Oggetto:
Disposizioni
per la partecipazione degli apprendisti alle attività di formazione
esterna
In
relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della legge n. 196 del
24 giugno 1997, come modificato dalla legge n. 236 del 2 agosto 1999, per
quanto riguarda la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di
formazione esterna all'azienda prevista dai contratti collettivi nazionali
di lavoro al fine di usufruire delle agevolazioni contributive concesse
per i contratti di apprendistato, l'esperienza dei progetti sperimentali
ha messo in luce la necessità di specificare quanto segue:
a)
l'apprendista
è tenuto a partecipare, per l'intera durata, alle iniziative di
formazione esterna offerte formalmente all'impresa da parte
dell'amministrazione pubblica competente; eventuali assenze sono ammesse
solo per cause contrattualmente previste e imputabili unicamente agli
allievi stessi e devono essere debitamente certificate;
b)
per essere in regola con le disposizioni dell’art. 16, comma 2 citato e
quindi usufruire delle agevolazioni contributive, l'apprendista che si sia
assentato dalle attività formative è tenuto a partecipare alle
iniziative di recupero eventualmente previste sino al raggiungimento della
quota di formazione contrattualmente prevista; in mancanza di un'offerta
formativa per iniziative di recupero, è necessario che l'apprendista
abbia comunque partecipato ad attività di formazione esterna per almeno
l'80% delle re annualmente previste.
Per agevolare la
partecipazione alle attività formative è opportuno che le strutture
regionali pubbliche private di formazione professionale presso le quali
dovranno essere svolte le attività di formazione esterna concordino il
relativo calendario con gli apprendisti e i tutori aziendali prima
dell'inizio degli interventi formativi.
Il Dirigente Generale
Annalisa Vittore
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