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Organico docenti 2000/2001
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ANNO XV

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Ultimo aggiornamento
04 febbraio 2012

Circolare Ministeriale del 6 Luglio 2000
Prot. 133/VM
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Organici & Passaggio ATA ex EELLPagine collegate
Area ATTIVITA' AMMINISTRATIVA


Oggetto:  a.s.2000/2001 - determinazione organici personale docente- schema di decreto ministeriale.

            Si trasmette, in allegato, lo schema del decreto ministeriale concernente l’oggetto, con il quale vengono disciplinate le modalità per la determinazione degli organici del personale docente, nonché la consistenza delle dotazioni provinciali dello stesso personale per l’anno scolastico 2000/2001.
            Tale provvedimento viene contestualmente posto all’esame delle competenti commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto applicativo delle disposizioni concernenti la razionalizzazione del costo del lavoro del personale. In effetti, la consistenza complessiva delle dotazioni risulta ridotta in modesta entità rispetto a quella relativa al corrente anno scolastico; tale circostanza è da ascrivere al bilanciamento tra gli interventi di contenimento adottati e le esigenze connesse al funzionamento del c.d. tempo scuola in relazione al numero di alunni previsti.
            In linea con quanto già comunicato ed ai sensi di quanto previsto al comma 5.2 dello stesso decreto, le SS.LL., al fine della regolarizzazione delle rispettive situazioni, provvederanno ad emanare appositi motivati provvedimenti qualora l’entità delle dotazioni degli organici di diritto comunicate al sistema informativo, risultino in eccedenza rispetto alle consistenze indicate nelle tabelle annesse al decreto.
            Si precisa, infine, che, così come contemplato dall’articolo 3.1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, registrato alla Corte dei Conti in data 1° aprile 2000, reg. 001 P.I., fgl 075 -, le dotazioni provinciali dell’istruzione secondaria superiore relative al corrente anno scolastico, vengono definite con l’odierno provvedimento, in conseguenza degli effetti derivanti dalla prima applicazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9, concernente l’elevamento dell’obbligo di istruzione.
            Con successiva comunicazione sarà reso noto il testo definitivo del decreto  a seguito dei pareri espressi dalle succitate Commissioni parlamentari.

Il Direttore Generale
Paradisi

Schema di Decreto ministeriaLe

Disposizioni Concernenti
Le Dotazioni Organiche Provinciali Del Personale Docente
Delle Scuole Ed Istituti Di Ogni ordine E Grado
- anno scolastico 2000/2001 -

VISTI l’articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e l’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 recante disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;
VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9 concernente l’elevamento dell’obbligo di istruzione;
VISTO il decreto ministeriale n. 3 giugno 1999, n.141, concernente la formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;
VISTO il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, relativo alle disposizioni inerenti le dotazioni organiche provinciali e i criteri per la determinazione degli organici del personale della scuola per l’anno scolastico 1999/2000;
PRESO ATTO di quanto disposto dall’articolo 5 dello stesso decreto con il quale, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000, sono state definite, in via permanente, le modalità per la determinazione degli organici del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 ed, in particolare l’articolo 11, comma 9, con il quale è stato previsto, tra l’altro, la riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale della scuola media in misura corrispondente a quelli autorizzati e funzionanti nell’anno scolastico 1998/1999;
VISTO il decreto ministeriale 3 aprile 2000, n. 104 relativo alla determinazione, a livello provinciale, della dotazione organica dei posti di insegnamento di strumento musicale (classe di concorso A077) nelle scuole dell’istruzione secondaria di primo grado;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la legge-quadro 10 febbraio 2000, n.30, concernente il riordino dei cicli dell’istruzione;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 18 giugno 1998, n.233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazioni degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 59/97;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
RILEVATA la necessità di definire, per l’anno scolastico 1999/2000, le dotazioni organiche dell’istruzione secondaria di secondo grado in conseguenza degli effetti derivanti dall’elevamento dell’obbligo di istruzione, nonché, per l’anno scolastico 2000/2001 quelle di tutti i gradi di istruzione anche in riferimento alle vigenti disposizioni di contenimento della spesa pubblica per il personale;
INFORMATE le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati espressi, rispettivamente, nelle sedute del _________e del _________

