Oggetto: Art. 12, legge 8 marzo 2000, n. 53, recante disposizioni in
materia di flessibilità dell’astensione obbligatoria nel periodo di
gestazione e puerperio della donna lavoratrice.
L’art.
12, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entrata in vigore il 28
marzo 2000, ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di
datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il
periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all’art. 4 -
lett. a) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, posticipando un mese
dell’astensione priva del parto al periodo successivo al parto.
L’articolo
dispone, inoltre, al comma 2, che con successivo decreto interministeriale
dovranno essere individuati i lavori per i quali è escluso l’esercizio
della predetta facoltà.
Ciò premesso,
questo Ministero, di intesa con il Ministero della sanità e con il
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del consiglio dei
ministri, ritiene che, nelle more dell’emanazione di detto decreto, il
ricorso all’opzione di cui trattasi sia immediatamente esercitatile in
presenza dei seguenti presupposti:
-
assenza
di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio
per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della
richiesta;
-
assenza di un provvedimento
di interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente
Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro- ai
sensi dell’art. 5 della legge n. 1204/71;
-
venir meno delle cause che
abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione
anticipata nelle prime fasi di gravidanza;
-
assenza di pregiudizio alla
salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni
svolte, dall’ambiente di lavoro e/o dall’articolazione
dell’orario di lavoro previsto; nel caso venga rilevata una
situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non potrà comunque
essere consentito, ai fini dell’esercizio dell’opzione, lo
spostamento ad altre mansioni ovvero la modifica delle condizioni e
dell’orario di lavoro;
-
assenza di
controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per
il raggiungimento del posto di lavoro.
Le
lavoratrici interessate, ai fini del rilascio della prevista
certificazione sanitaria, dovranno fornire ogni utile informazione circa
le sopradescritte condizioni, esibendo copia dell’eventuale
provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro adottato dal Servizio
ispezione del lavoro.
Va
precisato che l’art. 12 della legge in oggetto non introduce una nuova
specifica ipotesi di sorveglianza medica, ma intende tener conto delle
situazioni lavorative per le quali la legislazione di salute e sicurezza
sul lavoro già richiede una sorveglianza sanitaria.
Pertanto,
solo ove ricorra tale ultima fattispecie, la lavoratrice gestante dovrà
procurarsi la certificazione del medico competente attestante
l’assenza di rischi per lo stato di gestazione
in conformità al punto d).
La
lavoratrice interessata all’opzione è tenuta a richiedere, comunque, la
certificazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o
con esso convenzionato.
Nell’ipotesi
dell’assenza dell’obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro, il
predetto medico specialista, sulla base delle informazioni fornite dalla
lavoratrice sull’attività svolta, esprime altresì una valutazione
circa la compatibilità delle mansioni e delle relative modalità di
svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del
nascituro.
La
lavoratrice che intende avvalersi dell’opzione in discorso deve
presentare apposita domanda al datore di lavoro e all’ente erogatore
dell’indennità di maternità, corredata della o delle certificazioni
sanitarie di cui sopra, acquisite nel corso del settimo mese di
gravidanza.
Resta
inteso che, ove sussista l’obbligo di sorveglianza sanitaria,
l’opzione è esercitatile solo se entrambe le attestazioni mediche
indichino l’assenza di controindicazioni per il lavoro da svolgere.
Non
appare superfluo evidenziare, infine, che per “medico specialista” la
norma intende il medico ostetrico-ginecologico del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato. Per quanto attiene al “medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di
lavoro”, questi va identificato con quello nominato dal datore di
lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, nei casi previsti dall’articolo 16 dello stesso
decreto legislativo.
Quanto
sopra si comunica per norma e conoscenza, anche al fine della più ampia
divulgazione ai soggetti preposti all’applicazione
della disposizione in argomento.
In
particolare, si invitano le Direzioni regionali e provinciali del lavoro
in indirizzo a provvedere alla diffusione della presente circolare sul
territorio, informandone le associazioni sindacali.
Il
Sottosegretario di Stato Delegato:
Senatore Piloni |