IL MINISTRO PER LA FUNZIONE
PUBBLICA
Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto l'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale, nel
più ampio quadro della delega conferita al Governo per la riforma della
pubblica amministrazione, ha, tra l'altro, specificamente conferito al
Governo la delega per apportare modificazioni ed integrazioni al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e
di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma
4, della predetta legge n. 59 del 1997;
Visto, in particolare, l'art. 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'art. 27 del predetto decreto legislativo
n. 80 del 1998;
Visto il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994, con
il quale è stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58-bis del predetto decreto
legislativo n. 29 del 1993;
Ritenuta la necessità di provvedere all'aggiornamento del predetto codice
di comportamento alla luce delle modificazioni intervenute all'art. 58-bis
del decreto legislativo n. 29 del 1993;
Sentite le confederazioni sindacali rappresentative;
Decreta
Art. 1 - Disposizioni
di carattere generale
1. I principi e i contenuti del presente
codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di
diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto
adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso
il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di
polizia penitenziaria, nonchè i componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 58/bis, comma 3,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al coordinamento con le
previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le
disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici
dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui
non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i
profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto
dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e
seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle
singole amministrazioni ai sensi dell'art. 58-bis, comma 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 2 - Principi
1. Il dipendente conforma la sua
condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con
disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e
imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti,
il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente
l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di
evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento
dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti
che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta
quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze,
si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente
nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai
propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per
ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui
dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un
rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione.
Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e
non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi
alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia
vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare
le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle
imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di
semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo
svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o
comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la
distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti
delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei
compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3 - Regali e altre
utilità
1. Il dipendente non chiede, per sè o
per altri, nè accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre
utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano
tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività
inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sè o per altri, nè accetta, regali o
altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado.
Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a
suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di
modico valore.
Art. 4 - Partecipazione
ad associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente
del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente
dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche
a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti
politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni
ed organizzazioni, nè li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5 - Trasparenza
negli interessi finanziari
1. Il dipendente informa per iscritto il
dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque
modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
- a) se egli, o suoi parenti entro il
quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il
soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o
intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui
affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue
funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli
altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con
la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto
grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti
con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle
decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta
del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli
fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e
tributaria.
Art. 6 - Obbligo di
astensione
1. Il dipendente si astiene dal
partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado
o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore,
procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente
o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano
gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente
dell'ufficio.
Art. 7 - Attività
collaterali
1. Il dipendente non accetta da soggetti
diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni
alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti
d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di
incarichi remunerati.
Art. 8 - Imparzialità
1. Il dipendente, nell'adempimento della
prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini
che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine,
egli non rifiuta nè accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente
accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento
dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in
particolare ogni illegittima pressione, ancorchè esercitata dai suoi
superiori.
Art. 9 - Comportamento
nella vita sociale
1. Il dipendente non sfrutta la posizione
che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli
spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona nè fa altrimenti
intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10 - Comportamento
in servizio
1. Il dipendente, salvo giustificato
motivo, non ritarda nè affida ad altri dipendenti il compimento di
attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le
assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di
cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non
utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il
dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne
serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta
abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, nè detiene o gode a
titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione
all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11 - Rapporti con
il pubblico
1. Il dipendente in diretto rapporto con
il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce
le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio
e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli
rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto
motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la
mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i
cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a
tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da
dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine
dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente
dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni nè fa promesse in ordine a decisioni
o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o
confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed
imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il
dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una
amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto
degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione
nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la
continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i
diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di
prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12 - Contratti
1. Nella stipulazione di contratti per
conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad
altra opera di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a
titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la
conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti
di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese
con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio
precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese
con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio
precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed
alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con
cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi
informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali
e personale.
Art. 13 - Obblighi
connessi alla valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed il dipendente
forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni
necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio
presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare
riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività
dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le
diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici,
specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle
procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle
procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
Art. 14.
Abrogazione
1. Il decreto del Ministro della Funzione
Pubblica 31 Marzo 1994 è abrogato.
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