Oggetto:
Concorsi per soli titoli
personale A.T.A. - O.M. 30.5.2000, n. 153 - Titolo di studio Licenza
Elementare
Dagli Uffici Periferici sono pervenuti
numerosi quesiti circa la questione dei collaboratori scolastici e profili
corrispondenti provenienti dagli Enti Locali, i quali, pur avendo prestato
servizio nelle istituzioni scolastiche statali, il cui personale doveva
essere fornito dagli Enti Locali medesimi e attualmente dallo Stato,
potrebbero non trovare sbocco lavorativo nel profilo di collaboratore
scolastico statale perché in possesso della Licenza Elementare e non del
Diploma di Scuola Media, come richiesto dal vigente ordinamento del
personale scolastico statale.
La questione è sorta perché, per le
qualifiche corrispondenti a collaboratore scolastico, l’ordinamento
degli Enti Locali, nel definire i requisiti di accesso, utilizza una
dizione in qualche modo più elastica della corrispondente normativa
prevista per il personale statale. Gli Enti Locali, hanno interpretato
tali disposizioni nel senso di assumere legittimamente collaboratori
scolastici e assimilati in possesso della sola Licenza Elementare e di
mantenerli in servizio continuativo o discontinuo con rinnovo
dell’assunzione.
Il problema, pertanto, si pone
esclusivamente con riferimento al profilo di collaboratore scolastico per
quel personale già dipendente degli Enti Locali in tale profilo o profilo
professionale corrispondente che abbia prestato servizio nelle scuole
statali le cui dotazioni di personale A.T.A. erano a carico degli Enti
Locali medesimi e sono attualmente a carico dello Stato: all’atto di
tale cambiamento la Licenza Elementare che dagli Enti Locali era
considerata titolo valido ai fini dell’accesso al profilo di
collaboratore scolastico e corrispondenti non risulta conforme al titolo
di studio "diploma di scuola media" richiesto per l’accesso al
profilo professionale di collaboratore scolastico statale. Tale personale
rischia, pertanto, di perdere ogni possibilità di continuare a lavorare
nelle scuole statali.
Quando nell’ambito del personale A.T.A.
statale si sono verificate analoghe situazioni, per il passaggio da un
ordinamento ad un altro, apposite disposizioni hanno stabilito la validità
anche nel nuovo ordinamento dei titoli di studio previsti dal precedente
nei confronti del personale inserito nelle relative graduatorie
provinciali per le supplenze (da ultimo: C.C.N.L. 3.5.1999 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9.6.1999 - Tab. B).
Analoga soluzione deve essere adottata
per la questione in esame.
Ad una soluzione nella direzione predetta
induce anche il fatto che tutta la vigente normativa di legge,
contrattuale e regolamentare è ispirata al principio di assicurare la più
completa parità di trattamento fra personale della scuola già
appartenente agli Enti Locali e personale statale della scuola, nella fase
di passaggio al nuovo ordinamento che stabilisce la statalizzazione di
tutto il personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali.
Si definisce, pertanto, in materia il
seguente criterio cui gli Uffici Scolastici Provinciali si dovranno
attenere: "La licenza elementare è considerata titolo valido per
l’accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico statale
nei confronti del personale che, in base a tale titolo, con rapporto di
impiego direttamente con gli Enti Locali e nel profilo professionale di
collaboratore scolastico o corrispondente, abbia prestato nelle scuole
statali, il cui personale era a carico degli Enti Locali e attualmente è
passato a carico dello Stato, il servizio di 24 mesi di cui all’art. 5 -
comma 2 - della O.M. 30.5.2000, nonché il servizio di cui all’art. 5 -
comma 1 - lettera d) della medesima ordinanza".
IL DIRETTORE GENERALE
Paradisi
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