OGGETTO: scuola materna e istruzione secondaria - organici
di diritto - anno scolastico 2000/2001
Analogamente a quanto indicato nelle note
96 e 100, rispettivamente del 16 e 18
maggio c.a., si comunica che la consistenza provinciale degli organici di
diritto per l’anno scolastico 2000/2001 del personale docente della
scuola materna e dell’istruzione secondaria di primo grado deve essere
determinata assumendo come criteri di riferimento di massima le tabelle
allegate ai decreti ministeriali 24.7.1998, n. 331 e 6.8.1999, n. 200.
Per l’istruzione secondaria di secondo grado, invece, le SS.LL. terranno
conto della dotazione dell’organico di diritto relativo al corrente anno
scolastico.
Rispetto a tali entità le SS.LL. possono procedere, previa emanazione di
apposito motivato provvedimento, alle integrazioni eventualmente ritenute
indispensabili per garantire il tempo scuola necessario, in funzione
dell’effettivo numero di alunni iscritti.
L’attivazione di posti di sostegno in organico di diritto è comunque
possibile entro il limite della dotazione organica consolidata,
corrispondente, così come risulta dalla tabella D/2 allegata al decreto
ministeriale n. 200/99, all’ottanta per cento di quelli istituiti
nell’anno scolastico 1997/98.
Per quel che concerne la formazione delle sezioni e delle classi, ivi
comprese quelle con alunni portatori di handicap, si ribadiscono le
disposizioni già richiamate con le note citate.
Ad integrazione di tali criteri si segnala la necessità di limitare
l’istituzione di classi a tempo prolungato della scuola media
particolarmente nelle province nelle quali la percentuale di diffusione
risulti superiore al cinquanta per cento di quelle complessivamente
istituite. Al fine, comunque, di aderire nella misura massima possibile
alle esigenze eventualmente rappresentate dall’utenza, si richiama
l’attenzione sulla possibilità, per le scuole interessate, di avvalersi
dell’autonomia didattico-organizzativa loro attribuita, al fine di
realizzare percorsi diversificati, rispetto alla tradizionale
configurazione dell’orario di lezione settimanale, utilizzando le
risorse professionali disponibili.
Si segnala, inoltre, l’esigenza che le iniziative già avviate ai sensi
degli articoli 28 e 1.3, rispettivamente dei richiamati decreti 331/98 e
200/99, siano confermate previa verifica della loro validità mentre, per
quel che concerne i posti di strumento musicale nella scuola media, si
precisa che le dotazioni provinciali di cui al decreto ministeriale 3
aprile 2000, n. 104, debbono, ovviamente, essere finalizzate
esclusivamente a tale insegnamento.
Si precisa, ancora, che per la scuola materna possono essere previsti
lievi incrementi rispetto alla consistenza attuale esclusivamente a
seguito di eventuale dismissione del servizio da parte di enti locali e/o
gestori privati e, comunque, di effettivo incremento del numero di bambini
originariamente ipotizzato.
Si raccomanda, infine, di dare adeguata e specifica motivazione ai
provvedimenti adottati in eccedenza alle dotazioni organiche sopra
indicate, con riguardo anche alla scuola elementare.
Il Direttore Generale
f.to Paradisi