Oggetto:
dichiarazione da parte delle Amministrazioni dello Stato di cui all'art.
29, primo comma, del D.P.R. n. 600/73, dei dati fiscali, contributivi ed
assicurativi relativi ai compensi corrisposti sotto qualsiasi forma e
soggetti a ritenuta alla fonte.
Il D.P.R. 14 ottobre
1999, n. 542, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 39
del 17 febbraio 2000, ha modificato, tra l'altro, l'art. 4 del D.P.R. 22
luglio 1998, n. 322, che disciplina la presentazione delle dichiarazioni
dei sostituti d'imposta.
In base al disposto del novellato art. 4, comma 6, del D.P.R. 22 luglio
1998, n. 322, "Le amministrazioni di cui al primo comma dell'art. 29
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto
qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali,
contributivi ed assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello
approvato con il decreto dirigenziale di cui all'art. 1, comma 1, secondo
periodo".
Al riguardo si ricorda che il primo comma dell'art. 29 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, concerne le amministrazioni dello Stato, comprese
quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme ed i valori di
cui all'art. 23 dello stesso decreto.
Tanto premesso, consegue che, salvo quanto previsto per la dichiarazione
unificata, le suddette amministrazioni sono obbligate a comunicare i dati
fiscali, e contributivi relativi al periodo d'imposta 1999, mediante il
modello 770/2000, approvato con il decreto dirigenziale 20 dicembre 1999 e
pubblicato nel supplemento ordinario n. 231 alla G.U. n. 305 del 30
dicembre 1999. Si segnala, altresi', che quest'ultimo decreto e' stato
oggetto del comunicato di errata corrige pubblicato nella G.U. n. 9 del 13
gennaio 2000.
Si ricorda, inoltre, che in base al disposto di cui all'art. 3, comma 1,
del D.P.R. n. 322/98, i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con
l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, della
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella
del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte
nei riguardi di non piu' di 20 soggetti, presentano la dichiarazione
unificata annuale.
Ai fini della determinazione della soglia dei venti soggetti,
discriminante dell'invio del mod. 770 in forma unificata qualora il
soggetto sia tenuto a presentare almeno due delle dichiarazioni sopra
indicate, si evidenzia che rilevano esclusivamente i soggetti che abbiano
subito ritenute fiscali, restandone esclusi quelli che abbiano subito solo
trattenute ad altri fini (es. contributivi, o previdenziali).
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, le amministrazioni dello
Stato, che hanno effettuato trattenute nei confronti di piu' di 20
soggetti, devono utilizzare il modello di dichiarazione dei sostituti
d'imposta (mod. 770) per la comunicazione dei dati relativi ai propri
percipienti, presentandolo tramite una banca convenzionata o un'agenzia
delle Poste italiane s.p.a. entro il termine del 31 maggio previsto
dall'art. 2, comma 5, del richiamato D.P.R. n. 322/98.
Nel caso in cui l'amministrazione sia obbligata alla presentazione della
dichiarazione unificata, ai fini dei termini di presentazione valgono,
invece, le disposizioni recate dal D.P.C.M. 20 aprile 2000, pubblicato
nella G.U. n. 98 del 28 aprile 2000.
Con riguardo alle modalita' di trasmissione del mod. 770/2000, si ricorda,
tuttavia, che il D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, ha modificato, altresi',
l'art. 3, comma 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, prevedendo, tra
l'altro, che i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50
presentano le dichiarazioni in via telematica all'amministrazione
finanziaria, direttamente o tramite uno degli incaricati abilitati al
servizio telematico indicati nell'art. 3, comma 3, del citato D.P.R. n.
322/98.
Pertanto, le amministrazioni dello Stato con un numero di dipendenti
eguale o superiore alle 50 unita' hanno l'obbligo di trasmissione dei dati
di cui sopra esclusivamente attraverso il servizio telematico.
Il numero dei dipendenti deve essere individuato al momento della chiusura
del periodo d'imposta avvenuta nell'anno solare precedente a quello in cui
si concretizza l'obbligo di presentazione della dichiarazione in via
telematica.
La trasmissione della dichiarazione in via telematica deve essere
effettuata entro il 30 giugno 2000.
Per quanto concerne, invece, le modalita' di trasmissione telematica dei
dati comunicati mediante il modello 770/2000, e' necessario fare
riferimento a quanto contenuto nelle specifiche tecniche approvate con
decreto del 10 marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U.
n. 65 del 18 marzo 2000. Per poter usufruire direttamente del servizio
telematico le amministrazioni dello Stato devono richiedere
preventivamente l'abilitazione di cui all'art. 4 del Decreto Dirigenziale
31 luglio 1998 e successive modificazioni.
Si precisa che l'abilitazione e' rilasciata previa presentazione di
specifica domanda da redigere su modelli predisposti e distribuiti
dall'amministrazione finanziaria. La domanda e' presentata alla Direzione
regionale, o all'Ufficio delle entrate, ovvero all'Ufficio distrettuale
delle imposte dirette, o all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto,
competente in base al domicilio fiscale del richiedente.
La compilazione della domanda deve essere effettuata in base a quanto
indicato nelle relative istruzioni. E' necessario, altresi', precisare
che:
- nel quadro A, al campo "Tipo di soggetto" si deve inserire il
codice G50;
- nel quadro B, al campo "Codice fiscale" si deve indicare il
codice fiscale
attribuito all'amministrazione richiedente;
- nel quadro C, al campo "Codice fiscale" si deve indicare il
codice fiscale del rappresentante legale dell'amministrazione richiedente,
da individuare nel responsabile del servizio di trasmissione.
Al fine del reperimento della normativa e della modulistica citata, si
segnala che nel sito Internet www.finanze.it sono resi disponibili il
decreto di approvazione del mod. 770/2000 e relative istruzioni, il
decreto di approvazione delle specifiche tecniche, nonche' il modello di
domanda di abilitazione al servizio telematico e le relative istruzioni.
Si evidenzia, da ultimo, che per effetto dell'art. 11, comma 1, lett. a),
del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, non trova piu' applicazione l'art. 20,
terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, che prevedeva
l'emanazione annuale di un apposito decreto del Ministro delle Finanze, di
concerto con il Ministro del Tesoro, per la definizione dei termini e
delle modalita' di comunicazione degli elenchi dei percipienti da parte
delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 29, primo comma, del
D.P.R. n. 600/73. |