IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'articolo 6,
comma 6;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000) ed in particolare gli articoli
3, 4, 5 e 10;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000);
Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (Cun), reso
nell'adunanza dell'8 giugno 2000;
Visto il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (Cnsu),
reso nell'adunanza plenaria del 23 giugno 2000;
Visti i pareri della VII Commissione permanente del Senato della
Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati,
resi rispettivamente il 20 luglio 2000 e il 27 luglio 2000;
Considerato che con la dichiarazione solennemente sottoscritta a Bologna
il 19 giugno 1999 dall'Italia e da altri ventotto Paesi si è convenuto di
adottare:
a) "un sistema di titoli di semplice leggibilità e comparabilità...alfine
di favorire la immediata idoneità all'impiego dei cittadini europei e la
competitività internazionale del sistema europeo dell'istruzione
superiore";
b) "un sistema fondato su due cicli principali, rispettivamente di
primo e secondo livello" in sequenzialità tra di loro;
Considerato che la dichiarazione di Bologna indica nel consolidamento di
un sistema di crediti didattici - sul modello del Sistema Europeo di
Trasferimento dei Crediti Accademici (Ects) di cui alla decisione del
Consiglio della Comunità Europea 87/377 del 15 giugno 1987 - acquisibili
anche in contesti diversi, lo strumento atto ad assicurare la più ampia e
diffusa mobilità degli studenti e la flessibilità e integrazione dei
curricula;
Considerato che, solo a condizione di una piena attuazione di tali
principi da parte dei Paesi europei, può determinarsi l'effettivo
sviluppo di uno spazio europeo della cultura e della conoscenza,
conferendo ai cittadini le competenze necessarie per affrontare le sfide
emergenti, insieme alla consapevolezza dei valori condivisi e della
appartenenza ad uno spazio sociale e culturale comune;
Considerato che la creazione di un'Europa della Conoscenza è ormai
diffusamente riconosciuta come insostituibile fattore di
crescita economica, sociale ed umana, e come elemento indispensabile per
consolidare ed arricchire la cittadinanza europea;
Considerato che l'Università in tutte le sue articolazioni deve
assicurare la elaborazione e trasmissione di un sapere critico
alimentato dall'incessante impegno nella attività di ricerca scientifica;
Considerata la inderogabile necessità di dare piena ed integrale
attuazione all'art. 33 della Costituzione, riconoscendo a ciascun Ateneo
la libertà di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici anche per
assicurare un più proficuo rapporto con la società ed il sistema
produttivo;
Considerato che, in attuazione dell'impegno assunto in ambito europeo, il
primo ciclo è stato individuato dal decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509 nel corso di laurea di durata triennale;
Considerato che tale corso di laurea "ha l'obiettivo di assicurare
allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali nonché la acquisizione di specifiche conoscenze
professionali", secondo il disposto dell'art. 3, comma 4, del citato
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Considerata la necessità di ispirare la organizzazione didattica a
criteri di coordinamento e collegialità nella attribuzione dei
crediti, nel dimensionamento del carico di attività degli studenti e
nella definizione delle modalità di verifica della loro
preparazione, anche per garantire effettiva coerenza tra durata
programmata e durata effettiva dei corsi di studio;
Considerata la necessità di disporre di figure professionali adeguate sul
piano quantitativo e qualitativo per le attività di
ricerca sviluppo e innovazione tecnologica, in coerenza con le indicazioni
contenute nelle Linee guida del Programma Nazionale della Ricerca
2001-2003 recepite dal Cipe nella seduta del 25 maggio 2000 (deliberazione
n. 51/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio
2000);
Considerata la necessità di garantire un ampio ventaglio di offerta
formativa, anche per assicurare pieno riconoscimento ai nuovi saperi
prodotti dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche;
Ritenuto di accogliere le proposte condizionanti concordemente avanzate
dalle competenti Commissioni parlamentari,così
specificate:
a) che siano conservate le denominazioni delle classi proposte nello
schema di decreto ministeriale;
b) che sia individuata la classe di scienze turistiche;
c) che sia confermata la distinzione fra la classe di scienze dei beni
culturali e quella delle tecnologie per la conservazione e per il restauro
dei beni culturali;
d) che nella denominazione della classe 34 si aggiunga, prima
dell'aggettivo psicologiche, il sostantivo "tecniche";
e) che la classe di scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo
assuma la denominazione di scienze sociali per la cooperazione, lo
sviluppo e la pace;
Ritenuto di accogliere le convergenti richieste, avanzate dal Cun e dal
Cnsu, di più puntuale ed esplicita definizione degli obiettivi formativi
e delle finalizzazioni professionali per ciascuna classe;
Ravvisata altresì l'esigenza di sottoporre le attività formative
all'interno di ciascuna classe ad un attento monitoraggio al fine di
assicurare, ove necessario, maggiore coerenza con gli obiettivi e le
finalizzazioni di ciascuna classe medesima;
Ritenuto che tra le finalizzazioni professionali sia opportuno non
menzionare l'attività di docenza, dovendo essere la relativa materia
definita in altra sede;
DECRETA
Art. 1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea di cui
agli allegati da 1 a 42.
