Oggetto: Scuola elementare -
definizione organico di diritto -
anno scolastico 2000/2001
Con la nota n. 95/VM del 12 u.s., le SS.LL. sono state
invitate a definire, entro il termine previsto dall’ordinanza
ministeriale 2 febbraio 2000, n. 26, la trasmissione al sistema
informativo del Ministero dei dati concernenti la determinazione
dell’organico di diritto della scuola elementare per l’anno scolastico
2000/2001.
Nel significare ulteriormente l’esigenza dell’osservanza di quanto
indicato, al fine di consentire, tra l’altro, l’espletamento delle
operazioni concernenti la mobilità ed il reclutamento del personale,
secondo le scadenze previste per consentire il corretto avvio del prossimo
anno scolastico, si ritiene opportuno fornire talune indicazioni
necessarie per definire compiutamente la consistenza delle dotazioni
organiche.
Con la nota suindicata le SS.LL. sono state invitate, quindi, a procedere
alla determinazione dell’organico della scuola elementare secondo la
vigente normativa, contemplata, come noto, dai decreti ministeriali 24
luglio 1998, n. 331 e 6 agosto 1999, n. 200
e, per quanto concerne la formazione delle classi con alunni portatori di
handicap, dal decreto ministeriale 6 giugno
1999, n. 141.
A tali fonti normative le SS.LL. devono, pertanto, attenersi considerando,
peraltro, che trattandosi di scuola dell’obbligo, il numero dei posti da
istituire per il funzionamento del c.d. organico sede, cioè di
quello occorrente per garantire il tempo scuola necessario, non può che
essere quello derivante dalla determinazione dell’organico funzionale di
ciascun circolo, in conseguenza dell’effettivo numero degli alunni
iscritti.
Per quanto attiene, poi, l’insegnamento della lingua straniera, si
precisa che può essere confermato il numero di posti per insegnanti
specialisti, istituiti nel corrente anno scolastico, mentre, per quel che
concerne le attività inerenti la prevenzione ed il recupero della
dispersione scolastica, ovvero l’orientamento scolastico e la
progettazione educativa, nonché la valutazione dei processi formativi, la
conferma del numero di iniziative già avviate può essere disposta a
fronte della effettiva esigenza e della verifica della loro validità.
Analoga modalità deve essere osservata per l’attivazione di classi a
tempo pieno la cui previsione, a livello provinciale, non deve eccedere il
numero delle classi già funzionanti.
Per quel che concerne, infine, i posti di sostegno si ribadisce la
perdurante efficacia della tabella D2/99 allegata al richiamato decreto
6 agosto 1999, n. 200; in essa sono, infatti, riportate le rispettive
dotazioni provinciali consolidate.
In buona sostanza le SS.LL., ancorché non sia stato ancora reso noto il
provvedimento ministeriale, in corso di definizione, concernente la
consistenza delle dotazioni organiche provinciali del personale docente
per il prossimo anno scolastico, procederanno all’attivazione dei posti
ritenuti necessari sulla base ed in conformità delle disposizioni e degli
elementi suindicati.
Il Direttore Generale
f.to Paradisi