Oggetto: a.s.2000/2001
- determinazione organici personale docente- schema di
decreto ministeriale.
Si trasmette, in allegato, lo schema del decreto ministeriale
concernente l’oggetto, con il quale vengono disciplinate le modalità
per la determinazione degli organici del personale docente, nonché la
consistenza delle dotazioni provinciali dello stesso personale per
l’anno scolastico 2000/2001.
Tale provvedimento viene contestualmente posto all’esame delle
competenti commissioni parlamentari, secondo quanto previsto
dall’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in
quanto applicativo delle disposizioni concernenti la razionalizzazione del
costo del lavoro del personale. In effetti, la consistenza complessiva
delle dotazioni risulta ridotta in modesta entità rispetto a quella
relativa al corrente anno scolastico; tale circostanza è da ascrivere al
bilanciamento tra gli interventi di contenimento adottati e le esigenze
connesse al funzionamento del c.d. tempo scuola in relazione al numero di
alunni previsti.
In linea con quanto già comunicato ed ai sensi di quanto previsto
al comma 5.2 dello stesso decreto, le SS.LL., al fine della
regolarizzazione delle rispettive situazioni, provvederanno ad emanare
appositi motivati provvedimenti qualora l’entità delle dotazioni degli
organici di diritto comunicate al sistema informativo, risultino in
eccedenza rispetto alle consistenze indicate nelle tabelle annesse al
decreto.
Si precisa, infine, che, così come contemplato dall’articolo 3.1
del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, registrato alla Corte dei
Conti in data 1° aprile 2000, reg. 001 P.I., fgl 075 -, le dotazioni
provinciali dell’istruzione secondaria superiore relative al corrente
anno scolastico, vengono definite con l’odierno provvedimento, in
conseguenza degli effetti derivanti dalla prima applicazione della legge
20 gennaio 1999, n. 9, concernente l’elevamento dell’obbligo di
istruzione.
Con successiva comunicazione sarà reso noto il testo definitivo
del decreto a seguito dei
pareri espressi dalle succitate Commissioni parlamentari.
Il
Direttore Generale
Paradisi

Schema
di Decreto ministeriaLe
Disposizioni
Concernenti
Le Dotazioni Organiche Provinciali Del Personale Docente
Delle Scuole Ed Istituti Di Ogni ordine E Grado
- anno scolastico 2000/2001 -
VISTI l’articolo
21, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e
l’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 recante
disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la
formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale
della scuola;
VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9
concernente l’elevamento dell’obbligo di istruzione;
VISTO il decreto ministeriale n. 3 giugno 1999, n.141, concernente
la formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;
VISTO il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, relativo alle
disposizioni inerenti le dotazioni organiche provinciali e i criteri per
la determinazione degli organici del personale della scuola per l’anno
scolastico 1999/2000;
PRESO ATTO di quanto disposto dall’articolo 5 dello stesso
decreto con il quale, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000, sono
state definite, in via permanente, le modalità per la determinazione
degli organici del personale educativo dei convitti nazionali e degli
educandati femminili dello Stato, nonché delle istituzioni convittuali
annesse agli istituti tecnici e professionali;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 ed, in particolare
l’articolo 11, comma 9, con il quale è stato previsto, tra l’altro,
la riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo
musicale della scuola media in misura corrispondente a quelli autorizzati
e funzionanti nell’anno scolastico 1998/1999;
VISTO il decreto ministeriale 3 aprile 2000, n. 104 relativo alla
determinazione, a livello provinciale, della dotazione organica dei posti
di insegnamento di strumento musicale (classe di concorso A077) nelle
scuole dell’istruzione secondaria di primo grado;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la legge-quadro 10 febbraio 2000, n.30, concernente il
riordino dei cicli dell’istruzione;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 18 giugno 1998,
n.233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche e la determinazioni degli organici funzionali dei singoli
istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 59/97;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla
riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
RILEVATA la necessità di definire, per l’anno scolastico
1999/2000, le dotazioni organiche dell’istruzione secondaria di secondo
grado in conseguenza degli effetti derivanti dall’elevamento
dell’obbligo di istruzione, nonché, per l’anno scolastico 2000/2001
quelle di tutti i gradi di istruzione anche in riferimento alle vigenti
disposizioni di contenimento della spesa pubblica per il personale;
INFORMATE le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente
contratto collettivo nazionale del comparto scuola;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati espressi,
rispettivamente, nelle sedute del _________e del _________
DECRETA
articolo
1 - (consistenza dotazioni provinciali)
1.1
Con le allegate tabelle A, B, C e D è stabilita la consistenza degli
organici provinciali del personale docente delle scuole di ogni ordine e
grado prevista per l’anno scolastico 2000/2001 tenuto conto delle
prevedibili cessazione dal servizio, in conformità ai criteri e parametri
di riferimento per il dimensionamento della rete scolastica e per la
costituzione delle classi nelle scuole ed istituti di istruzione di ogni
ordine e grado definiti con i decreti ministeriali emanati in attuazione
delle leggi finanziarie enunciate in preambolo.
