Oggetto: Modalità di
svolgimento delle elezioni del Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale (CNAM) provvisorio, di cui all'art. 3, comma 3, della
legge n. 508/99
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge
21 dicembre 1999, n. 508 concernente la riforma delle Accademie di
belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di
arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
Visto l'art. 3, comma 1, della suddetta legge n. 508/99 con il
quale è prevista la costituzione presso il M.U.R.S.T. del Consiglio
nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM);
Visto in particolare l'art. 3, comma 3, della legge n. 508/99 con
il quale è prevista la costituzione di un organismo che, in sede di prima
applicazione della legge e fino alla prima elezione del CNAM, ne eserciti
le relative competenze;
Considerata l'esigenza, ai sensi del comma 4 del citato art. 3, di
stabilire le modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del
predetto organismo; DECRETA:
Art. 1- Elezioni dei rappresentanti
1. Le elezioni per i rappresentanti delle Accademie, degli ISIA, dei
Conservatori, degli Istituti musicali pareggiati e degli studenti delle
predette istituzioni, ai fini della costituzione dell'organismo consultivo
di cui all'art.3. comma 3, della legge n. 508/99, sono indette per i
giorni 12 e 13 giugno 2000 e si svolgono con le modalità indicate
nei successivi articoli.
Art. 2 - Individuazione dei rappresentanti
Le rappresentanze in seno al predetto organismo sono così individuate:
a) 3 rappresentanti del personale docente ed equiparato delle Accademie;
b) 1 rappresentante del personale docente ed equiparato degli ISIA;
c) 3 rappresentanti del personale docente ed equiparato dei Conservatori
di musica;
d) 1 rappresentante del personale docente ed equiparato degli Istituti
musicali pareggiati;
e) 2 rappresentanti degli studenti delle Accademie e degli ISIA;
f) 2 rappresentanti degli studenti dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati;
g) 1 rappresentante dei direttori amministrativi delle predette
istituzioni.
Art. 3 - Procedura elettorale
1. Per l'elezione di ciascuna delle rappresentanze di cui all'art. 2 è
costituito un unico collegio elettorale per ogni categoria.
2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'art. 2 lettere a), b), c)
e d) l'elettorato passivo è attribuito ai direttori, al personale
docente, assistente, accompagnatore al pianoforte e pianista
accompagnatore, con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo
è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la
copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno
accademico e per tutta la durata dello stesso.
3. L'elettorato attivo, per l'elezione del rappresentante dei direttori
amministrativi, è attribuito ai direttori amministrativi ed al personale
amministrativo ed ausiliario con contratto a tempo indeterminato, ovvero
con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o
comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la
durata dello stesso. L'elettorato passivo spetta esclusivamente ai
direttori amministrativi in servizio presso ciascuna istituzione.
4. Ai fini dell'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, il
personale di cui ai commi 2 e 3 deve essere in servizio alla data della
pubblicazione, da parte del Ministero, degli elenchi elettorali
provvisori, di cui al comma 6.
5. Per l'elezione della rappresentanza studentesca, l'elettorato attivo e
passivo è attribuito agli studenti iscritti, nell'anno accademico
1999/2000, ai seguenti corsi:
a) al periodo superiore di studi al termine del quale sia previsto il
conseguimento di un Diploma di Conservatorio, ai corsi di studio per il
cui accesso sia richiesto, quale requisito di ammissione, il possesso di
un Diploma di Conservatorio;
b) ai corsi di studio al termine dei quali sia previsto il conseguimento
di un Diploma di Accademia;
c) a tutti i corsi degli ISIA e dell'Accademia nazionale di arte
drammatica;
d) ai corsi superiori, al corso di avviamento coreutico ed ai corsi di
perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza.
6. Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo il MURST
predispone gli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e passivo
di cui al precedenti commi, distinti per categorie, e li trasmette, per
via telematica, alle singole istituzioni che ne curano l'affissione
sessanta giorni prima delle elezioni, con modalità intese ad assicurarne
la massima pubblicità. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, gli
interessati possono proporre opposizione al Ministro che decide in via
definitiva entro i successivi dieci giorni.
7. Le candidature sono presentate mediante liste tra loro concorrenti a
sistema proporzionale con un numero di candidati non superiore al doppio
del numero degli eligendi per ciascuna categoria. Le liste sono
contrassegnate dalla denominazione ed eventualmente da un simbolo.
