Oggetto: Assunzioni di
personale scolastico per l’anno scolastico 2000/2001.
Con
delibera del Consiglio dei Ministri del 17.11.2000, è stato assegnato ai
fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato del personale
docente, educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario da assumere
per l’a.s. 2000/2001, un contingente complessivo non superiore a quarantamila
unità.
Al
fine di procedere con la massima tempestività alle conseguenti operazioni
di competenza delle SS.LL. si
trasmette il D.M. n.262
del 23 Novembre 2000, in corso di registrazione, concernente le
disposizioni sulle assunzioni a tempo indeterminato del predetto personale
scolastico con allegata la tabella analitica, che evidenzia, per ciascuna
provincia, la ripartizione per ordine e grado di scuole del numero massimo
di assunzione da effettuare.
Costituiscono
parte integrante della presente circolare
le istruzioni
operative (Allegati A e B)
concernenti, rispettivamente, il personale docente ed educativo ed il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Per
quanto concerne la ripartizione degli specifici contingenti di assunzioni
da effettuare nell’ambito delle province per le singole classi di
concorso e profili professionali del personale A.T.A., le relative tabelle
provinciali saranno rese disponibili attraverso la rete Intranet,
unitamente alla presente circolare ed allegati.
Al
fine di accelerare le operazioni di nomina del personale docente ed
educativo avente titolo, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle
specifiche istruzione contenute al punto 3 del suddetto allegato A.
Si
fa riserva di successive comunicazioni in ordine alla registrazione del
decreto alla Corte dei Conti.
Il
Direttore Generale
Paradisi
Istruzioni
operative - Allegato A
Personale
Docente ed Educativo
A.1
La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello
provinciale viene fissata, direttamente dal Ministero della pubblica
istruzione che la comunica, tramite il Sistema Informativo, agli Uffici
scolastici periferici. Parimenti si provvede a distribuire tale
consistenza tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso ed a fornire
agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni
effettuabili. Si procederà alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso
tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
previste.
A.2
Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato da conferire
con raggiungimento della sede dall’anno scolastico 2000 - 2001 sono
quelle relative ai concorsi per esami e titoli banditi nell’anno 1999 e
alle graduatorie permanenti di cui alla legge 124/1999 approvate in via
definitiva entro il 31 agosto 2000. I posti
disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie. Le
nomine in ruolo che riguardino aspiranti già di ruolo per altra tipologia
di insegnamento nell’ambito della medesima provincia, non incidono sul
contingente complessivo di assunzioni autorizzate.
A.3
Per quanto riguarda le nomine da
effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base
regionale, si ritiene opportuno, per accelerare, anche nell’interesse
degli aspiranti, i relativi adempimenti, che le operazioni di scelta della
provincia e della sede provvisoria di servizio si svolgano in apposita
conferenza di servizio, coordinata dall’Ufficio periferico che ha
gestito la procedura concorsuale, che veda le presenza di tutti i
rappresentanti degli altri Uffici scolastici interessati.
Nella stessa conferenza di servizio ai candidati sarà offerta la
scelta della provincia, sulla base delle disponibilità complessive a
livello regionale e, successivamente, da parte del competente Provveditore
agli Studi, sarà assegnata la sede di servizio provvisoria.
A.4
Nell’ipotesi in cui le graduatorie riferite sia ai concorsi per
esami e titoli che alle graduatorie permanenti non siano state approvate
entro il 31 agosto 2000, ma siano approvate entro il 31 marzo 2001, le
assunzioni a tempo indeterminato
avranno luogo nel corso dell’anno scolastico con decorrenza giuridica
dal 1° settembre 2000 e con raggiungimento
della sede di servizio il 1° settembre 2001.
A.5
Per i posti e per le
classi di concorso per le quali non sono stati banditi concorsi per esami
e titoli nel 1999, conservano validità le graduatorie dei precedenti
corrispondenti concorsi.
