REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Convenzione tra la
Sovrintendenza Scolastica Regionale
.........................................................
e l’Agenzia
.............................................................................
per
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI AI RESPONSABILI AMMINISTRATIVI DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
L’anno duemila addì
................. del mese di................................, con il
presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge, nella sede della
Sovrintendenza Scolastica Regionale
per.......................................................
in
...................................., avanti a me dott.
.......................................... ufficiale rogante della
predetta Sovrintendenza scolastica regionale senza l’assistenza di
testimoni avendovi le parti, me consenziente, di comune accordo
rinunciato, sono comparsi
il.............................................................. nato a
..........................................................il..................................................
codice fiscale ............................................nella sua
qualità di dirigente preposto alla Sovrintendenza Scolastica per la
Regione................................., di seguito indicata
"Sovrintendenza", con sede in
....................................................Piazza/Via.........................................................................
C.F. .................................................................
e
il
...........................................................................
nato a................................
..................il.....................................codice fiscale
......................................... in rappresentanza del
.....................................................................................
con sede
in...................................
via............................................................. partita
IVA/codice fiscale n. .................................... , di seguito
indicata "Agenzia", munito di poteri come da documentazione
allegata.
PREMESSO CHE:
- il D.M. 27 dicembre 1999 ha
disciplinato l’istituzione, l’organizzazione e la realizzazione
dei corsi di formazione per il conferimento del profilo di direttore
dei servizi generali e amministrativi ai responsabili
amministrativi delle istituzioni scolastiche con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato;
- nella G.U. della Repubblica Italiana -
parte seconda - del 1 febbraio 2000 è stato pubblicato il bando della
gara relativa all’affidamento dei suddetti servizi di formazione,
regolata dal disciplinare del 29 febbraio 2000 che si allega in copia;
- nella G.U. della Repubblica Italiana -
parte seconda - del ..................... è stata pubblicata la
graduatoria delle Agenzie accreditate;
- l’Agenzia..................................................................risulta
aggiudicataria del servizio di formazione per cui occorre procedere
alla stipulazione con la stessa della Convenzione prevista dall’art.6
del D.M. 27/12/99.
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra la Sovrintendenza e l’Agenzia
si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1 - PREMESSA
La premessa e gli
allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.
ART.2 - OGGETTO DELLA
CONVENZIONE
All’ Agenzia sono
affidate le attività formative aggiudicate con il/i. lott....n.
..............., di cui all’elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - parte seconda - del ................., da
attuare nella/e sede/i di cui all’elenco allegato, in conformità alle
modalità descritte e con la partecipazione del garante scientifico e
dello staff professionale indicati nel progetto esecutivo presentato in
sede di gara dalla stessa Agenzia, che si allega in copia.
Contribuisce altresì
alla esatta specificazione della prestazione (che l’Agenzia si obbliga
ad applicare) il progetto esecutivo presentato in sede di gara. L’Agenzia
presenterà alla Sovrintendenza, entro il termine di 10 giorni successivi
alla data di stipulazione della presente Convenzione, la programmazione
definitiva e il calendario delle attività formative.
In sede di esecuzione dei
servizi oggetto della presente Convenzione, è fatto divieto all’Agenzia
di modificare o sostituire i componenti dello staff professionale (garante
scientifico e professionale, docenti, esperti, ecc.) indicati nel progetto
generale, se non per valide e motivate ragioni e, comunque, con personale
di identica qualificazione e previa autorizzazione formale da parte del
Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale del Personale e
degli Affari Generali ed Amministrativi – Div. 4° -Formazione.
La documentazione, gli
studi, gli atti ed i materiali prodotti e utilizzati per la realizzazione
delle attività formative previste in convenzione restano in ogni caso di
piena ed esclusiva proprietà della Amministrazione della Pubblica
Istruzione, salvi specifici accordi tra le parti in ordine ad una diversa
ed ulteriore utilizzazione degli stessi da parte delle Agenzie.
ART.3 - ADEMPIMENTI
DELLA SOVRINTENDENZA
La Sovrintendenza
fornisce all’Agenzia l’elenco delle istituzioni scolastiche sedi di
corso. Alla stessa Agenzia è fornito l’elenco dei partecipanti a
ciascun corso dal dirigente scolastico dell’istituzione scolastica sede
di corso.