articolo
2 - (organico sede)
2.1 Entro il limite
dell’organico complessivo previsto dalle tabelle di cui all’articolo
1, i Provveditori agli studi determinano le dotazioni organiche del
personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla
necessità di personale corrispondente al numero delle classi previste in
ciascuna scuola e alla loro ripartizione per tipologia
organizzativo-didattica, con particolare riguardo all’attività
formativa, per anno di corso e indirizzo di studi e nel rispetto delle
disposizioni relative alla definizione degli organici funzionali della
scuola materna e dell’istruzione elementare contenute, rispettivamente,
negli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200 e
negli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 178. Per
l’istruzione secondaria restano ferme le disposizioni di cui agli
articoli 29, 30, 31 e 32 dello stesso decreto 178/97, nonché le modalità
contemplate dal decreto ministeriale 3 aprile 2000, n.105 con il quale,
nella prospettiva dell’estensione a tutti gli istituti di istruzione
secondaria, viene disciplinata la definizione dell’organico funzionale
nelle istituzioni scolastiche di cui all’elenco allegato alla circolare
ministeriale 6 aprile 2000, n.154.
articolo
3 - (dotazione perequativa)
3.1 Gli
organici provinciali previsti dalle tabelle allegate comprendono, per
ciascun grado di scuola, oltre al personale necessario per le esigenze
indicate all’articolo 2, una dotazione organica determinata a livello
provinciale, anche sulla base degli indici di disagio economico,
socio-culturale e scolastico, da utilizzare per le seguenti finalità:
-
a)
diffusione di processi di innovazione didattica e di arricchimento
ed integrazione delle strutture curriculari secondo quanto previsto
nel piano dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, ivi
compreso il necessario supporto didattico nelle sezioni di scuola
materna con orario di funzionamento superiore alle quaranta ore
settimanali;
-
b)
realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della
dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;
-
c)
supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione
educativa e valutazione nei processi formativi, con riguardo anche
alle specifiche esigenze di coordinamento e progettazione
organizzativo-didattica degli istituti comprensivi di scuola materna,
elementare e media, nonché delle scuole unificate degli istituti di
istruzione secondaria, di cui all’articolo 2 - commi 3 e 6 - del
decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998, n. 233.
articolo
4 - (dotazione organica di
sostegno)
4.1 La
consistenza delle dotazioni organiche dei posti di sostegno per
l’integrazione degli alunni portatori di handicap è confermata, per
l’anno scolastico 2000/2001, nei limiti delle dotazioni provinciali
indicate, per lo stesso anno, nella tabella “D2/99”, allegata al
decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.200. I Provveditori agli
studi determinano la dotazione di ciascun grado di istruzione in relazione
agli organici provinciali previsti.
articolo
5 - (compensazioni delle dotazioni
organiche)
5.1 I
Provveditori agli studi, con propri decreti e nel limite dell’organico
complessivo, possono incrementare le dotazioni organiche di uno o più
gradi di scuole con la contestuale riduzione compensativa delle dotazioni
previste per gli altri gradi, in relazione alle rispettive esigenze
accertate nell’ambito della provincia, con particolare riguardo al
carattere prioritario delle finalità indicate alla lettera b)
dell’articolo 3.
5.2 Nell’ipotesi in cui non si realizzino le condizioni
contemplate al comma 1 e limitatamente alle esigenze connesse alle
necessità di garantire il tempo scuola conseguente all’entità della
popolazione scolastica effettivamente rilevata, i provveditori agli studi
possono, con proprio decreto motivato, procedere alla istituzione, in
organico di diritto, di ulteriori posti rispetto alle dotazioni
provinciali indicate nelle tabelle allegate al presente decreto.
articolo
6 - (scuole di lingua slovena)
6.1
Con propri decreti i Provveditori agli studi di Gorizia e Trieste
definiscono le dotazioni organiche degli istituti e scuole di lingua
slovena, compresi i circoli didattici funzionanti nelle province di
rispettiva competenza, nei limiti delle corrispondenti dotazioni organiche
provinciali separatamente previste dalle allegate tabelle.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto
e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n.20.
Il
Ministro