A.6
Pertanto, si possono verificare le situazioni che, per ragioni di
maggior chiarezza riguardo alle modalità operative, di seguito si
illustrano:
-
graduatorie di merito e
scaglioni di graduatorie permanenti approvate definitivamente entro il
31 agosto 2000: i posti disponibili vengono ripartiti al 50% tra le
due graduatorie senza operare eventuali recuperi determinati dalle
operazioni di immissione in ruolo degli anni precedenti, essendo
intervenuta la nuova disciplina giuridica di cui alla legge 124/99.
Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità
eccedente viene assegnata alla graduatoria del concorso per esami e
titoli;
-
scaglioni di graduatorie
permanenti approvati definitivamente entro il 31 agosto 2000 e
graduatorie di concorsi precedenti di cui al punto A.6: i posti
disponibili sono ripartiti al 50% tra le due graduatorie, tenendo
conto degli eventuali recuperi derivanti dalle operazioni di
immissione in ruolo degli anni precedenti. Ove il numero dei posti
disponibili risulti dispari, troverà applicazione il principio
dell’alternanza, nel senso che l’unità dispari è assegnata alla
graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine;
-
scaglioni di graduatorie
permanenti approvate definitivamente entro il 31 agosto 2000 e
graduatorie di merito non approvate entro tale data: si provvede
immediatamente alle assunzioni a tempo indeterminato sui posti
disponibili per le graduatorie permanenti. Sul contingente di posti da
riservare ai concorsi per esami e titoli si provvede al conferimento
di nomine a tempo determinato secondo le rispettive tipologie connesse
alla natura del posto da ricoprire, come individuate dall’art. 1,
comma 1, lettere a e b del Regolamento adottato con D.M. 25 maggio
2000 n. 201. Nel caso in cui le graduatorie di merito siano approvate
entro il 31 marzo 2001, sui posti in questione si provvede al
conferimento delle nomine a tempo indeterminato con decorrenza
giuridica 1° settembre 2000 e
raggiungimento della sede di servizio al 1° settembre 2001;
-
graduatorie di merito
approvate entro il 31 agosto 2000 e scaglioni di graduatorie
permanenti non approvati definitivamente entro tale data. Si provvede
immediatamente alle assunzioni a tempo indeterminato sui posti
disponibili per le graduatorie di merito mentre, sul contingente di
posti destinati alle graduatorie permanenti si provvede al
conferimento di nomine a tempo determinato con i criteri individuati
dal precitato Regolamento, all’articolo 1;
-
graduatorie permanenti, i
cui scaglioni definitivamente approvati si esauriscono nel corso delle
operazioni di immissione in ruolo: in tale caso i posti destinati alle
graduatorie permanenti residuali dopo l’esaurimento dei suddetti
scaglioni sono assegnati a tempo determinato, con i criteri
individuati all’articolo 1 del precitato Regolamento, ai docenti
inscritti negli scaglioni successivi approvati in via provvisoria,
secondo l’ordine di graduatoria. All’atto dell’approvazione
definitiva di tali scaglioni verranno disposte le assunzioni a tempo
indeterminato con effetto giuridico dal 1° settembre 2000 e
raggiungimento della sede al 1° settembre 2001.
A.7
Sul numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti, le
assunzioni avverranno, prioritariamente per i docenti di educazione fisica
ed educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli artt. 43 e 44
della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successivamente per quelli inclusi
nella graduatoria nazionale di cui all’art. 8 bis della legge 6 ottobre
1988, n. 426. Si procede allo scorrimento della graduatoria permanente
solo dopo esaurimento delle suindicate graduatorie.
A.8
Per la definizione delle quote di riserva di cui all’art. 3 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, si richiamano le disposizioni impartite con la
C.M. n. 248 del 7 novembre 2000.
A.9
Ai fini dell’applicazione di quanto stabilito dall’art. 461 del
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativamente agli spostamenti
di personale docente dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno
scolastico, si rinvia a quanto specificato nella C.M. n. 220 del 27
settembre 2000.
