Oggetto: O.M.
7 febbraio 2000, n. 33 - Sessione riservata di abilitazione e di
idoneità all’insegnamento. Disposizioni integrative
In relazione alle difficoltà
rappresentate dalle SS.LL. di poter concludere la seconda fase della
procedura riservata, indetta con l’O.M. n. 33/2000, per le categorie di
personale che, a suo tempo, hanno prodotto istanza di partecipazione,
senza poter frequentare, per motivi organizzativi, la sessione riservata
di abilitazione o di idoneità, di cui all’O.M. n. 153/99, si ritiene
utile precisare quanto segue.
Come è noto l’O.M. n. 33 in parola per giungere ad una migliore
flessibilità nell’utilizzazione del personale docente, con relativo
risparmio per l’Erario, consente a chi ha acquisito una certificata
professionalità, la partecipazione alla sessione riservata di
abilitazione e di idoneità, prescindendo dall’ordine e grado di scuola
in cui il servizio è stato prestato.
Ciò premesso, alla luce di tale integrazione dei requisiti di accesso, si
ritiene che anche la riduzione della frequenza del corso riservato,
prevista dall’art. 7, comma 12 dell’O.M. n. 153/99 per i docenti già
abilitati o in possesso di idoneità all’insegnamento, limitatamente al
conseguimento di altra abilitazione o idoneità riferita allo stesso
ordine e grado di scuola, possa essere consentita anche per il
conseguimento di abilitazioni o idoneità relative a tutte le classi di
concorso o posti di insegnamento.
Pertanto, ai docenti di ruolo e non di ruolo, già abilitati o in possesso
di idoneità, la frequenza al modulo base deve essere ridotta del 50%
delle ore previste e, inoltre, alle attività di autoformazione possono
essere destinate un numero di ore pari al 20% della durata del corso.
Quanto sopra, in aggiunta alla possibilità di utilizzare le stesse
strutture organizzative, gli stessi docenti e gli stessi progetti
formativi, dovrebbe consentire la conclusione dei corsi in parola prima
della conclusione dell'anno scolastico, senza tuttavia interferire con le
connesse operazioni. Si rimette, quindi, alla discrezionale valutazione
della SS.LL. ogni decisione in merito allo svolgimento dei corsi che, ove
necessario, potranno essere conclusi, anche dopo la sospensione
eventualmente necessaria per le citate operazioni di scrutinio ed esami,
nel mese di luglio, ovvero nei primi giorni di settembre.
Con l’occasione, si chiarisce che le istruzioni impartite con la C.M. n.
111 del 10 aprile 2000, in merito all’avvio immediato dei docenti di
ruolo alla procedura riservata, hanno carattere vincolante, considerato
anche che tale adempimento è stato più volte, anche in sede di
contenzioso, sollecitato dagli interessati e dalle OO.SS..
Ciò premesso, tuttavia, le SS.LL. potranno accogliere le esplicite
richieste di rinvio dei docenti in parola che, impegnati in molteplici
attività d’istituto in quest’ultimo scorcio di anno scolastico,
intendano frequentare i corsi che saranno attivati in autunno insieme ai
docenti che aspirano al conseguimento della seconda abilitazione o idoneità.
IL DIRETTORE GENERALE
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