Oggetto: Circolare esplicativa sulle
disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità nonché
sull'assistenza a portatori di handicap. Legge 8.3.2000, n. 53
(“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità per
il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle città).
Con
la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante "Disposizioni per il sostegno
della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione per il coordinamento dei tempi delle città”, sono stati
modificati ed aggiornati alcuni degli istituti relativi al sostegno della
maternità e della paternità e per l'assistenza a portatori di handicap.
Le
disposizioni legislative si pongono come obiettivi prioritari la
promozione di un maggiore equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di
formazione e di relazione, mediante l'istituzione dei congedi dei genitori
e l'estensione delle agevolazioni ai genitori dei soggetti portatori di
handicap.
In
considerazione della delicatezza della materia trattata e delle possibili
difficoltà applicative della normativa in questione, nonché delle
problematiche di cui lo scrivente Dipartimento è stato investito, si è
avvertita l'esigenza di predisporre un documento che abbia funzione
esplicativa del vigente quadro normativo per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
Le
disposizioni della normativa in esame debbono applicarsi tenendo conto di
quanto affermato dall'art.17, comma 3, dei medesimo testo di legge, e dai
principi generali del Decreto Legislativo n. 29/1993 sul rapporto
sussistente fra legge e contratto, i quali salvaguardano le condizioni di
maggior favore già disciplinate dai contratti collettivi nazionali di
comparto e rinviano a quelle che saranno successivamente adottate in sede
di contrattazione collettiva.
Per
le fattispecie non contemplate dalla presente circolare e non
incompatibili con la disciplina del pubblico impiego, si rinvia a quanto
espresso, con riferimento al settore privato, dall'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS) con proprie circolari n. 109 del 6.6.2000
(congedi parentali), n. 133 del 17.7.2000 (portatori di handicap), n. 152
del 4.9.2000 (opzione flessibilità dell'astensione obbligatoria) nonché
dal Ministero del Lavoro con circolare n. 43 del 7.7.2000 (opzione
flessibilità dell'astensione obbligatoria), in quanto frutto di un
indirizzo concordato con le amministrazioni competenti.
Relativamente
alle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 8.3.2000, n. 53, si rinvia
al Decreto del 21.7.0000, n. 278 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'11.10.2000, n. 238) con il quale è stato approvato il regolamento
recante disposizioni di attuazione concernenti congedi per eventi e cause
particolari.
Al
riguardo si segnala che in merito all'interpretazione della legge
8.3.2000, n. 53, effettuata dalla presente circolare, sono stati acquisiti
i pareri favorevoli, per quanto di competenza, dei Ministero del Tesoro,
IGOP, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli
Affari Sociali.
1.
CONGEDI PARENTALI
1.1
L'art.
3, comma 1, della legge 8.3.2000, n. 53 , in materia di congedi parentali,
familiari e formativi, integra l'art.1 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, attribuendo al genitore lavoratore il diritto ad usufruire
dell'astensione facoltativa dal lavoro, ed il relativo trattamento
economico, anche se l'altro genitore non ne ha diritto.
1.2
L'art. 3, comma 2, del medesimo testo di legge modifica l'art. 7
della legge 30.12.1971, n. 1204, riconoscendo ai genitori il diritto di
astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, nei primi otto anni di
vita dei bambino. Tale assunto trae convincimento dall'avvenuta
abrogazione, effettuata per il tramite dell'art. 17, comma 4, della legge
53/2000, dell'art. 7 della legge 9.12.1977, n. 903, il quale
riconosceva al lavoratore padre il diritto ad usufruire dell'astensione
facoltativa, in alternativa alla lavoratrice madre.
1.3
Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro, compete un periodo continuativo o frazionato di
astensione dal lavoro pari a sei mesi; lo stesso diritto è riconosciuto
anche al padre lavoratore a partire dalla nascita del bambino, facendo
salve le disposizioni di cui al successivo punto 1.6.
1.4
Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci o undici mesi.