ART.4 - DURATA -
NORME REGOLATRICI
Tutte le attività di
formazione in presenza debbono iniziare a partire dal 26 aprile 2000 e
devono essere ultimate entro quanto stabilito dal Disciplinare-Capitolato
di gara (artt. 2.7 e 4).
L’inizio, il termine e
le altre fasi delle attività di formazione in presenza relativi al/i
lotto/i, compreso l’espletamento dei colloqui, devono risultare da
appositi verbali redatti alla presenza del dirigente scolastico dell’istituzione
scolastica sede di corso e controfirmati dallo stesso.
L’esecuzione del
contratto deve avvenire con l’osservanza di tutti i patti, oneri,
condizioni e modalità stabiliti tra le parti e previsti:
1) dalla presente
Convenzione;
2) dal piano esecutivo
approvato in sede di gara;
3) dalla legge e dal
regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
4) dal codice civile e
dalle vigenti disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in
materia di diritto privato, fiscale o finanziario, in costanza del
rapporto in quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti
precedenti.
ART.5- OBBLIGHI
DEL GARANTE SCIENTIFICO E PROFESSIONALE
In relazione al disposto
nel Disciplinare-Capitolato di gara, il garante scientifico e
professionale curerà la redazione di relazioni essenziali sull’andamento
dell’attività formativa, secondo quanto previsto dal piano di
valutazione interna, proposto dall’Agenzia, approvato in sede di gara, e
dagli articoli 2, 4 e 13 del Disciplinare-Capitolato di gara.
Il garante scientifico e
professionale curerà le eventuali ulteriori attività allo stesso
riferite nella presente Convenzione.
Le relazioni dovranno
essere sottoscritte dal garante scientifico e professionale, che ne assume
la responsabilità scientifica e professionale. Le relazioni vanno
consegnate al dirigente scolastico dell’istituzione scolastica sede di
corso.
ART. 6 - DOCUMENTAZIONE
L’Agenzia provvede a
nominare per ogni corso un responsabile, scelto tra i docenti, la cui
designazione sarà comunicata alla Sovrintendenza prima dell’inizio dell’attività
di formazione. Il responsabile di ogni corso verificherà che siano
realizzati gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione e dagli
articoli 2, 4 e 13 del Disciplinare di gara.
Il responsabile del corso
verificherà:
- la partecipazione alle attività d’aula
dei responsabili amministrativi accertando la presenza e la firma di
presenza sui distinti fogli giornalieri;
- lo svolgimento del programma
giornaliero con indicazione della durata oraria, dell’argomento o
degli argomenti trattati e del nome dei relatori su di un apposito
modulo di registrazione;
- la partecipazione dei responsabili
amministrativi alle attività in situazione e per quest’ultime la
loro natura e durata oraria che dovranno essere registrate su di un
apposito modulo.
La partecipazione dei
responsabili amministrativi alle attività in situazione dovrà essere
attestata, per ciascun partecipante, dal responsabile del corso.
I fogli di presenza, la
documentazione delle assenze e l’attestato di partecipazione alle
attività in situazione costituiscono parte della documentazione dei
corsi, e sono da consegnare al dirigente scolastico dell’istituzione
scolastica sede di corso che ne effettua la certificazione.
Il dirigente scolastico
provvederà all’invio della documentazione, di cui al presente articolo
e di quella relativa agli articoli 4 e 5 della presente Convenzione, alla
Sovrintendenza e all’Agenzia esterna che effettua la sorveglianza
amministrativa e della formazione, secondo le modalità indicate (art. 12
del Disciplinare-Capitolato di gara) al termine di ciascun nucleo
formativo e di tutte le attività formative ( presenza e autoformazione).
L’Amministrazione
potrà in ogni momento, o direttamente o tramite l’Agenzia esterna per
la sorveglianza, disporre verifiche nelle sedi in cui si svolgono le
attività formative, intese ad accertare la corretta gestione degli
adempimenti di cui ai commi precedenti.
ART. 7 - IMPORTO
DELLA CONVENZIONE - PAGAMENTI
Il corrispettivo
onnicomprensivo per l’esecuzione delle attività oggetto della presente
convenzione, tenuto conto dell’offerta presentata dall’Agenzia in sede
di gara, è fissato in L.........................................=
(.......................................................................................................................).
