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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2012

Convenzione

Speciale Direzione S.G.A. Decreto dirigenzialePagine collegate
Area AUTONOMIA


REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Convenzione tra la Sovrintendenza Scolastica Regionale

.........................................................

e l’Agenzia

.............................................................................

per

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI AI RESPONSABILI AMMINISTRATIVI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

L’anno duemila addì ................. del mese di................................, con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge, nella sede della Sovrintendenza Scolastica Regionale per.......................................................

in ...................................., avanti a me dott. .......................................... ufficiale rogante della predetta Sovrintendenza scolastica regionale senza l’assistenza di testimoni avendovi le parti, me consenziente, di comune accordo rinunciato, sono comparsi il.............................................................. nato a ..........................................................il.................................................. codice fiscale ............................................nella sua qualità di dirigente preposto alla Sovrintendenza Scolastica per la Regione................................., di seguito indicata "Sovrintendenza", con sede in ....................................................Piazza/Via......................................................................... C.F. .................................................................

e

il ........................................................................... nato a................................ ..................il.....................................codice fiscale ......................................... in rappresentanza del .....................................................................................

con sede in................................... via............................................................. partita IVA/codice fiscale n. .................................... , di seguito indicata "Agenzia", munito di poteri come da documentazione allegata.

PREMESSO CHE:

  1. il D.M. 27 dicembre 1999 ha disciplinato l’istituzione, l’organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione per il conferimento del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi ai responsabili amministrativi delle istituzioni scolastiche con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  2. nella G.U. della Repubblica Italiana - parte seconda - del 1 febbraio 2000 è stato pubblicato il bando della gara relativa all’affidamento dei suddetti servizi di formazione, regolata dal disciplinare del 29 febbraio 2000 che si allega in copia;
  3. nella G.U. della Repubblica Italiana - parte seconda - del ..................... è stata pubblicata la graduatoria delle Agenzie accreditate;
  4. l’Agenzia..................................................................risulta aggiudicataria del servizio di formazione per cui occorre procedere alla stipulazione con la stessa della Convenzione prevista dall’art.6 del D.M. 27/12/99.

TUTTO CIO’ PREMESSO

tra la Sovrintendenza e l’Agenzia si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 - PREMESSA

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART.2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

All’ Agenzia sono affidate le attività formative aggiudicate con il/i. lott....n. ..............., di cui all’elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - parte seconda - del ................., da attuare nella/e sede/i di cui all’elenco allegato, in conformità alle modalità descritte e con la partecipazione del garante scientifico e dello staff professionale indicati nel progetto esecutivo presentato in sede di gara dalla stessa Agenzia, che si allega in copia.

Contribuisce altresì alla esatta specificazione della prestazione (che l’Agenzia si obbliga ad applicare) il progetto esecutivo presentato in sede di gara. L’Agenzia presenterà alla Sovrintendenza, entro il termine di 10 giorni successivi alla data di stipulazione della presente Convenzione, la programmazione definitiva e il calendario delle attività formative.

In sede di esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione, è fatto divieto all’Agenzia di modificare o sostituire i componenti dello staff professionale (garante scientifico e professionale, docenti, esperti, ecc.) indicati nel progetto generale, se non per valide e motivate ragioni e, comunque, con personale di identica qualificazione e previa autorizzazione formale da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi – Div. 4° -Formazione.

La documentazione, gli studi, gli atti ed i materiali prodotti e utilizzati per la realizzazione delle attività formative previste in convenzione restano in ogni caso di piena ed esclusiva proprietà della Amministrazione della Pubblica Istruzione, salvi specifici accordi tra le parti in ordine ad una diversa ed ulteriore utilizzazione degli stessi da parte delle Agenzie.

ART.3 - ADEMPIMENTI DELLA SOVRINTENDENZA

La Sovrintendenza fornisce all’Agenzia l’elenco delle istituzioni scolastiche sedi di corso. Alla stessa Agenzia è fornito l’elenco dei partecipanti a ciascun corso dal dirigente scolastico dell’istituzione scolastica sede di corso.

ART.4 - DURATA - NORME REGOLATRICI

Tutte le attività di formazione in presenza debbono iniziare a partire dal 26 aprile 2000 e devono essere ultimate entro quanto stabilito dal Disciplinare-Capitolato di gara (artt. 2.7 e 4).

L’inizio, il termine e le altre fasi delle attività di formazione in presenza relativi al/i lotto/i, compreso l’espletamento dei colloqui, devono risultare da appositi verbali redatti alla presenza del dirigente scolastico dell’istituzione scolastica sede di corso e controfirmati dallo stesso.