1.5
Entrambi i genitori possono beneficiare individualmente di
un'astensione facoltativa, da fruirsi entro il compimento dell'ottavo anno
di vita dei bambino, della durata massima di sei mesi, ovvero, se il padre
lavoratore usufruisca di un periodo non inferiore a tre mesi, il proprio
diritto viene elevato da sei a sette, elevando, in tal modo, il relativo
limite complessivo di astensione facoltativa da dieci ad undici mesi.
1.6
La novità della norma risiede nella circostanza che entrambi i
genitori possono utilizzare detta astensione facoltativa fino al
compimento dell'ottavo anno di vita del bambino anche contemporaneamente
ed in particolar modo il padre lavoratore la può utilizzare anche durante
i tre mesi di astensione obbligatoria post partum della madre e durante i
periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari di cui all'art. 10
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
1.7
Il periodo complessivo di
astensione facoltativa cui hanno diritto i genitori lavoratori non può
eccedere, come detto, il limite complessivo di dieci mesi, salvo quanto
previsto nel successivo capoverso.
1.8
Se il padre si è astenuto per un periodo non inferiore a tre mesi,
ed intenda fruire di un ulteriore periodo, il limite complessivo delle
mensilità spettanti alla coppia è di undici mesi.
1.9
Nell'ipotesi in cui vi sia un solo genitore, il periodo di
astensione facoltativa da usufruire continuativamente o in modo
frazionato, non può essere superiore a dieci mesi. Detta ipotesi può
verificarsi in caso di morte di un genitore, di abbandono del bambino da
parte di uno dei due genitori, ovvero di affidamento del figlio ad uno
solo dei genitori, quando ciò risulti da un provvedimento formale. Per
l'elevazione del congedo sino a dieci mesi, si considera anche la
situazione in cui il genitore che accudisce il bambino a titolo esclusivo
si sia verificata successivamente alla fruizione del periodo massimo (sei
mesi da parte della madre e sette mesi da parte dei padre), ma nel calcolo
dei dieci mesi complessivi debbono essere computati tutti i periodi fruiti
precedentemente da parte di entrambi i genitori.
1.10
Si sottolinea in questa sede che a beneficio della lavoratrice
madre, o, in alternativa, al lavoratore padre, genitori di bambini
portatori di handicap si continua ad applicare la disposizione di cui
all'art. 33, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 104, che attribuisce agli
stessi il diritto di prolungare il periodo di astensione facoltativa fino
al terzo anno di vita del bambino. Il predetto diritto si coniuga con
l'astensione facoltativa, così come delineata dalla legge di modifica in
questione, ossia con la possibilità di usufruire dell'astensione
facoltativa fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, nel
caso in cui il genitore che lo richieda, abbia usufruito della propria
parte nei primi tre anni di vita del bambino. Il prolungamento previsto
dall'art. 33, comma 1, inizia a decorrere una volta trascorso il periodo
corrispondente alla durata massima dell'astensione facoltativa ordinaria
spettante al richiedente. Detto periodo può essere effettivamente
utilizzato, ovvero, a scelta del richiedente medesimo, fruito nel periodo
compreso tra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino. Utili
esemplificazioni al riguardo, possono essere rinvenute nella circolare
INPS n. 133 del 17.7.2000.
2.
CONGEDO DEI GENITORI PER MALATTIA DEL BAMBINO
2.1
Per le malattie di ciascun bambino fino al 3° anno di età ad
entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, alternativamente, è
riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro.
2.2
Si applica in materia la disciplina della contrattazione collettiva
dei singoli comparti, quanto alla retribuibilità di assenze per malattie
del bambino fino a tre anni.
2.3
Invece per i bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, tale
diritto è di 5 giorni lavorativi annui non retribuiti per ciascun
genitore, alternativamente, il cui limite massimo fruibile
complessivamente ad opera di entrambi i genitori, è di 10 giorni e non
trasferibili all'altro genitore.