Detto importo deve considerarsi comprensivo d’IVA se dovuta.
Il pagamento del
corrispettivo sarà disposto da parte della Sovrintendenza previa
presentazione di fatture regolarmente quietanzate e sottoscritte dal
legale rappresentante dell’Agenzia.
Le modalità di pagamento
del corrispettivo convenuto sono le seguenti:
- il 20% al termine del primo nucleo di
formazione a fronte di fattura relativa all’attività di formazione
svolta e corredata da apposita comunicazione del dirigente scolastico
dell’istituzione scolastica sede di corso;
- il 60% al termine delle attività
formative di aula formalizzata con apposita comunicazione del
dirigente scolastico dell’istituzione scolastica sede di corso;
- il saldo, dopo la presentazione della
rendicontazione finale da presentare secondo le disposizioni contenute
nel Disciplinare-Capitolato di gara (art. 12).
Il saldo finale del
corrispettivo dovuto avverrà previa positiva valutazione e certificazione
della qualità del servizio formativo erogato, secondo quanto stabilito al
successivo articolo 11.
Il pagamento degli
importi come innanzi determinati sarà disposto dalla Sovrintendenza sulle
aperture di credito all’uopo disposte dalla Direzione generale del
Personale. Eventuali ritardi causati da tempi tecnici di esecuzione del
bilancio dello Stato non costituiranno causa di penalità a carico della
Sovrintendenza.
I pagamenti saranno
effettuati in favore dell’Agenzia con versamenti su c/c intestato all’Agenzia
........................................................................................
ART. 8 - MODALITà
DI FATTURAZIONE
Le fatture emesse dall’Agenzia
per il pagamento di quanto dovuto debbono essere corredate delle
rendicontazioni sintetiche delle spese sostenute per la realizzazione
delle attività previste nel progetto esecutivo, rispettando l’articolazione
indicata nell’offerta economica presentata e come previsto dal
Capitolato - Disciplinare di gara.
La Sovrintendenza
regionale potrà procedere alla verifica di quanto dichiarato con le
modalità tecniche ed organizzative che riterrà più opportune. Il
soggetto affidatario sarà tenuto, quale specifica obbligazione
contrattuale, ad accettare incondizionatamente tali verifiche ed a
favorirne lo svolgimento.
In caso di mancata
erogazione di uno o più giorni di formazione in aula l’importo
corrisposto all’affidatario, in fase di saldo, verrà ridotto del 10% o
8,5% ( secondo il tipo di organizzazione, a o b, come da
art. 2.4 del Capitolato-Disciplinare di gara), rispetto all’offerta
economica per ogni giorno di formazione non erogato.
ART. 9 - SORVEGLIANZA
DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E FORMATIVE
Per le attività di
sorveglianza, tutoraggio e valutazione il Ministero della Pubblica
Istruzione, si avvarrà di strutture esterne. L’Agenzia si impegna a
prestare la collaborazione propria e dei soggetti che per essa operano
durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente
Convenzione secondo quanto previsto dal precedente art. 6.
Il Ministero della
Pubblica Istruzione, attraverso i propri funzionari e/o esperti
appositamente designati, oppure la struttura per la sorveglianza
amministrativa e della formazione, potranno effettuare i controlli
ritenuti più opportuni per verificare la corrispondenza dei servizi
erogati dall’Agenzia rispetto al piano esecutivo.
L’Agenzia si obbliga a
prestare la massima collaborazione all’attività di verifica, fornendo
tutta la documentazione, le indicazioni e le informazioni ritenute utili,
nonché a consentire ai rappresentanti dell’Amministrazione, e a quelli
della struttura esterna per la sorveglianza amministrativa e della
formazione, l’accesso per le ispezioni e i controlli che si rendano
necessari.
ART. 10 - VALUTAZIONE
E CERTIFICAZIONE DELLA QUALITà
La valutazione e la
certificazione della qualità dei corsi realizzati sono attuate sulla base
dei criteri qualitativi e con le modalità indicate dal
Capitolato-Disciplinare di gara.
In particolare, in
applicazione del Capitolato-Disciplinare di gara, relativo alla
valutazione e certificazione della qualità del servizio erogato, l’Agenzia
è obbligata ad applicare i criteri, le metodologie e le tecniche di
valutazione "interna" indicate nel progetto esecutivo,.
