Oggetto:
Commissioni giudicatrici concorsi a cattedre e a posti - Compensi
In merito ai quesiti
pervenuti sull’argomento, si ritiene utile richiamare le disposizioni
vigenti.
L’art.404 del T.U. n. 297/1994 prevede una tabella di compensi
per i presidenti e i commissari, che abbiano rinunciato
all’esonero dal servizio (per coloro che chiedono di essere esonerati
non viene erogato alcun compenso, salvo il diritto all’indennità di
missione, ove prevista), riferito al numero dei candidati e al numero
delle prove. Per prove si intendono solo le prove scritte, grafiche,
scritto-grafiche e le eventuali prove pratiche, con esclusione
delle prove orali.
Il periodo contemplato nel citato art. 404 decorre dalla prima
riunione, in cui la commissione o le eventuali sotto commissioni,
coordinate dal presidente coordinatore, fissano i criteri e le modalità
di svolgimento della procedura, ripartendo fra le varie sottocommissioni,
ove costituite, le buste contenenti gli elaborati. In presenza di più di
500 candidati gli elaborati debbono essere, di regola, ripartiti in numero
uguale tra le varie sottocommissioni, al fine di favorire la contestuale
correzione degli stessi.
Nel computo del numero massimo dei giorni previsti per la
conclusione dei lavori sono comprese anche le prove orali e la
pubblicazione della graduatoria di merito e degli abilitati. Nel calcolo
dei giorni non sono comprese le domeniche, i giorni
festivi e i venti giorni previsti per la convocazione per le prove
pratiche e per le prove orali. La fruizione del congedo ordinario, con
relativa sospensione dei lavori durante il mese di agosto, deve essere
consentita qualora il proseguimento dei lavori non assicuri, comunque, la
conclusione della procedura e la nomina dei vincitori con decorrenza 1°
settembre.
La presenza durante le prove scritte e le riunioni per gli altri
adempimenti preliminari sono retribuiti con i compensi previsti a
favore del Comitato di vigilanza dall’art. 7 del D.P.C.M. 23 marzo 1995.
Il compenso al presidente coordinatore è determinato con
riferimento ad una sola sottocommissione o, per la procedura per gli
ambiti disciplinari, alla commissione giudicatrice con maggior numero di
candidati ( art.7, O.M. n.307/1994 ).
Al segretario delle commissioni giudicatrici, unico anche in
presenza di più sottocommissioni, compete lo stesso trattamento previsto
per i commissari ( nota n.2334 del 15.9.1989 - Ufficio di coordinamento
gestione spesa).
Limitatamente alla classe di concorso 49/A - Matematica e fisica,
per la quale, ai sensi dell’art. 11 del D.D. 31.3.1999, non si deve
nominare una specifica commissione, ma alla formulazione della graduatoria
provvedono le commissioni giudicatrici delle classi 38/A e 47/A,
coordinate dal presidente coordinatore, rideterminando i punteggi
conseguiti dai candidati, il Provveditore agli studi competente, su
proposta del presidente coordinatore, assegnerà un numero aggiuntivo di
sedute, riferito al numero dei candidati, retribuito con £ 65.000 a
seduta.
IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Palmiero |