2.4
Per la concessione dei congedi in questione, retribuiti e non
retribuiti, la lavoratrice madre o il lavoratore padre sono tenuti a
presentare un certificato medico rilasciato da uno specialista del
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero con esso convenzionato, comprovante
la malattia del bambino, unitamente ad una dichiarazione, rilasciata ai
sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che
l'altro genitore non usufruisca, contemporaneamente, del medesimo
beneficio concesso per lo stesso motivo.
2.5
La malattia del bambino che comporta il ricovero ospedaliero,
debitamente documentato, interrompe l'eventuale fruizione delle ferie in
godimento da parte del genitore.
2.6
Il genitore che si assenta non è tenuto ad essere reperibile nelle
fasce orarie che riguardano esclusivamente il controllo della malattia del
lavoratore.
3.
PERIODI Di RIPOSO DURANTE IL PRIMO ANNO DI ETA' DEL BAMBINO
3.1
Altra importante innovazione
è stata introdotta dall'art. 3, comma 3, della legge 53/2000, che ha
modificato l'art.10 della legge 30.12.1971, n. 1204, prevedendo il
raddoppiamento dei periodi di riposo nel caso di parto plurimo e la
possibilità di utilizzare le ore aggiuntive anche dal padre lavoratore.
3.2
Come è noto le lavoratrici madri hanno diritto, nel primo anno di
vita del bambino, a due periodi di riposo durante la giornata, pari ad
un'ora ciascuno, anche cumulabili, a condizione che l'orario di lavoro sia
almeno di sei ore; nell'ipotesi di orario inferiore, tale periodo si
riduce ad un'ora di riposo.
3.3
Con la citata legge n. 53, nell'ipotesi di parto plurimo e fermo
restando il requisito dell'orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore,
i periodi di riposo sono elevati a quattro ore, a prescindere dal numero
dei gemelli, e le due ore aggiuntive potranno essere utilizzate anche dal
padre, anziché solo dalla madre.
3.4
I periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti
della durata del rapporto, della retribuzione e non riducono le ferie.
4.
TRATTAMENTO ECONOMICO
4.1
Le lavoratrici madri, durante tutto il periodo di astensione obbligatoria
dall'impiego, in applicazione dei contratti collettivi, hanno diritto
all'intera retribuzione fissa mensile, nonché al relativo trattamento
accessorio.
4.2
Nel periodo di astensione facoltativa, così come previsto dalle
singole disposizioni della contrattazione collettiva di comparto, i primi
30 giorni per madre e padre lavoratore, fruibili anche frazionatamente,
sono retribuiti per intero, ad eccezione dei compensi per lavoro
straordinario ed a particolari indennità legate all'effettiva prestazione
lavorativa, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
dell'anzianità di servizio.
4.3
Da un interpretazione letterale dei contratti collettivi nazionali di
comparto e delle disposizioni della normativa analizzata in questa sede,
si ritiene che il trattamento economico applicabile nei successivi cinque
mesi di astensione facoltativa, sia la retribuzione degli stessi al 30%,
solo per i primi tre anni di vita del bambino, mentre per i restanti
quattro/cinque mesi si riconosce il diritto all'astensione dei genitori
lavoratori senza retribuzione.
4.4
Tale disposizione non si applica nell'ipotesi in cui contrattualmente
siano disciplinate condizioni di maggior favore per il lavoratore e
qualora il reddito individuale dell'interessato sia 2,5 volte l'importo
dei trattamento minimo di pensione a carico del l'assicurazione generale
obbligatoria; in quest'ultimo caso si applica l'art. 15 della legge 30
dicembre 1971, n.1204, così come modificato dall'art. 3, comma 4, della
legge 8.3.2000, n. 53.
4.5
Anche nell'ipotesi in cui entrambi i genitori fruiscano del
medesimo beneficio, il numero massimo dei giorni retribuiti per intero non
può essere superiore a trenta.
4.6
Il trattamento economico così definito si applica anche nei
confronti dei genitori adottivi o affidatari.
