Oggetto: O.M.
7 febbraio 2000, n. 33 - Corsi per il conseguimento dell'idoneità o
dell'abilitazione
In relazione alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, IV S.S., n. 25 del 28 marzo 2000 dell'O.M.
n. 33 del 7 febbraio 2000, riguardante l'oggetto, si ritiene opportuno
dare alcune indicazioni in merito all'applicazione della predetta O.M.
Tempi di applicazione
Come già precisato nella nota n. D1/2109 del 24/3/2000 il tempo
intercorso tra l'emanazione e la pubblicazione dell'O.M., cui deve
aggiungersi il tempo necessario alla completa acquisizione delle domande
da parte di tutti gli interessati, rende inattuale la tempistica
prevista per lo svolgimento di tutti i corsi.
Poiché resta problematica in questa situazione giungere in tempi brevi
alla completa attuazione delle disposizioni contenute nel predetto
provvedimento nei confronti di tutti gli aspiranti, si ritiene opportuno
consentire la frequenza ai corsi in una prima fase ai docenti o
istitutori che ne avevano già titolo ai sensi della precedente O.M.
153/1999 e che, per motivi organizzativi, non sono stati ammessi alla
frequenza.
Ci si riferisce, in particolare, ai docenti residenti o insegnanti
all'estero, ai docenti o istitutori che non hanno trovato collocazione nei
corsi istituiti a livello provinciale o regionale e ai docenti di ruolo la
cui frequenza ai corsi è stata differita con C.M.
250/1999.
Per tali docenti, in relazione al prioritario conseguimento dei requisiti
di partecipazione rispetto alle altre categorie previste dall'O.M.
33/2000 e in considerazione dell'avvenuta acquisizione delle domande
di partecipazione, si ritiene necessario organizzare i corsi nel più
breve tempo possibile, e comunque con inizio nel mese di maggio e termine
entro giugno.
Per le altre categorie, che hanno avuto riconosciuto il titolo a
partecipare ai corsi soltanto con le disposizioni modificative dell'O.M.
153/1999, recentemente emanate con l'O.M. 33/2000,
anche in relazione al numero di domande che perverranno, saranno impartite
successive disposizioni per l'avvio e conclusione dei corsi e degli esami
finali, comunque entro il corrente anno.
Organizzazione dei corsi
Come precisato nell'art. 5, 3° comma, dell'O.M.
33/2000, le SS.LL. avranno cura di utilizzare ove possibile le stesse
sedi, lo stesso percorso formativo, le stesse professionalità docenti e
direttive presenti negli analoghi corsi attivati ai sensi dell'O.M.
153/1999. Nel caso di impossibilità di procedere in tal senso restano
ferme le disposizioni dettate in materia con la citata O.M.
Si richiamano in particolare le disposizioni dettate per la riduzione
della frequenza nei confronti dei docenti abilitati di cui all'art. 7,
comma 12 dell'O.M. 153/1999, nonché a
quelle previste per attività di autoformazione dal comma 9 dello stesso
articolo.
Per quanto concerne i docenti residenti o insegnanti all'estero, le SS.LL.
provvederanno all'ammissione ai corsi istituiti in provincia, ovvero,
d'intesa con gli altri Provveditori in sede di apposita conferenza di
servizio a livello regionale, in provincia limitrofa, avendo cura, in
questo caso, di rispettare per quanto possibile le richieste avanzate dai
docenti. Di tale iscrizione dovrà essere data, da parte del Provveditore
agli Studi che ha acquisito la domanda, tempestiva comunicazione agli
interessati. Successivamente, non appena istituito formalmente il corso
dovrà essere comunicato il percorso formativo e le relative tematiche che
i docenti all'estero dovranno approfondire in auto formazione, elementi
che le SS.LL dovranno acquisire dai coordinatori e dai docenti.
A tali docenti che beneficeranno del particolare trattamento previsto
dall'art. 5, 4° comma, dell'O.M.
33/2000, dovranno essere
comunicati tempestivamente, a cura del coordinatore e dei docenti dei
corsi, la data della verifica della preparazione raggiunta da sostenere
insieme agli altri corsisti ed il calendario delle attività relative alla
parte finale del corso e agli esami. In sostanza si dovrà garantire una
partecipazione, seppure parziale, alle attività del corso e agli esami
finali cercando di contenere le presenze di questi docenti nella sede di
svolgimento del corso per il tempo strettamente necessario, in
considerazione delle particolari difficoltà e disagi che gli stessi
incontrano per la frequenza.
Naturalmente, nell'interesse di tutti i candidati, anche quelli residenti
nella sede di svolgimento dei corsi, questi dovranno avere carattere
intensivo per potersi concludere entro il mese di giugno 2000 evitando,
comunque, di ricadere nei periodi di svolgimento degli esami di maturità.
