CAPO I - Disposizioni per favorire la stabilità delle istituzioni
scolastiche e
lattuazione dellautonomia
Art. 1 (Organici
regionali e organici di istituto)
- Al fine di garantire lassegnazione alle istituzioni
scolastiche autonome una dotazione organica di personale docente
stabile e funzionale alla piena attuazione degli interventi e dei progetti
programmati nel piano dellofferta formativa, la dotazione organica complessiva
regionale fermi restando il ruolo provinciale del personale è rideterminata per ciascun
triennio, a decorrere dal triennio 2000-2002, sulla base del numero di unità di personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato per supplenza annuale o
temporanea fino al termine delle attività didattiche in servizio nellanno
scolastico antecedente a quello di inizio del triennio e tenendo comunque conto del reale
fabbisogno connesso allandamento della popolazione scolastica o a modifica degli
ordinamenti didattici nel rispetto delle disposizioni vigenti che prevedono la riduzione
del personale. Resta ferma la natura delle supplenze temporanee fino al termine delle
attività didattiche.
- Entro il limite della dotazione organica complessiva
rideterminata ai sensi del comma 1, lorganico funzionale delle istituzioni
scolastiche è costituito per la scuola secondaria, con riferimento a ciascuna classe di
concorso sulla base dellorario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, con eliminazione delle frazioni di posto, da
arrotondare allunità, e con assegnazione di almeno un docente per ogni insegnamento
del curricolo obbligatorio.
- Le risorse di personale residuate a livello regionale dopo
le operazioni di cui al comma 2 sono assegnate alle istituzioni scolastiche applicando i
criteri di cui allarticolo 5, comma 2, lettere c), d), e), f) e g) del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
- In connessione con lobiettivo di dare stabilità triennale agli organici funzionali distituto in
sede di contrattazione collettiva sono idividuati criteri volti ad assicurare la
continuità del servizio nellistituzione scolastica.
Art. 2 (Riduzione
delle supplenze temporanee)
- Per la sostituzione dei docenti temporanee assenti nella
scuola secondaria il dirigente scolastico si avvale delle risorse di personale assegnato
allistituzione scolastica ai sensi dellarticolo 1 utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa previsti dal DPR 30 marzo 1999, n. 275, salvaguardando il piano
dellofferta formativa dellistituzione scolastica. In via subordinata e per il
tempo strettamente necessario, il dirigente scolastico è autorizzato a ricorrere alle
supplenze con le modalità di cui allarticolo 4 della legge 3
maggio 1999, n. 124.
Art. 3 (Disposizioni
per la progressiva attuazione dellautonomia delle istituzioni scolastiche)
- Allarticolo 21, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Con regolamenti sono adottate disposizioni transitorie per lattuazione
della riforma, in attesa della definitiva adozione dei nuovi ordinamenti didattici, a
detta adozione si fa luogo anche in più fasi, al fine di evitare soluzioni di continuità
che pregiudichino lapprendimento degli alunni".
- Le attività di tirocinio didattico
previste dagli artt. 3 e 4 della Legge 25 novembre 1990, n. 341, sono modulate in modo da
consentire una partecipazione anche attiva dei tirocinanti con affidamento della
responsabilità diretta di classi e corsi di istituzioni scolastiche.
- Allarticolo
21, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunti, in fine, i seguenti
alinea:
"Lattribuzione senza vincoli di destinazione
comporta la utilizzabilità della dotazione finanziaria indifferentemente per spese in
conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le
destinazioni in corso danno. Con decreto del Ministero della pubblica
istruzione, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sono individuati i parametri per la definizione della dotazione
finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in
misura tale da dovrà consentire lacquisizione da parte delle istituzioni
scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire lefficacia del
processo di insegnamento - apprendimento nei vari gradi e tipologie dellistruzione.
La stessa dotazione ordinaria così individuata, nella quale potranno confluire anche i
finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria, ed è rivalutata
annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie
residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla
dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di
concerto dal Ministro della pubblica istruzione e del Tesoro e della programmazione
economica."