L’esecuzione del contratto deve avvenire con l’osservanza di tutti i patti, oneri, condizioni e modalità stabiliti tra le parti e previsti:

1) dalla presente Convenzione;

2) dal piano esecutivo approvato in sede di gara;

3) dalla legge e dal regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;

4) dal codice civile e dalle vigenti disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di diritto privato, fiscale o finanziario, in costanza del rapporto in quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti precedenti.

ART.5- OBBLIGHI DEL GARANTE SCIENTIFICO E PROFESSIONALE

In relazione al disposto nel Disciplinare-Capitolato di gara, il garante scientifico e professionale curerà la redazione di relazioni essenziali sull’andamento dell’attività formativa, secondo quanto previsto dal piano di valutazione interna, proposto dall’Agenzia, approvato in sede di gara, e dagli articoli 2, 4 e 13 del Disciplinare-Capitolato di gara.

Il garante scientifico e professionale curerà le eventuali ulteriori attività allo stesso riferite nella presente Convenzione.

Le relazioni dovranno essere sottoscritte dal garante scientifico e professionale, che ne assume la responsabilità scientifica e professionale. Le relazioni vanno consegnate al dirigente scolastico dell’istituzione scolastica sede di corso.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE

L’Agenzia provvede a nominare per ogni corso un responsabile, scelto tra i docenti, la cui designazione sarà comunicata alla Sovrintendenza prima dell’inizio dell’attività di formazione. Il responsabile di ogni corso verificherà che siano realizzati gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione e dagli articoli 2, 4 e 13 del Disciplinare di gara.

Il responsabile del corso verificherà:

  1. la partecipazione alle attività d’aula dei responsabili amministrativi accertando la presenza e la firma di presenza sui distinti fogli giornalieri;
  2. lo svolgimento del programma giornaliero con indicazione della durata oraria, dell’argomento o degli argomenti trattati e del nome dei relatori su di un apposito modulo di registrazione;
  3. la partecipazione dei responsabili amministrativi alle attività in situazione e per quest’ultime la loro natura e durata oraria che dovranno essere registrate su di un apposito modulo.

La partecipazione dei responsabili amministrativi alle attività in situazione dovrà essere attestata, per ciascun partecipante, dal responsabile del corso.

I fogli di presenza, la documentazione delle assenze e l’attestato di partecipazione alle attività in situazione costituiscono parte della documentazione dei corsi, e sono da consegnare al dirigente scolastico dell’istituzione scolastica sede di corso che ne effettua la certificazione.

Il dirigente scolastico provvederà all’invio della documentazione, di cui al presente articolo e di quella relativa agli articoli 4 e 5 della presente Convenzione, alla Sovrintendenza e all’Agenzia esterna che effettua la sorveglianza amministrativa e della formazione, secondo le modalità indicate (art. 12 del Disciplinare-Capitolato di gara) al termine di ciascun nucleo formativo e di tutte le attività formative ( presenza e autoformazione).

L’Amministrazione potrà in ogni momento, o direttamente o tramite l’Agenzia esterna per la sorveglianza, disporre verifiche nelle sedi in cui si svolgono le attività formative, intese ad accertare la corretta gestione degli adempimenti di cui ai commi precedenti.

ART. 7 - IMPORTO DELLA CONVENZIONE - PAGAMENTI

Il corrispettivo onnicomprensivo per l’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, tenuto conto dell’offerta presentata dall’Agenzia in sede di gara, è fissato in L.........................................= (.......................................................................................................................). Detto importo deve considerarsi comprensivo d’IVA se dovuta.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte della Sovrintendenza previa presentazione di fatture regolarmente quietanzate e sottoscritte dal legale rappresentante dell’Agenzia.

Le modalità di pagamento del corrispettivo convenuto sono le seguenti:

  1. il 20% al termine del primo nucleo di formazione a fronte di fattura relativa all’attività di formazione svolta e corredata da apposita comunicazione del dirigente scolastico dell’istituzione scolastica sede di corso;
  2. il 60% al termine delle attività formative di aula formalizzata con apposita comunicazione del dirigente scolastico dell’istituzione scolastica sede di corso;
  3. il saldo, dopo la presentazione della rendicontazione finale da presentare secondo le disposizioni contenute nel Disciplinare-Capitolato di gara (art. 12).

Il saldo finale del corrispettivo dovuto avverrà previa positiva valutazione e certificazione della qualità del servizio formativo erogato, secondo quanto stabilito al successivo articolo 11.

Il pagamento degli importi come innanzi determinati sarà disposto dalla Sovrintendenza sulle aperture di credito all’uopo disposte dalla Direzione generale del Personale. Eventuali ritardi causati da tempi tecnici di esecuzione del bilancio dello Stato non costituiranno causa di penalità a carico della Sovrintendenza.

I pagamenti saranno effettuati in favore dell’Agenzia con versamenti su c/c intestato all’Agenzia ........................................................................................

