Oggetto: Cessazioni dal servizio
dall'inizio dell'anno scolastico e accademico 2000/2001
Con il D.M. n. 495
del 30 dicembre 1998, emanato in virtù dell'art. 1 - comma 2 - del
D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, sono stati fissati i termini per la
presentazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del
quarantesimo anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di
trattenimento in servizio al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di
età e per l'eventuale revoca di tali domande presentate in precedenza.
I termini stabiliti con l'art. 1 del suddetto decreto ministeriale sono
validi anche per il prossimo anno scolastico e accademico 2000/2001, non
essendo sorta, allo stato attuale, alcuna necessità di una loro modifica,
prevista dal successivo art. 6.
Pertanto i termini sono il 10 febbraio 2000 per i capi d'istituto e
il 1° marzo 2000 per il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario, compreso quello dei Conservatori di
Musica e delle Accademie di Belle Arti, Nazionale di Danza e Nazionale
d'Arte Drammatica.
Il rispetto dei suindicati termini, riguarda, in relazione alla qualifica
posseduta, anche il personale che intende:
- a) cessare anticipatamente rispetto
alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in
servizio;
- b) revocare la domanda di dimissioni
volontarie presentata nell'arco di tempo dal 16 marzo 1997 al 2
novembre 1997, perché non più interessato all'applicabilità nei
suoi confronti delle disposizioni del decreto interministeriale del 30
marzo 1998, emanato ai sensi dell'art. 59 - comma 55 - della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
- c) chiedere la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del
trattamento di pensione ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331
del Ministro per la Funzione Pubblica.
Sono confermate anche le date:
- · 27 febbraio 2000 - per i
capi d'istituto;
- · 10 aprile 2000 - per gli
insegnanti elementari;
- · 30 aprile 2000 - per il
restante personale docente ed educativo e per il personale
amministrativo, tecnico ed
ausiliario;
stabilite nell'art. 5 del citato decreto
ministeriale n. 495 in merito alla comunicazione al personale
dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento
pensionistico e alla possibilità degli interessati di ritirare le
dimissioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento di detta
comunicazione; peraltro, essendo il 27 febbraio 2000 e il 30 aprile 2000
festivi, le scadenze si spostano, secondo la normativa vigente,
automaticamente al primo giorno non festivo, cioè rispettivamente al 28
febbraio 2000 e al 2 maggio 2000. |