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Lavoro Temporaneo
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Ultimo aggiornamento
04 febbraio 2012

CCNQ PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO Speciale CCNL Speciale CCNL - Accordi sindacaliPagine collegate

25 Luglio 2000


Art. 1

  1. Nel rispetto dei divieti posti dalla vigente disciplina legislativa, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n.29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalitā di reclutamento ordinario previste dallo stesso D.lgs. n.29/1993, possono stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
  2. Il ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato all'esigenza di contemperare l'efficienza operativa e l'economicitā di gestione. In nessun caso il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo potrā essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze organiche

Art. 2

La contrattazione di comparto e quella relativa alle Aziende ed Enti di cui all'art. 73, comma 5, del D.lgs. n.29/1993, fermo restando le ipotesi legali di cui all'art. 1, comma 2, lett. B) e c) della legge n.196/1997, come modificata ed integrata dalla legge n.488/1999, possono specificare le ipotesi di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo di cui all'art. 1 del presente contratto e prevedere casi di esclusione ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 4, della stessa legge.

Art. 3

I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo contemporaneamente impiegati presso ogni amministrazione, secondo la disciplina del presente contratto, non possono superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa amministrazione, arrotondato, in caso di frazioni, all'unitā superiore.

Art. 4

  1. I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipano a programmi o a progetti di produttivitā presso l'amministrazione, hanno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti economici accessori, secondo le previsioni dei contratti collettivi dei diversi comparti.
  2. La contrattazione collettiva decentrata integrativa, in relazione alle caratteristiche organizzative delle amministrazioni, determina specifiche condizioni, criteri e modalitā per la corresponsione di tali trattamenti accessori.

 
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