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Ultimo aggiornamento
04 febbraio 2012

Ipotesi di contratto integrativo nazionale del comparto scuola
concernente la modifica degli artt. 41 - comma 7 - e 33 - comma 13 - del CCNI del 31 agosto 1999
Speciale CCNL Speciale CCNL - Accordi sindacaliPagine collegate

4 Aprile 2000


L'anno 2000, il giorno 4, del mese di aprile, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di contrattazione integrativa nazionale,

tra la delegazione di parte pubblica,

costituita ai sensi del D.M. n 40933/BL del 2 agosto 1999 e quella di parte sindacale,

composta ai sensi dell'art. 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola del 26 maggio 1999, di cui all’allegato 1 al presente contratto,

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

  • la progressiva attuazione dei processi di cambiamento in atto dei sistema scolastico - autonomia, riforma degli ordinamenti e dell'amministrazione, attribuzione della dirigenza ai capi di istituto - in una fase di avanzato svolgimento dell'anno scolastico impegna i capi di istituto in una molteplicità di attività quali la realizzazione dei processi avviati nella prospettiva dell'autonomia scolastica, la formazione finalizzata all'attribuzione della qualifica dirigenziale, gli adempimenti connessi al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, la collaborazione con l'Amministrazione per l'espletamento delle procedure concorsuali in corso;
  • i nuclei di valutazione dispongono di tempi contenuti per la realizzazione della procedura, anche con riferimento alle visite da effettuare presso le istituzioni scolastiche;
  • l'anno in corso, con riferimento alla procedura di valutazione attivata che è finalizzata a valorizzare l'impegno dei capi di istituto in processi di cambiamento di carattere strategico, deve considerarsi anno di transizione;
  • le trattative per il completamento del quadro normativo ed economico della dirigenza scolastica sono in procinto di essere avviate;
  • rispetto alla previsione del settimo comma dell’art. 41 CCNI, anche per una più puntuale aderenza alla effettività dell'azione svolta dai capi di istituto e per l'impegno intenso e diffuso che la descritta complessità di contesto richiede, sembra più utile considerare la valutazione quale credito professionale da spendere per quanto riguarda gli effetti economici con le modalità e le procedure che saranno individuate dalla prossima sequenza contrattuale nazionale;

le parti convengono che l'esito della valutazione effettuata nel corso del corrente anno scolastico dia luogo ad un credito professionale i cui effetti economici saranno definiti nel primo contratto nazionale di lavoro della categoria e che le risorse quantificate in 15 miliardi destinate nel CCNI al finanziamento della retribuzione aggiuntiva ai capi d'istituto siano utilizzate contestualmente alle eventuali ulteriori risorse che saranno destinate alla retribuzione accessoria dei dirigenti della scuola.

LE PARTI CONCORDANO

1. Di sostituire l'art. 41 comma 7 del vigente CCNI , con la seguente formulazione:

"Gli esiti della valutazione riferita all'anno scolastico 1999-2000 daranno luogo a crediti professionali da far valere, anche per gli effetti economici, nell'ambito del contratto che disciplinerà la dirigenza scolastica".

2. E' consequenzialmente sostituito come segue anche l'art. 33, comma 13, CCNI:

"Nell'ambito dello stanziamento - previsto dall'art. 42, comma 4, secondo alinea, del vigente CCNL - destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla modifica degli istituti contrattuali preesistenti al CCNL, lire 15 miliardi saranno utilizzati per incrementare le risorse per il finanziamento della retribuzione accessoria dei dirigenti della scuola così come sarà definito nel primo contratto nazionale di lavoro della categoria".

3. Nella sequenza contrattuale di cui all'art. 19 del vigente CCNL sarà esaminata la problematica relativa alle modalità di acquisizione di crediti professionali da parte dei dirigenti scolastici utilizzati presso altre Amministrazioni.

 
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