Oggetto: Partecipazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla gestione della
sicurezza. Art. 19 del Dlgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modifiche e integrazioni.
Sono pervenute numerose segnalazioni da
parte di rappresentanti dei lavoratori (Rls) per la sicurezza che
denunziano difficoltà ed ostacoli frapposti dai datori di lavoro in
relazione alla possibilità di disporre del documento di valutazione del
rischio, sulla base di interpretazioni discordi del dettato dell’art. 19
comma 5 del Dlgs 626/94.
Al riguardo, in via preliminare va tenuto
presente che la corretta interpretazione della norma deve essere fatta con
riferimento al dettato della direttiva quadro 89/391/CEE recepita dal
titolo I del decreto legislativo n. 626/94, nonché alla luce di tutto il
complesso delle disposizioni che riguardano la figura del Rls.
Il Dlgs 626/94 traspone il criterio del
legislatore comunitario volto ad attivare tutti i soggetti interessati al
perseguimento di idonee condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro. La
direttiva quadro CEE 89/391, infatti, pure mantenendo in capo al datore di
lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
ha, altresì, previsto la consultazione obbligatoria dei lavoratori stessi
o dei loro rappresentanti e, parallelamente, il loro diritto a partecipare
alla soluzione delle problematiche riguardanti la sicurezza nei luoghi di
lavoro (art. 11 direttiva 89/391/CEE).
In conformità a tali disposizioni, il
legislatore italiano ha disciplinato la figura del Rls quale soggetto che
partecipa al processo di gestione della sicurezza del luogo di lavoro
attraverso la forma della consultazione da parte del datore di lavoro;
tale consultazione deve avvenire, sia preventivamente, nella procedura di
valutazione del rischio, sia successivamente, nella verifica della
sufficienza ed efficacia delle misure di prevenzione e protezione poste in
atto.
La legge citata ha disposto in favore del
Rls, tra l’altro, il diritto di accesso ai luoghi di lavoro, il diritto
a ricevere anche le informazioni e la documentazione aziendale inerente la
valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione (art. 19, comma
1, lettera e) del Dlgs 626/94), e la facoltà di ricorrere agli organi di
vigilanza qualora non ritenga idonee le misure di prevenzione e di
protezione adottate. Il Rls è poi compreso fra i soggetti attori della
riunione periodica (art. 11 Dlgs 626/94) dedicata alla valutazione della
situazione di sicurezza aziendale mediante l’esame del documento di cui
all’art.4, comma 2 del citato Dlgs 626/94.
Il legislatore, nell’art. 19, comma 3
dello stesso Dlgs 626/94, ha demandato alla volontà delle parti la
individuazione delle modalità per l’esercizio delle funzioni elencate
al comma 1 dell’art. 19 citato, mentre al successivo comma 5, ha
disciplinato direttamente, senza operare rinvii alla contrattazione
collettiva, la fruizione del documento di valutazione dei rischi,
stabilendo in favore dello stesso Rls, il diritto di accesso senza
subordinarlo all’intervento della contrattazione collettiva. Ciò non
esclude, evidentemente, la possibilità di una regolamentazione
contrattuale del diritto di accesso, che ne definisca in modo più
puntuale le modalità anche in relazione alla specificità dei singoli
settori.
In ogni caso, è interesse e dovere del
datore di lavoro agevolare comunque l’esercizio di tale funzione, senza
irragionevoli limitazioni di spazio o di tempo, fornendo luoghi idonei e
concordando orari di consultazione.
Tenuto poi conto della circostanza che il
Rls ha diritto di ricevere tutte le informazioni e la documentazione
aziendale inerente la valutazione dei rischi, si ritiene che la consegna
del documento di cui all’art. 4, comma 2 del Dlgs 626/94 – ove
obiettive esigenze tecniche, organizzative, di sicurezza o particolari
oneri di riproduzione, non la rendano praticabile – costituisca la
migliore espressione del principio di collaborazione fra le parti, cui è
impostato il nuovo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.
Non appare superfluo, infine, ricordare
che, nel caso di consegna di copia del documento, il Rls è comunque
tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi dell’azienda, secondo
quanto previsto dall’art.9, comma 3, del decreto legislativo in oggetto. |