Oggetto: Personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario - Organici a.s. 2000/2001 - Schema
di decreto ministeriale - Risposta a quesiti
In esito a taluni quesiti pervenuti, nel
far seguito e riferimento alla nota 110/VM del 7
u.s. con la quale è stato trasmesso il decreto di cui in oggetto, si
precisa, preliminarmente, che le entità delle dotazioni provinciali
indicate nella rispettiva tabella allegata allo stesso decreto
costituiscono parametro di riferimento per il computo degli organici, nel
senso che l'ammontare complessivo delle dotazioni dei vari profili
professionali non può che risultare dall'applicazione dei criteri e
parametri indicati nel decreto, rispetto alle situazioni esistenti nelle
istituzioni scolastiche della provincia.
Pertanto, gli eventuali scostamenti, in eccesso o in difetto, dall'indice
tabellare, trovano la loro legittimazione nella rispondenza delle modalità
adottate per il calcolo rispetto a quanto previsto dalla normativa. Di
conseguenza, è da escludere la mancata attivazione di posti
legittimamente istituibili, ancorché esorbitanti rispetto alla dotazione
provinciale, così come, nel caso della loro ridotta entità rispetto alla
dotazione prevista, non è ipotizzabile la fittizia attivazione sul
presupposto, erroneo, di poter raggiungere, comunque, il tetto assegnato.
Appare superfluo, inoltre, precisare che in tale ultimo caso non è,
immaginabile l'ipotesi di compensazione di dotazioni del personale ATA a
favore di quelle del personale docente.
Si precisa inoltre:
-
1) qualora i contratti di appalto
per la pulizia dei locali non riguardino tutte le sedi della singola
istituzione scolastica, ma a talune di essa, la decurtazione del 25%
dei posti prevista dall'articolo 8.2 del decreto deve essere
effettuata unicamente in riferimento alla consistenza degli organici
delle sedi destinatarie dell'appalto stesso;
-
2) nell'ipotesi in cui per effetto
delle riduzioni di cui al comma 1 o al comma 2 del citato articolo 8
il numero dei posti residui risultino inferiori rispetto al personale
di ruolo, già in servizio nell'istituzione scolastica, le SS.LL.
tramite correzione puntuale, da apportare nell'ambito dell'area
"J e D", provvederanno a comunicare al sistema informativo
la sola sottrazione di posti tale da consentire il mantenimento della
titolarità al citato personale di ruolo. Detta modalità ovviamente,
non deve essere applicata qualora la situazione di soprannumerarietà
si ingeneri indipendentemente dalle decurtazioni previste dal
richiamato articolo 8;
-
3) con le note in calce ai prospetti
di cui alla tabella "1" è stata prevista l'attribuzione di
un ulteriore collaboratore scolastico qualora l'istituzione scolastica
sia "...funzionante in più sedi". Tale incremento non
riguarda la sede principale, così come deve essere attribuito una
sola volta per ciascun plesso. sezione staccata o sede coordinata
ancorché nelle stesse siano funzionanti classi o sezioni di ordini e
gradi di istruzione diversi, ma appartenenti alla medesima scuola od
istituto.
-
4) per le attività
extracurricolari e di preparazione alla pratica sportiva
l'attribuzione del collaboratore scolastico può essere disposta a
fronte dell'effettivo espletamento giornaliero, nelle ore pomeridiane,
di tali iniziative che devono, di norma, coincidere con l'intera
durata dell'attività didattica. L'assegnazione di un ulteriore
assistente amministrativo deve trovare legittimazione nell'incremento
di carichi di lavoro non sporadici e tali da giustificare l'incremento
dell'organico degli uffici di segreteria;
Si comunica, infine, che la tabella
"3", concernente la corrispondenza dei codici dei laboratori con
i titoli di studio degli aiutanti tecnici, ancorché inerente la fase di
adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, deve
considerarsi inefficace fino ad eventuale ulteriore comunicazione in
merito. A tal proposito, si riporta, in allegato, la stesura dell'articolo
4 del decreto, secondo la formulazione del comma 5, conseguentemente
adottata.

... OMISSIS ...
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