2. Le Università, nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto
ministeriale, procedono all'istituzione dei corsi di laurea individuando
le classi di appartenenza.
3. Le Università adeguano gli ordinamenti didattici alle disposizioni del
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e del presente decreto entro
18 mesi dalla data di pubblicazione di quest'ultimo sulla Gazzetta
Ufficiale.
Art. 2
1. I corsi di laurea si svolgono nelle facoltà.
2. Ferme restando le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, singoli corsi di laurea possono essere
realizzati con il concorso di più facoltà della stessa Università sulla
base di specifiche norme del regolamento didattico di Ateneo, che ne
disciplinano il funzionamento.
Art. 3
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento
didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre
attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, secondo criteri di stretta
funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.
2. I regolamenti didattici di Ateneo determinano i casi in cui, per i
corsi di laurea delle classi linguistiche, la prova finale è sostenuta in
lingua straniera.
Art. 4
1. Per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di Ateneo determinano
i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando,
limitatamente a quelle previste nelle lettere a), b), c) dell'articolo 10,
comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, il settore o i
settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito
disciplinare, in conformità agli allegati al presente decreto.
2. I regolamenti didattici di Ateneo stabiliscono il numero minimo di
crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in
ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato
nell'allegato.
3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli
allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei
quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i
regolamenti didattici di Ateneo individuano per ciascun corso di studio i
settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti,
funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un
numero adeguato di crediti. I regolamenti didattici possono disporre
l'impiego, tra le attività affini o integrative, degli ambiti formativi
caratterizzanti non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei
criteri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).
Art. 5
1. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, e
articolo 9, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
i regolamenti didattici di Ateneo prevedono, individuati i relativi
crediti mancanti entro i limiti fissati nei regolamenti medesimi,
l'eventuale integrazione dei curricula. L'integrazione è consentita anche
successivamente al conseguimento del titolo di laurea. Ai sensi
dell'articolo 11, comma 7, lett. d) del predetto decreto ministeriale,
l'acquisizione dei crediti mancanti è accertata nelle forme previste
dagli stessi regolamenti didattici.
Art. 6
1. In prima applicazione del presente decreto, i crediti formativi
universitari dei corsi di laurea corrispondono a 25 ore di lavoro per
studente.
Art. 7
1. Le Università rilasciano, ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettera
a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i titoli di laurea
con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea,
assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli
obiettivi formativi specifici del corso stesso.
Art. 8
1. Le Università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il
rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti,
agli studenti già iscritti ai corsi alla data del presente decreto e
disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per
l'iscrizione ai corsi di laurea di cui allo stesso decreto. Ai fini
dell'opzione le Università valutano in termini di crediti formativi
universitari le attività formative previste dagli ordinamenti didattici
vigenti.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo e sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO
Ortensio Zecchino
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