5.
CONGEDO DEI GENITORI ADOTTIVI 0 AFFIDATARI (PREAFFIDAMENTO
OVVERO AFFIDAMENTO
TEMPORANEO)
5.1
Il comma 5 dell'art. 3 della citata legge 8 marzo 2000, n. 53, non
distingue fra le ipotesi contenute nella legge 9 dicembre 1977, n. 903
(Adozione nazionale) e la diversa fattispecie disciplinata dalla legge 31
dicembre 1998, n. 476 (Adozione internazionale), prevedendo genericamente
che il diritto ad astenersi facoltativamente dal lavoro possa essere
esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare, ove il minore abbia un'età compresa fra i sei ed i dodici
anni. Si ritiene, stante la portata della norma, che il diritto dei
genitori adottivi od affidatari all'astensione facoltativa dal lavoro
possa applicarsi ad entrambe le fattispecie.
5.2
In particolare, per i genitori adottivi o affidatari di bambini
fino ad otto anni di età il diritto ad astenersi dal lavoro, può essere
esercitato in qualunque momento rispetto alla data di inserimento del
bambino nella famiglia. Tra i sei e gli otto anni di età del bambino,
detti genitori hanno, infatti, la possibilità di richiedere,
cumulativamente, l'astensione sia entro i tre anni dall'ingresso dei
bambino nella famiglia sia in qualunque momento dall'ingresso stesso,
essendo applicabile anche la disposizione valida per i genitori naturali
di bambini fino ad otto anni d'età.
5.3
Qualora il bambino, alla data della decorrenza giuridica dei
provvedimento di adozione o di affidamento, abbia tra i sei ed i dodici
anni di età l'astensione facoltativa può essere fruita solo entro tre
anni dall'ingresso in famiglia e la durata massima dell'astensione è di
sei mesi ciascun genitore (ovvero sette mesi per il padre) se questa è
individuale, mentre rimane inalterato il limite complessivo dei
dieci/undici mesi per la coppia, sempre che il diritto all'astensione sia
esercitato sino ai quindici anni d'età dell'adottato o dell'affidato.
6.
ASTENSIONE OBBLIGATORIA
6.1
Continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai periodi di
astensione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, lettere
a), b) e c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in virtù del quale è
vietato adibire al lavoro le donne nei due mesi antecedenti la data del
parto; nell'ipotesi di parto verificatosi dopo la data presunta, nel
periodo intercorrente fra la data effettiva e quella presunta; ed, infine,
nei tre mesi successivi al parto.
6.2
Tale previsione normativa è stata resa più elastica dall'art. 12
della legge 8 marzo 2000, n. 53, che ha introdotto l'art. 4bis della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, in applicazione del quale le lavoratrici hanno
facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data
presunta del parto e nei quattro mesi successivi al medesimo, dietro
presentazione di certificato medico, rilasciato da specialista del
Servizio Sanitario Nazionale ovvero con esso convenzionato, e dal medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di
lavoro, ove previsto, con i quali si attestino che l'opzione espressa
dalla lavoratrice madre, non arrechi pregiudizio alla salute della
gestante e del nascituro.
7.
PARTI PREMATURI
7.1
L'art. 11 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ha integrato il testo
dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, prevedendo l'ipotesi di
parto prematuro, cioè del parto avvenuto in data anteriore rispetto a
quella presunta, risultante dal certificato medico di gravidanza.
7.2
In virtù della nuova disciplina, nel caso di parto anticipato, i giorni
di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al
periodo di astensione obbligatoria “post partum", che decorre dal
giorno successivo all'evento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di
esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (d.P.R. 1026/1976),
restando salvo, comunque, il limite complessivo di cinque mesi.
7.3
La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il
certificato attestante la data del parto ovvero la dichiarazione
sostitutiva.
7.4
Quanto detto, si ritiene applicabile, in conformità a quanto
previsto dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, a
decorrere dall'entrata in vigore della legge medesima.