ART. 8 - MODALITà DI FATTURAZIONE

Le fatture emesse dall’Agenzia per il pagamento di quanto dovuto debbono essere corredate delle rendicontazioni sintetiche delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste nel progetto esecutivo, rispettando l’articolazione indicata nell’offerta economica presentata e come previsto dal Capitolato - Disciplinare di gara.

La Sovrintendenza regionale potrà procedere alla verifica di quanto dichiarato con le modalità tecniche ed organizzative che riterrà più opportune. Il soggetto affidatario sarà tenuto, quale specifica obbligazione contrattuale, ad accettare incondizionatamente tali verifiche ed a favorirne lo svolgimento.

In caso di mancata erogazione di uno o più giorni di formazione in aula l’importo corrisposto all’affidatario, in fase di saldo, verrà ridotto del 10% o 8,5% ( secondo il tipo di organizzazione, a o b, come da art. 2.4 del Capitolato-Disciplinare di gara), rispetto all’offerta economica per ogni giorno di formazione non erogato.

ART. 9 - SORVEGLIANZA DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E FORMATIVE

Per le attività di sorveglianza, tutoraggio e valutazione il Ministero della Pubblica Istruzione, si avvarrà di strutture esterne. L’Agenzia si impegna a prestare la collaborazione propria e dei soggetti che per essa operano durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione secondo quanto previsto dal precedente art. 6.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, attraverso i propri funzionari e/o esperti appositamente designati, oppure la struttura per la sorveglianza amministrativa e della formazione, potranno effettuare i controlli ritenuti più opportuni per verificare la corrispondenza dei servizi erogati dall’Agenzia rispetto al piano esecutivo.

L’Agenzia si obbliga a prestare la massima collaborazione all’attività di verifica, fornendo tutta la documentazione, le indicazioni e le informazioni ritenute utili, nonché a consentire ai rappresentanti dell’Amministrazione, e a quelli della struttura esterna per la sorveglianza amministrativa e della formazione, l’accesso per le ispezioni e i controlli che si rendano necessari.

ART. 10 - VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA QUALITà

La valutazione e la certificazione della qualità dei corsi realizzati sono attuate sulla base dei criteri qualitativi e con le modalità indicate dal Capitolato-Disciplinare di gara.

In particolare, in applicazione del Capitolato-Disciplinare di gara, relativo alla valutazione e certificazione della qualità del servizio erogato, l’Agenzia è obbligata ad applicare i criteri, le metodologie e le tecniche di valutazione "interna" indicate nel progetto esecutivo,.

L’inadempimento, accertato dall’Amministrazione scolastica, comporterà l’applicazione di una penale pari al 10% dell’importo convenuto, salvo, in ogni caso , il diritto al risarcimento del maggior danno. L’importo della penale verrà imputato, in compensazione, sull’importo del saldo del corrispettivo di cui al precedente art. 7. 

ART. 11 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Nel caso in cui l’esecuzione delle obbligazioni e prestazioni cui l’Agenzia si è impegnata con la presente Convenzione non corrispondano esattamente a quanto convenuto, la Sovrintendenza avrà facoltà di fissare all’Agenzia un termine congruo decorso inutilmente il quale la Sovrintendenza stessa avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione, fermo restando il suo diritto al risarcimento del danno.

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, l’inadempimento anche di una soltanto delle seguente obbligazioni, relative:

  1. alla sostituzione non autorizzata dei componenti dello staff professionale;
  2. al divieto di subappalto o cessione ;

Costituirà altresì causa di risoluzione della Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno:

  1. l’esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta contro la mafia ;
  2. la non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara o durante l’esecuzione contrattuale ;
  3. la mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara ;
  4. la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali ;
  5. la cessione da parte dell’Agenzia dell’azienda, dell’attività convenuta ovvero lo stato di fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l’Agenzia.

La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa di cui ai precedenti commi 2 e 3 diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che la Sovrintendenza darà per iscritto all’Agenzia, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione dà diritto alla Sovrintendenza a rivalersi su eventuali crediti dell’Agenzia nonché sulla garanzia prestata.

La risoluzione dà altresì alla Sovrintendenza il diritto di affidare a terzi l’esecuzione del contratto, in danno dell’Agenzia. Dell’affidamento verrà data notizia all’Agenzia, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e dei relativi costi. All’Agenzia inadempiente verrà addebitato il costo sostenuto in più dall’Amministrazione rispetto a quello previsto nella presente convenzione.

ART. 12 - GARANZIE

A garanzia degli obblighi assunti con la stipulazione del presente atto, l’Agenzia ha prestato cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa (specificare quale delle tre forme) pari al 10% dell’importo convenzionale e per tutta la durata della Convenzione.

