L’articolo 5, comma 2, del D.M.
n. 93 dell’8 aprile 1999 stabilisce, che per l’anno 2000, i
pagamenti che le istituzioni scolastiche possono effettuare sono
incrementati, rispetto all’obiettivo definito per l’anno precedente
della percentuale del tasso di inflazione programmato (t.i.p.) per
l’anno 2000, aumentata di un punto.
Com’è noto, per l’anno corrente il predetto t.i.p. è fissato
all’1,2%. Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono alcune
note esplicative al fine di agevolare la concreta applicazione della
citata previsione normativa.
1. Determinazione dei flussi di cassa per l’anno 2000 (art. 5 D.M.
93/99)
La determinazione dei flussi di cassa per il corrente anno è assegnata,
per le Istituzioni scolastiche funzionanti nelle regioni Lombardia,
Liguria, e Toscana e Sicilia, ai Direttori degli uffici regionali, per le
Istituzioni scolastiche operanti nelle restanti regioni alla competenza
dei Provveditorati agli studi ed alle singole Istituzioni scolastiche.
La determinazione dei nuovi limiti dei pagamenti sarà effettuata mediante
l’utilizzo dell’apposita "scheda
di monitoraggio", allegata alla presente in fac-simile. Detta
scheda è riferita ad ogni Istituzione scolastica e prevede adempimenti
coordinati delle Istituzioni scolastiche e degli Uffici regionali e degli
Uffici scolastici provinciali.
Le schede di cui sopra saranno direttamente fornite dal S.I.M.P.I. agli
Uffici regionali e, nelle regioni non interessate alla sperimentazione
organizzativa dell’Amministrazione della pubblica istruzione, ai
Provveditorati agli studi, per il successivo inoltro alle Istituzioni
scolastiche interessate.
Le schede sono suddivise in due parti. La prima Parte contiene i dati
relativi al vincolo di spesa ed al vincolo di giacenza di cassa
predeterminati dal S.I.M.P.I. per l’anno 2000, e calcolati sulla base
dei dati numerici già definiti per l’anno 1999.
La seconda Parte attiene ai dati da fornire, secondo le scadenze indicate
al successivo punto 2, dalle singole Istituzioni scolastiche.
2. Adempimenti delle istituzioni scolastiche
Le istituzioni scolastiche verificano l’esattezza dei dati riportati
nella Parte prima della scheda di
monitoraggio (dati inseriti da parte del S.I.M.P.I.). In caso di
erronea rappresentazione dei dati, le Istituzioni scolastiche dovranno
riprodurre la scheda ed inviarla agli Uffici territorialmente interessati
– Uffici regionali o Uffici scolastici provinciali - con
l’evidenziazione della rettifica apportata.
L’importo indicato alla lettera B della scheda costituisce il limite
entro il quale le Istituzioni scolastiche possono eseguire i pagamenti per
l’anno finanziario 2000, fatti salvi gli interventi di riequilibrio da
eseguirsi a cura degli Uffici territorialmente competenti.
Si ribadisce che ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art.1 del decreto
n. 93/1999 e della circolare n. 285 del
25/11/99, sono esclusi dal limite di cui sopra i pagamenti da disporre
sia in c/competenza sia in c/residui, a carico di finanziamenti relativi
a:
- leggi di spesa con effetti finanziari
che iniziano a partire dall’anno 1998, che saranno opportunamente
evidenziate dai competenti Uffici;
- assegnazioni disposte sulle risorse
del fondo per l’arricchimento e ampliamento dell’offerta
formativa, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440;
- maggiori risorse finanziarie derivanti
dal rinnovo contrattuale del personale del comparto scuola;
- risorse assegnate dal CIPE;
- contributi e finanziamenti non
provenienti dal bilancio dello Stato;
- contributi provenienti dall’Unione
Europea, con esclusione della quota di finanziamento nazionale
gravante sullo stato di previsione della spesa del Ministero della
Pubblica istruzione;
- da maggiori risorse finanziarie
assegnate per il rinnovo contrattuale del personale del comparto
scuola;
- assegnazione risorse finanziarie in
applicazione della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- programmi di sviluppo per le
Tecnologie didattiche (progetti 1a e 1b).