Art. 4 (Disposizioni
relative ai capi distituto e ai dirigenti dellamministrazione)
- I capi distituto, di cui allart. 25-ter, comma
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 1 del decreto
legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che hanno assolto allobbligo di formazione mediante
la frequenza degli appositi moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei
ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica
dirigenziale alla data del 1° settembre 2000 con attribuzione nominale della sede
a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica. E'
fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma in ordine alla
decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento di coloro che frequentino la
formazione di cui all'art. 28 bis. Sui posti nominalmente coperti ai sensi della presente
disposizione sono conferiti incarichi dirigenziali, che vengono a cessare alla data del
rientro del titolare nominale, fatta salva l'applicazione del comma 3.
- La preposizione alle istituzioni scolastiche autonome è
disciplinata dalle norme vigenti che regolano il conferimento degli incarichi
dirigenziali. Nel caso di passaggio ad altra istituzione scolastica l'amministrazione
acquisisce dai dirigenti l'indicazione delle loro preferenze.
- Ai dirigenti i cui risultati siano stati
considerati insufficienti a norma dellarticolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 si applicano disposizioni in materie di restituzione al
ruolo di provenienza.
Art. 5 (Informatica
scolastica e donazioni alle scuole)
- Il Ministero della pubblica istruzione destina alle
istituzioni scolastiche finanziamenti per lacquisto di
attrezzature informatiche per completare il programma di sviluppo delle tecnologie
didattiche avviato dal Ministero stesso e per attivare un servizio di comodato in favore
dei docenti. Allonere previsto dalla presente disposizione, valutato in lire 100
miliardi per l'anno 2000, 150 miliardi per l'anno 2001 e 200 miliardi per l'anno 2002 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nellambito dellunità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al Ministero del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
- Anche in deroga a quato disposto dall'art. 17, commi 20 e
21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
possono cedere, a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche elaboratori elettronici
(personal computer) ed altre apparecchiature informatiche di corredo delle stazioni di
lavoro per l'automazione d'ufficio, divenuti inadeguati alla funzione cui erano destinati,
o, comunque, quando siano trascorsi tre anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia
provveduto alla loro sostituzione.
CAPO II - Disposizioni per
accompagnare e sostenere il passaggio
alla maggiore età e istituzione della carta dello studente
Art. 6 (Associazioni
scolastiche)
- Le associazioni degli studenti
sono costituite con atto scritto depositato presso la segreteria dellistituzione
scolastica individuata come sede. Il deposito è autorizzato dal Consiglio
dellistituzione scolastica previa verifica da parte di quest'ultimo, che
l'associazione persegua, in base all'atto costitutivo, finalità formative, educative,
sportive, culturali, ricreative o di solidarietà sociale con assenza di scopo di lucro.
Le associazioni così costituite hanno diritto di essere inserite in elenchi istituiti
presso gli uffici dellamministrazione periferica della pubblica istruzione, di
soggetti istituzionalmente addetti ai problemi della condizione studentesca.
Liscrizione agli elenchi è condizione necessaria per lacquisizione della
qualificazione di associazione scolastica ai fini dellapplicazione delle
disposizioni della presente legge. Gli studenti al compimento del 16° anno di età
acquistano la capacità di rappresentare di fronte a terzi e in giudizio le associazioni
costituite a norma del presente comma.
- Gli atti relativi alla costituzione e allattività
delle associazioni scolastiche sono esenti da bollo e tasse di registro. Alle attività
economiche marginali svolte dalle associazioni scolastiche si applicano agevolazioni fiscali, riferite alle attività economiche marginali,
previste per le organizzazioni di volontariato dallarticolo 8, commi 2, 3 e 4 della
legge 11 agosto 1991, n. 266. Delle obbligazioni assunte dai rappresentanti delle
associazioni scolastiche rispondono, in deroga allarticolo 38 del codice civile,
esclusivamente le predette associazioni con il proprio fondo comune. Per quanto non
disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni vigenti sulle associazioni
non riconosciute.
