Oggetto: Corsi per il conseguimento dell'idoneità o abilitazione - O.M.
n. 153/1999 esami finali - Prova orale
Pervengono numerose segnalazioni circa gravi
difficoltà in cui versano i componenti di talune commissioni impegnate
negli esami finali dei corsi in oggetto, per l'impossibilità di
conciliare in orario pomeridiano il servizio d'istituto con gli esami
orali dei corsi.
Al riguardo, soprattutto allorché trattasi di commissioni impegnate con
un numero molto elevato di corsisti, si esprime l'avviso che le SS.VV.
possano valutare la possibilità di concedere ai componenti l'esonero
dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento della
prova, nel limite dei giorni previsto dalla normativa vigente, purché
ciò avvenga senza aggravio di spesa (art. 14, comma 12, D.P.R. n.
399/1988 per la scuola secondaria [1]; art. 1, comma 72, legge
27/12/1996, n. 662 [2] e art. 41 del C.C.N.L. sottoscritto il 4
agosto 1995 [3], per la scuola elementare).
Per i corsisti in servizio di ruolo e per quelli non di ruolo resta ferma
la possibilità, già richiamata con C.M. n. 22
del 24/1/2000 e nota prot. n. D1/833 dell'1 febbraio 2000, di
ottenere, per il giorno degli esami, di assentarsi dal servizio,
rispettivamente, per permesso retribuito e permesso non retribuito
IL DIRETTORE GENERALE
Michele Paradisi
[1] Negli
istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici
e gli istituti di arte, i docenti che si assentino per un periodo
non superiore a dieci giorni sono sostituiti dal personale in
servizio nella scuola.
[2] Gli
organi competenti, sulla base dei princìpi generali di cui all'articolo
128 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su
tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi
compresi l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando
sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi
non superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso
scolastico.
[3] Nel
caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale
programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente
l'attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno
destinate per supplenze in sostituzione di docenti
assenti fino a un massimo di 5 giorni nell'ambito del proprio
modulo o nel plesso di titolarità. |