Oggetto: Decreto Legge 28 agosto 2000,
n.240 - Assunzione supplenti temporanei a titolo
provvisorio da parte dei dirigenti scolastici
Si fa seguito alla C.M.
n.205 di pari data, per richiamare l’attenzione sull’art.1, comma
5 del decreto legge datato 28 agosto 2000, n.240,
che detta norme per garantire l’immediato avvio dell’anno scolastico.
La prioritaria finalità delle norme
sopracitate è quella di assicurare, seppur in via provvisoria,
l’immediata assegnazione di personale, sin dall’inizio delle lezioni
attraverso la conferma, nella stessa istituzione scolastica, di chi
vi ha prestato servizio nel precedente anno scolastico.
A tal fine i dirigenti scolastici, nelle
more delle operazioni di assegnazione definitiva del personale scolastico,
sia a tempo indeterminato che determinato, sulle relative disponibilità
per l’a.s.2000/2001, sono autorizzati, per la copertura dei posti
disponibili, ad assumere sin dai primi giorni di lezione, i supplenti
temporanei necessari che rimarranno su tali posti finché non vi assuma
servizio il personale di ruolo o supplente assegnato dalle SS.LL.
Tenuto conto che le nuove graduatorie di
istituto - da costituire ai sensi dell’art.4 della legge 3 maggio 1999,
n.124 e secondo il relativo Regolamento attuativo, adottato con D.M. 25
maggio 2000, per quanto concerne il personale docente ed educativo e con
Regolamento in corso di perfezionamento per quanto concerne il personale
A.T.A. - non risulteranno approvate in tempi utili, i dirigenti scolastici
provvederanno alla copertura immediata dei posti disponibili confermando
prioritariamente, a titolo provvisorio, il personale che ha prestato
servizio nell’istituzione scolastica nell’a.s.1999/2000 quale
supplente annuale o quale supplente temporaneo sino al termine delle
attività didattiche, quest’ultimo anche assunto in base alla
graduatoria di istituto per disponibilità non superiori a sei ore
settimanali, relativamente al medesimo insegnamento o posto per il quale
permanga la disponibilità. Ciò anche nel caso in cui, per effetto del
dimensionamento della rete scolastica, siano venuti a verificarsi
mutamenti nell’assetto organizzativo delle istituzioni. Il personale che
non accetti la conferma non incorre in alcuna sanzione.
Rispetto alle situazioni di disponibilità,
di qualsiasi entità oraria, così come nei casi in cui i posti
disponibili siano inferiori agli aventi titolo a conferma, si privilegia
comunque il personale avente migliore collocazione nelle posizioni di
graduatoria riferite all’anno scolastico 1999/2000.
In carenza di personale da confermare e
per le eventuali ulteriori disponibilità, i dirigenti scolastici
conferiranno, in via provvisoria, supplenze temporanee utilizzando le
graduatorie di circolo e di istituto vigenti nell’a.s.1999/2000,
attingendo nei casi di necessità, ivi incluso quello di inesistenza di
graduatorie per alcune categorie di personale (ad esempio le scuole il cui
personale ATA era fino all’anno precedente fornito dagli Enti Locali)
dalle graduatorie di circoli o istituti viciniori. In base alle predette
graduatorie saranno altresì disposte, fino alla definizione delle nuove
graduatorie di circolo e di istituto, le sostituzioni del personale
temporaneamente assente.
Poiché le operazioni di assegnazione
definitiva di personale per l’anno scolastico 2000/2001 possono avvenire
in tempi diversi, la cessazione degli effetti delle supplenze temporanee
attribuite a titolo provvisorio riguarderà il personale che occupa
provvisoriamente i posti interessati da dette operazioni secondo un ordine
inverso a quello indicato nei due commi precedenti.
Le operazioni di conferma e di
utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto precedentemente
vigenti avvengono sulla base delle posizioni giuridiche instauratesi
nell’a.s.1999/2000 e non tengono conto, nella fase in cui si collocano,
della circostanza che il personale interessato può, ai fini del
conferimento delle supplenze per l’a.s.2000/2001, aver mutato la
provincia in cui intende conseguire rapporti di lavoro a tempo
determinato.
Le presenti disposizioni si applicano
anche al personale A.T.A. - ivi incluso quello a suo tempo nominato dagli
Enti Locali, ovvero assunto attraverso i Centri territoriali per
l’impiego - per il quale i dirigenti scolastici provvederanno
all’immediata copertura dei posti disponibili in relazione alle
effettive esigenze operative dell’istituzione scolastica e tenendo conto
delle disposizioni limitative in materia di dotazione organica contenute
nell’art.8, commi 1 e 2, del D.M. n.201 del 10 agosto 2000, riguardanti
le scuole ove sono utilizzati soggetti impegnati in progetti di lavori
socialmente utili e le scuole ove il servizio di pulizia sia espletato da
personale estraneo all’amministrazione per effetto di contratti di
appalto.
Il personale confermato o nominato
supplente temporaneo a titolo provvisorio ai sensi delle presenti
disposizioni rientra nella disciplina dell’art.40, comma 9 , della legge
27.12.1997 n.449 ai fini del pagamento della retribuzione da parte dei
competenti Dipartimenti Provinciali del Tesoro.
I dirigenti scolastici, non appena
ultimate le operazioni di attribuzione di supplenze temporanee a titolo
provvisorio di cui alla presente circolare, ne danno immediata
comunicazione al SIMPI, al fine di assicurare, da un lato, la retribuzione
al personale interessato e di consentire, dall’altro, alle SS.LL. la più
tempestiva applicazione delle disposizioni di cui all’ultimo capoverso
del comma 5 dell’articolo 1 del precitato Decreto Legge per il quale si
fa riserva di ulteriori istruzioni. Si sottolinea l’esigenza che le
SS.LL. procedano, comunque, con il massimo impegno, alla definizione delle
operazioni relative alle procedure concorsuali, ordinarie e riservate, e
alla completa compilazione delle graduatorie permanenti al fine di
assegnare, quanto prima possibile, il personale che presterà servizio
fino al termine dell’anno scolastico, ovvero delle attività didattiche.
Si pregano le SS.LL. di voler diramare la
presente circolare a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando,
altresì, che la stessa viene diffusa attraverso la rete Intranet.
Il Ministro
De Mauro
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