- La responsabilità civile per
danni agli associati od a terzi, derivanti dallo svolgimento di attività associative
all'interno della scuola ovvero allo svolgimento di attività integrative o complementari,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, è a carico
esclusivamente della scuola, con esclusione della responsabilità del personale di
quest'ultima e delle famiglie degli alunni. Resta ferma la responsabilità personale di
chi ha causato i danni con dolo o colpa grave.
Art. 7 (Carta dello
studente)
- E istituita la carta dello
studente, anche su supporto elettronico o magnetico. La carta dello studente è
documento personale, che attesta il curricolo dello studente, nonchè strumento per la
fruizione di servizi, con possibilità di utilizzazioni anche specifiche e personalizzate.
La carta è rilasciata a tutti gli studenti e, in sede di prima attuazione, agli studenti
che accedono alla scuola secondaria superiore, ai corsi professionali o di apprendistato.
- Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le
caratteristiche uniformi della carta e delle modalità di annotazione delle notizie
riguardanti il curricolo scolastico e formativo personale, in modo tale da consentire la
successiva unificazione della carta con il documento di identità elettronico di cui
all'art.2, comma 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
sostituito dall'art.2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
- Le istituzioni scolastiche provvedono direttamente
allapprovvigionamento delle carte e nell'ambito delle risorse finalizzate ai modesti
rinnovi e complementari delle strutture, acquistano appositi lettori-registratori. Agli
studenti in possesso dei requisiti di cui allarticolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 la carta è fornita
gratuitamente. La relativa spesa grava sui capitoli di bilancio relativi al funzionamento
amministrativo e didattico.
- Le istituzioni scolastiche istituiscono un archivio nel
quale è registrato il curricolo degli studi dei singoli studenti. Al momento del
passaggio ad altra istituzione scolastica, i dati memorizzati sono trasferiti alla nuova
istituzione scolastica. Per lutilizzo della carta elettronica ai fini
dellaccesso ai dati personali è fornito a ciascuno studente un codice personale di
identificazione.
- Il Ministero della pubblica istruzione, a livello
nazionale, e le direzioni generali scolastiche, a livello regionale, definiscono intese
con le altre amministrazioni e convenzioni anche con gli enti e privati per la fruizione
di servizi a mezzo della carta dello studente.
CAPO III - Norme quadro in materia
di diritto allo studio.
Art. 8 (Principi per
la legislazione regionale)
- Le Regioni promuovono e disciplinano i servizi e gli
interventi necessari per garantire il diritto allo studio e alla
formazione e il sostegno dei processi educativi in un quadro di collaborazione con
gli enti locali, con lamministrazione periferica della pubblica istruzione, con gli
organi collegiali territoriali della scuola, con le istituzioni scolastiche autonome, con
le agenzie formative e con le forze sociali esistenti sul loro territorio. La continuità
dei servizi e degli interventi è garantita mediante lapprovazione da parte delle
regioni di appositi piani pluriennali di attuazione.
- I servizi e gli interventi di cui al comma 1 sono
finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine culturale, sociale, economico, territoriale
e personale che di fatto impediscono o limitano il successo formativo dei giovani nella
scuola e nella formazione professionale e il progresso civile e professionale degli
adulti. Al perseguimento delle citate
finalità si provvede anche mediante interventi
economici diretti, predisposizione di servizi collettivi, interventi di riequilibrio,
affidamento di specifici interventi alle istituzioni scolastiche e ai centri di formazione
e finanziamento di progetti da loro proposti, anche interessanti in rete di scuole.
- I servizi e gli interventi di cui al comma 2 sono volti a
realizzare le condizioni logistiche, strumentali, di servizio e di comunicazione
necessarie affichè i giovani con handicap possano raggiungere soddisfacenti livelli di
apprendimento, di integrazione e di autonomia.
