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Assunzioni 2000/2001
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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2013

Circolare Ministeriale n. 263 del 23 Novembre 2000
Ripartizione posti 2000/2001

SPECIALE ReclutamentoPagine collegate
Area AUTONOMIA


Oggetto: Assunzioni di personale scolastico per l’anno scolastico 2000/2001.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 17.11.2000, è stato assegnato ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario da assumere per l’a.s. 2000/2001, un contingente complessivo non superiore a quarantamila unità.

Al fine di procedere con la massima tempestività alle conseguenti operazioni di competenza delle  SS.LL. si trasmette il  D.M. n.262  del 23 Novembre 2000, in corso di registrazione, concernente le disposizioni sulle assunzioni a tempo indeterminato del predetto personale scolastico con allegata la tabella analitica, che evidenzia, per ciascuna provincia, la ripartizione per ordine e grado di scuole del numero massimo di assunzione da effettuare.

Costituiscono parte integrante della presente circolare  le  istruzioni operative (Allegati A e B) concernenti,  rispettivamente,  il personale docente ed educativo ed  il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Per quanto concerne la ripartizione degli specifici contingenti di assunzioni da effettuare nell’ambito delle province per le singole classi di concorso e profili professionali del personale A.T.A., le relative tabelle provinciali saranno rese disponibili attraverso la rete Intranet, unitamente alla presente circolare ed allegati.

Al fine di accelerare le operazioni di nomina del personale docente ed educativo avente titolo, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle specifiche istruzione contenute al punto 3 del suddetto allegato A.

Si fa riserva di successive comunicazioni in ordine alla registrazione del decreto alla  Corte dei Conti.

Il Direttore Generale
Paradisi


Istruzioni  operative - Allegato A
Personale Docente ed Educativo

A.1 La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale viene fissata, direttamente dal Ministero della pubblica istruzione che la comunica, tramite il Sistema Informativo, agli Uffici scolastici periferici. Parimenti si provvede a distribuire tale consistenza tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso ed a fornire agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni effettuabili. Si procederà alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste.

A.2 Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato da conferire con raggiungimento della sede dall’anno scolastico 2000 - 2001 sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli banditi nell’anno 1999 e alle graduatorie permanenti di cui alla legge 124/1999 approvate in via definitiva entro il 31 agosto 2000. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie. Le nomine in ruolo che riguardino aspiranti già di ruolo per altra tipologia di insegnamento nell’ambito della medesima provincia, non incidono sul contingente complessivo di assunzioni autorizzate.

A.3 Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, si ritiene opportuno, per accelerare, anche nell’interesse degli aspiranti, i relativi adempimenti, che le operazioni di scelta della provincia e della sede provvisoria di servizio si svolgano in apposita conferenza di servizio, coordinata dall’Ufficio periferico che ha gestito la procedura concorsuale, che veda le presenza di tutti i rappresentanti degli altri Uffici scolastici interessati.

            Nella stessa conferenza di servizio ai candidati sarà offerta la scelta della provincia, sulla base delle disponibilità complessive a livello regionale e, successivamente, da parte del competente Provveditore agli Studi, sarà assegnata la sede di servizio provvisoria.

A.4 Nell’ipotesi in cui le graduatorie riferite sia ai concorsi per esami e titoli che alle graduatorie permanenti non siano state approvate entro il 31 agosto 2000, ma siano approvate entro il 31 marzo 2001, le assunzioni a tempo  indeterminato avranno luogo nel corso dell’anno scolastico con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2000 e con raggiungimento della sede di servizio il 1° settembre 2001.

A.5  Per i posti e per le classi di concorso per le quali non sono stati banditi concorsi per esami e titoli nel 1999, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi.

A.6 Pertanto, si possono verificare le situazioni che, per ragioni di maggior chiarezza riguardo alle modalità operative, di seguito si illustrano:

  • graduatorie di merito e scaglioni di graduatorie permanenti approvate definitivamente entro il 31 agosto 2000: i posti disponibili vengono ripartiti al 50% tra le due graduatorie senza operare eventuali recuperi determinati dalle operazioni di immissione in ruolo degli anni precedenti, essendo intervenuta la nuova disciplina giuridica di cui alla legge 124/99. Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria del concorso per esami e titoli;

  • scaglioni di graduatorie permanenti approvati definitivamente entro il 31 agosto 2000 e graduatorie di concorsi precedenti di cui al punto A.6: i posti disponibili sono ripartiti al 50% tra le due graduatorie, tenendo conto degli eventuali recuperi derivanti dalle operazioni di immissione in ruolo degli anni precedenti. Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, troverà applicazione il principio dell’alternanza, nel senso che l’unità dispari è assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine;