Per quanto concerne i docenti che non hanno frequentato i corsi per
mancanza dell'insegnamento specifico nella provincia o nella regione,
sulla base delle comunicazioni già acquisite da parte delle SS.LL.,
questa Direzione provvederà a dare indicazioni per l'iscrizione ai corsi
nelle sedi ove siano presenti gli insegnamenti richiesti, fermo restando
l'applicabilità ai partecipanti delle particolari agevolazioni di cui al
citato art. 5, comma 4, dell'O.M.
33/2000.
In relazione, infine, alla possibilità che i corsi, pur riguardando
docenti di ruolo di cui alla C.M. 250/1999, docenti provenienti
dall'estero e docenti che non hanno frequentato i corsi già istituiti per
l'esiguo numero dei partecipanti, non possono funzionare in tutte le
province, si richiamano al riguardo le disposizioni contenute nell'art. 3
dell'O.M.
153/1999, con l'ulteriore
avvertenza, che, per tali motivi, i raggruppamenti
organizzativo-funzionali possono essere ulteriormente ampliati.
Requisiti di accesso ai corsi da istituire ai sensi dell'O.M. 33/2000
Per quanto concerne le categorie di docenti o istitutori da ammettere ai
corsi in un secondo tempo, rispetto a coloro che ne avevano già titolo ai
sensi dell'O.M.
153/1999, trattati in precedenza,
occorre precisare preliminarmente che l'O.M. 33/2000 non ha modificato i
termini temporali per l'acquisizione dei requisiti di accesso. Essi
restano fermi alla data del 25 maggio 1999, come fissato dalla legge
124/1999. Pertanto coloro che hanno acquisito il titolo di studio o il
requisito dei 360 gg. oltre tale data non hanno alcun diritto a
partecipare ai corsi.
Le nuove categorie di aspiranti sono in sostanza:
- docenti o istitutori che alla data del 25 maggio 1999 hanno un servizio
interamente prestato in un posto o ordine di scuola e chiedono l'idoneità
o l'abilitazione in un altro posto o ordine di scuola, possedendo a tale
data il servizio di 360 gg. ed il titolo di studio;
- docenti o istitutori che avendo partecipato ai corsi indetti ai sensi
dell'O.M. 153/1999, chiedono ai sensi dell'O.M. 33/2000 di partecipare ad
una seconda idoneità o abilitazione;
- docenti o istitutori che pur avendo tutti i titoli prescritti dall'O.M.
153/1999 non hanno presentato nei
termini la domanda.
Le domande andranno presentate utilizzando il modello allegato all'O.M.
33/2000 avendo cura di compilare
correttamente la parte riguardante eventuali frequenze e superamento di
esami finali dell'O.M. 153/1999.
Particolare attenzione meritano inoltre alcune situazioni particolari.
Docenti che hanno frequentato in tutto o in parte i corsi indetti con
l'O.M. 153/1999 ed eventualmente sostenuto gli esami finali
I docenti o istitutori che hanno frequentato senza i titoli previsti sia
dall'O.M. 153/1999 sia dalla successiva O.M.
33/2000 vanno ovviamente esclusi
anche successivamente al superamento dell'esame finale e se, ammessi con
riserva, la riserva andrà sciolta negativamente con il decreto di rigetto
del ricorso.
I docenti o istitutori che non avevano titolo ai sensi dell'O.M.
153/1999, ma lo hanno acquisito
ai sensi della O.M. 33/2000, se ammessi con riserva a seguito di ricorso
anche agli esami finali, vedranno riconosciuto il loro titolo in sede di
cessazione della materia del contendere.
Se hanno frequentato in parte il corso potranno far valere il loro
credito, debitamente documentato in occasione della successiva frequenza
ai corsi da attivare.
In quest'ultimo caso i docenti dovranno comunque ripresentare domanda di
partecipazione esplicitando nel modello questa particolare situazione.
Personale educativo
In relazione al ristretto numero di partecipanti e alle loro richieste,
non compatibili con una frequenza a livello provinciale o regionale si
incaricano i PP.SS. di Cagliari per la Regione Sardegna, di Parma anche
per le province di Ancona, Forlì, Genova, Latina, Macerata, Pesaro,
Perugia e Reggio Emilia e di Bari anche per la Regione Basilicata,
dell'organizzazione dei corsi a livello regionale o interregionale tenendo
presente le disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, dell'O.M.
33/2000 che tendono ad agevolare
la presenza ai corsi e sono pienamente applicabili anche agli istitutori.
Si fa riserva di comunicare ulteriori disposizioni e si prega di dare
massima diffusione alla presente circolare ministeriale alle istituzioni
scolastiche. |