Cessando di operare, in analogia con
le altre dirigenze, deve comunque trovare un meccanismo di salvaguardia
dell’anzianità maturata attraverso una specifica retribuzione
individuale di anzianità, comprensiva dell’eventuale rateo con assegno
ad personam non riassorbibile.
Indennità specifiche di
mobilità
Vanno affrontate e definite in sede
contrattuale le indennità specifiche di mobilità conseguenti al
conferimento degli incarichi.
Trattamento di previdenza
complementare
Fermo restando i diritti acquisiti in
materia di buonuscita, il Contratto Collettivo potrà disciplinare forme
di previdenza integrativa, in relazione anche al quadro legislativo in
materia.
ALTRE QUESTIONI CONTRATTUALI
Formazione
Va affrontata come fatto
professionalmente qualificante, in grado di sviluppare e potenziare
costantemente le competenze e le capacità di direzione. Deve essere
previsto un ammontare specifico di risorse che programmi una preparazione
e una formazione adeguati al processo riformatore in atto destinando
annualmente alle finalità formative una quota pari all’1% della spesa
complessiva di comparto, come previsto dal Protocollo sul lavoro pubblico
tra OO.SS. e Governo.
Crediti formativi
Dovranno essere disciplinati gli
effetti dei crediti formativi conseguenti alla valutazione positiva
richiesta in seguito alla frequenza dei corsi di formazione per il
conferimento della qualifica dirigenziale e gli effetti conseguenti alla
valutazione dell’anno scolastico in corso.
Clausola di salvaguardia
Le parti concordano che, in presenza
di innovazioni normative che abbiano ricaduta sull’organizzazione del
lavoro, si riaprano i termini della contrattazione per i necessari
adeguamenti. |