Il Ministro dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l'articolo 6;
Visto il decreto 21 luglio 1997, n. 245 "Regolamento recante norme in
materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di
orientamento", così come modificato dal decreto 8 giugno 1999, n.
235 e, in particolare gli articoli 3 e 5, comma 2;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 ed, in particolare, l'articolo 3,
comma 1, lettera d);
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed, in particolare l'articolo 6,
comma 6;
Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509 ed, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 6 e 13;
Visto il D.M. 4 agosto 2000 con il quale sono state definite le classi
delle lauree universitarie;
Visti gli atti di indirizzo riguardanti l'orientamento scolastico
universitario e professionale degli studenti, trasmessi in data 6 agosto
1997 dal Ministro della Pubblica Istruzione e dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica;
Ritenuto opportuno che si rinnovino e si sviluppino a favore degli
studenti attività di orientamento per rendere matura e consapevole la
scelta per gli studi universitari;
Ritenuto necessario realizzare iniziative sinergiche tra scuola e
Università finalizzate a favorire la continuità del percorso formativo;
Acquisita l'intesa del Ministero della Pubblica Istruzione in data 30
agosto 2000;
Visto il parere della Presidenza della Conferenza dei Rettori, espresso in
data 7 settembre 2000;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari
espresso nelle adunanze del 14 e 15 settembre 2000;
Considerato che la riforma universitaria in atto non consente, entro i
limiti temporali previsti per le preiscrizioni universitarie,
l'individuazione dei corsi di laurea che saranno istituiti presso le
Università per l'anno accademico 2001/2002 sulla base dell'articolazione
prevista dal citato Regolamento ministeriale n. 509/1999 e dal D.M. 4
agosto 2000;
Ritenuto necessario definire, conseguentemente, le modalità di
effettuazione delle preiscrizioni universitarie confermandone anche per
l'anno accademico 2001/2002 la gradualità e il carattere sperimentale;
Ritenuta tuttavia l'opportunità di utilizzare lo strumento delle
preiscrizioni al fine di garantire un'adeguata informazione agli studenti
sull'assetto generale dei nuovi corsi di studio e di acquisire da parte
degli stessi studenti, delle scuole e delle Università indicazioni in
ordine alle scelte individuate per grandi aree didattico-culturali e per
sede e per sviluppare tempestivamente le attività di orientamento alla
scelta universitaria nel necessario raccordo tra scuola e Università;
D E C R E T A
Art. 1
1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria
superiore, interessati all'accesso agli studi universitari, provvedono
entro la data del 30 novembre 2000, alla preiscrizione utilizzando un
apposito modulo ad accesso libero, disponibile presso il sito web del
MURST (www.murst.it), compilabile dal singolo studente presso la scuola
anche avvalendosi dell'aiuto dei docenti, ovvero presso l'Università o
qualunque altra postazione collegata con la rete internet.
2. La preiscrizione è finalizzata alla predisposizione e alla fruizione
di iniziative e attività di orientamento per la scelta del corso
universitario individuato nell'ambito di un'area didattico-culturale in
relazione alle proprie vocazioni, alle possibilità occupazionali, nonché
alla programmazione dell'offerta formativa e dei servizi destinati agli
studenti.
3. Il modulo contiene: una prima parte informativa di carattere generale e
la scheda di preiscrizione che lo studente può compilare inserendo: il
codice fiscale e i propri dati anagrafici; la scuola di provenienza e il
suo indirizzo; la o le sedi universitarie presso le quali intende
effettuare la preiscrizione, fino ad un massimo di tre in ordine di
priorità; l'area didattico-culturale verso la quale intende indirizzare
la propria scelta; l'eventuale interesse a beneficiare della borsa di
studio universitaria e degli altri interventi per il diritto allo studio,
compresi gli ausili personalizzati in caso di studenti in situazione di
handicap; l'autorizzazione all'utilizzo dei dati secondo la legge
31/12/1996, n. 675.
Art. 2
1. Il MURST predispone entro il 15 dicembre 2000 la banca dati contenente
i moduli compilati dagli studenti e ne consente, in pari data, l'accesso
telematico, alle Università, ai Provveditorati nel caso di studenti
provenienti da scuole private e alle scuole pubbliche collegate in rete.
Al fine di garantire la riservatezza dei dati, le Università, i
Provveditorati e le scuole possono ottenere, attraverso una specifica
chiave di accesso loro assegnata, una copia in via telematica dei soli
moduli riguardanti gli studenti appartenenti alle proprie strutture o a
quelle di riferimento. Il MURST provvede, inoltre, alla trasmissione
cartacea dei moduli ai Provveditorati ed alle scuole pubbliche non
collegati in rete.
2. Le scuole e le Università, in base ai dati acquisiti, promuovono
idonee attività di orientamento tendenti a far acquisire la conoscenza
degli obiettivi formativi specifici, dei contenuti e delle attività
formative del corso di studi che si intende frequentare nell'ambito
dell'area didattico-culturale prescelta, le opportunità di tirocini
formativi, le disponibilità delle strutture didattiche e dei servizi
dedicati agli studenti, nonché le possibilità di approfondimento
personale e di gruppo e le connessioni con il mondo del lavoro.
3. Al fine di consentire un'adeguata informazione sui requisiti e sulle
procedure previste per beneficiare delle borse di studio e delle altre
provvidenze, il MURST consente altresì, alle regioni e alle province
autonome collegate in rete, l'accesso telematico alla banca dati relativa
agli studenti interessati a beneficiare degli interventi in materia di
diritto allo studio universitario. Le regioni e le province autonome
possono ottenere in via telematica, attraverso una chiave di accesso loro
assegnata, i moduli compilati dagli studenti con esclusivo riferimento
alle sedi universitarie ricomprese nella stessa regione o provincia
autonoma interessata. Il MURST provvede, inoltre, alla trasmissione
cartacea dei moduli alle regioni e province autonome non collegate in
rete.
Art. 3
1. Al sostegno finanziario delle iniziative attuate dalle Università in
stretta collaborazione con le scuole si provvede nell'ambito delle
disponiblità dei fondi previsti per la programmazione del sistema
universitario per il triennio 2001/2003 in attuazione del D.P.R. 27
gennaio 1998, n. 25, nonché con le risorse a tal fine destinate dal
Ministero della Pubblica Istruzione.
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