DECRETA

articolo 1 - (consistenza dotazioni provinciali)

1.1 Con le allegate tabelle A, B, C e D è stabilita la consistenza degli organici provinciali del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado prevista per l’anno scolastico 2000/2001 tenuto conto delle prevedibili cessazione dal servizio, in conformità ai criteri e parametri di riferimento per il dimensionamento della rete scolastica e per la costituzione delle classi nelle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado definiti con i decreti ministeriali emanati in attuazione delle leggi finanziarie enunciate in preambolo.

articolo 2 - (organico sede)

2.1  Entro il limite dell’organico complessivo previsto dalle tabelle di cui all’articolo 1, i Provveditori agli studi determinano le dotazioni organiche del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla necessità di personale corrispondente al numero delle classi previste in ciascuna scuola e alla loro ripartizione per tipologia organizzativo-didattica, con particolare riguardo all’attività formativa, per anno di corso e indirizzo di studi e nel rispetto delle disposizioni relative alla definizione degli organici funzionali della scuola materna e dell’istruzione elementare contenute, rispettivamente, negli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200 e negli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 178. Per l’istruzione secondaria restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31 e 32 dello stesso decreto 178/97, nonché le modalità contemplate dal decreto ministeriale 3 aprile 2000, n.105 con il quale, nella prospettiva dell’estensione a tutti gli istituti di istruzione secondaria, viene disciplinata la definizione dell’organico funzionale nelle istituzioni scolastiche di cui all’elenco allegato alla circolare ministeriale 6 aprile 2000, n.154.

articolo 3 - (dotazione perequativa)

3.1 Gli organici provinciali previsti dalle tabelle allegate comprendono, per ciascun grado di scuola, oltre al personale necessario per le esigenze indicate all’articolo 2, una dotazione organica determinata a livello provinciale, anche sulla base degli indici di disagio economico, socio-culturale e scolastico, da utilizzare per le seguenti finalità:

  • a) diffusione di processi di innovazione didattica e di arricchimento ed integrazione delle strutture curriculari secondo quanto previsto nel piano dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, ivi compreso il necessario supporto didattico nelle sezioni di scuola materna con orario di funzionamento superiore alle quaranta ore settimanali;

  • b) realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;

  • c) supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione nei processi formativi, con riguardo anche alle specifiche esigenze di coordinamento e progettazione organizzativo-didattica degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, nonché delle scuole unificate degli istituti di istruzione secondaria, di cui all’articolo 2 - commi 3 e 6 - del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998, n. 233.

articolo 4 - (dotazione organica di sostegno)

4.1 La consistenza delle dotazioni organiche dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni portatori di handicap è confermata, per l’anno scolastico 2000/2001, nei limiti delle dotazioni provinciali indicate, per lo stesso anno, nella tabella “D2/99”, allegata al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.200. I Provveditori agli studi determinano la dotazione di ciascun grado di istruzione in relazione agli organici provinciali previsti.

articolo 5 - (compensazioni delle dotazioni organiche)

5.1 I Provveditori agli studi, con propri decreti e nel limite dell’organico complessivo, possono incrementare le dotazioni organiche di uno o più gradi di scuole con la contestuale riduzione compensativa delle dotazioni previste per gli altri gradi, in relazione alle rispettive esigenze accertate nell’ambito della provincia, con particolare riguardo al carattere prioritario delle finalità indicate alla lettera b) dell’articolo 3.
5.2 Nell’ipotesi in cui non si realizzino le condizioni contemplate al comma 1 e limitatamente alle esigenze connesse alle necessità di garantire il tempo scuola conseguente all’entità della popolazione scolastica effettivamente rilevata, i provveditori agli studi possono, con proprio decreto motivato, procedere alla istituzione, in organico di diritto, di ulteriori posti rispetto alle dotazioni provinciali indicate nelle tabelle allegate al presente decreto.

articolo 6 - (scuole di lingua slovena)

6.1 Con propri decreti i Provveditori agli studi di Gorizia e Trieste definiscono le dotazioni organiche degli istituti e scuole di lingua slovena, compresi i circoli didattici funzionanti nelle province di rispettiva competenza, nei limiti delle corrispondenti dotazioni organiche provinciali separatamente previste dalle allegate tabelle.

      Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.

Il Ministro

 
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