Oggetto: Esami di Stato.
Pubblicazione dei risultati. Certificazione da rilasciare in esito agli
esami di Stato.
In esito a ricorrenti
quesiti, si precisa che la disposizione di cui all'art.4 bis dell'O.M.
n. 126 del 20.4.2000, si applica anche agli esami di Stato, nei quali,
pertanto, all'albo non vanno pubblicati i punteggi negativi.
Non va, invece, ritenuta applicabile agli esami di Stato l'indicazione di
cui all'art.25 della predetta O.M. n. 126,
relativa alla comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo
degli esami, attesa la maggiore etā dei candidati che sostengono gli
esami in questione.
Si precisa, inoltre, che rimangono confermate le indicazioni fornite nel
decorso anno per la compilazione dei diplomi e dei certificati
integrativi. Tali indicazioni sono contenute nelle seguenti lettere
circolari: n.8886 del 5.7.99; n.9058 dell'8.7.99; n.9181 del 9.7.99.
IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Capo |