8. Le liste dei candidati per i rappresentanti di cui all'art. 2 lettere
a) e c) sono sottoscritte da almeno 150 elettori; le liste dei candidati
per l'elezione del rappresentante di cui alla lettera b) sono sottoscritte
da almeno 10 elettori; le liste dei candidati per la rappresentanza di cui
alla lettera d) sono sottoscritte da almeno 60 elettori; le liste dei
candidati per l'elezione della rappresentanza studentesca sono
sottoscritte da almeno 250 elettori; le liste dei candidati per l'elezione
del direttore amministrativo sono sottoscritte da almeno 70 elettori di
cui almeno sette appartenenti alla categoria dei direttori amministrativi.
Le firme sono raccolte, avvalendosi dell'autocertificazione di cui al
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, presso almeno due delle istituzioni
interessate ed in numero massimo non superiore alla metà presso ciascuna
istituzione. Ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo
e data di nascita, istituzione di appartenenza. Non è consentita la
contemporanea sottoscrizione di più liste. Le liste, corredate
dell'autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e
delle relative sottoscrizioni, sono presentate da un elettore firmatario,
identificato con riferimento anche al luogo e data di nascita, alla
commissione elettorale di cui all'art. 7, entro il trentesimo giorno
antecedente quello fissato per le votazioni, per la verifica della
regolarità delle candidature e l'accertamento dell'esistenza di eventuali
cause di ineleggibilità. Nel caso in cui il candidato non sia in possesso
dei requisiti di eleggibilità, la Commissione elettorale, di cui all'art.
7, lo esclude dall'elenco dei candidati della lista di appartenenza. Il
candidato escluso non è sostituibile. Non è consentita la contemporanea
iscrizione in più liste.
9. La commissione elettorale, verificata la regolarità delle
sottoscrizioni raccolte, provvede ad effettuare pubblicamente un sorteggio
tra le liste ammesse alla competizione elettorale al fine della
definizione di un elenco in cui le stesse devono comparire in sequenza
progressiva. Tali elenchi sono trasmessi ai Direttori delle singole
istituzioni affinché ne curino la pubblicazione presso ciascuna sede
entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Entro
due giorni dalla pubblicazione dei predetti elenchi gli interessati
possono proporre opposizione alla Commissione elettorale che decide in
merito nei successivi due giorni. Al termine di queste operazioni può
avere inizio la campagna elettorale che deve terminare 24 ore prima della
data delle votazioni.
10. Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni è
costituito, con decreto del Direttore di ciascuna istituzione, un seggio
elettorale composto da due docenti designati dal collegio dei docenti, dei
quali quello di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di
presidente e da un responsabile amministrativo che assume le funzioni di
segretario. I rappresentanti di lista presso il seggio sono designati dai
primi presentatori delle liste.
Art. 4 - Criteri per la individuazione degli eletti
1. L'attribuzione delle rappresentanze dei docenti, degli studenti e dei
direttori amministrativi avviene con il seguente criterio:
a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale
dei voti validi ottenuti nel collegio elettorale;
b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita
dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato
della lista;
c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un
numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da
eleggere;
d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi tra
essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da
eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde
la minore cifra elettorale;
e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai
quozienti scelti come indicato nella lettera d);
f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di preferenze; a parità di preferenze risulta eletto il
candidato che precede nell'ordine di lista.
Art. 5 - Schede elettorali
1. Le schede elettorali sono predisposte dal Ministero in colori distinti
per ciascuna delle categorie di eleggibili. Ogni scheda deve riportare sul
frontespizio l'indicazione del collegio elettorale e deve recare un
tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione, l'indicazione della
sede e la firma del presidente del seggio.
2. Le liste dei candidati sono riportate nelle schede elettorali nello
stesso ordine progressivo individuato nel sorteggio, di cui all'art. 3,
comma 9.
Art. 6 - Operazioni di voto
1. Nella data e nell'orario stabilito per le votazioni, l'elettore, dopo
aver dimostrato la propria identità con documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, nonché dopo aver apposto la propria firma
nell'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, ritira dal
presidente la scheda ed esprime fino a due voti di preferenza. Chiusa la
scheda, il votante la riconsegna al presidente il quale la introduce nella
relativa urna. E' possibile esercitare il diritto di voto in seggi fuori
sede su delega del Direttore dell'Istituzione di appartenenza. Il
Presidente del seggio riporta nel verbale il numero degli eventuali
votanti fuori sede, predisponendo a tale scopo un elenco integrativo in
cui è indicato, oltre al loro nominativo, anche l'istituzione di
appartenenza ed allegandovi le relative deleghe.