A.10
Per quanto concerne l’assegnazione sui posti di sostegno della
scuola secondaria di II grado, si rinvia alle disposizioni impartite al
punto III della C.M. n. 240 del 4 agosto 1993. Nel caso di nomine su posti
di sostegno da effettuare per aree disciplinari in cui confluiscano classi
di concorso per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito di
concorsi precedenti - su base provinciale - e classi di concorso per cui
debbano essere utilizzate graduatorie di merito di concorsi banditi nel
1999 - su base regionale - si precisa che non va effettuata alcuna
operazione di recupero (derivante dalle operazioni di immissione in ruolo
degli anni precedenti) a favore delle vecchie graduatorie; inoltre,
considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei
relativi adempimenti, si ritiene opportuno che l’espletamento delle
relative operazioni avvenga a cura dei Sovrintendenti scolastici
regionali, d’intesa con i Provveditori agli Studi della regione, secondo
modalità analoghe a quelle già precedentemente indicate al punto A.3.
A.11
Nel caso di utilizzazione, ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo
indeterminato, delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli di
precedenti concorsi per mancata indizione di nuova procedura concorsuale,
i provveditori agli studi consentiranno la presentazione immediata e,
comunque, in tempo utile rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato da
disporre per l’anno scolastico 2000-2001, dei diplomi di
specializzazione o della relativa autocertificazione secondo le vigenti
disposizioni in materia, richiesti per la nomina sui posti di sostegno
delle scuole di ogni ordine e grado acquisiti dopo la scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi. A tal fine
si richiamano, per quanto compatibili, le disposizioni impartite con
l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1996, n. 347.
A.12
Per il personale docente
destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e
grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale
tipologia di posto.
A.13
Per l’assunzione a tempo indeterminato del personale educativo si
fa riserva di specifiche istruzioni.
Istruzioni
operative - Allegato B
Personale Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario
B.1
La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili è fissata in
numero 7.868 posti, pari alla copertura del turn over del medesimo
personale. Tale consistenza è comunicata dal Ministero della Pubblica
Istruzione ai Provveditori agli Studi, tramite il Sistema Informativo. Lo
stesso Sistema Informativo provvede a distribuire tale consistenza tra le
diverse province e i diversi profili professionali. Non si dà
luogo, per il corrente anno scolastico, alle assunzioni dei
direttori dei servizi generali ed amministrativi, in considerazione del
rilevante numero di soprannumerari a livello nazionale.
B.2
Il numero di posti disponibili per le assunzioni con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, relativamente a ciascuna area e/o profilo
professionale, può essere incrementato o diminuito - fatta salva la
consistenza complessiva di cui al comma
B.1. - direttamente dai Provveditori agli Studi mediante la
tempestiva effettuazione delle rettifiche dei trasferimenti, in
particolare quelle che comportano trasferimenti interprovinciali, e può
essere integrato da ulteriori eventuali disponibilità che si vengano a
determinare successivamente all’acquisizione dei dati da parte del
Sistema Informativo (ad esempio: posti resisi disponibili per nomina in
altro profilo).
Le nomine in ruolo che riguardino personale già di ruolo per altro
profilo professionale nell’ambito della medesima provincia, non incidono
sul contingente complessivo di assunzioni autorizzate.
B.3
Nel limite delle disponibilità determinate ai sensi dei precedenti commi,
i Provveditori agli Studi effettuano assunzioni solo sui posti che restano
disponibili per l’intero anno scolastico dopo le operazioni di
utilizzazione.
B.4
Al personale assunto con rapporto a tempo indeterminato con decorrenza 1°
settembre 2000 va assegnata
una sede provvisoria. L’assegnazione della sede definitiva avviene nel
corso delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2001/2002.
B.5
In caso di contrazione del numero di posti, la riduzione complessiva è
ripartita fra le diverse procedure concorsuali, secondo le percentuali
fissate dalla legge.
B.6
Nessuna riduzione deve, invece, essere apportata ai posti accantonati per
le assunzioni ai sensi dell’articolo 556 del decreto legislativo n.
297/94, salvo che i posti in diminuzione non superino il numero di quelli
accantonati per i concorsi ordinari e riservati. In tal caso, per la parte
di posti in decremento che ecceda quelli accantonati per i concorsi, si
procede ad una riduzione delle disponibilità per le assunzioni
obbligatorie senza concorso mediante ripartizione del decremento, in
proporzione alle rispettive aliquote fissate dalla legge.