L’inadempimento,
accertato dall’Amministrazione scolastica, comporterà l’applicazione
di una penale pari al 10% dell’importo convenuto, salvo, in ogni caso ,
il diritto al risarcimento del maggior danno. L’importo della penale
verrà imputato, in compensazione, sull’importo del saldo del
corrispettivo di cui al precedente art. 7.
ART. 11 - RISOLUZIONE
DELLA CONVENZIONE
Nel caso in cui l’esecuzione
delle obbligazioni e prestazioni cui l’Agenzia si è impegnata con la
presente Convenzione non corrispondano esattamente a quanto convenuto, la
Sovrintendenza avrà facoltà di fissare all’Agenzia un termine congruo
decorso inutilmente il quale la Sovrintendenza stessa avrà facoltà di
risolvere la presente Convenzione, fermo restando il suo diritto al
risarcimento del danno.
Costituirà in ogni caso
motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del
danno, l’inadempimento anche di una soltanto delle seguente
obbligazioni, relative:
- alla sostituzione non autorizzata dei
componenti dello staff professionale;
- al divieto di subappalto o
cessione ;
Costituirà altresì
causa di risoluzione della Convenzione, salvo il diritto al risarcimento
del danno:
- l’esito negativo degli accertamenti
previsti dalla normativa vigente in materia di lotta contro la
mafia ;
- la non veridicità delle dichiarazioni
fornite ai fini della partecipazione alla gara o durante l’esecuzione
contrattuale ;
- la mancanza, anche sopravvenuta in
fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di
ammissibilità indicati nel disciplinare di gara ;
- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione
degli obblighi e delle condizioni contrattuali ;
- la cessione da parte dell’Agenzia
dell’azienda, dell’attività convenuta ovvero lo stato di
fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che
dovesse coinvolgere l’Agenzia.
La risoluzione di cui
alla clausola risolutiva espressa di cui ai precedenti commi 2 e 3
diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che la
Sovrintendenza darà per iscritto all’Agenzia, tramite raccomandata con
avviso di ricevimento.
La risoluzione dà
diritto alla Sovrintendenza a rivalersi su eventuali crediti dell’Agenzia
nonché sulla garanzia prestata.
La risoluzione dà
altresì alla Sovrintendenza il diritto di affidare a terzi l’esecuzione
del contratto, in danno dell’Agenzia. Dell’affidamento verrà data
notizia all’Agenzia, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del
servizio e dei relativi costi. All’Agenzia inadempiente verrà
addebitato il costo sostenuto in più dall’Amministrazione rispetto a
quello previsto nella presente convenzione.
ART. 12 - GARANZIE
A garanzia degli obblighi
assunti con la stipulazione del presente atto, l’Agenzia ha prestato
cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa (specificare quale delle
tre forme) pari al 10% dell’importo convenzionale e per tutta la durata
della Convenzione.
ART. 13 - DOMICILIO
LEGALE
Ad ogni effetto di legge,
l’Agenzia elegge domicilio legale e fiscale presso la propria sede
legale, sita in via
............................................................................................
n................... (CAP)
..........................(Città)......................................................
ART.14 - CLAUSOLA
COMPROMISSORIA
Per la definizione delle
eventuali controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del
presente contratto, le parti hanno facoltà di ricorrere all’arbitrato.
A tal fine il collegio
arbitrale sarà composto da tre arbitri:
- un arbitro sarà designato dal
Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del personale
e degli affari generali ed amministrativi ;
- un arbitro sarà designato dall’Agenzia;
- il terzo arbitro, con funzioni di
Presidente, sarà designato concordemente dai primi due arbitri
ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente della Corte di Appello
avente sede nel capoluogo della Regione nella quale si svolge il
servizio oggetto della presente Convenzione.
Venendo a mancare, per
qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale uno degli
arbitri, provvederà alla sua tempestiva sostituzione l’autorità o la
parte che aveva nominato l’arbitro mancante.
Disimpegna le funzioni di
segretario del collegio un funzionario dell’Amministrazione.
Il collegio arbitrale si
riunisce presso la sede della Sovrintendenza.
Il collegio arbitrale
decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese ed agli
onorari del giudizio.
Contro la pronuncia
arbitrale è ammessa l’impugnazione secondo le disposizioni del codice
di procedura civile.