7.5
Per le ipotesi non direttamente contemplate dall'esaminando testo
di legge, si rinvia a quanto sarà previsto in sede di contrattazione
collettiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge medesima.
8.
ASTENSIONE DAL LAVORO DEL PADRE LAVORATORE
8.1
Dall'art. 13 del provvedimento di legge analizzato è stato
modificato l'art. 6 della legge 9.12.1977, n. 903, mediante l'introduzione
dell'art. 6bis, il quale attribuisce al padre lavoratore il diritto di
astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita dei figlio in caso
di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché
in ipotesi di affidamento esclusivo del bambino al padre.
8.2
In tali fattispecie spetta l'intera retribuzione e debbono essere
debitamente documentate ovvero, nel caso di abbandono, deve essere resa
una dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
8.3
E' stato altresì inserito l'art. 6ter della legge 903/1977, il
quale estende i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 1204/71,
anche al padre lavoratore, qualora sia il solo genitore affidatario,
ovvero se la lavoratrice madre, benché lavoratrice dipendente, non
intenda avvalersi di detto beneficio, nonché nell'ipotesi in cui la madre
non eserciti un'attività lavorativa dipendente.
9.
PERMESSI PER L'ASSISTENZA A PORTATORI Di HANDICAP E PER I LAVORATORI
PORTATORI DI HANDICAP
9.1
Il legislatore del provvedimento in questa sede analizzato, ha
inteso ampliare le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge
5.2.1992, n. 104, “Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
ed i diritti delle persone handicappate", a beneficio di coloro i
quali prestano assistenza continuativa in via esclusiva a portatori di
handicap in situazioni di gravità.
9.2
L'assistenza continuativa in via esclusiva prestata al familiare
disabile, non convivente, deve essere interpretata nel senso che il
lavoratore che intenda avvalersi di detto beneficio, sia l'unico soggetto
in grado di assicurare, sulla base del soddisfacimento di un criterio
logistico e nell'arco temporale di riferimento, il proprio supporto nei
confronti del portatore di handicap.
9.3
Il dipendente che intenda avvalersi dei benefici in questione,
oltre a produrre la certificazione medica di cui all'art. 4 della legge 5
febbraio 1992, n.104, attestante lo stato di handicap grave di cui è
affetto il familiare disabile, deve rendere. una dichiarazione, anche
autocertificata, con la quale attestare il possesso delle prescritte
condizioni.
9.4
Per quanto attiene alla fruizione dei permessi mensili di cui
all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, giova
sottolineare che continuano ad essere retribuiti, ai sensi e per gli
effetti della legge 27 ottobre 1993, n. 423, che ha modificato in sede di
conversione l'art. 3ter del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324. In
riferimento al trattamento giuridico ed economico, si rinvia alla
contrattazione collettiva di comparto.
9.5
Ai fini dei trasferimento dei lavoratore dipendente nella sede dove
risiede il disabile cui deve essere assicurata assistenza continuativa,
non è più elemento vincolante il requisito della convivenza con il
portatore di handicap.
9.6
I permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, sono concessi al dipendente esso stesso disabile,
alternativamente, sulla base delle reali necessità che lo stesso intende
soddisfare.
9.7
Lo scrivente Dipartimento, in passato, si è pronunciato con propri
pareri, dando un'interpretazione letterale dell'art. 33, comma 6, della
legge 5 febbraio 1992, n.104, intendendo così agevolare la condizione dei
lavoratori portatori di handicap, mediante la concessione cumulativa dei
benefici di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo di legge.
9.8
Con l'intervento del legislatore, che ha modificato tale
disposizione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ponendo in essere
un'interpretazione autentica della stessa, non vi sono dubbi sulla
fruibilità alternativa, anche frazionata, dei benefici in questione.
9.9
Per quanto non modificato dalla legge 53/2000, continuano ad
applicarsi le istruzioni precedentemente diramate.
Il
Ministro per la funzione pubblica: Bassanini |