B.7
assistenti amministrativi ed
equiparati
I
posti di assistente amministrativo e dei profili equiparati, destinati ai
concorsi riservati sono assegnati in base allo scorrimento delle
graduatorie dell’ultima sessione di concorsi (indetta ai sensi
dell’O.M. 6.4.1995, n. 117), divenute permanenti a seguito del disposto
dell’art.6 commi 9 e 10 della legge 3.5.1999, n. 124.
Dal numero dei posti disponibili per l’anno scolastico 2000/2001
determinato come specificato
dai precedenti commi i Provveditori agli Studi detraggono la percentuale
del 40% da assegnare in base allo scorrimento delle graduatorie di cui al
primo capoverso; per gli assistenti tecnici, ferma restando la citata
percentuale, l’assegnazione avviene con riferimento alle diverse aree
professionali individuate all’atto dell’indizione dell’ultimo
concorso, le cui graduatorie sono divenute permanenti ai sensi della legge
3 maggio 1999, n. 124.
Sul rimanente 60%, i Provveditori effettuano le assunzioni a tempo
indeterminato, secondo l’ordine della graduatoria permanente aggiornata
ai sensi della citata O.M. n. 153 del 30.5.2000, tenendo conto delle
riserve in concorso; in mancanza di riservisti , i posti sono assegnati secondo
l’ordine della graduatoria sopra richiamata.
B.8
collaboratori scolastici ed
equiparati
Sulle
disponibilità di posti di
collaboratore scolastico e di profili equiparati, determinati come
specificato dai precedenti commi, i Provveditori agli Studi effettuano le
assunzioni a tempo indeterminato secondo l’ordine della graduatoria
permanente relativa al rispettivo profilo professionale aggiornata ai
sensi della citata O.M. n. 153 del 30.5.2000, dopo aver accolto le domande
di assunzione nel profilo di collaboratore scolastico presentate da
modelli viventi, ai sensi dell’art.6 comma 11 della legge n. 124/99, e
dopo aver detratto il numero dei posti da destinare all’assunzione dei
beneficiari delle leggi n.
68/1999 e n. 958/86; in mancanza dei suddetti beneficiari i posti vengono
assegnati secondo l’ordine della graduatoria permanente sopra
richiamata.
In attesa della stabilizzazione occupazionale di tutti i soggetti
impegnati in Lavori Socialmente Utili (LSU), nelle scuole, nell’ambito
di quanto previsto dal decreto legislativo 468/97 e dal d. l.vo 81/2000,
in corso di definizione, è sospesa, per il corrente anno scolastico,
l’applicazione delle riserve in favore dei soggetti predetti.
B.9
ordine
delle operazioni
I.
Assegnazione della sede di titolarità
Sulle disponibilità, si procede, prima delle utilizzazioni del
personale in soprannumero, all’assegnazione della sede di titolarità al
seguente personale nell’ordine di seguito indicato:
a) personale appartenente ai ruoli della provincia assunto con
decorrenza anteriore al 1° settembre 1999 e ancora in attesa della sede
definitiva;
b) personale assunto nell’anno scolastico 1999/2000, che non
abbia ottenuto il trasferimento finalizzato all’acquisizione della
scuola di titolarità; l’assegnazione di sede va effettuata
nell’ordine della graduatoria del concorso che ha dato luogo
all’assunzione in ruolo;
c) personale trasferito per compensazione da altra provincia
nell’anno scolastico precedente, il
quale non abbia presentato domanda di trasferimento o, avendola
presentata, non abbia ottenuto una delle sedi richieste.
II. Assegnazione
della sede provvisoria
La sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che
si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dagli artt. 21 e 33
della legge 104/1992 e successivamente a:
a) vincitori dei concorsi riservati (articolo 557 D. Lgs.297/94);
b) candidati utilmente collocati nelle graduatorie provinciali
permanenti di cui all’art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994, aggiornate ai
sensi dell’O.M. 153 del 30.5.2000;
c) modelli viventi nominati nel profilo dei collaboratori
scolastici;
d) personale assunto
ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
e) personale riassunto in servizio.
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