La richiesta con cui si
propone l’arbitrato deve essere inoltrata nel termine di trenta giorni
decorrenti dalla data di ricezione della lettera con cui vengono
comunicate all’Agenzia le decisioni o i rilievi dell’Amministrazione
in ordine alle eventuali violazioni delle obbligazioni contrattuali.
Trascorso inutilmente
detto termine, le determinazioni adottate dall’Amministrazione si
intendono accettate definitivamente dall’Agenzia che decade, pertanto,
da qualsiasi diritto di impugnazione e contestazione.
La richiesta di arbitrato
deve contenere chiaramente i termini della controversia e l’indicazione
della persona scelta come arbitro e deve essere notificata all’altra
parte nelle forme previste dal codice di procedura civile, a mezzo quindi
di ufficiale giudiziario.
Durante il giudizio
arbitrale e fino alla sua definizione, per garantire la continuità del
servizio, l’Agenzia non può esimersi dal continuare l’esecuzione
delle sue prestazioni contrattuali. Qualora l’Agenzia si rifiuti, l’Amministrazione
ha diritto di affidare a terzi il servizio non eseguito, nei modi e nei
termini che riterrà più opportuni. In questo caso il costo sostenuto in
più dall’Amministrazione rispetto a quello previsto sulla presente
convenzione verrà addebitato all’Agenzia.
ART. 15 - RESPONSABILITà
ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO ALL’INTERNO DELL’AGENZIA
E CON TERZI
La Sovrintendenza è
esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che
venissero eventualmente instaurati dall’Agenzia, nonché dai danni
prodotti dalla stessa o da terzi in dipendenza delle attività espletate
in relazione alla presente Convenzione.
L’Agenzia riconosce a
suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio
personale occupato nell’esecuzione della presente Convenzione e dichiara
di assumere in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di
danni eventualmente arrecati ai partecipanti ai corsi e/o a terzi, per
colpa o negligenza nell’esecuzione della prestazione.
L’Agenzia è tenuta ad
osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti,
in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli
previdenziali e quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo
carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in
contratti collettivi o norme di legge.
L’Agenzia è tenuta ad
attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nell’attività
oggetto del presente contratto, condizioni normative e/o retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
applicabili nel periodo di svolgimento delle attività connesse alla
esecuzione della presente Convenzione e nelle località in cui esse si
svolgono.
I menzionati obblighi,
relativi ai contratti collettivi di lavoro, vincolano l’Agenzia anche
nel caso di non adesione alle Associazioni di categoria firmatarie dei
contratti stessi o receda da esse, per tutto il periodo di validità della
presente Convenzione.
ART.16 - SVINCOLO
DELLA CAUZIONE
La cauzione prestata
sarà svincolata al termine dei positivi controlli e certificazione finale
della qualità dei corsi da parte dell’organismo a tal fine incaricato
dall’Amministrazione scolastica.
ART. 17 - ONERI
FISCALI
Sono a carico dell’Agenzia
le spese di dattiloscrittura, copia e bollo nonché quelle per la
registrazione fiscale del presente atto, dovute secondo le leggi in
vigore. Il presente atto è soggetto ad IVA.
ART. 18 - APPROVAZIONE
Il presente contratto è
impegnativo per l’Agenzia dal momento della sua sottoscrizione, lo sarà
per la Sovrintendenza soltanto dopo che avrà riportato le approvazioni e
registrazioni previste dalla normativa vigente.
ART. 19 - EURO
La presente Convenzione
viene stipulata nel rispetto del D.L.vo n. 213 del 24 giugno 1998
"Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento
nazionale ......", a norma dell’art. 1 - comma 1- della legge n.
133 del 17 dicembre 1997, che ha recepito i regolamenti (UE) n. 1103 del
17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998.
L’Agenzia dichiara
espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. di avere
preso piena visione e di conoscere ed approvare incondizionatamente e
specificatamente tutti gli articoli della presente Convenzione.
Richiesto
nella mia qualità di Ufficiale rogante ho ricevuto e fatto stendere da
persona di mia fiducia il presente atto e ne ho dato chiaramente lettura
ai comparenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano pienamente
conforme alle loro volontà e lo firmano, con me Ufficiale rogante per
ultimo.
Il presente atto consta
di n° .................fogli di carta resa legale, scritti su n°
............................. facciate intere e n°
.........................righe su questa facciata. |