  • scaglioni di graduatorie permanenti approvate definitivamente entro il 31 agosto 2000 e graduatorie di merito non approvate entro tale data: si provvede immediatamente alle assunzioni a tempo indeterminato sui posti disponibili per le graduatorie permanenti. Sul contingente di posti da riservare ai concorsi per esami e titoli si provvede al conferimento di nomine a tempo determinato secondo le rispettive tipologie connesse alla natura del posto da ricoprire, come individuate dall’art. 1, comma 1, lettere a e b del Regolamento adottato con D.M. 25 maggio 2000 n. 201. Nel caso in cui le graduatorie di merito siano approvate entro il 31 marzo 2001, sui posti in questione si provvede al conferimento delle nomine a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2000  e raggiungimento della sede di servizio al 1° settembre 2001;

  • graduatorie di merito approvate entro il 31 agosto 2000 e scaglioni di graduatorie permanenti non approvati definitivamente entro tale data. Si provvede immediatamente alle assunzioni a tempo indeterminato sui posti disponibili per le graduatorie di merito mentre, sul contingente di posti destinati alle graduatorie permanenti si provvede al conferimento di nomine a tempo determinato con i criteri individuati dal precitato Regolamento, all’articolo 1;

  • graduatorie permanenti, i cui scaglioni definitivamente approvati si esauriscono nel corso delle operazioni di immissione in ruolo: in tale caso i posti destinati alle graduatorie permanenti residuali dopo l’esaurimento dei suddetti scaglioni sono assegnati a tempo determinato, con i criteri individuati all’articolo 1 del precitato Regolamento, ai docenti inscritti negli scaglioni successivi approvati in via provvisoria, secondo l’ordine di graduatoria. All’atto dell’approvazione definitiva di tali scaglioni verranno disposte le assunzioni a tempo indeterminato con effetto giuridico dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede al 1° settembre 2001.

A.7 Sul numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti, le assunzioni avverranno, prioritariamente per i docenti di educazione fisica ed educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successivamente per quelli inclusi nella graduatoria nazionale di cui all’art. 8 bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426. Si procede allo scorrimento della graduatoria permanente solo dopo esaurimento delle suindicate graduatorie.

A.8 Per la definizione delle quote di riserva di cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si richiamano le disposizioni impartite con la C.M. n. 248 del 7 novembre 2000.

A.9 Ai fini dell’applicazione di quanto stabilito dall’art. 461 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativamente agli spostamenti di personale docente dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, si rinvia a quanto specificato nella C.M. n. 220 del 27 settembre 2000.

A.10  Per quanto concerne l’assegnazione sui posti di sostegno della scuola secondaria di II grado, si rinvia alle disposizioni impartite al punto III della C.M. n. 240 del 4 agosto 1993. Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare per aree disciplinari in cui confluiscano classi di concorso per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito di concorsi precedenti - su base provinciale - e classi di concorso per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito di concorsi banditi nel 1999 - su base regionale - si precisa che non va effettuata alcuna operazione di recupero (derivante dalle operazioni di immissione in ruolo degli anni precedenti) a favore delle vecchie graduatorie; inoltre, considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene opportuno che l’espletamento delle relative operazioni avvenga a cura dei Sovrintendenti scolastici regionali, d’intesa con i Provveditori agli Studi della regione, secondo modalità analoghe a quelle già precedentemente indicate al punto A.3.

A.11 Nel caso di utilizzazione, ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo indeterminato, delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli di precedenti concorsi per mancata indizione di nuova procedura concorsuale, i provveditori agli studi consentiranno la presentazione immediata e, comunque, in tempo utile rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato da disporre per l’anno scolastico 2000-2001, dei diplomi di specializzazione o della relativa autocertificazione secondo le vigenti disposizioni in materia, richiesti per la nomina sui posti di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado acquisiti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi. A tal fine si richiamano, per quanto compatibili, le disposizioni impartite con l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1996, n. 347.

A.12 Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

A.13  Per l’assunzione a tempo indeterminato del personale educativo si fa riserva di specifiche istruzioni.


Istruzioni operative - Allegato B

Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario

B.1 La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili è fissata in numero 7.868 posti, pari alla copertura del turn over del medesimo personale. Tale consistenza è comunicata dal Ministero della Pubblica Istruzione ai Provveditori agli Studi, tramite il Sistema Informativo. Lo stesso Sistema Informativo provvede a distribuire tale consistenza tra le diverse province e i diversi profili professionali. Non si dà  luogo, per il corrente anno scolastico, alle assunzioni dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, in considerazione del rilevante numero di soprannumerari a livello nazionale.

B.2 Il numero di posti disponibili per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a ciascuna area e/o profilo professionale, può essere incrementato o diminuito - fatta salva la consistenza complessiva di cui al comma  B.1. - direttamente dai Provveditori agli Studi mediante la tempestiva effettuazione delle rettifiche dei trasferimenti, in particolare quelle che comportano trasferimenti interprovinciali, e può essere integrato da ulteriori eventuali disponibilità che si vengano a determinare successivamente all’acquisizione dei dati da parte del Sistema Informativo (ad esempio: posti resisi disponibili per nomina in altro profilo).

            Le nomine in ruolo che riguardino personale già di ruolo per altro profilo professionale nell’ambito della medesima provincia, non incidono sul contingente complessivo di assunzioni autorizzate.

