Oggetto:
Legge 3.5.1999,
n. 124 - art. 8 - Trasferimento di personale e funzioni ATA dagli Enti Locali allo Stato
- Sostituzione personale assente.
Viene segnalato lo stato di difficoltà
in cui versano alcune istituzioni scolastiche nelle quali, a seguito di
trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato, esiste un
unico operatore in servizio, che, assentandosi legittimamente, non
potrebbe essere sostituito per assenza di durata inferiore a 30 giorni, ai
sensi dell’art. 19 dell’O.M. n. 59/94 come risulta sostituito
dall’O.M. 325/94. La disposizione predetta non può essere applicata nel
caso sopra indicato, in quanto il mancato conferimento di supplenza
determinerebbe una interruzione di pubblico servizio. Pertanto, in
presenza di figura unica in servizio nella istituzione, si provvede
comunque, per stato di necessità, alla immediata sostituzione in caso di
assenza.
Il Direttore Generale |