2. Il voto è individuale e segreto. Il voto può essere espresso
contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, eventualmente
indicando la propria preferenza scrivendo il nome e il cognome dei
candidati prescelti, o anche il solo cognome se questo è sufficiente per
identificare il candidato. E' valido il voto espresso per la sola lista.
E' nullo il voto espresso per la sola preferenza quando sia apposto in
corrispondenza di una lista diversa da quella in cui è ricompreso il
candidato. E' nullo il voto, in caso di omonimia, quando non sia espressa
chiaramente l'indicazione della lista. Sono nulle le schede che recano più
di due nominativi o il nominativo di soggetti non candidati, nonché
quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e
quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi
altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultino in
qualsiasi modo deteriorate.
3. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le
operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nei
locali del seggio, il presidente dichiara chiuse le votazioni e procede ai
seguenti adempimenti:
a) le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un plico
o contenitore sigillato.
b) viene verificato, in base agli elenchi delle firme, il numero degli
elettori che hanno votato, che deve corrispondere al numero delle schede
che risultano utilizzate per la votazione;
c) si procede allo scrutinio delle schede votate. Nel caso in cui il
numero delle schede da scrutinare impedisce di concludere le operazioni
nello stesso giorno, il seggio può sospendere i propri lavori per
riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare
nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come
anche i verbali, i tabulati e tutte le scritturazioni.
4. Al termine dello spoglio, il Presidente del seggio, dopo aver
constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero
delle schede utilizzate per le votazioni, proclama il numero dei voti
riportati da ciascun candidato. Vengono poi formati e sigillati plichi
distinti: uno relativo alla elezione dei rappresentanti dei docenti, uno
relativo all'elezione dei rappresentanti degli studenti ed uno relativo
alla elezione del direttore amministrativo. In ciascuno dei tre plichi,
viene inserito il rispettivo materiale elettorale: le schede validamente
votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle e le schede
eventualmente non assegnate perché contestate, nonché il verbale,
sottoscritto dai componenti il seggio, nel quale sono indicati:
a) I nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio
è stato insediato, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonché
eventualmente di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle
successive operazioni;
b) Il numero degli elettori iscritti e di quelli che hanno esercitato il
diritto di voto;
c) Il numero ed il nominativo degli eventuali elettori che abbiano
esercitato il diritto di voto fuori sede, nonché l'istituzione di
appartenenza;
d) Il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle
votate e di quelle non utilizzate;
e) Il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero
delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle eventualmente
non assegnate perché contestate;
f) Gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonché le
contestazioni e i rilievi che singoli componenti dell'ufficio di seggio o
singoli elettori chiedono siano verbalizzati.
5. Tutto il suddetto materiale viene riunito in un unico plico che viene
consegnato agli uffici amministrativi della istituzione che ne curano la
trasmissione alla commissione elettorale di cui all'art. 7.
Art. 7 - Commissione elettorale
1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per lo
svolgimento delle operazioni di cui all'art. 3 e all'art. 8, una
commissione elettorale composta da un dirigente generale, che la presiede,
e da cinque funzionari con qualifica non inferiore alla settima, dei quali
uno con funzioni di segretario.
2. La commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da
personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.
3. I rappresentanti di lista presso la Commissione sono designati dai
primi presentatori di lista.
Art. 8 - Formazione delle graduatorie finali. Proclamazione degli eletti
1. Le operazioni della commissione sono pubbliche. Del loro inizio e del
calendario del loro successivo svolgimento è data tempestiva
comunicazione.
2. La commissione effettua le operazioni di cui all'art. 3 e, constatata
l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale
elettorale e verificata la regolarità delle operazioni di spoglio
effettuate dai seggi, formula le graduatorie relative a ciascuna
categoria.
3. La commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte
in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le
schede parzialmente non assegnate perché contestate e decide
definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.
4. Esaurite le operazioni di formazione delle graduatorie, la commissione
proclama gli eletti. |