ART. 13 - DOMICILIO LEGALE

Ad ogni effetto di legge, l’Agenzia elegge domicilio legale e fiscale presso la propria sede legale, sita in via ............................................................................................ n................... (CAP) ..........................(Città)......................................................

ART.14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente contratto, le parti hanno facoltà di ricorrere all’arbitrato.

A tal fine il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri:

  1. un arbitro sarà designato dal Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del personale e degli affari generali ed amministrativi ;
  2. un arbitro sarà designato dall’Agenzia;
  3. il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, sarà designato concordemente dai primi due arbitri ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente della Corte di Appello avente sede nel capoluogo della Regione nella quale si svolge il servizio oggetto della presente Convenzione.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale uno degli arbitri, provvederà alla sua tempestiva sostituzione l’autorità o la parte che aveva nominato l’arbitro mancante.

Disimpegna le funzioni di segretario del collegio un funzionario dell’Amministrazione.

Il collegio arbitrale si riunisce presso la sede della Sovrintendenza.

Il collegio arbitrale decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese ed agli onorari del giudizio.

Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l’impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

La richiesta con cui si propone l’arbitrato deve essere inoltrata nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera con cui vengono comunicate all’Agenzia le decisioni o i rilievi dell’Amministrazione in ordine alle eventuali violazioni delle obbligazioni contrattuali.

Trascorso inutilmente detto termine, le determinazioni adottate dall’Amministrazione si intendono accettate definitivamente dall’Agenzia che decade, pertanto, da qualsiasi diritto di impugnazione e contestazione.

La richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e l’indicazione della persona scelta come arbitro e deve essere notificata all’altra parte nelle forme previste dal codice di procedura civile, a mezzo quindi di ufficiale giudiziario.

Durante il giudizio arbitrale e fino alla sua definizione, per garantire la continuità del servizio, l’Agenzia non può esimersi dal continuare l’esecuzione delle sue prestazioni contrattuali. Qualora l’Agenzia si rifiuti, l’Amministrazione ha diritto di affidare a terzi il servizio non eseguito, nei modi e nei termini che riterrà più opportuni. In questo caso il costo sostenuto in più dall’Amministrazione rispetto a quello previsto sulla presente convenzione verrà addebitato all’Agenzia.

ART. 15 - RESPONSABILITà ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO ALL’INTERNO DELL’AGENZIA E CON TERZI

La Sovrintendenza è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero eventualmente instaurati dall’Agenzia, nonché dai danni prodotti dalla stessa o da terzi in dipendenza delle attività espletate in relazione alla presente Convenzione.

L’Agenzia riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio personale occupato nell’esecuzione della presente Convenzione e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati ai partecipanti ai corsi e/o a terzi, per colpa o negligenza nell’esecuzione della prestazione.

L’Agenzia è tenuta ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali e quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge.

L’Agenzia è tenuta ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nell’attività oggetto del presente contratto, condizioni normative e/o retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel periodo di svolgimento delle attività connesse alla esecuzione della presente Convenzione e nelle località in cui esse si svolgono.

I menzionati obblighi, relativi ai contratti collettivi di lavoro, vincolano l’Agenzia anche nel caso di non adesione alle Associazioni di categoria firmatarie dei contratti stessi o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

ART.16 - SVINCOLO DELLA CAUZIONE

La cauzione prestata sarà svincolata al termine dei positivi controlli e certificazione finale della qualità dei corsi da parte dell’organismo a tal fine incaricato dall’Amministrazione scolastica.

ART. 17 - ONERI FISCALI

Sono a carico dell’Agenzia le spese di dattiloscrittura, copia e bollo nonché quelle per la registrazione fiscale del presente atto, dovute secondo le leggi in vigore. Il presente atto è soggetto ad IVA.

ART. 18 - APPROVAZIONE

Il presente contratto è impegnativo per l’Agenzia dal momento della sua sottoscrizione, lo sarà per la Sovrintendenza soltanto dopo che avrà riportato le approvazioni e registrazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 19 - EURO

La presente Convenzione viene stipulata nel rispetto del D.L.vo n. 213 del 24 giugno 1998 "Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale ......", a norma dell’art. 1 - comma 1- della legge n. 133 del 17 dicembre 1997, che ha recepito i regolamenti (UE) n. 1103 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998.

L’Agenzia dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. di avere preso piena visione e di conoscere ed approvare incondizionatamente e specificatamente tutti gli articoli della presente Convenzione.

 Richiesto nella mia qualità di Ufficiale rogante ho ricevuto e fatto stendere da persona di mia fiducia il presente atto e ne ho dato chiaramente lettura ai comparenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano pienamente conforme alle loro volontà e lo firmano, con me Ufficiale rogante per ultimo.

Il presente atto consta di n° .................fogli di carta resa legale, scritti su n° ............................. facciate intere e n° .........................righe su questa facciata.

 
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