Articolo 1. Utilizzazione dei nomi a dominio
Per l'utilizzazione di nomi a dominio è
vietata, a chi non è titolare o non ne può disporre col consenso scritto
di quest'ultimo, l'utilizzazione di: nomi identici o simili a quelli che
identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di
beni o persone; nomi identici o simili a marchi d'impresa o altri segni
distintivi dell'impresa o di opere dell'ingegno; nomi che identificano
istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici o località geografiche;
nomi di genere, quando sono utilizzati per trarne profitto, tramite
cessione, o per recare un danno; nomi tali da creare confusione o
risultare ingannevoli, anche attraverso l'utilizzazione di lingue diverse
dall'italiano.
Fermo restano ogni altro effetto previsto dalle normative che tutelano i
predetti nomi e segni, anche con riferimento al trattamento dei dati
personali, l'utilizzazione dei nomi e dei segni distintivi di cui al comma
1 costituisce uso indebito di questi ultimi ai fini dell'ordine di
cessazione dell'uso stesso e comporta il risarcimento del danno, nella
misura minima di 30.000 euro. La sentenza che accerta l'illecito o
quantifica il danno ordina la cancellazione del nome dall'Anagrafe di cui
all'articolo 2, ove già non disposta dall'Anagrafe medesima. Gli atti
dispositivi, posti in essere in contrasto, anche indirettamente, con il
divieto di cui al comma 1, sono nulli di diritto.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alla registrazione
identificativa di domini Internet o servizi in rete ovunque ottenuti.
Articolo 2. Anagrafe
nazionale dei nomi a dominio
E ' istituita l'Anagrafe nazionale dei
nomi a dominio. Detta Anagrafe opera presso l'Istituto per le applicazioni
telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche, salve successive
disposizioni sull'organizzazione dell'ente adottate in base alla normativa
vigente.
La registrazione nell'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio è effettuata
con le modalità indicate dall'Anagrafe stessa nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 1. Alla registrazione si provvede, previa
dichiarazione dell'insussistenza di preclusioni ed accettazione da parte
del richiedente di una procedura di conciliazione, gestita dall'Anagrafe
medesima, per la risoluzione delle eventuali controversie.
La registrazione si perfeziona con la comunicazione all'interessato
dell'attribuzione del nome di identificazione del dominio. In sede di
prima applicazione, e salvo quanto previsto dal comma 3, sono inseriti
nell'anagrafe nazionale i nomi identificativi di dominio già registrati
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ove emerga, anche in occasione della richiesta di registrazione di nome già
registrato a favore di altro titolare, la non conformità della precedente
registrazione alle disposizioni di cui al presente decreto, l'Anagrafe ne
dispone la cancellazione ancorché antecedente alla data di entrata in
vigore del decreto medesimo.
E ' comunque disposta la cancellazione del nome a dominio registrato
presso l'Anagrafe di cui al comma 1, trascorsi 90 giorni dalla data della
registrazione senza che ne sia seguita l'effettiva utilizzazione.
I ricorsi avverso il rifiuto o l'omissione di registrazione o contro gli
atti dell'Anagrafe che, comunque, incidono sugli effetti della
registrazione medesima rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al tribunale
amministrativo della regione ove l'Anagrafe ha sede.
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