Gli Uffici
dell’Amministrazione centrale e gli Uffici regionali, nel comunicare
l’assegnazione dei fondi agli Uffici scolastici provinciali ed alle
Istituzioni scolastiche, avranno cura di specificare se le risorse
finanziarie siano o meno da ricomprendere nell’elencazione che precede.
Relativamente ai processi di razionalizzazione che hanno avuto inizio il 1
settembre 1999, si precisa che l’Istituzione scolastica accorpante dovrà
opportunamente riprodurre una nuova scheda nel fac-simile riportato nella
circolare n.187 del 30 luglio 1999, e sulla base delle indicazioni ivi
contenute, ai fini della determinazione del limite di spesa per l’anno
2000, che tenga conto dei pagamenti eseguiti dalla scuola accorpata.
Ove le scuole soppresse siano state aggregate a più istituzioni
scolastiche, i relativi dati finanziari saranno ripartiti
proporzionalmente in relazione alle classi o sezioni aggregate, o al
numero degli alunni, se trattasi di scuola elementare.
I dati richiesti dalla Parte seconda della scheda devono essere inseriti a
sistema alle seguenti scadenze trimestrali:
- entro il giorno 15 del mese di aprile
2000: inserimento dati al 31 marzo 2000;
- entro il giorno 15 del mese di luglio
2000: inserimento dati al 30 giugno 2000;
- entro il giorno 15 del mese di ottobre
2000: inserimento dati al 30 settembre 2000;
- entro il giorno 15 del mese di gennaio
2001: inserimento dati al 31 dicembre 2000.
3. Adempimenti degli
Uffici regionali e degli Uffici scolastici provinciali
Gli Uffici regionali e gli Uffici scolastici provinciali, acquisite le
schede restituite dalle Istituzioni scolastiche, provvedono alla
determinazione del limite complessivo, a livello provinciale, dei
pagamenti eseguibili per l’anno 2000 dalle Istituzioni medesime. Tale
limite è dato dall’ammontare complessivo degli importi indicati al
punto A della scheda di monitoraggio allegata, maggiorato dell’ulteriore
sei per cento, come previsto dall’articolo 1 e dall’art. 5, c. 2, del
medesimo D.M. n. 93/1999, della percentuale
del tasso di inflazione programmato aumentato di un punto.
Per l’esercizio 2000, si conferma la disposizione contenuta al punto 3
della circolare n.187 del 30/07/99, che rimette alla competenza degli
Uffici scolastici provinciali l’utilizzo dell’intera quota del 3% da
destinare alle operazioni di riequilibrio tra le Istituzioni scolastiche
nell’ambito della stessa provincia, ferma restando l’imputazione degli
ulteriori finanziamenti nel rispetto della provenienza delle risorse dai
pertinenti Centri di responsabilità. Si precisa, inoltre, che per le
regioni interessate alla sperimentazione di cui al D.
Lgs. del 30 luglio 1999, n.300, la competenza delle operazioni di
riequilibrio provinciale è rimessa ai rispettivi Uffici regionali.
Conseguentemente, gli Uffici scolastici provinciali di dette Regioni
opereranno secondo le indicazioni delle Direzioni regionali.
La citata quota del 3% è costituita dalla differenza fra l’ammontare
complessivo delle somme riportate al punto C della scheda e l’ammontare
delle somme iscritte al punto B della scheda
di monitoraggio.
Gli Uffici regionali e gli Uffici scolastici provinciali, nella
ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle predette operazioni
di riequilibrio, daranno priorità ai fabbisogni delle Istituzioni
scolastiche relativi alle spese per supplenze brevi, come già indicato
con la C.M. n. 235 dell’8 ottobre 1999, nonché alle altre particolari
esigenze eventualmente rappresentate dalle Istituzioni scolastiche.
4. Giacenze di cassa
Relativamente alle giacenze di cassa si confermano le disposizioni
contenute nel punto 4 della C.M. n.187 del 30 luglio 1999.
Si precisa che per il corrente anno il limite di giacenza di cassa per le
singole Istituzioni scolastiche è quello indicato nella lettera D della scheda
di monitoraggio.
Gli Uffici scolastici provinciali procederanno a soddisfare le richieste
di reintegro qualora la giacenza di cassa risulti inferiore al 50% del
predetto limite di giacenza.
Il Ministro
L. Berlinguer |