Oggetto: Costituzione commissioni
giudicatrici concorsi ordinari.
Pervengono segnalazioni
di difficoltà nel formare le commissioni giudicatrici dei concorsi
ordinari, relativamente ai Presidenti.
In proposito, nel richiamare le
disposizioni contenute nell’O.M. n.307/94 e nel D.M. 275/1998 dove si
rinvengono tutte le possibili soluzioni, con prioritario riferimento ai
sottosettori e settori di provenienza del personale aspirante alla nomina,
si ritiene opportuno elencare sinteticamente nell’ordine le operazioni
da effettuare:
sorteggio degli aspiranti alla nomina,
attingendo dall’elenco, predisposto dalle SS.LL. sulla base del
sottosettore specifico (allegato 1 al D.M. n. 275/98).
sorteggio dagli elenchi relativi agli
altri sottosettori compresi nel settore.
sorteggio dagli elenchi degli altri
settori, fino ad esaurimento di tutti gli elenchi.
nomina del personale direttivo, che si
renda disponibile, purché in possesso dei prescritti requisiti.
Non è possibile, invece,
nominare il personale collocato a riposo da più di tre anni, dalla data
di emanazione del bando (art. 9, D.P.R. n. 487/94), né che abbia superato
il settantesimo anno di età (art. 404, 4° comma T.U. n. 297/94). Solo
per il personale universitario il limite massimo di età è, sulla base
della normativa vigente, di settantadue anni.
Per quanto riguarda il
concorso magistrale, in caso di impossibilità di nominare i direttori
didattici nelle sottocommissioni, è stato chiarito che si possono
conferire nomine in qualità di presidente anche al personale docente,
incluso negli elenchi, che abbia rinunciato all’esonero o che sia
collocato a riposo.
Al fine di favorire,
comunque, la disponibilità dei dirigenti scolastici a far parte delle
commissioni in parola, si autorizza, ad integrazione di quanto previsto
nella C.M. n. 44 del 17/2/2000, l’interruzione dei lavori concorsuali
per l’espletamento di quelle attività d’istituto, debitamente
documentate, che i Presidi e i direttori didattici non possono delegare.
Pertanto, anche al fine
di evitare la decurtazione del 50% dei compensi, nel computo totale dei
giorni stabiliti dall’art. 404 del T.U. n. 297/94, non sono conteggiati
i periodi di interruzione destinati ai corsi di formazione per dirigenti
scolastici o per partecipare agli esami finali dei corsi abilitanti o,
infine, per svolgere la funzione di Presidente delle commissioni
giudicatrici negli esami di Stato.
Inoltre, per venire
incontro alla legittima richiesta dei commissari, si ritiene che tra le
attività preliminari da retribuire con i compensi previsti dall’art. 7
del D.P.C.M. 23 marzo 1995 per il Comitato di vigilanza, si possono
comprendere anche le riunioni, debitamente verbalizzate, propedeutiche
allo svolgimento della prova pratica e della prova orale.
In merito, infine, alla
composizione della commissione giudicatrice per lo svolgimento della prova
facoltativa sull’uso delle tecnologie informatiche, si ricorda che il
membro aggregato, che deve valutare detta prova, deve essere sorteggiato
dagli elenchi degli aspiranti commissari per le classi 34/A, 39/A,
42/A, 47/A, 49/A.
Ovviamente, per le
procedure concorsuali riferite alle suddette classi di concorso non è
necessario nominare il membro aggiunto, ma sarà uno dei commissari a
valutare la citata prova facoltativa, che sarà, comunque, espletata
durante la fase del colloquio, ai fini dell’attribuzione del punteggio
aggiuntivo.
Il membro aggregato deve
essere retribuito unicamente per le sedute relative alla prova
facoltativa, con il compenso, di cui all’art. 404 del T.U. n. 297/94.
IL MINISTRO |