B.3 Nel limite delle disponibilità determinate ai sensi dei precedenti commi, i Provveditori agli Studi effettuano assunzioni solo sui posti che restano disponibili per l’intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazione.

B.4 Al personale assunto con rapporto a tempo indeterminato con decorrenza 1° settembre 2000  va assegnata una sede provvisoria. L’assegnazione della sede definitiva avviene nel corso delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2001/2002.

B.5 In caso di contrazione del numero di posti, la riduzione complessiva è ripartita fra le diverse procedure concorsuali, secondo le percentuali fissate dalla legge.

B.6 Nessuna riduzione deve, invece, essere apportata ai posti accantonati per le assunzioni ai sensi dell’articolo 556 del decreto legislativo n. 297/94, salvo che i posti in diminuzione non superino il numero di quelli accantonati per i concorsi ordinari e riservati. In tal caso, per la parte di posti in decremento che ecceda quelli accantonati per i concorsi, si procede ad una riduzione delle disponibilità per le assunzioni obbligatorie senza concorso mediante ripartizione del decremento, in proporzione alle rispettive aliquote fissate dalla legge.

B.7  assistenti amministrativi ed equiparati

I posti di assistente amministrativo e dei profili equiparati, destinati ai concorsi riservati sono assegnati in base allo scorrimento delle graduatorie dell’ultima sessione di concorsi (indetta ai sensi dell’O.M. 6.4.1995, n. 117), divenute permanenti a seguito del disposto dell’art.6 commi 9 e 10 della legge 3.5.1999, n. 124.

            Dal numero dei posti disponibili per l’anno scolastico 2000/2001 determinato  come specificato dai precedenti commi i Provveditori agli Studi detraggono la percentuale del 40% da assegnare in base allo scorrimento delle graduatorie di cui al primo capoverso; per gli assistenti tecnici, ferma restando la citata percentuale, l’assegnazione avviene con riferimento alle diverse aree professionali individuate all’atto dell’indizione dell’ultimo concorso, le cui graduatorie sono divenute permanenti ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124.

            Sul rimanente 60%, i Provveditori effettuano le assunzioni a tempo indeterminato, secondo l’ordine della graduatoria permanente aggiornata ai sensi della citata O.M. n. 153 del 30.5.2000, tenendo conto delle riserve in concorso;  in mancanza di riservisti , i posti sono assegnati secondo l’ordine della graduatoria sopra richiamata.

B.8  collaboratori scolastici ed equiparati

Sulle disponibilità  di posti di collaboratore scolastico e di profili equiparati, determinati come specificato dai precedenti commi, i Provveditori agli Studi effettuano le assunzioni a tempo indeterminato secondo l’ordine della graduatoria permanente relativa al rispettivo profilo professionale aggiornata ai sensi della citata O.M. n. 153 del 30.5.2000, dopo aver accolto le domande di assunzione nel profilo di collaboratore scolastico presentate da modelli viventi, ai sensi dell’art.6 comma 11 della legge n. 124/99, e dopo aver detratto il numero dei posti da destinare all’assunzione dei beneficiari delle leggi  n. 68/1999 e n. 958/86; in mancanza dei suddetti beneficiari i posti vengono assegnati secondo l’ordine della graduatoria permanente sopra richiamata.

            In attesa della stabilizzazione occupazionale di tutti i soggetti impegnati in Lavori Socialmente Utili (LSU), nelle scuole, nell’ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 468/97 e dal d. l.vo 81/2000, in corso di definizione, è sospesa, per il corrente anno scolastico,  l’applicazione delle riserve in favore dei soggetti predetti.

B.9  ordine delle operazioni

 I.   Assegnazione della sede di titolarità

            Sulle disponibilità, si procede, prima delle utilizzazioni del personale in soprannumero, all’assegnazione della sede di titolarità al seguente personale nell’ordine di seguito indicato:

            a) personale appartenente ai ruoli della provincia assunto con decorrenza anteriore al 1° settembre 1999 e ancora in attesa della sede definitiva;

            b) personale assunto nell’anno scolastico 1999/2000, che non abbia ottenuto il trasferimento finalizzato all’acquisizione della scuola di titolarità; l’assegnazione di sede va effettuata nell’ordine della graduatoria del concorso che ha dato luogo all’assunzione in ruolo;

            c) personale trasferito per compensazione da altra provincia nell’anno scolastico precedente, il  quale non abbia presentato domanda di trasferimento o, avendola presentata, non abbia ottenuto una delle sedi richieste.

            II.   Assegnazione della sede provvisoria

            La sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dagli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 e successivamente a:

            a) vincitori dei concorsi riservati (articolo 557 D. Lgs.297/94);

            b) candidati utilmente collocati nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994, aggiornate ai sensi dell’O.M. 153 del 30.5.2000;

            c) modelli viventi nominati nel profilo dei collaboratori scolastici;

            d) personale  assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

            e) personale riassunto in servizio.

 
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