Oggetto:
Prima integrazione delle graduatorie permanenti: D.M. n. 146 del 18 maggio
2000 - Chiarimenti - Valutazione titoli e operazioni connesse.
Ad
integrazione di quanto precisato con le note prot. n. 4190 del 31 maggio
2000 e n. 4247 del 1° giugno 2000 e per corrispondere a richieste di
ulteriori chiarimenti sulla materia, si forniscono di seguito, risposte
sintetiche ai quesiti più
significativi sottoposti all'attenzione di questa Direzione Generale.
1.Il
docente di ruolo, abilitato per altro ordine di scuola, ma privo del
requisito dei 360 giorni di servizio, può essere comunque incluso
nelle graduatorie permanenti, anche senza il requisito dell'iscrizione
nelle graduatorie di supplenze. Il servizio di ruolo, in tal caso,
sostituisce detta iscrizione.
2.Le
abilitazioni conseguite separatamente, le quali, se congiunte, abilitano
ad altra classe di concorso, sono valutate facendo la media aritmetica
dei punteggi conseguiti in ciascuna di esse, rapportata in centesimi.
3.Le
due abilitazioni conseguite congiuntamente, a seguito della partecipazione
a procedura abilitante per gli ambiti disciplinari dall'1 al 6, consentono
l'iscrizione in ciascuna delle corrispondenti graduatorie permanenti,
con il punteggio specifico ottenuto in ciascuna di esse. Non è
valutabile in ciascuna graduatoria, sotto la voce "altri
titoli", di cui all'Allegato
A, lettera D, del D.M. n. 123/2000, l'altra abilitazione conseguita
con la medesima procedura abilitante.
4.L'inserimento
nella II o III fascia è consentito solo a chi possiede il requisito
del servizio statale nello stesso settore scolastico (o solo scuola
primaria o solo scuola secondaria o solo educativo) secondo i criteri
fissati per l'inserimento nelle graduatorie dei precedenti concorsi per
soli titoli.
5.Il
servizio prestato nelle scuole non statali viene valutato solo se risultano
versati i relativi contributi (O.M. n. 371/1994 e successive integrazioni).
6.La
seconda abilitazione o idoneità che si consegue partecipando alle sessioni
riservate in svolgimento ed i cui corsi non sono ancora conclusi, dà
titolo all'inserimento, con riserva, nella corrispondente graduatoria permanente
- con l'obbligo di documentare entro 10 giorni dalla pubblicazione
degli elenchi idonei o abilitati, il relativo titolo -, ma non può
essere valutata sotto la voce "altri titoli" (Allegato A,
lettera D, D.M. n.
123/2000), in quanto non ancora acquisita allo scadere del termine di presentazione
della istanza.
7.L'iscrizione
nelle graduatorie permanenti di strumento musicale è consentita
solo a chi risulta abilitato in Educazione Musicale alla data del
25 maggio 1999, o si sta abilitando in Strumento Musicale, ai sensi dell'O.M.
n. 202/1999, ed abbia prestato servizio d'insegnamento nello strumento
musicale per almeno 360 giorni. Entrambe le suddette categorie
di docenti sono incluse nella graduatoria permanente sulla base
dei titoli posseduti, senza distinzione di fasce. Resta confermato che
anche coloro che sono inseriti negli elenchi compilati ai sensi del D.M.
13.2.1996 devono possedere, comunque, il suddetto requisito di 360
giorni nell'insegnamento specifico oltre che l'abilitazione in Educazione
Musicale.
8.Il
servizio prestato in attività di sostegno, sulla base dell'inserimento nelle
graduatorie di supplenze per la classe di concorso 41/A - Igiene mentale
e psichiatria infantile -, ora soppressa, viene valutato solo se rientra
nell'area disciplinare in cui è inclusa la classe di concorso, per la quale
si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente (C.M. n. 215 dell'8
/9/1999).
9.Relativamente
alla classe LII/C - Esercitazioni di pratica professionale -, ora
soppressa, è previsto il solo aggiornamento della graduatoria permanente,
per coloro che già si trovavano nel precedente concorso per titoli,
ai fini della nomina sul sostegno.
10.Il
superamento di corsi di riconversione professionale, abilitanti di tipo
A, consente l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, in analogia alle
abilitazioni conseguite nelle sessioni riservate.
11.Non
sono valutabili sotto la voce "altri titoli", di cui
all'allegato A, lett. D, del
D.M. n. 123/2000, i corsi di perfezionamento o di specializzazione post-lauream
ed il dottorato di ricerca, in quanto non danno accesso al ruolo,
cui si riferisce il concorso. Non è, altresì, valutabile l'idoneità per
le scuole
elementari, ai fini delle graduatorie per le scuole secondarie e viceversa,
in quanto trattasi di settori scolastici diversi.
12.I
docenti, già inclusi, per propria scelta, nelle soppresse graduatorie per
titoli
in una sola provincia, non possono chiedere l'inclusione in una seconda
provincia.
13.La
valutazione del servizio, di cui all'allegato A, lettera B e C del D.M. n.
123/2000,
deve essere riferita ad un massimo di sei mesi per anno scolastico,
anche se lo stesso sia stato prestato in parte nelle scuole statali
ed in parte nelle scuole non statali.
Si
precisa, inoltre, che le abilitazioni e le idoneità all'insegnamento, conseguite
in uno dei Paesi dell'Unione Europea e riconosciute da questo
Ministero, in applicazione delle direttive comunitarie 89/48 CEE e 92/51
CEE, consentono agli interessati l'inserimento nelle graduatorie permanenti,
purché in possesso degli altri requisiti previsti, in virtù dell'equiparazione
di tale procedura a quella prevista per il conseguimento dell'abilitazione
o idoneità, mediante concorso o superamento delle sessioni riservate.
A tal fine, si deve attribuire il punteggio minimo previsto nella tabella
di valutazione
dei titoli per le abilitazioni conseguite in Italia, in analogia a quanto previsto
per i titoli stranieri dichiarati equipollenti a titoli italiani, nella
tabella di valutazione
dei concorsi ordinari.
Per
agevolare, infine, le complesse operazioni connesse alla valutazione dei titoli,
all'acquisizione dei punteggi e alla predisposizione delle graduatorie permanenti,
si allega il modello di scheda di valutazione, utilizzabile anche nel formato
elettronico, relativo al personale docente ed educativo.
La
scheda andrà compilata e validata dal responsabile del procedimento, secondo
le indicazioni operative fornite dal S.I. . Si precisa che la cartella di lavoro,
predisposta a tal fine, è uno strumento di supporto corredato da alcune formule,
finalizzate ad aiutare l'operatore nel calcolo dei punteggi e nella predisposizione
dei dati da riportare sullo schermo. Resta, quindi, imprescindibile,
in qualsiasi caso, la funzione della valutazione.
Per
quanto concerne la designazione del responsabile del procedimento, si precisa
che va indicato un unico referente per Ufficio Scolastico Provinciale, a prescindere
dal numero di scuole eventualmente coinvolte nel processo di acquisizione
delle domande, comunicandolo alla casella graduatorie.permanenti@istruzione.it
Si
invita, inoltre, a voler rilevare il numero di domande pervenute mediante
un foglio
excel, predisposto a tal scopo ed inviato al predetto indirizzo di posta elettronica.
IL DIRETTORE GENERALE
Paradisi
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