- Le Regioni e gli enti locali individuano forme di efficace
coordinamento e collaborazione tra servizi scolastici, formativi, socio sanitari,
ricreativi, sportivi, anche introducendo facilitazioni che consentano lutilizzazione
a fini scolastici delle strutture culturali, scientifiche e sportive esistenti sul
territorio e assicurano linformazione capillare sul territorio in ordine ai servizi,
agli interventi e alle opportunità formative esistenti e sulle modalità per accedere ad
analoghe informazioni fornite dalle altre Regioni.
- Gli utenti concorrono al costo dei servizi con contributi
rapportati alle proprie condizioni economiche. Le Regioni stabiliscono i criterio per
lindividuazione delle fasce di reddito di contribuzione e di esenzione; i casi di
esenzione generalizzata; i casi in cui al criterio reddituale deve sommarsi il criterio
del merito.
- Le modalità di uniforme esercizio delle funzioni
amministrative relative allo studio sono determinate con apposito atto di indirizzo e
coordinamento da adottarsi a norma dellarticolo 5 del decreto
legislativo 112 del 31 Marzo 1998 con le modalità di cui allarticolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
- I finanziamenti per il sostegno del diritto allo studio
collegati a piani straordinari statali sono sempre aggiuntivi rispetto ai finanziamento
già destinati dalle regioni alle medesime finalità.
Art. 9 (Disposizioni
in materia di libri di testo nel triennio della scuola secondaria superiore)
- Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, parere
delle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono detto parere al termine di trenta
giorni, sono adottate le disposizioni e le avvertenze tecniche per la compilazione dei libri di testo che sono utilizzati nei vari anni di corso della
scuola secondaria superiore successivi alladempimento dellobbligo scolastico.
Con le stesse modalità sono fissati i criteri per la determinazione del prezzo massimo
complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite
entro cui i docenti debbono effettuare le proprie scelte.
CAPO IV - Principi in materia di
educazione degli adulti
Art. 10 (Norme quadro in materia di sistema integrato per l'educazione
degli adulti e
riordino dei corsi di istruzione per gli adulti)
- Al sistema integrato di istruzione e formazione concorrono
i centri territoriali costituiti dalle istituzioni
scolastiche, i centri e le agenzie di formazione professionale, i servizi per l'impiego,
le università, le agenzie del privato sociale e del volontariato, le reti civiche e le
infrastrutture culturali pubbliche, imprese e loro associazioni.
- Con atto di indirizzo e coordinamento adottato su proposta
dei ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, della
solidarietà sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo
parere della Conferenza unitaria Stato regioni città e autonomie locali, sentite le parti
sociali, sono definite le linee guida per l'uniforme sviluppo del sistema sul territorio e
i criteri per la determinazione degli standard, la certificazione e il riconoscimento di
crediti formativi anche per l'individuazione di aree di equivalenza tra attività di
istruzione, di formazione e di lavoro.
- Alle finalità di cui al presente articolo la Regione
Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, in relazione alle
funzioni e alle competenze ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti
speciali e dalle relative norme d'attuazione.
- Con decreto del Ministro della Pubblica istruzione sono
fissati i criteri generali per il riordino dei corsi di istruzione per gli adulti negli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i centri territoriali di cui al
comma 1, con piena valorizzazione dei criteri scolastici, formativi e di lavoro. A tale
fine si fa ricorso agli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 11
(Finanziamento dei percorsi integrati di istruzione e formazione)
- Le amministrazioni dello Stato, tenuto conto dei criteri e
delle modalità, anche relativi al monitoraggio e alla valutazione della spesa, definiti a
livello nazionale in sede di Conferenza unificata, e sulla base dei piani predisposti
dalle regioni, possono contribuire alla realizzazione dei percorsi
integrati di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144, con le risorse allo scopo destinate nei rispettivi
bilanci, assegnandole direttamente alle regioni o gli enti locali indicati nei piani
regionali, che le iscrivono nei propri bilanci in appositi capitoli.
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