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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2013

Nota MPI del 22 Febbraio 2000
Prot. n. D1/1409

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Area RIFORME


Oggetto: Corsi per il conseguimento dell'idoneità o abilitazione - O.M. n. 153/1999 esami finali - Prova orale

Pervengono numerose segnalazioni circa gravi difficoltà in cui versano i componenti di talune commissioni impegnate negli esami finali dei corsi in oggetto, per l'impossibilità di conciliare in orario pomeridiano il servizio d'istituto con gli esami orali dei corsi.
Al riguardo, soprattutto allorché trattasi di commissioni impegnate con un numero molto elevato di corsisti, si esprime l'avviso che le SS.VV. possano valutare la possibilità di concedere ai componenti l'esonero dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento della prova, nel limite dei giorni previsto dalla normativa vigente, purché ciò avvenga senza aggravio di spesa (art. 14, comma 12, D.P.R. n. 399/1988 per la scuola secondaria [1]; art. 1, comma 72, legge 27/12/1996, n. 662 [2] e art. 41 del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 [3], per la scuola elementare).
Per i corsisti in servizio di ruolo e per quelli non di ruolo resta ferma la possibilità, già richiamata con C.M. n. 22 del 24/1/2000 e nota prot. n. D1/833 dell'1 febbraio 2000, di ottenere, per il giorno degli esami, di assentarsi dal servizio, rispettivamente, per permesso retribuito e permesso non retribuito

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Paradisi

[1] Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte, i docenti che si assentino per un periodo non superiore a dieci giorni sono sostituiti dal personale in servizio nella scuola.

[2] Gli organi competenti, sulla base dei princìpi generali di cui all'articolo 128 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi compresi l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico.

[3] Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino a un massimo di 5 giorni nell'ambito del proprio modulo o nel plesso di titolarità.

 
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