Art. 1
- Nel rispetto dei divieti posti dalla
vigente disciplina legislativa, le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n.29/1993, e successive modificazioni
ed integrazioni, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo
e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non
fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalitā
di reclutamento ordinario previste dallo stesso D.lgs. n.29/1993,
possono stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
- Il ricorso al lavoro temporaneo deve
essere improntato all'esigenza di contemperare l'efficienza operativa
e l'economicitā di gestione. In nessun caso il ricorso alla fornitura
di lavoro temporaneo potrā essere utilizzato per sopperire
stabilmente e continuativamente a carenze organiche
Art. 2
La contrattazione di comparto e quella
relativa alle Aziende ed Enti di cui all'art. 73, comma 5, del D.lgs.
n.29/1993, fermo restando le ipotesi legali di cui all'art. 1, comma 2,
lett. B) e c) della legge n.196/1997, come modificata ed integrata dalla
legge n.488/1999, possono specificare le ipotesi di ricorso alla
fornitura di lavoro temporaneo di cui all'art. 1 del presente contratto
e prevedere casi di esclusione ulteriori rispetto a quelli previsti
dall'art. 1, comma 4, della stessa legge.
Art. 3
I lavoratori con contratto di fornitura
di lavoro temporaneo contemporaneamente impiegati presso ogni
amministrazione, secondo la disciplina del presente contratto, non
possono superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei
lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa
amministrazione, arrotondato, in caso di frazioni, all'unitā superiore.
Art. 4
- I lavoratori con contratto di
fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipano a programmi o a
progetti di produttivitā presso l'amministrazione, hanno titolo a
partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti economici
accessori, secondo le previsioni dei contratti collettivi dei diversi
comparti.
- La contrattazione collettiva
decentrata integrativa, in relazione alle caratteristiche
organizzative delle amministrazioni, determina specifiche condizioni,
criteri e modalitā per la corresponsione di tali trattamenti
accessori.
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