Oggetto: Regolamento approvato con D.P.R. 24 giugno 1998 n.260
recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle
decisioni di condanna per danno erariale pronunciate dalla Corte dei
Conti. Trasmissione del D.M. 22 luglio 1999.
In attuazione
dell'articolo 1 del D.P.R. 24 giugno 1998 n.260 indicato in oggetto, si
comunica che con provvedimento ministeriale del 22 luglio 1999 sono stati
individuati gli Uffici e le Istituzioni dell'Amministrazione scolastica
competenti a dare esecuzione alle sentenze o ordinanze di condanna per
danno erariale pronunciate dalla Corte dei Conti.
Al riguardo, si fa presente che, per agevolare l'operatività delle
strutture coinvolte, questo Ministero intendeva diffondere il predetto
provvedimento unitamente alle istruzioni concernenti le procedure
amministrativo- contabili di cui all'articolo 4 del citato Regolamento.
Tuttavia, al fine di assicurare uniformità di indirizzo nella materia fra
le Amministrazioni interessate, si è ritenuto opportuno interpellare, in
via preliminare, il Ministero del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sulla compatibilità delle istruzioni predisposte
con il complessivo sistema delle rilevazioni, delle contabilizzazioni e
della gestione del bilancio dello Stato.
Non essendo a tutt'oggi pervenuta alcuna risposta del predetto Dicastero
ed in considerazione della circostanza che l'autonomia delle istituzioni
scolastiche è stata già avviata dal primo settembre scorso , si ritiene
utile portare fin d'ora a conoscenza di codesti Uffici ed Istituzioni il
D.M. 22 luglio 1999 che si allega in copia.
Non appena possibile, sarà cura di questa Amministrazione diffondere
l'ulteriore provvedimento concernente le istruzioni
amministrativo-contabili da applicare per l'esecuzione delle sentenze in
questione.
La presente circolare sarà diramata tramite posta elettronica e
pubblicata in Intranet.
IL DIRETTORE GENERALE
Michele PARADISI
Decreto
Ministeriale del 22 Luglio 1999
VISTO il
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59, in particolare all'articolo 20,
comma 8, allegato n.1, n.22;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400 ed in particolare l'articolo
17, comma 4 bis, lettera e);
VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n.260 con il quale, in attuazione
dell'articolo 20, comma 8, della citata legge n.59/97, è stato emanato il
regolamento per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle
decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 del citato regolamento,
ciascuna Amministrazione è tenuta ad individuare l'Ufficio competente
alla riscossione dei crediti derivanti da sentenze o ordinanze esecutive
emesse dalla Corte dei Conti a carico di responsabili per danno erariale;
CONSIDERATO l'assetto organizzativo del Ministero della pubblica
istruzione;
CONSIDERATO, altresì, che, in attuazione delle statuizioni
contenute negli articoli 11 e 21 della legge n.59 del 1997, sono in corso
di emanazione i provvedimenti di riforma dell'ordinamento del Ministero
della pubblica istruzione e la riorganizzazione dell'intero sistema
formativo mediante l'attribuzione dell'autonomia e della personalità
giuridica a tutte le istituzioni scolastiche ed educative;
RITENUTO che nella presente fase, al fine di conciliare l'attuale
stato ordinamentale con quello che sarà disegnato dalle riforme in atto,
sia opportuno adottare, per l'individuazione dell'ufficio, una soluzione
articolata che assicuri, tuttavia, unicità d'applicazione del D.P.R.
n.260 già citato attraverso una funzione di coordinamento;
D E C R E T A:
Articolo 1. - Designazione Ufficio di
coordinamento
La Direzione Generale del
Personale e degli Affari Generali e Amministrativi è designata quale
ufficio di coordinamento e di interlocuzione con la Corte dei Conti ed
altri uffici ed istituzioni di questa o altra Amministrazione, ai sensi
dell'articolo 1 del D.P.R. n.260 del 24 giugno 1998.
Il Direttore Generale del Personale provvede, nell'ambito della propria
Direzione Generale, alla individuazione dell'Ufficio di Coordinamento.
Articolo 2. - Esecuzione sentenze
Alla riscossione dei
crediti derivanti dall'esecuzione di sentenze o ordinanze pronunciate
dalla Corte dei Conti a carico di responsabili per danno erariale
provvedono i seguenti uffici o istituzioni nei termini a fianco di
ciascuno di essi indicati:
·DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E
AMMINISTRATIVI:esecuzione delle sentenze o ordinanze per danno
arrecato al bilancio del Ministero della pubblica istruzione dal personale
del comparto "Ministeri" appartenente ai propri ruoli
dirigenziali e delle qualifiche funzionali ovvero da responsabili estranei
all'Amministrazione;
·UFFICIO SCOLASTICO COMPETENTE PER TERRITORIO: esecuzione delle
sentenze o ordinanze per danno arrecato al bilancio del Ministero della
pubblica istruzione dal personale del comparto "Scuola", inclusi
i dirigenti scolastici, o da soggetti responsabili funzionalmente legati
al sistema scolastico;
·ISTITUZIONI SCOLASTICHE E D'ALTA CULTURA NONCHE' ENTI VIGILATI:
esecuzione delle sentenze o ordinanze relative a danni arrecati al proprio
bilancio mediante introito in apposito capitolo delle somme dovute ferma
restando la spettanza allo Stato delle spese di giudizio.
Articolo 3. - Esecuzione delle sentenze
pregresse
La conclusione dei
procedimenti connessi all'esecuzione delle sentenze o ordinanze per danno
erariale pronunciate dalla Corte dei Conti fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto resta attribuita ai singoli uffici
dell'Amministrazione attualmente competenti. Tali uffici provvedono a
fornire periodica informazione sullo stato di esecuzione delle predette
sentenze a quello di Coordinamento di cui al precedente articolo 1.
Articolo 4. - Norma transitoria.
Le disposizioni di cui al
presente decreto restano valide fino a che non venga diversamente disposto
in sede di attuazione della normativa prevista dagli articoli 11 e 21
della legge 59 del 1997 per quanto attiene, rispettivamente, al riordino
del Ministero della pubblica istruzione ed alla riorganizzazione del
sistema formativo.
Il presente decreto sarà inoltrato ai competenti organi di controllo.
IL MINISTRO
Luigi Berlinguer |